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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_1 Indirizzo_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070400385 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 794/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti: Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVK070400385 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Foggia ha recuperato per l'anno di imposta 2018 la somma di Euro 96.215,00, dovuta a titolo di ritenute non operate e non versate sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci e derivanti dal maggiore reddito di Euro 370.057,00 accertato alla Società_1 SRL, società nella quale in detta annualità la ricorrente rivestiva la qualità di socia , titolare di quota pari al 99%.
L'accertamento è stato notificato alla società ed ai due soci, questi ultimi quali coobbligati in solido.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto e contraddittorietà della motivazione (segnatamente sul rilievo della estraneità di essa ricorrente alla approvazione del bilancio relativo all'anno di imposta intervenuta nell'anno 2019, e precisamente successivamente alla cessione della sua quota risalente al 24.01.2019).
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si premette che, siccome precisato dall'Ufficio, l'accertamento societario (che di quello qui in discussione è presupposto e fondamento) è divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Si precisa, altresì, che l'atto impugnato contiene la chiara e completa ricostruzione ed indicazione degli elementi fattuali e giuridici che hanno condotto alla adozione dello stesso
Ciò posto, si ricorda che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità, gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salva la prova contraria , incombente sui soci medesimi, di diversa utilizzazione degli stessi (cfr. ex multis Cass. ord. n. 26914/2022, oer. N. 29794/2021, ord. n. 25501/2020, sent. nn. 19013/2016, 9117/2016, n. 7478/2016, 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 10982/2007, 448/2008, 2049/2003, etc. ): tanto, tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto.
In altre parole, come pacificamente confermato dalla Suprema Corte, presupposto per operatività della presunzione è che ricorra una “ristretta base partecipativa”, individuabile nell'esiguo numero di soci sovente legati da rapporto di famiglia o di parentela, il che da luogo ad uno stretto legame di fiducia e di complicità tra i soci, non solo nella gestione della attività, ma anche nell'eventuale realizzazione di azioni elusive della normativa fiscale (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33541/2019, 27049/2019, 19171/2019, 1947/2019, 1123/2019, 32959/2018, 24534/2017, 7592/2017, 15824/2016, etc.). Detta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzano la gestione sociale (cfr. ex multis Cass. nn. 4485/2016, n. 9519/2009, n. 21415/2007 , n. 14006/2003, 7174/2002, etc. ).
Nella specie, la società ha visto nell'anno di imposta in discussione la partecipazione di due soli soci.
Inoltre, come puntualizzato sempre dalla Suprema Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la operatività del divieto della doppia imposizione, previsto dall'art. 67 DPR n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.
Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (cfr. ex multis Cass. n. 18476/2017, n. 10793/2016, n. 10465/2014, n. 10270/2012, etc. ).
Ne consegue la legittimità di presunzione di distribuzione in difetto di prova, che va dal ricorrente assolta, di accantonamento e/o reinvestimento (così, ex plurimis, Cass. nn. 30351/2019, 28377-28376/2019, 27639/2019, 13503/2018, 20043/2015, 24572/2014, etc.) ovvero di diversa utilizzazione ( cfr, ex plurimis, Cass. nn. 28376-28377/2019, 19.130/2019, etc.) degli utili extrabilancio conseguiti dalla società o, ancora, di estraneità alla gestione e conduzione societaria (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 34282/2019, 27639/2019, 19171/2019, 16545/2019, 23247/2018, 18042/2018, 17461/ 2017, etc).
Estraneità che non può essere qui affermata sull'assunto di parte ricorrente, secondo il quale il bilancio relativo all'anno di imposta 2018 qui in discussione è intervenuta nell'anno 2019, ovvero successivamente alla cessione della sua quota risalente al 24.01.2019
Ed invero, per quieta giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. 13.11.2024 n. 29289) , la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti.
Alla legittima presunzione di distribuzione ai soci di utili extrabilancio, consegue, pertanto, la legittimità dell'accertamento di cui qui si discute, avente ad oggetto proprio le ritenute non operate e non versate su detti utili , al cui pagamento i soci, e tra questi la ricorrente, sono coobbligati in solido ex art. 35 DPR n. 602/1973.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda : -Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_1 Indirizzo_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070400385 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 794/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti: Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVK070400385 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Foggia ha recuperato per l'anno di imposta 2018 la somma di Euro 96.215,00, dovuta a titolo di ritenute non operate e non versate sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci e derivanti dal maggiore reddito di Euro 370.057,00 accertato alla Società_1 SRL, società nella quale in detta annualità la ricorrente rivestiva la qualità di socia , titolare di quota pari al 99%.
L'accertamento è stato notificato alla società ed ai due soci, questi ultimi quali coobbligati in solido.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto e contraddittorietà della motivazione (segnatamente sul rilievo della estraneità di essa ricorrente alla approvazione del bilancio relativo all'anno di imposta intervenuta nell'anno 2019, e precisamente successivamente alla cessione della sua quota risalente al 24.01.2019).
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si premette che, siccome precisato dall'Ufficio, l'accertamento societario (che di quello qui in discussione è presupposto e fondamento) è divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Si precisa, altresì, che l'atto impugnato contiene la chiara e completa ricostruzione ed indicazione degli elementi fattuali e giuridici che hanno condotto alla adozione dello stesso
Ciò posto, si ricorda che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità, gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salva la prova contraria , incombente sui soci medesimi, di diversa utilizzazione degli stessi (cfr. ex multis Cass. ord. n. 26914/2022, oer. N. 29794/2021, ord. n. 25501/2020, sent. nn. 19013/2016, 9117/2016, n. 7478/2016, 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 10982/2007, 448/2008, 2049/2003, etc. ): tanto, tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto.
In altre parole, come pacificamente confermato dalla Suprema Corte, presupposto per operatività della presunzione è che ricorra una “ristretta base partecipativa”, individuabile nell'esiguo numero di soci sovente legati da rapporto di famiglia o di parentela, il che da luogo ad uno stretto legame di fiducia e di complicità tra i soci, non solo nella gestione della attività, ma anche nell'eventuale realizzazione di azioni elusive della normativa fiscale (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33541/2019, 27049/2019, 19171/2019, 1947/2019, 1123/2019, 32959/2018, 24534/2017, 7592/2017, 15824/2016, etc.). Detta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzano la gestione sociale (cfr. ex multis Cass. nn. 4485/2016, n. 9519/2009, n. 21415/2007 , n. 14006/2003, 7174/2002, etc. ).
Nella specie, la società ha visto nell'anno di imposta in discussione la partecipazione di due soli soci.
Inoltre, come puntualizzato sempre dalla Suprema Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la operatività del divieto della doppia imposizione, previsto dall'art. 67 DPR n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.
Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (cfr. ex multis Cass. n. 18476/2017, n. 10793/2016, n. 10465/2014, n. 10270/2012, etc. ).
Ne consegue la legittimità di presunzione di distribuzione in difetto di prova, che va dal ricorrente assolta, di accantonamento e/o reinvestimento (così, ex plurimis, Cass. nn. 30351/2019, 28377-28376/2019, 27639/2019, 13503/2018, 20043/2015, 24572/2014, etc.) ovvero di diversa utilizzazione ( cfr, ex plurimis, Cass. nn. 28376-28377/2019, 19.130/2019, etc.) degli utili extrabilancio conseguiti dalla società o, ancora, di estraneità alla gestione e conduzione societaria (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 34282/2019, 27639/2019, 19171/2019, 16545/2019, 23247/2018, 18042/2018, 17461/ 2017, etc).
Estraneità che non può essere qui affermata sull'assunto di parte ricorrente, secondo il quale il bilancio relativo all'anno di imposta 2018 qui in discussione è intervenuta nell'anno 2019, ovvero successivamente alla cessione della sua quota risalente al 24.01.2019
Ed invero, per quieta giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. 13.11.2024 n. 29289) , la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti.
Alla legittima presunzione di distribuzione ai soci di utili extrabilancio, consegue, pertanto, la legittimità dell'accertamento di cui qui si discute, avente ad oggetto proprio le ritenute non operate e non versate su detti utili , al cui pagamento i soci, e tra questi la ricorrente, sono coobbligati in solido ex art. 35 DPR n. 602/1973.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda : -Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)