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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/07/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Valentina Rascioni Presidente
Dott. Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776/2023 R.G. A.C. promossa da
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv.Paolo Dominici ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Macerata Feltria (PU), Via C. Belli n.2 presso lo studio del difensore,
APPELLANTE contro
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Monica Andreani del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliata in Pesaro, C.so
XI Settembre, 84, presso lo studio del difensore
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Urbino n. 133/2023 pubblicata il 25/08/2023
SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 8 Previa amissione CTU in via istruttoria, nel merito “ Dichiarare che gli attori
Sigg.ri e hanno acquistato per maturata Parte_1 Parte_2 usucapione il diritto di proprietà esclusivo, sui seguenti terreni, costituenti un unico corpo, siti in Belforte All'Isauro (PU) e censiti al catasto Terreni del medesimo Comune Censuario come di seguito indicati: 1) Terreni siti in Belforte all'Isauro (PU) distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune Censuario al -
Foglio 1 part.164, Cl.4, , Superficie: are 05 ca. 59, Reddito dom.€.1,01 CP_2 reddito agr. €.1,15; - Foglio 1 part.165, Cl.4, Semin., Superficie: are 01 ca 47,
Reddito dom. €.0,27, Reddito agr. €.0,30; - Foglio 1 part.158 Cl.4, Semin.,
Superficie: Ha 1, are 43, ca 96, Reddito dom. €.26,02 reddito agr. €.29,74, porzione come esattamente identificata da recinzione predisposta da oltre venti anni da frazionarsi catastalmente;
- Foglio 1 part.158 Cl.2, Pascolo arb.,
Superficie: Ha 5, are 97, ca 14, Reddito dom. €.12,34 reddito agr. €.15,42, porzione come esattamente identificata da recinzione predisposta da oltre venti anni da frazionarsi catastalmente;
- Foglio 1 part.166, Cl.3, rbor., CP_2
Superficie: are 71 ca 54, Reddito dom.€.25,86, Reddito agr.€.22,17, porzione come esattamente identificata da recinzione predisposta da oltre venti anni da frazionarsi catastalmente;
tutti catastalmente intestati a CP_1
(cod.fiscale: ) nata a [...] all'Isauro (PU) il 24/02/1960 ed C.F._4 ivi residente in [...]. Torriola n.11; B) Ordinare al Ordinare al Conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari ed al Conservatore del Catasto di procedere alle conseguenti trascrizioni e volture, con esonero dei predetti Pubblici ufficiali da ogni responsabilità in merito;
C) Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con conseguente condanna dell'appellata alla rifusione delle somme corrisposte dagli appellati nelle more del gravame, €.7.176,66”
Per l' appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni avversa richiesta istruttoria , rigettare l'appello proposto da e in Controparte_3 Parte_2 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, diritti ed onorario anche di questo grado di giudizio”
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio la sig.ra al fine di sentir accertare
[...] CP_1
l'avvenuta usucapione in loro favore dei terreni siti in Belforte all'Isauro distinti al
Catasto Terreni al Foglio 1 part. 164 Cl. 4, part. 165 Cl. 4 part. 158 Cl. 4 e Cl 2 e part. 166 Cl. 3 asserendo di aver posseduto e coltivato da oltre vent'anni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente detti terreni. A sostegno della domanda riferivano che con atto pubblico del 16.12.2015 gli attori avevano ricevuto in donazione da (rispettivamente moglie e madre degli Persona_1 attori, deceduta il 28.04.2017) il possesso esclusivo dei terreni avendoli quest'ultima ricevuti in successione da . Si costituiva la Persona_2 convenuta chiedendo il rigetto della domanda deducendo, in particolare, che la particella 166 le era pervenuta in successione a causa di morte del padre Per_3 in data 24.04.2011 che aveva sempre provveduto alla coltivazione ed
[...] al pagamento delle imposte erariali e dei contributi agricoli unificati e che CP_4 in riferimento alle particelle 164, 165 e 158, i terreni in questione erano stati oggetto di plurimi rapporti contrattuali succedutisi nel tempo e che tutti i proprietari e possessori dei terreni avevano provveduto alle colture, al taglio e alla raccolta della legna, percependo altresì i contributi europei per mutuo agevolato in relazione ai terreni oggetto di causa. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, avendo gli attori senza autorizzazione tagliato e portato via la legna nel bosco di sua proprietà, un risarcimento pari a Euro 1.000,00.
All'esito della espletata istruttoria (produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU) il Tribunale di Urbino rigettava la domanda attrice e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta condannando gli attori in solido al pagamento della somma di € 800,00, in favore della . CP_1
Condannava altresì gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
e si costituiva l'appellata.
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 14 maggio 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 L'appellante con il primo motivo lamenta “Erronea e/o contraddittoria motivazione;
erronea valutazione delle prove orali assunte nel giudizio con conseguente erroneità della statuizione in ordine al rigetto della spiegata domanda di usucapione. Omessa motivazione in ordine alla eccepita incapacità a testimoniare e/o inefficacia della testimonianza dei testi escussi e Testimone_1
. Erronea ritenuta attendibilità dei medesimi testi” Testimone_2
Il motivo non è fondato: in sostanza gli appellanti chiedono una rivisitazione di apprezzamenti di fatto, ma dall' esame degli atti non emergono circostanze decisive che siano state trascurate, male interpretate o illogicamente valutate.
Nel corso del giudizio di primo grado è invece stata svolta un'istruttoria lunga ed approfondita nel corso della quale non sono emersi elementi a sostegno della domanda, ma anzi il contrario: invero ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (ex multis Cass. civ., sez. II,
30 settembre 2005, n. 19186) .
E nel caso che ci occupa è vero che alcuni testi ( e -udienza Tes_3 Pt_2 del 20.9.2019-) hanno riferito di aver visto l'appellante lavorare i Parte_1 campi, ma è anche vero che altri testi hanno riferito di situazioni opposte: in particolare il teste verbale udienza del 05.07.2019- ha Testimone_4 affermato che dal 1986 sino al 2015, anno di stipula del contratto di affitto del fondo rustico in favore della convenuta (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta), il terreno agricolo distinto ai mappali 158, 164 e
165 destinato a seminativo, bosco e pascolo era stato sempre custodito ed utilizzato dal padre, , ed alla morte di costui, da lui stesso. Ed Persona_4 anche la teste alienante insieme al - cfr trascrizione Tes_2 Tes_1 fonoregistrazione udienza del 05.07.2019 - confermava dette circostanze . Ed a fronte di dichiarazioni rese dai testimoni escussi ben può il Collegio valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali l'intrinseca pagina 4 di 8 congruenza di dette dichiarazioni nonché la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti (Cass Civ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del
27/01/2015).
Quanto all' eccepita incapacità a testimoniare dei sigg. e Testimone_2 Tes_1
è solo da rilevare che è disciplinata dall' art. 246 cpc, e dipende dalla
[...] presenza di un interesse giuridico e non di mero fatto che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, e qualora le parti chiamate a testimoniare dimostrino sul piano giuridico interessi comuni a quelli delle parti processuali,
l'elemento di discrimine per poter considerare la loro capacità a testimoniare è dato dall'interesse concreto e attuale, e non ipotetico e astratto ( cfr. ex multis
Cass III Civ Ord. 18/01/2019, n. 1279): nel caso in esame l'appellata ha prodotto l'atto pubblico di acquisto del 22.11.2017 (doc. 3) , sottoscritto tra la e Pt_2 gli eredi con il quale acquistava la proprietà nello stato di fatto e di diritto Tes_1 in cui si trovava e ciò priva i testi e di ogni Testimone_2 Testimone_1 interesse all'esito del presente giudizio. Conseguentemente le eccezioni proposte sul punto dagli appellanti, già respinte in primo grado ( cfr ord 07/04/2019 ) devono essere disattese.
E comunque, a tutto voler concedere, i testi a favore degli appellanti hanno riferito solo su una asserita coltivazione del fondo e la più recente giurisprudenza ritiene che la mera coltivazione «...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301; Cass. civ. Sez. II
Ordinanza, 08/09/2017, n. 20966). La coltivazione deve quindi essere accompagnata da «univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è
pagina 5 di 8 svolta uti dominus» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03/07/2018,
Rv.649349): indizi non rinvenibili nel caso di specie.
Con il secondo motivo viene contestata “Erronea e/o contraddittoria motivazione;
erronea valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti con conseguente erroneità della statuizione in ordine al rigetto della spiegata domanda di usucapione. Omessa pronuncia relativamente ai documenti prodotti da parte attrice/appellante.”
Anche tale doglianza è infondata.
Preliminarmente appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass.
4882/2016): e non quando dalla motivazione si evince chiaramente, come nel caso in esame, che i documenti prodotti dagli appellanti siano stati ritenuti insufficienti a provare la domanda a differenza di quelli allegati dall' attuale appellata.
Peraltro gli appellanti non hanno prodotto documenti che avrebbero potuto sostenere la domanda quali, ad esempio, ricevute di pagamenti dovuti agli Enti locali, una dichiarazione dei redditi agrari e dominicali relativi ai fondi per cui è causa ed altro, mentre, di contro, è risultato per tabulas che: a) tutti i terreni in questione sono privi di sia di recinzioni che di termini catastali evidenti;
b) sono collocati per la maggior parte in posizione disagevole ed impervia;
c) il succitato teste ha altresì riferito che la palificazione in legno di castagno Testimone_1 venne posta nell'anno 2004 dal sig. al solo scopo di delimitare Persona_4
l'area destinata al pascolo del bestiame;
d) la ha provato, oltre alla CP_1 titolarità delle particelle per cui è causa, di aver pagato i dovuti contributi , CP_4 di bonifica e quelli europei in funzione delle superfici delle quali dispone ( cfr. doc.
18 - 19); e) la , un anno dopo la firma del suo atto di acquisto della CP_1 proprietà in data 3.5.2018 aveva anche querelato il confinante Parte_1 attribuendogli il taglio di piante poste sul mappale 158, ad ulteriore conferma della circostanza che l' asserito possesso non era certamente pacifico.
pagina 6 di 8 Non ci sono quindi elementi che possano sostenere la domanda allora attrice.
Con il terzo motivo viene eccepita “Erronea omessa ammissione dei richiesti mezzi istruttori.”
All'esito delle risultanze processuali l'ammissione di una CTU non potrebbe modificare quanto è emerso con chiarezza in ordine alle ragioni di parte appellata sia sulla base delle prove testimoniali che dei documenti in atti ed anche questo motivo deve pertanto essere respinto.
Anche il quarto motivo “ Omessa motivazione in ordine al contestato censurato tentativo della convenuta/appellata di condizionamento dei testi” non merita accoglimento: per quanto già statuito sull' eccepita omessa pronuncia il rigetto dell' eccezione deve ritenersi implicito ed oltretutto non è stata provata in alcun modo.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano “Erronea condanna al risarcimento dei danni. In definitiva nel presente giudizio ne consegue la carenza dei presupposti per la configurabilità della dedotta usucapione”.
Il respingimento del gravame e la circostanza che in assenza di una pronuncia giudiziale sulla domanda di usucapione gli appellanti non possono invocare la buona fede sul taglio di legna in un terreno pacificamente di proprietà di altri ( la
) comporta il rigetto anche di tale motivo. CP_1
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro ed avverso la Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 7 di 8 sentenza del Tribunale di Urbino n. 133/2023 pubblicata il 25/08/2023 così provvede:
- respinge l'appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi €. 3.397,00 oltre €. 150,00 per esborsi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Valentina Rascioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Valentina Rascioni Presidente
Dott. Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776/2023 R.G. A.C. promossa da
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv.Paolo Dominici ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Macerata Feltria (PU), Via C. Belli n.2 presso lo studio del difensore,
APPELLANTE contro
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Monica Andreani del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliata in Pesaro, C.so
XI Settembre, 84, presso lo studio del difensore
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Urbino n. 133/2023 pubblicata il 25/08/2023
SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 8 Previa amissione CTU in via istruttoria, nel merito “ Dichiarare che gli attori
Sigg.ri e hanno acquistato per maturata Parte_1 Parte_2 usucapione il diritto di proprietà esclusivo, sui seguenti terreni, costituenti un unico corpo, siti in Belforte All'Isauro (PU) e censiti al catasto Terreni del medesimo Comune Censuario come di seguito indicati: 1) Terreni siti in Belforte all'Isauro (PU) distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune Censuario al -
Foglio 1 part.164, Cl.4, , Superficie: are 05 ca. 59, Reddito dom.€.1,01 CP_2 reddito agr. €.1,15; - Foglio 1 part.165, Cl.4, Semin., Superficie: are 01 ca 47,
Reddito dom. €.0,27, Reddito agr. €.0,30; - Foglio 1 part.158 Cl.4, Semin.,
Superficie: Ha 1, are 43, ca 96, Reddito dom. €.26,02 reddito agr. €.29,74, porzione come esattamente identificata da recinzione predisposta da oltre venti anni da frazionarsi catastalmente;
- Foglio 1 part.158 Cl.2, Pascolo arb.,
Superficie: Ha 5, are 97, ca 14, Reddito dom. €.12,34 reddito agr. €.15,42, porzione come esattamente identificata da recinzione predisposta da oltre venti anni da frazionarsi catastalmente;
- Foglio 1 part.166, Cl.3, rbor., CP_2
Superficie: are 71 ca 54, Reddito dom.€.25,86, Reddito agr.€.22,17, porzione come esattamente identificata da recinzione predisposta da oltre venti anni da frazionarsi catastalmente;
tutti catastalmente intestati a CP_1
(cod.fiscale: ) nata a [...] all'Isauro (PU) il 24/02/1960 ed C.F._4 ivi residente in [...]. Torriola n.11; B) Ordinare al Ordinare al Conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari ed al Conservatore del Catasto di procedere alle conseguenti trascrizioni e volture, con esonero dei predetti Pubblici ufficiali da ogni responsabilità in merito;
C) Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con conseguente condanna dell'appellata alla rifusione delle somme corrisposte dagli appellati nelle more del gravame, €.7.176,66”
Per l' appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni avversa richiesta istruttoria , rigettare l'appello proposto da e in Controparte_3 Parte_2 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, diritti ed onorario anche di questo grado di giudizio”
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio la sig.ra al fine di sentir accertare
[...] CP_1
l'avvenuta usucapione in loro favore dei terreni siti in Belforte all'Isauro distinti al
Catasto Terreni al Foglio 1 part. 164 Cl. 4, part. 165 Cl. 4 part. 158 Cl. 4 e Cl 2 e part. 166 Cl. 3 asserendo di aver posseduto e coltivato da oltre vent'anni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente detti terreni. A sostegno della domanda riferivano che con atto pubblico del 16.12.2015 gli attori avevano ricevuto in donazione da (rispettivamente moglie e madre degli Persona_1 attori, deceduta il 28.04.2017) il possesso esclusivo dei terreni avendoli quest'ultima ricevuti in successione da . Si costituiva la Persona_2 convenuta chiedendo il rigetto della domanda deducendo, in particolare, che la particella 166 le era pervenuta in successione a causa di morte del padre Per_3 in data 24.04.2011 che aveva sempre provveduto alla coltivazione ed
[...] al pagamento delle imposte erariali e dei contributi agricoli unificati e che CP_4 in riferimento alle particelle 164, 165 e 158, i terreni in questione erano stati oggetto di plurimi rapporti contrattuali succedutisi nel tempo e che tutti i proprietari e possessori dei terreni avevano provveduto alle colture, al taglio e alla raccolta della legna, percependo altresì i contributi europei per mutuo agevolato in relazione ai terreni oggetto di causa. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, avendo gli attori senza autorizzazione tagliato e portato via la legna nel bosco di sua proprietà, un risarcimento pari a Euro 1.000,00.
All'esito della espletata istruttoria (produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU) il Tribunale di Urbino rigettava la domanda attrice e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta condannando gli attori in solido al pagamento della somma di € 800,00, in favore della . CP_1
Condannava altresì gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
e si costituiva l'appellata.
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 14 maggio 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 L'appellante con il primo motivo lamenta “Erronea e/o contraddittoria motivazione;
erronea valutazione delle prove orali assunte nel giudizio con conseguente erroneità della statuizione in ordine al rigetto della spiegata domanda di usucapione. Omessa motivazione in ordine alla eccepita incapacità a testimoniare e/o inefficacia della testimonianza dei testi escussi e Testimone_1
. Erronea ritenuta attendibilità dei medesimi testi” Testimone_2
Il motivo non è fondato: in sostanza gli appellanti chiedono una rivisitazione di apprezzamenti di fatto, ma dall' esame degli atti non emergono circostanze decisive che siano state trascurate, male interpretate o illogicamente valutate.
Nel corso del giudizio di primo grado è invece stata svolta un'istruttoria lunga ed approfondita nel corso della quale non sono emersi elementi a sostegno della domanda, ma anzi il contrario: invero ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (ex multis Cass. civ., sez. II,
30 settembre 2005, n. 19186) .
E nel caso che ci occupa è vero che alcuni testi ( e -udienza Tes_3 Pt_2 del 20.9.2019-) hanno riferito di aver visto l'appellante lavorare i Parte_1 campi, ma è anche vero che altri testi hanno riferito di situazioni opposte: in particolare il teste verbale udienza del 05.07.2019- ha Testimone_4 affermato che dal 1986 sino al 2015, anno di stipula del contratto di affitto del fondo rustico in favore della convenuta (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta), il terreno agricolo distinto ai mappali 158, 164 e
165 destinato a seminativo, bosco e pascolo era stato sempre custodito ed utilizzato dal padre, , ed alla morte di costui, da lui stesso. Ed Persona_4 anche la teste alienante insieme al - cfr trascrizione Tes_2 Tes_1 fonoregistrazione udienza del 05.07.2019 - confermava dette circostanze . Ed a fronte di dichiarazioni rese dai testimoni escussi ben può il Collegio valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali l'intrinseca pagina 4 di 8 congruenza di dette dichiarazioni nonché la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti (Cass Civ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del
27/01/2015).
Quanto all' eccepita incapacità a testimoniare dei sigg. e Testimone_2 Tes_1
è solo da rilevare che è disciplinata dall' art. 246 cpc, e dipende dalla
[...] presenza di un interesse giuridico e non di mero fatto che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, e qualora le parti chiamate a testimoniare dimostrino sul piano giuridico interessi comuni a quelli delle parti processuali,
l'elemento di discrimine per poter considerare la loro capacità a testimoniare è dato dall'interesse concreto e attuale, e non ipotetico e astratto ( cfr. ex multis
Cass III Civ Ord. 18/01/2019, n. 1279): nel caso in esame l'appellata ha prodotto l'atto pubblico di acquisto del 22.11.2017 (doc. 3) , sottoscritto tra la e Pt_2 gli eredi con il quale acquistava la proprietà nello stato di fatto e di diritto Tes_1 in cui si trovava e ciò priva i testi e di ogni Testimone_2 Testimone_1 interesse all'esito del presente giudizio. Conseguentemente le eccezioni proposte sul punto dagli appellanti, già respinte in primo grado ( cfr ord 07/04/2019 ) devono essere disattese.
E comunque, a tutto voler concedere, i testi a favore degli appellanti hanno riferito solo su una asserita coltivazione del fondo e la più recente giurisprudenza ritiene che la mera coltivazione «...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301; Cass. civ. Sez. II
Ordinanza, 08/09/2017, n. 20966). La coltivazione deve quindi essere accompagnata da «univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è
pagina 5 di 8 svolta uti dominus» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03/07/2018,
Rv.649349): indizi non rinvenibili nel caso di specie.
Con il secondo motivo viene contestata “Erronea e/o contraddittoria motivazione;
erronea valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti con conseguente erroneità della statuizione in ordine al rigetto della spiegata domanda di usucapione. Omessa pronuncia relativamente ai documenti prodotti da parte attrice/appellante.”
Anche tale doglianza è infondata.
Preliminarmente appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass.
4882/2016): e non quando dalla motivazione si evince chiaramente, come nel caso in esame, che i documenti prodotti dagli appellanti siano stati ritenuti insufficienti a provare la domanda a differenza di quelli allegati dall' attuale appellata.
Peraltro gli appellanti non hanno prodotto documenti che avrebbero potuto sostenere la domanda quali, ad esempio, ricevute di pagamenti dovuti agli Enti locali, una dichiarazione dei redditi agrari e dominicali relativi ai fondi per cui è causa ed altro, mentre, di contro, è risultato per tabulas che: a) tutti i terreni in questione sono privi di sia di recinzioni che di termini catastali evidenti;
b) sono collocati per la maggior parte in posizione disagevole ed impervia;
c) il succitato teste ha altresì riferito che la palificazione in legno di castagno Testimone_1 venne posta nell'anno 2004 dal sig. al solo scopo di delimitare Persona_4
l'area destinata al pascolo del bestiame;
d) la ha provato, oltre alla CP_1 titolarità delle particelle per cui è causa, di aver pagato i dovuti contributi , CP_4 di bonifica e quelli europei in funzione delle superfici delle quali dispone ( cfr. doc.
18 - 19); e) la , un anno dopo la firma del suo atto di acquisto della CP_1 proprietà in data 3.5.2018 aveva anche querelato il confinante Parte_1 attribuendogli il taglio di piante poste sul mappale 158, ad ulteriore conferma della circostanza che l' asserito possesso non era certamente pacifico.
pagina 6 di 8 Non ci sono quindi elementi che possano sostenere la domanda allora attrice.
Con il terzo motivo viene eccepita “Erronea omessa ammissione dei richiesti mezzi istruttori.”
All'esito delle risultanze processuali l'ammissione di una CTU non potrebbe modificare quanto è emerso con chiarezza in ordine alle ragioni di parte appellata sia sulla base delle prove testimoniali che dei documenti in atti ed anche questo motivo deve pertanto essere respinto.
Anche il quarto motivo “ Omessa motivazione in ordine al contestato censurato tentativo della convenuta/appellata di condizionamento dei testi” non merita accoglimento: per quanto già statuito sull' eccepita omessa pronuncia il rigetto dell' eccezione deve ritenersi implicito ed oltretutto non è stata provata in alcun modo.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano “Erronea condanna al risarcimento dei danni. In definitiva nel presente giudizio ne consegue la carenza dei presupposti per la configurabilità della dedotta usucapione”.
Il respingimento del gravame e la circostanza che in assenza di una pronuncia giudiziale sulla domanda di usucapione gli appellanti non possono invocare la buona fede sul taglio di legna in un terreno pacificamente di proprietà di altri ( la
) comporta il rigetto anche di tale motivo. CP_1
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro ed avverso la Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 7 di 8 sentenza del Tribunale di Urbino n. 133/2023 pubblicata il 25/08/2023 così provvede:
- respinge l'appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi €. 3.397,00 oltre €. 150,00 per esborsi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Valentina Rascioni
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