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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 28/03/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Ustica - Viale Petriera N.2 90051 Ustica PA Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 668/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 991/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1318/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1691/2024 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2799/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato (R.g. n. 1017/2025) il sig. ricorreva avverso nei confronti del Comune di Ustica avverso gli avvisi di accertamento:
- n. 668/2024 per imposta IMU anno 2019, notificato in data 31 dicembre 2024;
- n. 991/2024 per imposta IMU anno 2020, notificato in data 31 dicembre 2024;
- n. 1318/2024 per imposta IMU anno 2021, notificato in data 31 dicembre 2024;
- n. 1691/2024 per imposta IMU anno 2022, notificato in data 31 dicembre 2024; Premetteva di essere proprietario del 50% di un immobile sito in Ustica (PA), Indirizzo_1 Dati catastali_1 snc, in catasto al , rendita euro 200,13.
Il superiore immobile è stato concesso in comodato gratuito ai genitori Nominativo_1 Nominativo_2, nato a [...] il [...] e nata a [...] l'[...], che vi hanno stabilito la loro residenza. Con gli avvisi di accertamento indicati in oggetto l'Ufficio Comunale ha liquidato una maggiore imposta IMU, e irrogato sanzioni, per gli anni 2019, 2020 2021 e 2022 così in dettaglio: - anno 2019, maggiore IMU 161,00, interessi 14,20, sanzioni 48,42; - anno 2020, maggiore IMU 161,00, interessi 13,82, sanzioni 48,42; - anno 2021, maggiore IMU 161,00, interessi 13,78, sanzioni 48,42; - anno 2022, maggiore IMU 178,00, interessi 13,66, sanzioni 53,46.
Eccepiva la illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 11 del regolamento per l'applicazione della IMU
Nominativo_3L'odierno ricorrente è comproprietario, unitamente al germano , del Indirizzo_150% dell'immobile per civile abitazione sito in Ustica, snc, Dati catastali_1in catasto al e poiché il superiore Nominativo_1immobile è stato concesso in comodato gratuito ai genitori , Nominativo_2nato a Ustica (PA) il 5 marzo 1958 e nata a [...] il [...], che vi hanno stabilito la loro residenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato dal comune di Ustica l'odierno ricorrente non ha pagato alcuna imposta IMU in ragione del possesso della superiore unità immobiliare.
A dimostrazione di quanto dedotto, produceva il Regolamento IMU del Nominativo_1Comune di Ustica, il certificato di residenza dei signori e Nominativo_2 , genitori del ricorrente, certificato di parentela tra il ricorrente e i predetti, nonché una serie di documentazione riguardante la fornitura del servizio idrico e di energia elettrica. Chiedeva, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato. Il Comune di USTICA non si costituiva in giudizio.
Alla odierna udienza il difensore di parte ricorrente insisteva senza, però, chiedere condanna alle spese nei confronti del Comune.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che va applicata, in relazione all'immobile in oggetto, l'esenzione IMU, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento IMU del Comune di Ustica.
In assenza della chiara produzione e della benchè minima deduzione al riguardo da parte del Comune di Ustica, il ricorso risulta fondato e va accolto. Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto della difficoltà, da parte dell'Ufficio Comunale di Ustica, di individuare il diritto all'esenzione dei tributi IMU contestati e della leale disponibilità in tale senso palesata dal difensore in udienza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 668/2024, n. 991/2024, 1318/2024 e n. 1691/2024 per imposta IMU 2019,2020,2021,2022. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025. Il Giudice Unico Dr. Guido Petrigni
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 28/03/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Ustica - Viale Petriera N.2 90051 Ustica PA Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 668/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 991/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1318/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1691/2024 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2799/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato (R.g. n. 1017/2025) il sig. ricorreva avverso nei confronti del Comune di Ustica avverso gli avvisi di accertamento:
- n. 668/2024 per imposta IMU anno 2019, notificato in data 31 dicembre 2024;
- n. 991/2024 per imposta IMU anno 2020, notificato in data 31 dicembre 2024;
- n. 1318/2024 per imposta IMU anno 2021, notificato in data 31 dicembre 2024;
- n. 1691/2024 per imposta IMU anno 2022, notificato in data 31 dicembre 2024; Premetteva di essere proprietario del 50% di un immobile sito in Ustica (PA), Indirizzo_1 Dati catastali_1 snc, in catasto al , rendita euro 200,13.
Il superiore immobile è stato concesso in comodato gratuito ai genitori Nominativo_1 Nominativo_2, nato a [...] il [...] e nata a [...] l'[...], che vi hanno stabilito la loro residenza. Con gli avvisi di accertamento indicati in oggetto l'Ufficio Comunale ha liquidato una maggiore imposta IMU, e irrogato sanzioni, per gli anni 2019, 2020 2021 e 2022 così in dettaglio: - anno 2019, maggiore IMU 161,00, interessi 14,20, sanzioni 48,42; - anno 2020, maggiore IMU 161,00, interessi 13,82, sanzioni 48,42; - anno 2021, maggiore IMU 161,00, interessi 13,78, sanzioni 48,42; - anno 2022, maggiore IMU 178,00, interessi 13,66, sanzioni 53,46.
Eccepiva la illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 11 del regolamento per l'applicazione della IMU
Nominativo_3L'odierno ricorrente è comproprietario, unitamente al germano , del Indirizzo_150% dell'immobile per civile abitazione sito in Ustica, snc, Dati catastali_1in catasto al e poiché il superiore Nominativo_1immobile è stato concesso in comodato gratuito ai genitori , Nominativo_2nato a Ustica (PA) il 5 marzo 1958 e nata a [...] il [...], che vi hanno stabilito la loro residenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato dal comune di Ustica l'odierno ricorrente non ha pagato alcuna imposta IMU in ragione del possesso della superiore unità immobiliare.
A dimostrazione di quanto dedotto, produceva il Regolamento IMU del Nominativo_1Comune di Ustica, il certificato di residenza dei signori e Nominativo_2 , genitori del ricorrente, certificato di parentela tra il ricorrente e i predetti, nonché una serie di documentazione riguardante la fornitura del servizio idrico e di energia elettrica. Chiedeva, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato. Il Comune di USTICA non si costituiva in giudizio.
Alla odierna udienza il difensore di parte ricorrente insisteva senza, però, chiedere condanna alle spese nei confronti del Comune.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che va applicata, in relazione all'immobile in oggetto, l'esenzione IMU, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento IMU del Comune di Ustica.
In assenza della chiara produzione e della benchè minima deduzione al riguardo da parte del Comune di Ustica, il ricorso risulta fondato e va accolto. Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto della difficoltà, da parte dell'Ufficio Comunale di Ustica, di individuare il diritto all'esenzione dei tributi IMU contestati e della leale disponibilità in tale senso palesata dal difensore in udienza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 668/2024, n. 991/2024, 1318/2024 e n. 1691/2024 per imposta IMU 2019,2020,2021,2022. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025. Il Giudice Unico Dr. Guido Petrigni