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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1126/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126/2025 del R.V.G, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente tra i coniugi
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ttivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (S C.F._1
o e nello Studio dell'Avv. Valentina Vazinzadeh, giusta procura in calce al ricorso;
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
in Battipaglia (SA) alla Piazza Amendola n. 22
[...] ell'Avv. Michele Toriello giusta procura in calce al ricorso;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio concordatario in data 21 giugno 2001 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA);
- dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
30.04.2002; - nata a .2003; Parte_3
- hanno depositato in data 14 maggio 2025 ricorso per separazione consensuale;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 17 giugno 2025;
- In particolare, chiedono di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita nel comune di Battipaglia (SA) alla Via Vittorio Emanuele, di proprietà esclusiva del IG. , resta nella sua Parte_2 esclusiva disponibilità avendo già provve , Parte_1 unitamente alle due figlie e maggiorenni e im Pt_3 Per_1 per motivi di studio, a las i ivo domicilio, trasferendo la propria residenza in Comune di VI EL (SA);
2. La consistenza immobiliare, sita nel comune di VI EL (SA) alla via Cavour, n. 104, si appartiene al IGnor – quale Parte_2 bene personale – per averla acquistata in regime beni dai coniugi (nato a [...] il 22 febbraio Controparte_1
1937) a VI EL (SA) il 2 aprile 1942) Persona_2 giusta at avendita per Notar in data 19.12.2005, Persona_3
Rep. N. 69.410, Racc. N. 20.557, registr 7 dicembre 2005 al n.ro 4041 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data 27 dicembre 2005 ai n.ri 63722/41330, benchè al relativo acquisto abbia concorso con proventi personali anche la SI . Detta Parte_1 consistenza è così composta, e precisamente: d uso commerciale posto al piano terra della via Cavour, della superficie catastale di mq 262 circa, riportato nel Catasto dei Fabbricati al foglio 14, p.lla 591 sub 1, P.T, ctg. D/8, R.C. euro 907,41; b) – appartamento per civile abitazione posto al primo piano del citato fabbricato sito alla via Cavour e composto da 6,5 vani catastali, con superiore Firmato Da: NZ NT Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic SInature CA Serial#: 23c51b soffitta, sovrastante al locale sub a) riportato nel Catasto fabbricati al foglio 14, p.lla 591 sub 2, p. 2°, ctg. A/2, cl.3, vani 6.5, R.C. 335,70; Per espresso accordo tra i coniugi, l'indicata consistenza, per il diritto di piena proprietà - verrà trasferita, mediante rogito notarile, dal SI.
alla SI.ra , che già vi dimora, a titolo gratuito e senza Pt_2 Parte_1 orrispetti peraltro la SI Parte_1 contribuito indirettamente mediante il proprio contr lavorativo e casalingo al pagamento delle rate del mutuo ad oggi estinto. Tale trasferimento costituisce parte integrante del predetto accordo e delle condizioni di separazione e dovrà avvenire entro e non oltre giorni 60 dall'omologa della separazione, in quanto ne costituisce una condizione fondamentale e, in caso di inosservanza del su indicato termine perentorio la parte inadempiente corrisponderà la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento. c) - Appartamento ad uso di civile abitazione, situato al terzo piano del fabbricato sito in VI EL alla Via Giuseppe Iorio n. 50, composto da 6,5 vani catastali e censito nel Catasto Fabbricati al foglio 31, particella 123, subalterno 16, piano 3°, categoria A/4, classe 3, vani 6,5, rendita catastale € 486,76. In conformità a quanto espressamente concordato tra i coniugi, l'unità immobiliare, attualmente di piena proprietà della IG.ra , acquistata in regime di separazione dei beni con Parte_1 contributo , rimane nella piena ed esclusiva proprietà Pt_2 della IG.ra . Parte_1
3. Porre a c ig. a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento delle figlie gno mensile pro capite, di Per_1 Pt_3 euro 1.000,00 (mille virg o versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, mentre nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento in favore della SI , economicamente indipendente. Parte_1
4. L'impor o 1.000,00 pro capite, a titolo di mantenimento delle figlie e da versarsi direttamente alle stesse mediante Per_1 Pt_3 pagamento zo fico sulle coordinate già note al padre. Gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT (si veda lo strumento di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria da utilizzare in questo caso solo per il calcolo della rivalutazione ISTAT), con l'obbligo di aggiornare l'assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.
5. Le spese straordinarie sostenute per le figlie saranno affrontate nella misura del 100% a carico del IG. , in considerazione del Parte_2 reddito minimo della IG.ra e del fatto che la stessa Parte_4 abbia rinunciato al mante viamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN e quanto altro necessario, e comunque in applicazione delle linee guida elaborate dal ConIGlio Nazionale Forense del 14.07.2017.
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro ed a nessun titolo, avendo già regolato essi coniugi ogni rapporto relativo ai frutti eventualmente maturati, ai beni condivisi e agli effetti personali ritenuto che le condizioni della separazione di cui le parti richiedono l'omologa appaiono conformi alla legge;
ritenuto che
nulla debba disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nato a [...] Parte_2 il 20.09.1958, C.F.: , e , nata a CodiceFiscale_2 Parte_1
VI Rovell CodiceFiscale_1
OMOLOGA la separazione dei predetti coniu al ricorso congiunto e confermate all'udienza del 17 giugno 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), Atto nr. 19 parte 2 serie A anno 2001; NULLA per le spese. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 1° luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_2
Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126/2025 del R.V.G, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente tra i coniugi
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ttivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (S C.F._1
o e nello Studio dell'Avv. Valentina Vazinzadeh, giusta procura in calce al ricorso;
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
in Battipaglia (SA) alla Piazza Amendola n. 22
[...] ell'Avv. Michele Toriello giusta procura in calce al ricorso;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio concordatario in data 21 giugno 2001 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA);
- dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
30.04.2002; - nata a .2003; Parte_3
- hanno depositato in data 14 maggio 2025 ricorso per separazione consensuale;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 17 giugno 2025;
- In particolare, chiedono di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita nel comune di Battipaglia (SA) alla Via Vittorio Emanuele, di proprietà esclusiva del IG. , resta nella sua Parte_2 esclusiva disponibilità avendo già provve , Parte_1 unitamente alle due figlie e maggiorenni e im Pt_3 Per_1 per motivi di studio, a las i ivo domicilio, trasferendo la propria residenza in Comune di VI EL (SA);
2. La consistenza immobiliare, sita nel comune di VI EL (SA) alla via Cavour, n. 104, si appartiene al IGnor – quale Parte_2 bene personale – per averla acquistata in regime beni dai coniugi (nato a [...] il 22 febbraio Controparte_1
1937) a VI EL (SA) il 2 aprile 1942) Persona_2 giusta at avendita per Notar in data 19.12.2005, Persona_3
Rep. N. 69.410, Racc. N. 20.557, registr 7 dicembre 2005 al n.ro 4041 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data 27 dicembre 2005 ai n.ri 63722/41330, benchè al relativo acquisto abbia concorso con proventi personali anche la SI . Detta Parte_1 consistenza è così composta, e precisamente: d uso commerciale posto al piano terra della via Cavour, della superficie catastale di mq 262 circa, riportato nel Catasto dei Fabbricati al foglio 14, p.lla 591 sub 1, P.T, ctg. D/8, R.C. euro 907,41; b) – appartamento per civile abitazione posto al primo piano del citato fabbricato sito alla via Cavour e composto da 6,5 vani catastali, con superiore Firmato Da: NZ NT Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic SInature CA Serial#: 23c51b soffitta, sovrastante al locale sub a) riportato nel Catasto fabbricati al foglio 14, p.lla 591 sub 2, p. 2°, ctg. A/2, cl.3, vani 6.5, R.C. 335,70; Per espresso accordo tra i coniugi, l'indicata consistenza, per il diritto di piena proprietà - verrà trasferita, mediante rogito notarile, dal SI.
alla SI.ra , che già vi dimora, a titolo gratuito e senza Pt_2 Parte_1 orrispetti peraltro la SI Parte_1 contribuito indirettamente mediante il proprio contr lavorativo e casalingo al pagamento delle rate del mutuo ad oggi estinto. Tale trasferimento costituisce parte integrante del predetto accordo e delle condizioni di separazione e dovrà avvenire entro e non oltre giorni 60 dall'omologa della separazione, in quanto ne costituisce una condizione fondamentale e, in caso di inosservanza del su indicato termine perentorio la parte inadempiente corrisponderà la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento. c) - Appartamento ad uso di civile abitazione, situato al terzo piano del fabbricato sito in VI EL alla Via Giuseppe Iorio n. 50, composto da 6,5 vani catastali e censito nel Catasto Fabbricati al foglio 31, particella 123, subalterno 16, piano 3°, categoria A/4, classe 3, vani 6,5, rendita catastale € 486,76. In conformità a quanto espressamente concordato tra i coniugi, l'unità immobiliare, attualmente di piena proprietà della IG.ra , acquistata in regime di separazione dei beni con Parte_1 contributo , rimane nella piena ed esclusiva proprietà Pt_2 della IG.ra . Parte_1
3. Porre a c ig. a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento delle figlie gno mensile pro capite, di Per_1 Pt_3 euro 1.000,00 (mille virg o versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, mentre nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento in favore della SI , economicamente indipendente. Parte_1
4. L'impor o 1.000,00 pro capite, a titolo di mantenimento delle figlie e da versarsi direttamente alle stesse mediante Per_1 Pt_3 pagamento zo fico sulle coordinate già note al padre. Gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT (si veda lo strumento di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria da utilizzare in questo caso solo per il calcolo della rivalutazione ISTAT), con l'obbligo di aggiornare l'assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.
5. Le spese straordinarie sostenute per le figlie saranno affrontate nella misura del 100% a carico del IG. , in considerazione del Parte_2 reddito minimo della IG.ra e del fatto che la stessa Parte_4 abbia rinunciato al mante viamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN e quanto altro necessario, e comunque in applicazione delle linee guida elaborate dal ConIGlio Nazionale Forense del 14.07.2017.
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro ed a nessun titolo, avendo già regolato essi coniugi ogni rapporto relativo ai frutti eventualmente maturati, ai beni condivisi e agli effetti personali ritenuto che le condizioni della separazione di cui le parti richiedono l'omologa appaiono conformi alla legge;
ritenuto che
nulla debba disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nato a [...] Parte_2 il 20.09.1958, C.F.: , e , nata a CodiceFiscale_2 Parte_1
VI Rovell CodiceFiscale_1
OMOLOGA la separazione dei predetti coniu al ricorso congiunto e confermate all'udienza del 17 giugno 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), Atto nr. 19 parte 2 serie A anno 2001; NULLA per le spese. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 1° luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_2
Aldo Di Dario