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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/08/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Marco Vittoria Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUSARDI AURORA parte attrice contro
C.F. ), rappresentato e difeso da- Controparte_1 C.F._2 gli Avv.ti CAGNA VITTORIO e CAGNA ANTONIO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
pagina 1 di 9 1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° co. Parte_2
c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.
2) Statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di € 3.500,00 mensili, quale contributo per il suo mantenimento o quella maggiore o minore somma in con- formità degli esiti istruttori.
3) Rigettarsi le richieste ex adverso così come formulate dalla difesa e CP_1 ogni ulteriore domanda nuova, formulanda, con riserva di eccezione.
4) Con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, secondo il criterio di soccom- benza”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previa revoca dell'ordinanza Presidenziale del 18.01.2023, nella parte in cui ha disposto a carico del convenuto un assegno mensile di € 650,00, quale contributo al mantenimento della Sig.ra e previa occorrenda ammissione Parte_1 delle prove dedotte da questa difesa con la memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.
n. 2 ;
- pronunciare la separazione tra i coniugi, con rigetto della ex adverso formulata domanda di addebito della separazione nei confronti del Sig. ; Controparte_1
- respingere la avversaria formulata domanda di un contributo al mantenimento in favore della Sig.ra siccome infondata in fatto e diritto per i Parte_1 motivi esposti.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, rimborso forfettario spe- se generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 20/07/2022 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 unione celebrata a Torrile (PR) in data 19/11/1977 dalla quale erano nati due figli,
(nato il [...]) e (nata il [...]); la ricorrente dava Per_1 Per_2 atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convi-
pagina 2 di 9 venza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a
€ 3.500,00 mensili rivalutabili.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di sepa- Controparte_1 razione, contestando, però, le domande di addebito e di riconoscimento di un as- segno di mantenimento avanzate dalla ricorrente.
Con ordinanza del 18/01/2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a fa- vore della ricorrente nella misura di € 650,00 mensili rivalutabili, nominando il
Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Introdotta la fase di merito, la causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, a seguito del fallimento di un tentativo di conciliazione esperito dal Giudice
Istruttore, veniva rimessa al Collegio per la decisione con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 31/07/2025.
§
Ritiene il Tribunale che la formulata domanda di separazione personale sia fon- data e debba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desu- mibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fal- limento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
pagina 3 di 9 La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “la di- chiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità del- la convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamen- te viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass.
n. 14840/2006; conf. Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già ma- turata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, ab- bia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
Nel caso di specie, parte ricorrente imputa al marito di aver mantenuto un atteg- giamento di disinteresse nei confronti della famiglia nel corso della vita coniugale, culminato con l'instaurazione nel 2000 di una relazione extraconiugale con una
“sig.ra straniera” a cui è seguito il suo definitivo allontanamento dalla casa co- niugale nel luglio 2019.
Occorre rilevare che le violazioni dei doveri coniugali allegate da parte della ri- corrente si pongono nell'ambito di un contesto in cui, come dalla stessa ricono- sciuto, i coniugi, dopo la nascita della figlia (nel 1986), “non sono più Per_2 stati in sintonia e sono iniziati tra loro litigi e discussioni” (pag. 3 del ricorso in- troduttivo); il fatto che gli addebiti mossi al marito si inseriscano in una relazione ormai logorata è avvalorato dalla stessa sequenza temporale degli accadimenti ad- dotti dalla ricorrente, caratterizzati dalla presunta instaurazione di una relazione extraconiugale da parte del marito (nel 2000), che la stessa ricorrente riconosce come segno di “una profonda crisi coniugale” che non ha interferito con la suc- cessiva prosecuzione della convivenza tra i coniugi per quasi venti anni, senza che pagina 4 di 9 risulti esser mai intervenuta una riconciliazione.
In questo contesto, non può dirsi che l'allontanamento dalla casa coniugale rap- presenti la causa che ha determinato la fine del matrimonio ma deve piuttosto ri- conoscersi come la crisi coniugale fosse, ormai da tempo, manifesta quando il ma- rito ha scelto di allontanarsi dalla famiglia.
D'altra parte, è appena il caso di rilevare come le risultanze agli atti non offrano alcun elemento a supporto delle generiche allegazioni della ricorrente che imputa- no al marito un atteggiamento di disinteresse mantenuto verso la famiglia nel cor- so del matrimonio;
tali allegazioni, peraltro, non solo si pongono in termini con- traddittori rispetto al rilievo della stessa ricorrente secondo cui il marito avrebbe sempre garantito alla famiglia un tenore di vita elevato (come di fatto riconosciuto dal resistente), ma sono anche ampiamente smentite dal riscontro delle significati- ve attribuzioni patrimoniali dallo stesso operate nel tempo a favore dei figli.
• Sulle questioni economiche
Con riguardo alle questioni economiche, inerenti la sola domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore, si osser- va quanto segue.
È noto che, nel valutare i redditi adeguati a cui, ai sensi dell'art. 156 c.c., va rap- portato l'assegno di mantenimento, la giurisprudenza maggioritaria è ancora oggi orientata nel senso di ritenere che gli stessi siano quelli necessari a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, restando ancora attuale, nel corso della separazione, il dovere di assistenza materiale tra i coniugi
(ex multis Cass. n. 16809/2019).
Appare inoltre opportuno ricordare che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, non è necessario un accertamento dei redditi dei coniugi nel lo- ro esatto ammontare ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle loro com- plessive situazioni patrimoniali e reddituali, dovendo peraltro il giudice tenere conto anche di tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque ap- prezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei ad incidere sulle con- dizioni economiche delle parti (in argomento Cass. n. 605/2017; n. 4531/2010, n.
25618/2007; n. 13592/2006; n. 19291/2005).
pagina 5 di 9 Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre riconoscere che nel caso di specie le risultanze agli atti restituiscono un quadro caratterizzato da un signifi- cativo squilibrio nella complessiva situazione economico patrimoniale delle parti.
Tale squilibrio si manifesta, in primo luogo, in una disparità dei redditi della mo- glie e del marito, seppur entrambi pensionati, giacché la prima percepisce esclusi- vamente una pensione che si assesta a circa € 2.000,00 netti mensili [nel dettaglio:
Anno 2019/€ 24763 netto annuo (€ 2063 netti mese); Anno 2020/€ 24812 netto annuo (€
2067 netti mese); Anno 2021/€ 24823 netto annuo (€ 2068 netti mese)]1, mentre il se- condo aggiunge al reddito da pensione i compensi a lui riconosciuti come Vice
Presidente del CdA della società R.C.A. Packaging S.r.l. (doc. 11 fasc. ricorrente) di cui è socio, che lo hanno portato a percepire redditi netti negli ultimi anni pari a circa € 4.700,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2020/€ 57018 netto annuo (€ 4751 netti mese); Anno 2021/€ 59224 netto annuo (€ 4937 netti mese); Anno 2022/€ 54513 netto annuo (€ 4542 netti mese)].
Il riscontro della suddetta disparità reddituale, invero, ha rappresentato la ragione per cui, con ordinanza del 18/01/2023, il Presidente del Tribunale ha riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di € 650,00 mensi- li, con una valutazione che, a giudizio del Collegio, non tiene però adeguatamente conto di una serie ulteriore di elementi rilevanti che inducono a ritener giustificato un aumento della misura del contributo in questione.
È vero, infatti, che i redditi della moglie nel caso di specie non possono certo rite- nersi minimali, essendo più che sufficienti ad assicurare alla stessa un'esistenza libera e dignitosa.
Tale rilievo, tuttavia, si inserisce in un contesto caratterizzato da un abnorme diva- rio nelle situazioni patrimoniali dei due coniugi che non può essere trascurato, in linea con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, ai fini del riconoscimento di pagina 6 di 9 un assegno di mantenimento, quale indice evidente della capacità del marito di as- sicurare, anche solo potenzialmente (cfr. Cass. n. 12196/2017), un elevato tenore di vita alla coniuge nel corso del matrimonio.
È pacifico, in particolare, che - mentre l'unica risorsa patrimoniale rilevante della moglie è rappresentata da un portafoglio titoli del controvalore a luglio 2022 di circa € 24.000,00 (doc. doc. 9 fasc. ricorrente) - il marito a settembre 2022 risul- tava avere una liquidità sul conto corrente Bper di circa € 90.000,00 (doc. 6 fasc. resistente), rapporti finanziari presso del controvalore di circa € CP_2
900.000,00 (doc. 7 fasc. ricorrente) e investimenti bancari e assicurativi presso del controvalore di circa € 300.000,00 (doc. 8 fasc. resistente). CP_3
Altrettanto pacifico è che il marito sia titolare di una quota di partecipazione del
50% nella società R.C.A. Packaging S.r.l., avendo donato la residua quota del
50% al figlio (circostanze già in sé rilevanti nella ricostruzione del pa- Per_1 trimonio del resistente), a cui si lega potenzialmente la possibilità di percepire gli utili della società, assestatisi nel solo anno 2021 a circa € 140.000,00, che, come risultante dal bilancio societario (doc. 11 fasc. resistente) e riconosciuto dalla stes- so resistente, non vengono ridistribuiti tra i soci in ragione della scelta di destinarli in larga parte a riserva straordinaria e accantonarli in azienda, non potendo, per ciò solo, esser trascurati nella determinazione dell'assegno di mantenimento (in argomento cfr. Cass. n. 6103/2022).
È pacifico, infine, che il marito abbia mantenuto un diritto di usufrutto sugli im- mobili siti in Torrile (PR), Via Rivola n. 11 (in cui vive) e Via Martiri della Liber- tà n. 2, entrambi donati per la nuda proprietà alla figlia (doc. 5 fasc. resi- Per_2 stente) che insieme alla madre e alla famiglia risiede gratuitamente in tale ultima abitazione (già casa coniugale).
Il quadro che emerge dalla ricostruzione sopra operata, in definitiva, attesta una solida posizione economico patrimoniale del resistente che non risulta incisa in maniera significativa dall'esposizione debitoria dallo stesso allegata agli atti (ri- conducibile alla sola spesa di circa € 700/800 mensili per una collaboratrice do- mestica), ponendolo in una condizione nettamente migliore rispetto a quella della moglie.
pagina 7 di 9 Tali considerazioni impongono una rideterminazione in questa sede dell'assegno di mantenimento operata in sede presidenziale che, alla luce di tutto quanto sopra, risulta equo fissare nella misura di € 1.700,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda.
• Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande avanzate agli atti, giustificando, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., una compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
CALATABIANO (CT) il 05/01/1955) e (nato a [...]- Controparte_1
LE (PR) il 09/03/1950) che hanno contratto matrimonio in data 19/11/1977
a Torrile (PR), come risulta dall'atto n. 25 – Parte 2 – serie A, Anno 1977 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrile;
2. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 CP_4
a somma mensile di € 1.700,00 mensili a titolo di assegno di manteni-
[...] mento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del- la domanda;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente senten- za, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tor- rile (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 31/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
pagina 8 di 9 IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010.
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Marco Vittoria Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUSARDI AURORA parte attrice contro
C.F. ), rappresentato e difeso da- Controparte_1 C.F._2 gli Avv.ti CAGNA VITTORIO e CAGNA ANTONIO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
pagina 1 di 9 1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° co. Parte_2
c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.
2) Statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di € 3.500,00 mensili, quale contributo per il suo mantenimento o quella maggiore o minore somma in con- formità degli esiti istruttori.
3) Rigettarsi le richieste ex adverso così come formulate dalla difesa e CP_1 ogni ulteriore domanda nuova, formulanda, con riserva di eccezione.
4) Con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, secondo il criterio di soccom- benza”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previa revoca dell'ordinanza Presidenziale del 18.01.2023, nella parte in cui ha disposto a carico del convenuto un assegno mensile di € 650,00, quale contributo al mantenimento della Sig.ra e previa occorrenda ammissione Parte_1 delle prove dedotte da questa difesa con la memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.
n. 2 ;
- pronunciare la separazione tra i coniugi, con rigetto della ex adverso formulata domanda di addebito della separazione nei confronti del Sig. ; Controparte_1
- respingere la avversaria formulata domanda di un contributo al mantenimento in favore della Sig.ra siccome infondata in fatto e diritto per i Parte_1 motivi esposti.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, rimborso forfettario spe- se generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 20/07/2022 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 unione celebrata a Torrile (PR) in data 19/11/1977 dalla quale erano nati due figli,
(nato il [...]) e (nata il [...]); la ricorrente dava Per_1 Per_2 atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convi-
pagina 2 di 9 venza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a
€ 3.500,00 mensili rivalutabili.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di sepa- Controparte_1 razione, contestando, però, le domande di addebito e di riconoscimento di un as- segno di mantenimento avanzate dalla ricorrente.
Con ordinanza del 18/01/2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a fa- vore della ricorrente nella misura di € 650,00 mensili rivalutabili, nominando il
Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Introdotta la fase di merito, la causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, a seguito del fallimento di un tentativo di conciliazione esperito dal Giudice
Istruttore, veniva rimessa al Collegio per la decisione con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 31/07/2025.
§
Ritiene il Tribunale che la formulata domanda di separazione personale sia fon- data e debba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desu- mibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fal- limento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
pagina 3 di 9 La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “la di- chiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità del- la convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamen- te viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass.
n. 14840/2006; conf. Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già ma- turata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, ab- bia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
Nel caso di specie, parte ricorrente imputa al marito di aver mantenuto un atteg- giamento di disinteresse nei confronti della famiglia nel corso della vita coniugale, culminato con l'instaurazione nel 2000 di una relazione extraconiugale con una
“sig.ra straniera” a cui è seguito il suo definitivo allontanamento dalla casa co- niugale nel luglio 2019.
Occorre rilevare che le violazioni dei doveri coniugali allegate da parte della ri- corrente si pongono nell'ambito di un contesto in cui, come dalla stessa ricono- sciuto, i coniugi, dopo la nascita della figlia (nel 1986), “non sono più Per_2 stati in sintonia e sono iniziati tra loro litigi e discussioni” (pag. 3 del ricorso in- troduttivo); il fatto che gli addebiti mossi al marito si inseriscano in una relazione ormai logorata è avvalorato dalla stessa sequenza temporale degli accadimenti ad- dotti dalla ricorrente, caratterizzati dalla presunta instaurazione di una relazione extraconiugale da parte del marito (nel 2000), che la stessa ricorrente riconosce come segno di “una profonda crisi coniugale” che non ha interferito con la suc- cessiva prosecuzione della convivenza tra i coniugi per quasi venti anni, senza che pagina 4 di 9 risulti esser mai intervenuta una riconciliazione.
In questo contesto, non può dirsi che l'allontanamento dalla casa coniugale rap- presenti la causa che ha determinato la fine del matrimonio ma deve piuttosto ri- conoscersi come la crisi coniugale fosse, ormai da tempo, manifesta quando il ma- rito ha scelto di allontanarsi dalla famiglia.
D'altra parte, è appena il caso di rilevare come le risultanze agli atti non offrano alcun elemento a supporto delle generiche allegazioni della ricorrente che imputa- no al marito un atteggiamento di disinteresse mantenuto verso la famiglia nel cor- so del matrimonio;
tali allegazioni, peraltro, non solo si pongono in termini con- traddittori rispetto al rilievo della stessa ricorrente secondo cui il marito avrebbe sempre garantito alla famiglia un tenore di vita elevato (come di fatto riconosciuto dal resistente), ma sono anche ampiamente smentite dal riscontro delle significati- ve attribuzioni patrimoniali dallo stesso operate nel tempo a favore dei figli.
• Sulle questioni economiche
Con riguardo alle questioni economiche, inerenti la sola domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore, si osser- va quanto segue.
È noto che, nel valutare i redditi adeguati a cui, ai sensi dell'art. 156 c.c., va rap- portato l'assegno di mantenimento, la giurisprudenza maggioritaria è ancora oggi orientata nel senso di ritenere che gli stessi siano quelli necessari a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, restando ancora attuale, nel corso della separazione, il dovere di assistenza materiale tra i coniugi
(ex multis Cass. n. 16809/2019).
Appare inoltre opportuno ricordare che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, non è necessario un accertamento dei redditi dei coniugi nel lo- ro esatto ammontare ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle loro com- plessive situazioni patrimoniali e reddituali, dovendo peraltro il giudice tenere conto anche di tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque ap- prezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei ad incidere sulle con- dizioni economiche delle parti (in argomento Cass. n. 605/2017; n. 4531/2010, n.
25618/2007; n. 13592/2006; n. 19291/2005).
pagina 5 di 9 Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre riconoscere che nel caso di specie le risultanze agli atti restituiscono un quadro caratterizzato da un signifi- cativo squilibrio nella complessiva situazione economico patrimoniale delle parti.
Tale squilibrio si manifesta, in primo luogo, in una disparità dei redditi della mo- glie e del marito, seppur entrambi pensionati, giacché la prima percepisce esclusi- vamente una pensione che si assesta a circa € 2.000,00 netti mensili [nel dettaglio:
Anno 2019/€ 24763 netto annuo (€ 2063 netti mese); Anno 2020/€ 24812 netto annuo (€
2067 netti mese); Anno 2021/€ 24823 netto annuo (€ 2068 netti mese)]1, mentre il se- condo aggiunge al reddito da pensione i compensi a lui riconosciuti come Vice
Presidente del CdA della società R.C.A. Packaging S.r.l. (doc. 11 fasc. ricorrente) di cui è socio, che lo hanno portato a percepire redditi netti negli ultimi anni pari a circa € 4.700,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2020/€ 57018 netto annuo (€ 4751 netti mese); Anno 2021/€ 59224 netto annuo (€ 4937 netti mese); Anno 2022/€ 54513 netto annuo (€ 4542 netti mese)].
Il riscontro della suddetta disparità reddituale, invero, ha rappresentato la ragione per cui, con ordinanza del 18/01/2023, il Presidente del Tribunale ha riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di € 650,00 mensi- li, con una valutazione che, a giudizio del Collegio, non tiene però adeguatamente conto di una serie ulteriore di elementi rilevanti che inducono a ritener giustificato un aumento della misura del contributo in questione.
È vero, infatti, che i redditi della moglie nel caso di specie non possono certo rite- nersi minimali, essendo più che sufficienti ad assicurare alla stessa un'esistenza libera e dignitosa.
Tale rilievo, tuttavia, si inserisce in un contesto caratterizzato da un abnorme diva- rio nelle situazioni patrimoniali dei due coniugi che non può essere trascurato, in linea con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, ai fini del riconoscimento di pagina 6 di 9 un assegno di mantenimento, quale indice evidente della capacità del marito di as- sicurare, anche solo potenzialmente (cfr. Cass. n. 12196/2017), un elevato tenore di vita alla coniuge nel corso del matrimonio.
È pacifico, in particolare, che - mentre l'unica risorsa patrimoniale rilevante della moglie è rappresentata da un portafoglio titoli del controvalore a luglio 2022 di circa € 24.000,00 (doc. doc. 9 fasc. ricorrente) - il marito a settembre 2022 risul- tava avere una liquidità sul conto corrente Bper di circa € 90.000,00 (doc. 6 fasc. resistente), rapporti finanziari presso del controvalore di circa € CP_2
900.000,00 (doc. 7 fasc. ricorrente) e investimenti bancari e assicurativi presso del controvalore di circa € 300.000,00 (doc. 8 fasc. resistente). CP_3
Altrettanto pacifico è che il marito sia titolare di una quota di partecipazione del
50% nella società R.C.A. Packaging S.r.l., avendo donato la residua quota del
50% al figlio (circostanze già in sé rilevanti nella ricostruzione del pa- Per_1 trimonio del resistente), a cui si lega potenzialmente la possibilità di percepire gli utili della società, assestatisi nel solo anno 2021 a circa € 140.000,00, che, come risultante dal bilancio societario (doc. 11 fasc. resistente) e riconosciuto dalla stes- so resistente, non vengono ridistribuiti tra i soci in ragione della scelta di destinarli in larga parte a riserva straordinaria e accantonarli in azienda, non potendo, per ciò solo, esser trascurati nella determinazione dell'assegno di mantenimento (in argomento cfr. Cass. n. 6103/2022).
È pacifico, infine, che il marito abbia mantenuto un diritto di usufrutto sugli im- mobili siti in Torrile (PR), Via Rivola n. 11 (in cui vive) e Via Martiri della Liber- tà n. 2, entrambi donati per la nuda proprietà alla figlia (doc. 5 fasc. resi- Per_2 stente) che insieme alla madre e alla famiglia risiede gratuitamente in tale ultima abitazione (già casa coniugale).
Il quadro che emerge dalla ricostruzione sopra operata, in definitiva, attesta una solida posizione economico patrimoniale del resistente che non risulta incisa in maniera significativa dall'esposizione debitoria dallo stesso allegata agli atti (ri- conducibile alla sola spesa di circa € 700/800 mensili per una collaboratrice do- mestica), ponendolo in una condizione nettamente migliore rispetto a quella della moglie.
pagina 7 di 9 Tali considerazioni impongono una rideterminazione in questa sede dell'assegno di mantenimento operata in sede presidenziale che, alla luce di tutto quanto sopra, risulta equo fissare nella misura di € 1.700,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda.
• Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande avanzate agli atti, giustificando, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., una compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
CALATABIANO (CT) il 05/01/1955) e (nato a [...]- Controparte_1
LE (PR) il 09/03/1950) che hanno contratto matrimonio in data 19/11/1977
a Torrile (PR), come risulta dall'atto n. 25 – Parte 2 – serie A, Anno 1977 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrile;
2. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 CP_4
a somma mensile di € 1.700,00 mensili a titolo di assegno di manteni-
[...] mento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del- la domanda;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente senten- za, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tor- rile (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 31/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
pagina 8 di 9 IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010.