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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 pronuncia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5795/2022 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuliano Fina come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eugenia Controparte_1
Novembre ed NA De GI come da procura speciale in calce alla memoria difensiva nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V.M. Marinelli e Salvatore Graziuso CP_2 come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: trattamento di fine servizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi della L. Controparte_1
n. 285/1977, dal 5.11.1979 sino al 31.12.1982, con posizione equiparata ad impiegato;
di essere transitato alle dipendenze della e di aver lavorato dal 01.01.1983 al 31.10.1984; di essere poi rientrata CP_3 alle dipendenze del Comune di a far data dal 01.11.1984, ove era rimasta in servizio sino al CP_1
31.01.2018 (data del pensionamento). CP_ Precisava che, collocata in quiescenza, l' le aveva liquidato il trattamento di fine servizio con riferimento al rapporto lavorativo intercorso dall'1 gennaio 1983 sino al 31 gennaio 2018, mentre nulla le era stato corrisposto per il precedente periodo dal 5 novembre 1979 sino al 31 dicembre 1982, nonostante il contratto di formazione e lavoro, relativo a tale ultimo periodo, prevedesse al capo 5) il riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi il suo diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con
1 attribuzione della quota spettante per il periodo di lavoro compreso tra il 5 novembre 1979 ed il 31 dicembre 1982 e, per l'effetto, condannare in solido ovvero chi di diritto tra gli Enti convenuti al pagamento della somma di € 5.146,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, il Comune di eccepiva di aver provveduto regolarmente al versamento CP_1 dei contributi presso la cassa INADEL sin dalla costituzione del rapporto lavorativo, ovvero dal 5 novembre 1979. Concludeva quindi, in via principale, per il rigetto della domanda;
in via subordinata, chiedeva di essere manlevato dall' in caso di condanna, non essendo debitore delle somme richieste. CP_2
CP_ L' si costitutiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento recentemente espresso dal Tribunale nell'ambito di analoga vicenda (cfr. Trib. Lecce, sent. n.1929/2024 del 16.07.2024, le cui motivazioni si condividono ed appresso integralmente si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso non possa trovare accoglimento.
“La questione oggetto del contendere attiene al corretto inquadramento dei lavoratori assunti a norma della Legge 285/1977. Tali lavoratori risultano titolari di tre distinti rapporti: il primo disciplinato dalla L.
285/77 e da un contratto di formazione lavoro, prorogato ex lege fino all'espletamento degli esami di idoneità; il secondo di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità, ai sensi della L. 33/1980; il terzo, quello di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato (adunanza plenaria del 9.2.1991, n. 1) ha, in termini del tutto condivisibili, riepilogato la normativa relativa all'ipotesi negoziale che viene in rilievo, chiarendo specificatamente che: “… deve escludersi la riconducibilità dell'attività prestata dai “giovani”, prima della iscrizione nelle graduatorie istituite presso ciascuna amministrazione, alla nozione paradigmatica di servizio non di ruolo, posto che il legislatore, nel procedimentalizzare l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, ha individuato una serie di fasi alle quali ha attribuito specifici connotati giuridici dai quali non sembra possibile prescindere nella ricostruzione della intera vicenda. Ed invero, nel trascrivere in termini discorsivi le prescrizioni legislative sopra riportate, è agevole distinguere tre separati momenti: 1) quello anteriore al superamento dell'esame e alla conseguente iscrizione nelle apposite graduatorie, istituite presso le pubbliche amministrazioni;
2) quello successivo a tale iscrizione e fino alla immissione nei ruoli;
3) quello della immissione nei ruoli con la previsione della contestuale riserva “ai giovani iscritti nelle graduatorie … fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni … Nel disegno del legislatore, a ciascuno di questi momenti corrisponde, dunque, uno status non equivocabile: il primo, quello del giovane assunto con contratto di formazione lavoro ai
2 sensi dell'articolo 7 della legge 1 giugno 1977 n. 285, ovvero quello di socio di cooperativa con la quale la p.a. ha stipulato una apposita convenzione, continua ad essere regolato sotto tutti i profili oltre che dalla legge medesima dall'atto contrattuale
(a termine) che ha generato il rapporto a norma della legge numero 385. Il secondo momento procedimentale, che segue con continuità cronologica il primo, nasce con la iscrizione in apposita graduatoria dei giovani che hanno superato l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli nelle amministrazioni pubbliche;
a seguito di tale iscrizione, i giovani "continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro (d'ora in poi) a tempo indeterminato fino alla immissione nei ruoli"(art 26 quater, comma 2) con “il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello
Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale” e con un trattamento economico che consiste nel
“trattamento retributivo base minimo previso per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni” (art. 26 quater, comma 4). Il terzo ed ultimo momento coincide, infine, con la immissione nei ruoli, quando si realizzeranno le vacanze previste grazie alla riserva dei posti. Come è agevole rilevare dalla esposizione che precede, nella vicenda in esame sono individuabili tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali ha una specifica fonte normativa ed una autonoma disciplina: A) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla legge 285/1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex legge prorogato e mai modificato, fino all'espletamento delle esame di idoneità (cui è assimilato il rapporto tra socio e cooperativa convenzionata con la pubblica amministrazione); si tratta di un rapporto preliminare e precario che non
è neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello stesso;
B) quello di pubblico in impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della legge n.
33/80 con la iscrizione nelle apposite graduatorie e a seguito del superamento dell'esame di idoneità; qui il rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, è assimilato allo status dei dipendenti non di ruolo;
C) quello di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni attualmente vigenti. …”.
Venendo, dunque, in rilievo (quanto alla parentesi lavorativa dal 5 novembre 1979 al 31 dicembre 1982 di cui si discute, come detto non considerata ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto) un rapporto di lavoro “preliminare e precario che non è neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello stesso”, è da ritenere che per detto periodo non fosse operante l'obbligo di iscrizione all'INADEL.
Si consideri che l'art. 26 quater del D.L. n. 633/79 dappresso citato ha previsto l'attribuzione del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato esclusivamente in favore del “personale di cui al primo comma del presente articolo”, ovvero dei giovani che, superato l'esame previsto nell'articolo precedente, “sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo”, di fatto escludendo da tale ambito i lavoratori a termine con rapporti disciplinati dalla legge n. 285/77 (v. altresì, Consiglio di Stato, sez. 4, n.
542 dell'8.2.2001, secondo cui “Il rapporto instaurato tra assegnisti in seguito alla conclusione di contratti CP_4 di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. n. 285 del 1977, e fino all'eventuale superamento della
3 prova di idoneità per la sistemazione definitiva degli assegnisti medesimi nei ruoli del C.N.R., va qualificato come rapporto di pubblico impiego 'a termine, preliminare e precario'. Le peculiari caratteristiche del rapporto in esame non consentono peraltro di ipotizzare una diretta estensione allo stesso della disciplina generale sul pubblico impiego. In particolare, non può essere attribuita rilevanza, ai fini previdenziali e di quiescenza, al servizio prestato presso il C.N.R. in seguito alla conclusione con tale ente di contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 26 della L. n. 285 del 1977 e prima del superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 4 della L. n. 14 del 1989 per la sistemazione definitiva nei ruoli del
C.N.R.”).
In senso conforme si è espressa la Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n.801/2023; in particolare, la
Corte ha evidenziato che l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato nella surrichiamata sentenza n.1 del 09.02.1991 ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 56 dell'11 gennaio 2016, la quale afferma che “… il riferimento a tre distinti rapporti giuridici ha indotto correttamente la giurisprudenza a ritenere che il rapporto del personale di cui alla prima categoria, dall'assegnazione e fino all'immissione in ruolo (configurandosi come rapporto a termine, preliminare e precario, al quale non può applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato, trattandosi di un rapporto costituito specificamente ai sensi della L. 285 del 1977
e dal contratto correlativamente stipulato), non consente l'applicazione dell'art. 26 della L. 285 del 1977, per il quale la retribuzione delle prestazioni deve essere in ogni caso determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti di ruolo dello Stato addetti alle stesse od analoghe mansioni, per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato. Infatti, ad avviso del Collegio, la diretta applicabilità di tale disposizione in tema di trattamento economico non può che essere negata proprio con riferimento alla particolarità del rapporto in oggetto, secondo la L. 285 del 1977 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2008, n. 2491).”
Analogamente la Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.9241/2021, facendo propria tale ricostruzione relativa alla distinzione dei tre rapporti di lavoro in capo al giovane assunto a norma della
L. n. 285 del 1977, ha precisato che: “Il giudice amministrativo ha evidenziato che dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo… Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato “non di ruolo” – per effetto del superamento della prova di idoneità – e la assunzione come dipendente “di ruolo”, per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli”.
Lo stesso EL con deliberazione commissariale n.240 del 01.04.1986 aveva statuito che “il personale assunto dagli Enti locali con contratto di formazione a termine, a norma della Legge n.285/1977 ed immesso nelle graduatorie regionali, in attuazione edll'art.26 septies del D.L. 30/12/79 n.663, convertito con modificazioni nella Legge
n.22/02/80 n.33, è iscritto all'INADEL a decorrere dalla data di inizio del rapporto a tempo indeterminato, risultante
4 dai provvedimenti dei singoli Enti che hanno formalizzato il nuovo “status” del personale stesso. Resta esclusa l'iscrizione per il periodo intercorrente tra la data di assunzione originaria con contratto di formazione a termine a norma della legge
287/77 e quella di inizio del nuovo rapporto a tempo indeterminato”.
Alla luce di tanto, poiché l'iscrizione alla ex decorre dal secondo rapporto di lavoro ovvero Parte_2 dal passaggio dalla condizione di dipendente con contratto di formazione a termine a quella di titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si deve escludere che il periodo lavorativo non di ruolo compreso tra il 05.11.1979 ed il 31.12.1982 sia da computare ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
Di scarso rilievo, altresì, deve ritenersi la circostanza che il abbia provveduto al Controparte_1 versamento dei contributi alla Cassa EL nel periodo contestato, né si può far discendere dalla stessa il diritto alla computabilità del periodo di durata del contratto di formazione e lavoro ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio.
Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere rigettato;
riguardo le spese di lite, considerata la particolarità della questione e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, le stesse vanno compensate tra le parti”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to EA TA)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 pronuncia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5795/2022 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuliano Fina come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eugenia Controparte_1
Novembre ed NA De GI come da procura speciale in calce alla memoria difensiva nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V.M. Marinelli e Salvatore Graziuso CP_2 come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: trattamento di fine servizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi della L. Controparte_1
n. 285/1977, dal 5.11.1979 sino al 31.12.1982, con posizione equiparata ad impiegato;
di essere transitato alle dipendenze della e di aver lavorato dal 01.01.1983 al 31.10.1984; di essere poi rientrata CP_3 alle dipendenze del Comune di a far data dal 01.11.1984, ove era rimasta in servizio sino al CP_1
31.01.2018 (data del pensionamento). CP_ Precisava che, collocata in quiescenza, l' le aveva liquidato il trattamento di fine servizio con riferimento al rapporto lavorativo intercorso dall'1 gennaio 1983 sino al 31 gennaio 2018, mentre nulla le era stato corrisposto per il precedente periodo dal 5 novembre 1979 sino al 31 dicembre 1982, nonostante il contratto di formazione e lavoro, relativo a tale ultimo periodo, prevedesse al capo 5) il riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi il suo diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con
1 attribuzione della quota spettante per il periodo di lavoro compreso tra il 5 novembre 1979 ed il 31 dicembre 1982 e, per l'effetto, condannare in solido ovvero chi di diritto tra gli Enti convenuti al pagamento della somma di € 5.146,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, il Comune di eccepiva di aver provveduto regolarmente al versamento CP_1 dei contributi presso la cassa INADEL sin dalla costituzione del rapporto lavorativo, ovvero dal 5 novembre 1979. Concludeva quindi, in via principale, per il rigetto della domanda;
in via subordinata, chiedeva di essere manlevato dall' in caso di condanna, non essendo debitore delle somme richieste. CP_2
CP_ L' si costitutiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento recentemente espresso dal Tribunale nell'ambito di analoga vicenda (cfr. Trib. Lecce, sent. n.1929/2024 del 16.07.2024, le cui motivazioni si condividono ed appresso integralmente si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso non possa trovare accoglimento.
“La questione oggetto del contendere attiene al corretto inquadramento dei lavoratori assunti a norma della Legge 285/1977. Tali lavoratori risultano titolari di tre distinti rapporti: il primo disciplinato dalla L.
285/77 e da un contratto di formazione lavoro, prorogato ex lege fino all'espletamento degli esami di idoneità; il secondo di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità, ai sensi della L. 33/1980; il terzo, quello di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato (adunanza plenaria del 9.2.1991, n. 1) ha, in termini del tutto condivisibili, riepilogato la normativa relativa all'ipotesi negoziale che viene in rilievo, chiarendo specificatamente che: “… deve escludersi la riconducibilità dell'attività prestata dai “giovani”, prima della iscrizione nelle graduatorie istituite presso ciascuna amministrazione, alla nozione paradigmatica di servizio non di ruolo, posto che il legislatore, nel procedimentalizzare l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, ha individuato una serie di fasi alle quali ha attribuito specifici connotati giuridici dai quali non sembra possibile prescindere nella ricostruzione della intera vicenda. Ed invero, nel trascrivere in termini discorsivi le prescrizioni legislative sopra riportate, è agevole distinguere tre separati momenti: 1) quello anteriore al superamento dell'esame e alla conseguente iscrizione nelle apposite graduatorie, istituite presso le pubbliche amministrazioni;
2) quello successivo a tale iscrizione e fino alla immissione nei ruoli;
3) quello della immissione nei ruoli con la previsione della contestuale riserva “ai giovani iscritti nelle graduatorie … fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni … Nel disegno del legislatore, a ciascuno di questi momenti corrisponde, dunque, uno status non equivocabile: il primo, quello del giovane assunto con contratto di formazione lavoro ai
2 sensi dell'articolo 7 della legge 1 giugno 1977 n. 285, ovvero quello di socio di cooperativa con la quale la p.a. ha stipulato una apposita convenzione, continua ad essere regolato sotto tutti i profili oltre che dalla legge medesima dall'atto contrattuale
(a termine) che ha generato il rapporto a norma della legge numero 385. Il secondo momento procedimentale, che segue con continuità cronologica il primo, nasce con la iscrizione in apposita graduatoria dei giovani che hanno superato l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli nelle amministrazioni pubbliche;
a seguito di tale iscrizione, i giovani "continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro (d'ora in poi) a tempo indeterminato fino alla immissione nei ruoli"(art 26 quater, comma 2) con “il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello
Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale” e con un trattamento economico che consiste nel
“trattamento retributivo base minimo previso per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni” (art. 26 quater, comma 4). Il terzo ed ultimo momento coincide, infine, con la immissione nei ruoli, quando si realizzeranno le vacanze previste grazie alla riserva dei posti. Come è agevole rilevare dalla esposizione che precede, nella vicenda in esame sono individuabili tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali ha una specifica fonte normativa ed una autonoma disciplina: A) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla legge 285/1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex legge prorogato e mai modificato, fino all'espletamento delle esame di idoneità (cui è assimilato il rapporto tra socio e cooperativa convenzionata con la pubblica amministrazione); si tratta di un rapporto preliminare e precario che non
è neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello stesso;
B) quello di pubblico in impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della legge n.
33/80 con la iscrizione nelle apposite graduatorie e a seguito del superamento dell'esame di idoneità; qui il rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, è assimilato allo status dei dipendenti non di ruolo;
C) quello di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni attualmente vigenti. …”.
Venendo, dunque, in rilievo (quanto alla parentesi lavorativa dal 5 novembre 1979 al 31 dicembre 1982 di cui si discute, come detto non considerata ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto) un rapporto di lavoro “preliminare e precario che non è neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello stesso”, è da ritenere che per detto periodo non fosse operante l'obbligo di iscrizione all'INADEL.
Si consideri che l'art. 26 quater del D.L. n. 633/79 dappresso citato ha previsto l'attribuzione del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato esclusivamente in favore del “personale di cui al primo comma del presente articolo”, ovvero dei giovani che, superato l'esame previsto nell'articolo precedente, “sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo”, di fatto escludendo da tale ambito i lavoratori a termine con rapporti disciplinati dalla legge n. 285/77 (v. altresì, Consiglio di Stato, sez. 4, n.
542 dell'8.2.2001, secondo cui “Il rapporto instaurato tra assegnisti in seguito alla conclusione di contratti CP_4 di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. n. 285 del 1977, e fino all'eventuale superamento della
3 prova di idoneità per la sistemazione definitiva degli assegnisti medesimi nei ruoli del C.N.R., va qualificato come rapporto di pubblico impiego 'a termine, preliminare e precario'. Le peculiari caratteristiche del rapporto in esame non consentono peraltro di ipotizzare una diretta estensione allo stesso della disciplina generale sul pubblico impiego. In particolare, non può essere attribuita rilevanza, ai fini previdenziali e di quiescenza, al servizio prestato presso il C.N.R. in seguito alla conclusione con tale ente di contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 26 della L. n. 285 del 1977 e prima del superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 4 della L. n. 14 del 1989 per la sistemazione definitiva nei ruoli del
C.N.R.”).
In senso conforme si è espressa la Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n.801/2023; in particolare, la
Corte ha evidenziato che l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato nella surrichiamata sentenza n.1 del 09.02.1991 ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 56 dell'11 gennaio 2016, la quale afferma che “… il riferimento a tre distinti rapporti giuridici ha indotto correttamente la giurisprudenza a ritenere che il rapporto del personale di cui alla prima categoria, dall'assegnazione e fino all'immissione in ruolo (configurandosi come rapporto a termine, preliminare e precario, al quale non può applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato, trattandosi di un rapporto costituito specificamente ai sensi della L. 285 del 1977
e dal contratto correlativamente stipulato), non consente l'applicazione dell'art. 26 della L. 285 del 1977, per il quale la retribuzione delle prestazioni deve essere in ogni caso determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti di ruolo dello Stato addetti alle stesse od analoghe mansioni, per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato. Infatti, ad avviso del Collegio, la diretta applicabilità di tale disposizione in tema di trattamento economico non può che essere negata proprio con riferimento alla particolarità del rapporto in oggetto, secondo la L. 285 del 1977 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2008, n. 2491).”
Analogamente la Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.9241/2021, facendo propria tale ricostruzione relativa alla distinzione dei tre rapporti di lavoro in capo al giovane assunto a norma della
L. n. 285 del 1977, ha precisato che: “Il giudice amministrativo ha evidenziato che dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo… Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato “non di ruolo” – per effetto del superamento della prova di idoneità – e la assunzione come dipendente “di ruolo”, per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli”.
Lo stesso EL con deliberazione commissariale n.240 del 01.04.1986 aveva statuito che “il personale assunto dagli Enti locali con contratto di formazione a termine, a norma della Legge n.285/1977 ed immesso nelle graduatorie regionali, in attuazione edll'art.26 septies del D.L. 30/12/79 n.663, convertito con modificazioni nella Legge
n.22/02/80 n.33, è iscritto all'INADEL a decorrere dalla data di inizio del rapporto a tempo indeterminato, risultante
4 dai provvedimenti dei singoli Enti che hanno formalizzato il nuovo “status” del personale stesso. Resta esclusa l'iscrizione per il periodo intercorrente tra la data di assunzione originaria con contratto di formazione a termine a norma della legge
287/77 e quella di inizio del nuovo rapporto a tempo indeterminato”.
Alla luce di tanto, poiché l'iscrizione alla ex decorre dal secondo rapporto di lavoro ovvero Parte_2 dal passaggio dalla condizione di dipendente con contratto di formazione a termine a quella di titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si deve escludere che il periodo lavorativo non di ruolo compreso tra il 05.11.1979 ed il 31.12.1982 sia da computare ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
Di scarso rilievo, altresì, deve ritenersi la circostanza che il abbia provveduto al Controparte_1 versamento dei contributi alla Cassa EL nel periodo contestato, né si può far discendere dalla stessa il diritto alla computabilità del periodo di durata del contratto di formazione e lavoro ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio.
Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere rigettato;
riguardo le spese di lite, considerata la particolarità della questione e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, le stesse vanno compensate tra le parti”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to EA TA)
5