Articolo 1 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
Articolo 2
Versione
3 maggio 1979
Art. 1. (Facolta' e corsi di laurea)

La seconda Universita' di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771 , e' costituita dalle facolta' appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;
4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.
L'Universita' su indicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 3 maggio 1979