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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 901 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
(C.F.: residente in OB, corso Bucci n. 46 Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'avv. Nicola
RE, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte ricorrente)
nei confronti di:
(C.F.: ), residente in Yokohama (Giappone), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Valvo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: compensi professionali;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente depositato in data 24 maggio 2024, l'odierna ricorrente
– premesso di aver espletato, in favore di così come in favore di , la Controparte_1 Parte_2 propria attività professionale di avvocato, difendendoli e assistendoli, in particolare: 1) nell'ambito del giudizio civile di primo grado promosso (nei loro confronti, oltre che nei confronti di , difeso, tuttavia, Parte_3 quest'ultimo, dall'avv. Nicola RE) da (risultata soccombente in grado di appello) e Controparte_2 celebratosi dinanzi al Tribunale ordinario di OB (R.G. n. 19/2015, al quale era stato riunito il procedimento iscritto al R.G. n. 20/2015) e premesso, altresì, che la Corte d'appello di OB, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva, altresì, provveduto a liquidare le spese legali sostenute, per il giudizio di primo grado, da ciascuna parte poi risultata vittoriosa in appello (ossia: , difeso dell'avv. Nicola RE, da un lato;
Parte_4 Pt_2
e , difesi dall'avv. , dall'altro lato), in € 11.405,00, importo
[...] Controparte_1 Parte_1 coincidente con i minimi tariffari;
2) nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della
Corte d'appello iscritto al R.G. n. 132/2018 sub.1 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dei compensi spettanti, alla ricorrente stessa, per l'attività difensiva da lei espletata in suo favore nell'ambito del predetto giudizio di primo grado nonché nell'ambito del procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto dalla sentenza di appello, quantificati nell'importo omnicomprensivo pari ad € 9.805,01 oltre interessi.
Si è costituito in giudizio , il quale – senza contestare in alcun modo Controparte_1
l'espletamento, da parte dell'avv. , in suo favore, dell'attività professionale di avvocato, Pt_1 in particolare, nell'ambito del giudizio civile sopra richiamato così come nell'ambito dell'ulteriore procedimento di correzione dell'errore materiale – ha eccepito, soltanto, l'insussistenza del credito azionato dall'odierna ricorrente, in quanto:
- relativamente al giudizio di primo grado, il resistente avrebbe già provveduto a pagare, integralmente, il compenso dovuto – così come pattuito, in forma scritta, tra le parti – in favore dell'avv. , che veniva proprio da quest'ultima quantificato nella somma Pt_1 complessiva pari ad € 2.925,00 (comprensivo di rimborso forfettario del 12,5% e di C.P.A. al
4%), richiesta, appunto, dall'avv. stessa, quale saldo integrale dei Parte_1 propri compensi per l'attività da lei espletata in favore di e di Parte_2
nel corso del predetto giudizio di primo grado;
Controparte_1
- relativamente al procedimento di correzione dell'errore materiale svoltosi dinanzi alla Corte
d'appello, lo stesso aveva avuto un esito infausto per il resistente che, peraltro, non era stato nemmeno consultato dall'avv. in merito a tale iniziativa processuale. Pt_1
Il resistente ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 18 giugno 2025, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Sui compensi spettanti alla ricorrente per il giudizio di primo grado.
Preliminarmente, è opportuno premettere, in via generale, che la norma di riferimento in materia di determinazione del compenso delle prestazioni professionali – tra cui rientra, evidentemente, anche quella di avvocato –, ossia l'art. 2233 c.c., individua, com'è noto, una gerarchia nella determinazione del compenso stesso, dovendosi avere riguardo, in primo luogo, all'accordo delle parti, e, solo in caso di mancata pattuizione del compenso, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi o alla determinazione giudiziale.
Se, dunque, l'accordo delle parti, nell'ambito delle professioni intellettuali (quale quella dell'avvocato), costituisce sì la fonte principale della determinazione del compenso, in grado di derogare anche a quanto previsto dalle tariffe (e anche, quindi, ai minimi tariffari), è tuttavia necessario, affinché tale criterio operi, che l'accordo di determinazione del compenso professionale abbia la forma scritta ad substantiam, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2233, co. 3, c.c., secondo cui “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le parti controvertono, essenzialmente, quanto ai compensi spettanti per l'attività professionale espletata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, in ordine alla possibilità di considerare, quale valida pattuizione in forma scritta sul compenso, quella risultante:
- dalla comunicazione e-mail (asseritamente avente valore di proposta) inviata, in data 14 gennaio 2021, dall'avv. a , ove si legge che “attesi i Pt_1 Controparte_1 rapporti e dovendo quanto prima chiudere contabilmente la pratica, anziché predisporre parcella con applicazione delle tariffe, mi limito a chiederti (insieme a naturalmente) Pt_2 la corresponsione di quanto liquidato in sentenza dal Tribunale di OB (€ 2.500,00 oltre rimborso ex art. 15 T.F. del 12,5%)” e dalla conseguente emissione, da parte dell'avv.
, della fattura n. 1/2021 dell'8 febbraio 2021, recante la causale: “Competenze I° Pt_1
Tribunale di CB R.G. n. 19/2015 – 20/2015 + 1 / + 1”, per Parte_5 Controparte_2 l'importo (comprensivo di rimborso forfettario del 12,5% e di C.P.A. al 4%) pari ad €
2.925,00;
- dall'asserita accettazione di tale proposta da parte di , avvenuta Controparte_1 tramite comunicazione e-mail, inviata, in data 18 gennaio 2021, da quest'ultimo, all'indirizzo e-mail dello studio legale RE e, per conoscenza, a , ove si legge che Parte_3
“riguardo al pagamento richiesto per il primo grado, non c'è problema;
ti chiedo solo cortesemente qualche giorno per avere il tempo di verificare anch'io cosa abbiamo corrisposto finora”, nonché mediante il comportamento concludente rappresentato dal pagamento, da parte dello stesso (unitamente alla sorella, ), Parte_2 dell'importo richiesto, pari ad € 2.925,00, effettuato tramite bonifico bancario del 03/02/2021.
Ebbene, tutto ciò premesso, ritiene lo scrivente giudice che non sia, al riguardo, condivisibile l'assunto, sostenuto dall'odierno resistente, secondo cui tale modalità di scambio tra “proposta” e
“accettazione” costituirebbe una valida pattuizione in forma scritta del compenso (derogativa, quindi, delle tariffe).
La giurisprudenza prevalente, sia di merito sia di legittimità, infatti, interpreta in modo piuttosto rigoroso il requisito della forma scritta con cui deve essere stipulato, a pena di nullità, l'accordo sul compenso – derogativo delle tariffe – pattuito tra il cliente e l'avvocato.
Ebbene, circa la possibilità di ritenere che l'obbligo di rispettare il requisito della forma scritta, richiesto, ad substantiam, dall'art. 2233, co. 3, c.c., possa reputarsi assolto mediante un semplice scambio di comunicazioni informali quali le e-mail, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, si è mostrata, sino ad oggi, piuttosto cauta, giungendo ad affermare, in un recente arresto di merito che lo scrivente giudice ritiene di dover condividere, che “il patto sui compensi deve risultare chiaramente da un atto scritto firmato dal cliente in cui si quantifica il compenso relativo ad una ben determinata attività professionale”, con la conseguenza che “tale patto non può ritenersi integrato da un generico scambio di mail tra le parti, in cui non viene minimamente individuato l'oggetto dell'asserito accordo” (così: Corte d'appello Firenze del 28/04/2025 n. 788).
Ebbene, nel caso di specie, la possibilità che lo scambio di e-mail intercorso tra le parti possa essere astrattamente qualificato alla stregua di una pattuizione del compenso derogativa delle tariffe (rectius: parametri) deve essere radicalmente escluso anche in ragione di una serie di indici che, presuntivamente, depongono in senso contrario:
- in primo luogo, il fatto che la mail del 14/01/2021 (che avrebbe, asseritamente, valore di proposta) è stata inviata dall'indirizzo e-mail dell'avv. all'indirizzo e-mail di Pt_1
, laddove, invece, quest'ultimo avrebbe inviato la e-mail del 18/01/2021, Controparte_1 (asseritamente, avente valore di accettazione) ad altro indirizzo e-mail (quello dello studio legale RE), benché rivolta all'avv. ; Pt_1
- in secondo luogo, il fatto che tale scambio di e-mail è successivo rispetto all'espletamento della prestazione professionale da parte dell'odierna ricorrente, laddove, invece, il patto in forma scritta sui compensi deve, pacificamente, “essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico” (così: Corte d'appello Firenze n. 788/2025 cit., che richiama, sul punto, Cass. civ. n. 11597/2015);
- in terzo luogo, e soprattutto, il tenore letterale della corrispondenza stessa, che esclude radicalmente che tale scambio di e-mail abbia valore di pattuizione in forma scritta sul compenso, e che, in particolare, la e-mail inviata, in data 14/01/2021, dall'indirizzo dell'avv.
, possa assurgere ad una vera e propria “proposta”. Pt_1
Dalla mera lettura di tale missiva, infatti, è evidente come, con la stessa, l'avvocato odierna ricorrente, lungi dal proporre al cliente un corrispettivo per l'espletamento di un'attività professionale (peraltro, come visto, già integralmente ultimata all'epoca di invio della comunicazione in questione), ha semplicemente inteso affermare che “anziché predisporre parcella con applicazione delle tariffe”, si sarebbe limitata a chiedere all'odierno resistente, unitamente alla sorella , “la corresponsione Pt_2 di quanto liquidato in sentenza dal Tribunale di OB”.
Ebbene, tale missiva, così formulata, e contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, presuppone, anzi, proprio l'esistenza, tra le parti, di un accordo sul compenso nel senso, evidentemente, all'applicazione delle tariffe e/o dei parametri normativi (atteso che, diversamente, la specificazione dell'avv. – “anziché predisporre parcella con applicazione delle tariffe” – non avrebbe Pt_1 avuto alcun senso), che l'avvocato odierna ricorrente, in sede di richiesta di pagamento, sembrerebbe aver momentaneamente non applicato, “limitandosi”, appunto, con terminologia significativa, a richiedere, in quella sede, la corresponsione della minor somma – rispetto a quanto, evidentemente,
a lei spettante – liquidata nella sentenza emessa dal Tribunale di OB (limitazione che ben può intendersi riferita esclusivamente al momento della richiesta stessa, non trattandosi di formula implicante alcuna rinuncia ai maggiori compensi a lei spettanti).
Ne deriva, quindi, che, in assenza di una valida pattuizione del compenso in forma scritta che sia intercorsa tra le odierne parti del presente giudizio, il compenso deve essere determinato in base ai parametri, in applicazione dei criteri suppletivi indicati dall'art. 2233 c.c.
Sui compensi spettanti per il procedimento di correzione dell'errore materiale.
Devono, altresì, essere liquidati, in favore dell'avvocato, odierna ricorrente, i compensi spettanti per il procedimento di correzione dell'errore materiale, senza che rilevi, al riguardo, in alcun modo: - né il fatto che il cliente non sarebbe stato informato di tale iniziativa processuale, non sussistendo l'obbligo, per l'avvocato difensore, di informare il cliente in merito al compimento di ogni singolo atto;
- né l'esito infausto di cui al procedimento in questione.
È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo che – a tacere della difformità di orientamenti giurisprudenziali in merito all'emendabilità, tramite il procedimento ex artt. 287 e ss. c.c., dell'omessa liquidazione delle spese di lite, esistendo, infatti, precedenti, anche autorevoli, di segno contrario rispetto a quelli indicati dalla Corte di appello nell'ordinanza del 15/02/2023 (in senso contrario alla giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello v. Cass. civ., Sez. unite, n. 3830/2022) – il diritto al compenso dell'avvocato, in ogni caso, viene meno solo quando la sua negligenza, secondo un criterio probabilistico, abbia impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibili (così: Cass. civ. n. 3830/2022), circostanza, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che l'istanza per la correzione dell'errore materiale è stata, in ogni caso, parzialmente accolta, rivelandosi, quindi, quantomeno in parte, utile per l'odierno resistente (avendo, infatti, l'avvocato, con il parziale accoglimento dell'istanza in questione, conseguito il risultato pratico di ottenere la condanna della al pagamento, anche CP_2 in favore di , delle spese di lite del grado di appello). Controparte_1
Sulla quantificazione dei compensi spettanti all'odierna ricorrente.
Ciò chiarito in ordine alla sussistenza, nell'an, del diritto dell'odierna ricorrente di percepire i compensi professionali a lei spettanti per l'attività professionale espletata, in favore del resistente, nei predetti procedimenti secondo le tariffe, deve aversi riguardo, ai concreti fini della quantificazione di tale compenso, ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014:
- nel testo antecedente alle modifiche apportate con D.M. n. 147/2022 per quanto riguarda i compensi maturati per il giudizio dinanzi al Tribunale (avendo l'avvocato Pt_1 esaurito la propria attività professionale, nell'ambito del giudizio di primo grado oggetto di causa, antecedentemente all'entrata in vigore, in data 23 ottobre 2022, del D.M. in questione);
- al testo successivo alle modifiche apportate con il predetto D.M. n. 147/2022 per quanto riguarda, invece, i compensi maturati per il procedimento di correzione dell'errore materiale svoltosi dinanzi alla Corte d'appello (avendo l'avvocato esaurito la propria Pt_1 attività professionale, nell'ambito del procedimento di correzione in questione, con le note scritte del 14/02/2023, depositate in vista dell'udienza cartolare del 15/02/2023, successivamente, quindi, all'entrata in vigore, in data 23 ottobre 2022, del D.M. in questione).
Devono, poi, in entrambi i casi, essere applicati i valori minimi (in quanto valori richiesti dalla ricorrente stessa) previsti, per i procedimenti – rispettivamente – dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte d'appello, dallo scaglione valoriale di riferimento (complessivamente pari ad € 351.500,00, come affermato dalla ricorrente e non contestato dalla parte convenuta) e con riconoscimento:
- quanto ai compensi spettanti per il primo grado di giudizio, di tutte le fasi (in quanto tutte concretamente espletate, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio), per un importo pari ad € 12.678,00, oltre al rimborso forfettario del
15% e C.P.A. al 4%, per un importo complessivo pari ad € 15.162,89, da cui detrarre quanto già percepito dall'avv. (trattandosi di circostanza pacifica tra le parti) quale saldo Pt_1 della fattura n. 1/2021 (pari ad € 2.925,00) per un importo finale pari ad € 12.237,89.
- quanto ai compensi spettanti per il procedimento di correzione, della sola fase introduttiva, per un importo pari ad € 1.276,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e C.P.A. al 4%, per un importo complessivo pari ad € 1.526,10.
Dell'importo finale (complessivamente pari ad € 13.763,99) l'odierno resistente deve, tuttavia, essere chiamato a rispondere nei limiti della metà, ciò tenuto conto del fatto che l'odierna ricorrente ha, in entrambi i procdimenti, espletato la propria attività professionale di avvocato in favore di sia sia di e che “la corretta qualificazione del rapporto Controparte_1 Parte_2 tra il difensore e più clienti congiuntamente assistiti è quella di obbligazione divisibile ai sensi dell'art. 1314 c.c. […] Dunque, ciascuna parte è obbligata pro quota e il creditore ha la facoltà di convenire gli obbligati in un unico ovvero in distinti giudizi”; v. in tal senso: Cass. civ. n.
21519/2019), per un importo finale pari ad € 6.882,00.
Ne deriva la condanna di al pagamento, in favore dell'AVV. Controparte_1 [...]
, dell'importo finale pari ad € 6.882,00, comprensivo di rimborso forfettario del 15% e Pt_1
C.P.A. al 4%, e su cui dovrà, altresì, essere aggiunta l'I.V.A., ove dovuta, come per legge, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di
. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi – non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto e di diritto, anche tenuto conto del fatto che trattasi di questione analoga a quella già oggetto di altro giudizio promosso nei confronti di – previsti, per Parte_2
i giudizi dinanzi al Tribunale, avuto riguardo allo scaglione entro cui è ricompreso il valore della presente causa (individuato, secondo le regole generali, avuto riguardo al decisum) e con riconoscimento di due sole fasi, di studio e introduttiva, con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata, anche in considerazione del fatto che l'odierno giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze in presenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di OB, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
901/2024, così provvede:
• Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
, della somma pari ad € 6.882,00 (importo comprensivo di rimborso forfettario Pt_1 del 15% e C.P.A. al 4%, cui aggiungersi l'I.V.A., se dovuta, come per legge e oltre, altresì, agli interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo) a titolo di compensi professionali per l'attività espletata da quest'ultima, in favore del primo, nel corso del giudizio di primo grado vertente tra
, , e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 celebratosi dinanzi al Tribunale di OB (R.G. n. 19/2015, Controparte_2 al quale è stato riunito il procedimento iscritto al R.G. n. 20/2015), nonché nel corso del procedimento di correzione dell'errore materiale svoltosi dinanzi alla Corte di appello di
OB e iscritto al R.G. n. 132/2018 sub.1;
• Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
, delle spese di lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano Pt_1 in complessivi € 849,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. (se dovuta), come per legge e contributo unificato;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in OB, 14 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 901 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
(C.F.: residente in OB, corso Bucci n. 46 Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'avv. Nicola
RE, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte ricorrente)
nei confronti di:
(C.F.: ), residente in Yokohama (Giappone), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Valvo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: compensi professionali;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente depositato in data 24 maggio 2024, l'odierna ricorrente
– premesso di aver espletato, in favore di così come in favore di , la Controparte_1 Parte_2 propria attività professionale di avvocato, difendendoli e assistendoli, in particolare: 1) nell'ambito del giudizio civile di primo grado promosso (nei loro confronti, oltre che nei confronti di , difeso, tuttavia, Parte_3 quest'ultimo, dall'avv. Nicola RE) da (risultata soccombente in grado di appello) e Controparte_2 celebratosi dinanzi al Tribunale ordinario di OB (R.G. n. 19/2015, al quale era stato riunito il procedimento iscritto al R.G. n. 20/2015) e premesso, altresì, che la Corte d'appello di OB, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva, altresì, provveduto a liquidare le spese legali sostenute, per il giudizio di primo grado, da ciascuna parte poi risultata vittoriosa in appello (ossia: , difeso dell'avv. Nicola RE, da un lato;
Parte_4 Pt_2
e , difesi dall'avv. , dall'altro lato), in € 11.405,00, importo
[...] Controparte_1 Parte_1 coincidente con i minimi tariffari;
2) nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della
Corte d'appello iscritto al R.G. n. 132/2018 sub.1 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dei compensi spettanti, alla ricorrente stessa, per l'attività difensiva da lei espletata in suo favore nell'ambito del predetto giudizio di primo grado nonché nell'ambito del procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto dalla sentenza di appello, quantificati nell'importo omnicomprensivo pari ad € 9.805,01 oltre interessi.
Si è costituito in giudizio , il quale – senza contestare in alcun modo Controparte_1
l'espletamento, da parte dell'avv. , in suo favore, dell'attività professionale di avvocato, Pt_1 in particolare, nell'ambito del giudizio civile sopra richiamato così come nell'ambito dell'ulteriore procedimento di correzione dell'errore materiale – ha eccepito, soltanto, l'insussistenza del credito azionato dall'odierna ricorrente, in quanto:
- relativamente al giudizio di primo grado, il resistente avrebbe già provveduto a pagare, integralmente, il compenso dovuto – così come pattuito, in forma scritta, tra le parti – in favore dell'avv. , che veniva proprio da quest'ultima quantificato nella somma Pt_1 complessiva pari ad € 2.925,00 (comprensivo di rimborso forfettario del 12,5% e di C.P.A. al
4%), richiesta, appunto, dall'avv. stessa, quale saldo integrale dei Parte_1 propri compensi per l'attività da lei espletata in favore di e di Parte_2
nel corso del predetto giudizio di primo grado;
Controparte_1
- relativamente al procedimento di correzione dell'errore materiale svoltosi dinanzi alla Corte
d'appello, lo stesso aveva avuto un esito infausto per il resistente che, peraltro, non era stato nemmeno consultato dall'avv. in merito a tale iniziativa processuale. Pt_1
Il resistente ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 18 giugno 2025, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Sui compensi spettanti alla ricorrente per il giudizio di primo grado.
Preliminarmente, è opportuno premettere, in via generale, che la norma di riferimento in materia di determinazione del compenso delle prestazioni professionali – tra cui rientra, evidentemente, anche quella di avvocato –, ossia l'art. 2233 c.c., individua, com'è noto, una gerarchia nella determinazione del compenso stesso, dovendosi avere riguardo, in primo luogo, all'accordo delle parti, e, solo in caso di mancata pattuizione del compenso, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi o alla determinazione giudiziale.
Se, dunque, l'accordo delle parti, nell'ambito delle professioni intellettuali (quale quella dell'avvocato), costituisce sì la fonte principale della determinazione del compenso, in grado di derogare anche a quanto previsto dalle tariffe (e anche, quindi, ai minimi tariffari), è tuttavia necessario, affinché tale criterio operi, che l'accordo di determinazione del compenso professionale abbia la forma scritta ad substantiam, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2233, co. 3, c.c., secondo cui “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le parti controvertono, essenzialmente, quanto ai compensi spettanti per l'attività professionale espletata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, in ordine alla possibilità di considerare, quale valida pattuizione in forma scritta sul compenso, quella risultante:
- dalla comunicazione e-mail (asseritamente avente valore di proposta) inviata, in data 14 gennaio 2021, dall'avv. a , ove si legge che “attesi i Pt_1 Controparte_1 rapporti e dovendo quanto prima chiudere contabilmente la pratica, anziché predisporre parcella con applicazione delle tariffe, mi limito a chiederti (insieme a naturalmente) Pt_2 la corresponsione di quanto liquidato in sentenza dal Tribunale di OB (€ 2.500,00 oltre rimborso ex art. 15 T.F. del 12,5%)” e dalla conseguente emissione, da parte dell'avv.
, della fattura n. 1/2021 dell'8 febbraio 2021, recante la causale: “Competenze I° Pt_1
Tribunale di CB R.G. n. 19/2015 – 20/2015 + 1 / + 1”, per Parte_5 Controparte_2 l'importo (comprensivo di rimborso forfettario del 12,5% e di C.P.A. al 4%) pari ad €
2.925,00;
- dall'asserita accettazione di tale proposta da parte di , avvenuta Controparte_1 tramite comunicazione e-mail, inviata, in data 18 gennaio 2021, da quest'ultimo, all'indirizzo e-mail dello studio legale RE e, per conoscenza, a , ove si legge che Parte_3
“riguardo al pagamento richiesto per il primo grado, non c'è problema;
ti chiedo solo cortesemente qualche giorno per avere il tempo di verificare anch'io cosa abbiamo corrisposto finora”, nonché mediante il comportamento concludente rappresentato dal pagamento, da parte dello stesso (unitamente alla sorella, ), Parte_2 dell'importo richiesto, pari ad € 2.925,00, effettuato tramite bonifico bancario del 03/02/2021.
Ebbene, tutto ciò premesso, ritiene lo scrivente giudice che non sia, al riguardo, condivisibile l'assunto, sostenuto dall'odierno resistente, secondo cui tale modalità di scambio tra “proposta” e
“accettazione” costituirebbe una valida pattuizione in forma scritta del compenso (derogativa, quindi, delle tariffe).
La giurisprudenza prevalente, sia di merito sia di legittimità, infatti, interpreta in modo piuttosto rigoroso il requisito della forma scritta con cui deve essere stipulato, a pena di nullità, l'accordo sul compenso – derogativo delle tariffe – pattuito tra il cliente e l'avvocato.
Ebbene, circa la possibilità di ritenere che l'obbligo di rispettare il requisito della forma scritta, richiesto, ad substantiam, dall'art. 2233, co. 3, c.c., possa reputarsi assolto mediante un semplice scambio di comunicazioni informali quali le e-mail, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, si è mostrata, sino ad oggi, piuttosto cauta, giungendo ad affermare, in un recente arresto di merito che lo scrivente giudice ritiene di dover condividere, che “il patto sui compensi deve risultare chiaramente da un atto scritto firmato dal cliente in cui si quantifica il compenso relativo ad una ben determinata attività professionale”, con la conseguenza che “tale patto non può ritenersi integrato da un generico scambio di mail tra le parti, in cui non viene minimamente individuato l'oggetto dell'asserito accordo” (così: Corte d'appello Firenze del 28/04/2025 n. 788).
Ebbene, nel caso di specie, la possibilità che lo scambio di e-mail intercorso tra le parti possa essere astrattamente qualificato alla stregua di una pattuizione del compenso derogativa delle tariffe (rectius: parametri) deve essere radicalmente escluso anche in ragione di una serie di indici che, presuntivamente, depongono in senso contrario:
- in primo luogo, il fatto che la mail del 14/01/2021 (che avrebbe, asseritamente, valore di proposta) è stata inviata dall'indirizzo e-mail dell'avv. all'indirizzo e-mail di Pt_1
, laddove, invece, quest'ultimo avrebbe inviato la e-mail del 18/01/2021, Controparte_1 (asseritamente, avente valore di accettazione) ad altro indirizzo e-mail (quello dello studio legale RE), benché rivolta all'avv. ; Pt_1
- in secondo luogo, il fatto che tale scambio di e-mail è successivo rispetto all'espletamento della prestazione professionale da parte dell'odierna ricorrente, laddove, invece, il patto in forma scritta sui compensi deve, pacificamente, “essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico” (così: Corte d'appello Firenze n. 788/2025 cit., che richiama, sul punto, Cass. civ. n. 11597/2015);
- in terzo luogo, e soprattutto, il tenore letterale della corrispondenza stessa, che esclude radicalmente che tale scambio di e-mail abbia valore di pattuizione in forma scritta sul compenso, e che, in particolare, la e-mail inviata, in data 14/01/2021, dall'indirizzo dell'avv.
, possa assurgere ad una vera e propria “proposta”. Pt_1
Dalla mera lettura di tale missiva, infatti, è evidente come, con la stessa, l'avvocato odierna ricorrente, lungi dal proporre al cliente un corrispettivo per l'espletamento di un'attività professionale (peraltro, come visto, già integralmente ultimata all'epoca di invio della comunicazione in questione), ha semplicemente inteso affermare che “anziché predisporre parcella con applicazione delle tariffe”, si sarebbe limitata a chiedere all'odierno resistente, unitamente alla sorella , “la corresponsione Pt_2 di quanto liquidato in sentenza dal Tribunale di OB”.
Ebbene, tale missiva, così formulata, e contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, presuppone, anzi, proprio l'esistenza, tra le parti, di un accordo sul compenso nel senso, evidentemente, all'applicazione delle tariffe e/o dei parametri normativi (atteso che, diversamente, la specificazione dell'avv. – “anziché predisporre parcella con applicazione delle tariffe” – non avrebbe Pt_1 avuto alcun senso), che l'avvocato odierna ricorrente, in sede di richiesta di pagamento, sembrerebbe aver momentaneamente non applicato, “limitandosi”, appunto, con terminologia significativa, a richiedere, in quella sede, la corresponsione della minor somma – rispetto a quanto, evidentemente,
a lei spettante – liquidata nella sentenza emessa dal Tribunale di OB (limitazione che ben può intendersi riferita esclusivamente al momento della richiesta stessa, non trattandosi di formula implicante alcuna rinuncia ai maggiori compensi a lei spettanti).
Ne deriva, quindi, che, in assenza di una valida pattuizione del compenso in forma scritta che sia intercorsa tra le odierne parti del presente giudizio, il compenso deve essere determinato in base ai parametri, in applicazione dei criteri suppletivi indicati dall'art. 2233 c.c.
Sui compensi spettanti per il procedimento di correzione dell'errore materiale.
Devono, altresì, essere liquidati, in favore dell'avvocato, odierna ricorrente, i compensi spettanti per il procedimento di correzione dell'errore materiale, senza che rilevi, al riguardo, in alcun modo: - né il fatto che il cliente non sarebbe stato informato di tale iniziativa processuale, non sussistendo l'obbligo, per l'avvocato difensore, di informare il cliente in merito al compimento di ogni singolo atto;
- né l'esito infausto di cui al procedimento in questione.
È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo che – a tacere della difformità di orientamenti giurisprudenziali in merito all'emendabilità, tramite il procedimento ex artt. 287 e ss. c.c., dell'omessa liquidazione delle spese di lite, esistendo, infatti, precedenti, anche autorevoli, di segno contrario rispetto a quelli indicati dalla Corte di appello nell'ordinanza del 15/02/2023 (in senso contrario alla giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello v. Cass. civ., Sez. unite, n. 3830/2022) – il diritto al compenso dell'avvocato, in ogni caso, viene meno solo quando la sua negligenza, secondo un criterio probabilistico, abbia impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibili (così: Cass. civ. n. 3830/2022), circostanza, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che l'istanza per la correzione dell'errore materiale è stata, in ogni caso, parzialmente accolta, rivelandosi, quindi, quantomeno in parte, utile per l'odierno resistente (avendo, infatti, l'avvocato, con il parziale accoglimento dell'istanza in questione, conseguito il risultato pratico di ottenere la condanna della al pagamento, anche CP_2 in favore di , delle spese di lite del grado di appello). Controparte_1
Sulla quantificazione dei compensi spettanti all'odierna ricorrente.
Ciò chiarito in ordine alla sussistenza, nell'an, del diritto dell'odierna ricorrente di percepire i compensi professionali a lei spettanti per l'attività professionale espletata, in favore del resistente, nei predetti procedimenti secondo le tariffe, deve aversi riguardo, ai concreti fini della quantificazione di tale compenso, ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014:
- nel testo antecedente alle modifiche apportate con D.M. n. 147/2022 per quanto riguarda i compensi maturati per il giudizio dinanzi al Tribunale (avendo l'avvocato Pt_1 esaurito la propria attività professionale, nell'ambito del giudizio di primo grado oggetto di causa, antecedentemente all'entrata in vigore, in data 23 ottobre 2022, del D.M. in questione);
- al testo successivo alle modifiche apportate con il predetto D.M. n. 147/2022 per quanto riguarda, invece, i compensi maturati per il procedimento di correzione dell'errore materiale svoltosi dinanzi alla Corte d'appello (avendo l'avvocato esaurito la propria Pt_1 attività professionale, nell'ambito del procedimento di correzione in questione, con le note scritte del 14/02/2023, depositate in vista dell'udienza cartolare del 15/02/2023, successivamente, quindi, all'entrata in vigore, in data 23 ottobre 2022, del D.M. in questione).
Devono, poi, in entrambi i casi, essere applicati i valori minimi (in quanto valori richiesti dalla ricorrente stessa) previsti, per i procedimenti – rispettivamente – dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte d'appello, dallo scaglione valoriale di riferimento (complessivamente pari ad € 351.500,00, come affermato dalla ricorrente e non contestato dalla parte convenuta) e con riconoscimento:
- quanto ai compensi spettanti per il primo grado di giudizio, di tutte le fasi (in quanto tutte concretamente espletate, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio), per un importo pari ad € 12.678,00, oltre al rimborso forfettario del
15% e C.P.A. al 4%, per un importo complessivo pari ad € 15.162,89, da cui detrarre quanto già percepito dall'avv. (trattandosi di circostanza pacifica tra le parti) quale saldo Pt_1 della fattura n. 1/2021 (pari ad € 2.925,00) per un importo finale pari ad € 12.237,89.
- quanto ai compensi spettanti per il procedimento di correzione, della sola fase introduttiva, per un importo pari ad € 1.276,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e C.P.A. al 4%, per un importo complessivo pari ad € 1.526,10.
Dell'importo finale (complessivamente pari ad € 13.763,99) l'odierno resistente deve, tuttavia, essere chiamato a rispondere nei limiti della metà, ciò tenuto conto del fatto che l'odierna ricorrente ha, in entrambi i procdimenti, espletato la propria attività professionale di avvocato in favore di sia sia di e che “la corretta qualificazione del rapporto Controparte_1 Parte_2 tra il difensore e più clienti congiuntamente assistiti è quella di obbligazione divisibile ai sensi dell'art. 1314 c.c. […] Dunque, ciascuna parte è obbligata pro quota e il creditore ha la facoltà di convenire gli obbligati in un unico ovvero in distinti giudizi”; v. in tal senso: Cass. civ. n.
21519/2019), per un importo finale pari ad € 6.882,00.
Ne deriva la condanna di al pagamento, in favore dell'AVV. Controparte_1 [...]
, dell'importo finale pari ad € 6.882,00, comprensivo di rimborso forfettario del 15% e Pt_1
C.P.A. al 4%, e su cui dovrà, altresì, essere aggiunta l'I.V.A., ove dovuta, come per legge, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di
. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi – non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto e di diritto, anche tenuto conto del fatto che trattasi di questione analoga a quella già oggetto di altro giudizio promosso nei confronti di – previsti, per Parte_2
i giudizi dinanzi al Tribunale, avuto riguardo allo scaglione entro cui è ricompreso il valore della presente causa (individuato, secondo le regole generali, avuto riguardo al decisum) e con riconoscimento di due sole fasi, di studio e introduttiva, con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata, anche in considerazione del fatto che l'odierno giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze in presenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di OB, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
901/2024, così provvede:
• Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
, della somma pari ad € 6.882,00 (importo comprensivo di rimborso forfettario Pt_1 del 15% e C.P.A. al 4%, cui aggiungersi l'I.V.A., se dovuta, come per legge e oltre, altresì, agli interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo) a titolo di compensi professionali per l'attività espletata da quest'ultima, in favore del primo, nel corso del giudizio di primo grado vertente tra
, , e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 celebratosi dinanzi al Tribunale di OB (R.G. n. 19/2015, Controparte_2 al quale è stato riunito il procedimento iscritto al R.G. n. 20/2015), nonché nel corso del procedimento di correzione dell'errore materiale svoltosi dinanzi alla Corte di appello di
OB e iscritto al R.G. n. 132/2018 sub.1;
• Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
, delle spese di lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano Pt_1 in complessivi € 849,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. (se dovuta), come per legge e contributo unificato;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in OB, 14 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo