Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 381
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per difetto e contraddittorietà della motivazione

    Il giudice rileva che l'accertamento societario presupposto è divenuto definitivo per omessa impugnazione e che l'atto impugnato è motivato in modo chiaro e completo. Inoltre, applica la giurisprudenza consolidata secondo cui gli utili extrabilancio di società a ristretta base azionaria si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria. La presunzione opera anche in assenza di approvazione formale del bilancio, poiché gli utili occulti si considerano distribuiti nello stesso periodo di imposta in cui sono conseguiti. La cessione della quota successiva non esclude la responsabilità della ricorrente per gli utili percepiti quando era ancora socia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 381
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 381
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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