Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 no- vembre 2024, iscritta al n. 2876 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 13 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, nata Persona_1
fuori dal matrimonio a Roma il 1° gennaio 2024.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1) La minor viene affidata in via esclusiva alla madr Per_1 Parte_1
con la quale continuerà a vivere.
2) La minore resterà collocata presso la madre e il padre potrà vederla Per_1
quando vuole previo accordo con la madre, e comunque secondo i seguenti ac- cordi: da 0 a 3 anni: il padre potrà vedere la figlia liberamente previa comunicazione di almeno 48 ore alla madre compatibilmente con gli impegni già assunti da quest'ultima. Qualora il padre dovesse tornare in Italia per un periodo prolungato, comunicherà alla sig.ra il periodo e i genitori concorderanno anche in- Pt_1
contri in giorni ravvicinati. Vista la tenera età della minore si prevedere che le visite siano svolte alla presenza della madre, ferma la possibilità per i genitori di preve- dere modalità diverse;
da 3 a 6 anni: dal compimento dei tre anni, se c'è l'accordo dei genitori le visite possono prevedere il pernotto con il padre in luogo che lo stesso indicherà; dal compimento dei 6 anni: se c'è l'accordo dei genitori si può prevedere la permanenza della minore presso il padre per più pernotti consecutivi, in corrispondenza delle festività natalizie, pasquali e in corrispondenza del periodo estivo.
3) La casa familiare, sita in Corchiano Via Borgo Umberto 15, è di proprietà dei genitori della sig.r e resterà nella disponibilità esclusiva della medesima, Pt_1
con tutti gli arredi che la corredano.
4) Il IG. contribuirà al mantenimento di versando mensilmente Pt_2 Per_1
alla IG.r , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Pt_1
euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2024 da versare alle coordinate bancarie già conosciute, oltre il pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo, da concordare preventivamente tra i genitori.
5) Le parti dichiarano che l'assegno unico per la figlia viene e continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale residenza e/o dimora”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e con l'interesse della minore.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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