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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N.1551/2024 promossa da:
, in persona dei Parte_1
Commissari, con l'avv. MICHELE MARIA TUCCIMEI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti WALTER CP_1
TO CA e SC NT, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione:
1. In via principale:
a) revocare e dichiarare inefficace nei confronti di Parte_1
, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67,
[...]
pagina 1 di 8 comma 1, n. 2 L. Fall. E 49 D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, ora art. 166 comma 1 n. 2, i pagamenti effettuati da e da su delegazione di a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 favore della società sopra meglio elencati per il complessivo importo di € 16.935,08 CP_1
(ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa) e, per l'effetto b) condannare la convenuta a pagare a Parte_1
l'importo di Euro 16.935,08 (ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa) oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata a) revocare e dichiarare inefficace nei confronti di Parte_1
, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67,
[...] comma 2, L. Fall., e 49 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ora art. 166 comma 2, i pagamenti effettuati da e da su delegazione di a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 favore della sopra meglio elencati per il complessivo importo di € 16.935,08 (ovvero CP_1 della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa) e, per l'effetto b) condannare la ditta convenuta a pagare alla procedura di amministrazione straordinaria di l'importo di Euro 16.935,08 (ovvero la maggiore o minore somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa) oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese di lite.”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi;
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano distrattari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
”) conveniva in giudizio ( ) esponendo: che in
[...] Parte_1 CP_1 CP_1 data 1.6.2017 in bonis aveva stipulato un contratto di appalto con Parte_1 Controparte_2
( ); che in data 30.5.2017 in bonis aveva stipulato con un
[...] CP_2 Parte_1 CP_1 contratto di subappalto per la manutenzione dei punti vendita di che i rapporti tra le CP_2 parti procedevano regolarmente fino alla fine del 2018; che, attesa la crisi finanziaria attraversata da , comunicava il consenso ad essere pagata dalle Parte_1 CP_1
pagina 2 di 8 committenti;
che pertanto, ad agosto 2019, le committenti e CP_2 Controparte_3
(controllata di provvedevano al pagamento diretto delle fatture emesse da per CP_2 CP_1 un totale di € 16.935,08, stante lo stato di insolvenza in cui versava . Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1, n. 2 L.F. o in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall. del pagamento ricevuto da parte convenuta per complessivi € 16.935,08 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto, cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui l'attrice versava.
1.2. Si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione CP_1 revocatoria fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, evidenziava: che era venuta a conoscenza dello stato di insolvenza di CP_1
solo al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento;
Parte_1 che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento, in quanto i pagamenti erano stati effettuati nei termini d'uso; che, pertanto, era invocabile la previsione di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) L.F.; che, infine, non sussistevano i presupposti temporali indicati dall'art. 67 co. 2 L.F. essendo stato effettuato il pagamento oltre il termine semestrale previsto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.3. Con ordinanza del 20.1.2025 il giudice assegnava i termini per il deposito delle note di precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e con ordinanza del 16.10.2025 rimetteva la causa in decisione.
2.1. In primis, va premesso che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, avente ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo
II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se
è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento”.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. doc. 4 parte attrice).
2.2. Ai sensi dell'art. 67 comma primo della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che
l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso in esame, i pagamenti sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stati effettuati in data 1.8.2019, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società debitrice, avvenuta in data 4.2.2020.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma primo, L.F.
Deve innanzitutto ritenersi che la delegazione di pagamento, presente nel caso sottoposto in esame, costituisca un mezzo anormale di estinzione delle obbligazioni.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento” (Cass. n. 17949/2023).
Come già evidenziato da questo Tribunale con riferimento a un precedente simile, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Come avverte la recente Cass.
22.6.2023 n. 17949 (in motivazione), il cuore della disposizione consiste nel “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. La “normalità” dei mezzi di pagamento, agli effetti che ne occupano, consiste nell'essere “comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro” (Cass. 17.1.2003 n. 649; Cass. 15.7.2011 n. 15691), di modo che, essendo di generale utilizzo, il loro uso “non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens” […] In sintesi, i mezzi di pagamento comunemente “accettati in sostituzione del denaro” richiedono normalmente l'intervento di un intermediario bancario, poiché il pagamento “regolare” (art. 5 l.f.) debiti in denaro avviene nella normalità dei casi o per contanti – e sono noti i crescenti limiti alla circolazione del contante – o per “moneta bancaria”, espressione che designa l'insieme dei mezzi di pagamento che il sistema bancario pagina 4 di 8 mette a disposizione della clientela per l'utilizzo delle giacenze in deposito o di un affidamento. Di contro, all'infuori dell'emissione o girata di una cambiale tratta – caso qui non ricorrente –, l'ordine delegatorio dato a un terzo non-banchiere non è un mezzo di pagamento comunemente accettato nella prassi commerciale, perché denota una non necessaria
“complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere” (Cass.
9.12.1980 n. 6358) ed è un chiaro sintomo di impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti
“normalmente”, cioè usando denaro proprio o messo a disposizione da una banca. È in definitiva mezzo anomalo ex art. 67 n. 2 l.f. “(cfr. Tribunale di Torino, I Sez., n. 1023/2024).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha prodotto il doc. 6, dal quale si evince il perfezionamento di un accordo di delegazione con le committenti ( e CP_2 CP_3
(controllata di ) con il consenso al pagamento diretto da parte del cliente “come da CP_2 ex art. 1269 c.c.” (cfr. doc. 6 parte attrice).
In continuità con la prevalente e condivisibile giurisprudenza, anche di merito, deve dunque ritenersi che la delegazione di pagamento in esame integri un mezzo anomalo di pagamento
(cfr. anche Corte App. Torino n. 313/025; n. 314/2025; Trib. Torino sent. n. 4626/2024; Trib.
Torino sent. n. 3765/2024).
2.3. In relazione allo stato di insolvenza di , va evidenziato come lo stesso nel Parte_1 periodo sospetto sia presunto juris et de jure, in conseguenza della successiva apertura della procedura concorsuale;
pertanto, il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo sospetto, “il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria inscientia decoctionis” (Cass.
19.1.2016 n. 803; Cass.
2.5.2023 n. 11357) ed avendo l'onere di fornire “la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. 5.10.2016
n. 23424).
Ai fini della prova contraria alla presunzione di scientia decoctionis, è dunque onere del terzo fornire elementi concreti e specifici, idonei a dimostrare l'effettiva ignoranza dello stato di insolvenza.
Nella fattispecie, la convenuta non ha adeguatamente dimostrato che, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, le circostanze erano tali da far ritenere a che CP_1
si trovasse in una situazione normale di esercizio di impresa. Parte_1
pagina 5 di 8 In particolare, la copiosa documentazione giornalistica prodotta da parte attrice (docc. 9 e
13), composta da numerosi articoli di stampa pubblicati su testate nazionali e locali, risalenti allo stesso periodo, o anche precedenti, rispetto al pagamento oggetto di causa, evidenzia in modo chiaro ed evidente la gravità e la notorietà della crisi economica che ha colpito la società Parte_1
Come già affermato dalla Suprema Corte, in presenza di una campagna mediatica ampia e dettagliata, il giudice può ritenere provata la conoscenza dello stato di decozione da parte del terzo, specie se operante nel medesimo settore o comunque in rapporti economici con la società fallita (cfr. Cass. n. 23650/2021).
A ciò si aggiunga una contraddizione evidente nelle difese della convenuta, che ha dichiarato di aver appreso della crisi “esclusivamente al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento” (comp. cost. pag. 5).
Tuttavia, parte attrice ha prodotto in giudizio copia dell'insinuazione al passivo (doc. 18) presentata dalla convenuta nel corso del 2020, circostanza che inficia la complessiva credibilità delle tesi difensive di CP_1
Inoltre, non può ritenersi che la convenuta fosse estranea al contesto economico della società fallita per ragioni territoriali, come da essa sostenuto.
Infatti, sebbene la convenuta abbia sede nella provincia di Roma, parte attrice ha documentato la stipula di numerosi contratti (doc. 17) stipulati dalla convenuta anche al di fuori del territorio laziale, circostanza che conferma la sua operatività su scala nazionale e la conseguente possibilità di accedere a informazioni rilevanti sullo stato economico di
. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la convenuta non abbia fornito prova sufficiente della propria inscientia decoctionis e che i sintomi del dissesto economico di Parte_1 fossero conosciuti alla convenuta, circostanza ulteriormente confermata dalla stessa accettazione della delegazione di pagamento per il soddisfacimento del proprio credito.
Deve dunque trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.F.
2.4. La convenuta ha eccepito l'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.f., affermando che i pagamenti sarebbero avvenuti nei “termini d'uso”.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “costituiscono pagamenti nei termini d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da far ritenere instaurata una pagina 6 di 8 prassi anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile”; per aversi un “uso negoziale” pertinente allo specifico rapporto è dunque necessario che la prassi sia iniziata e si sia consolidata in epoca anteriore al periodo sospetto (cfr. Cass.
11.1.2022 n. 608); nella fattispecie, la convenuta non ha provato, né offerto di provare, che la delegazione di pagamento da alla committente fosse una prassi invalsa e Parte_1 consolidata anche prima del periodo sospetto;
non solo, dal contratto di subappalto risulta esattamente il contrario, e cioè che al pagamento del fornitore dovesse provvedere
, dal che appare evidente lo sviamento rispetto alla normalità dei rapporti tra le Parte_1 parti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 16.935,08 ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.F., oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo (cfr. Cass. n.
7677/2025; Cass. n. 61/2023).
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte attrice trattandosi di debito di valuta e dovendosi fare applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n.
5965/2022); nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, vista la nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, ridotta la fase istruttoria, in considerazione dell'attività svolta;
va altresì riconosciuto l'aumento del compenso nella misura del 30%, ex art. 4 co. 1bis D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 7 di 8 dichiara l'inefficacia ex art. 67, I comma, n. 2 L.F. dei pagamenti di € 16.935,08 eseguiti da e da in favore di in data 1.8.2019; Controparte_2 Controparte_3 CP_1 condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 16.935,08, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare a in Amministrazione Straordinaria le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.510,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 4.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N.1551/2024 promossa da:
, in persona dei Parte_1
Commissari, con l'avv. MICHELE MARIA TUCCIMEI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti WALTER CP_1
TO CA e SC NT, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione:
1. In via principale:
a) revocare e dichiarare inefficace nei confronti di Parte_1
, per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67,
[...]
pagina 1 di 8 comma 1, n. 2 L. Fall. E 49 D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, ora art. 166 comma 1 n. 2, i pagamenti effettuati da e da su delegazione di a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 favore della società sopra meglio elencati per il complessivo importo di € 16.935,08 CP_1
(ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa) e, per l'effetto b) condannare la convenuta a pagare a Parte_1
l'importo di Euro 16.935,08 (ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa) oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata a) revocare e dichiarare inefficace nei confronti di Parte_1
, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67,
[...] comma 2, L. Fall., e 49 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ora art. 166 comma 2, i pagamenti effettuati da e da su delegazione di a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 favore della sopra meglio elencati per il complessivo importo di € 16.935,08 (ovvero CP_1 della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa) e, per l'effetto b) condannare la ditta convenuta a pagare alla procedura di amministrazione straordinaria di l'importo di Euro 16.935,08 (ovvero la maggiore o minore somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa) oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese di lite.”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi;
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano distrattari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
”) conveniva in giudizio ( ) esponendo: che in
[...] Parte_1 CP_1 CP_1 data 1.6.2017 in bonis aveva stipulato un contratto di appalto con Parte_1 Controparte_2
( ); che in data 30.5.2017 in bonis aveva stipulato con un
[...] CP_2 Parte_1 CP_1 contratto di subappalto per la manutenzione dei punti vendita di che i rapporti tra le CP_2 parti procedevano regolarmente fino alla fine del 2018; che, attesa la crisi finanziaria attraversata da , comunicava il consenso ad essere pagata dalle Parte_1 CP_1
pagina 2 di 8 committenti;
che pertanto, ad agosto 2019, le committenti e CP_2 Controparte_3
(controllata di provvedevano al pagamento diretto delle fatture emesse da per CP_2 CP_1 un totale di € 16.935,08, stante lo stato di insolvenza in cui versava . Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1, n. 2 L.F. o in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall. del pagamento ricevuto da parte convenuta per complessivi € 16.935,08 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto, cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui l'attrice versava.
1.2. Si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione CP_1 revocatoria fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, evidenziava: che era venuta a conoscenza dello stato di insolvenza di CP_1
solo al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento;
Parte_1 che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento, in quanto i pagamenti erano stati effettuati nei termini d'uso; che, pertanto, era invocabile la previsione di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) L.F.; che, infine, non sussistevano i presupposti temporali indicati dall'art. 67 co. 2 L.F. essendo stato effettuato il pagamento oltre il termine semestrale previsto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.3. Con ordinanza del 20.1.2025 il giudice assegnava i termini per il deposito delle note di precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e con ordinanza del 16.10.2025 rimetteva la causa in decisione.
2.1. In primis, va premesso che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, avente ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo
II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se
è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento”.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. doc. 4 parte attrice).
2.2. Ai sensi dell'art. 67 comma primo della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che
l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso in esame, i pagamenti sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stati effettuati in data 1.8.2019, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società debitrice, avvenuta in data 4.2.2020.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma primo, L.F.
Deve innanzitutto ritenersi che la delegazione di pagamento, presente nel caso sottoposto in esame, costituisca un mezzo anormale di estinzione delle obbligazioni.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento” (Cass. n. 17949/2023).
Come già evidenziato da questo Tribunale con riferimento a un precedente simile, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Come avverte la recente Cass.
22.6.2023 n. 17949 (in motivazione), il cuore della disposizione consiste nel “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. La “normalità” dei mezzi di pagamento, agli effetti che ne occupano, consiste nell'essere “comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro” (Cass. 17.1.2003 n. 649; Cass. 15.7.2011 n. 15691), di modo che, essendo di generale utilizzo, il loro uso “non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens” […] In sintesi, i mezzi di pagamento comunemente “accettati in sostituzione del denaro” richiedono normalmente l'intervento di un intermediario bancario, poiché il pagamento “regolare” (art. 5 l.f.) debiti in denaro avviene nella normalità dei casi o per contanti – e sono noti i crescenti limiti alla circolazione del contante – o per “moneta bancaria”, espressione che designa l'insieme dei mezzi di pagamento che il sistema bancario pagina 4 di 8 mette a disposizione della clientela per l'utilizzo delle giacenze in deposito o di un affidamento. Di contro, all'infuori dell'emissione o girata di una cambiale tratta – caso qui non ricorrente –, l'ordine delegatorio dato a un terzo non-banchiere non è un mezzo di pagamento comunemente accettato nella prassi commerciale, perché denota una non necessaria
“complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere” (Cass.
9.12.1980 n. 6358) ed è un chiaro sintomo di impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti
“normalmente”, cioè usando denaro proprio o messo a disposizione da una banca. È in definitiva mezzo anomalo ex art. 67 n. 2 l.f. “(cfr. Tribunale di Torino, I Sez., n. 1023/2024).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha prodotto il doc. 6, dal quale si evince il perfezionamento di un accordo di delegazione con le committenti ( e CP_2 CP_3
(controllata di ) con il consenso al pagamento diretto da parte del cliente “come da CP_2 ex art. 1269 c.c.” (cfr. doc. 6 parte attrice).
In continuità con la prevalente e condivisibile giurisprudenza, anche di merito, deve dunque ritenersi che la delegazione di pagamento in esame integri un mezzo anomalo di pagamento
(cfr. anche Corte App. Torino n. 313/025; n. 314/2025; Trib. Torino sent. n. 4626/2024; Trib.
Torino sent. n. 3765/2024).
2.3. In relazione allo stato di insolvenza di , va evidenziato come lo stesso nel Parte_1 periodo sospetto sia presunto juris et de jure, in conseguenza della successiva apertura della procedura concorsuale;
pertanto, il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo sospetto, “il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria inscientia decoctionis” (Cass.
19.1.2016 n. 803; Cass.
2.5.2023 n. 11357) ed avendo l'onere di fornire “la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. 5.10.2016
n. 23424).
Ai fini della prova contraria alla presunzione di scientia decoctionis, è dunque onere del terzo fornire elementi concreti e specifici, idonei a dimostrare l'effettiva ignoranza dello stato di insolvenza.
Nella fattispecie, la convenuta non ha adeguatamente dimostrato che, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, le circostanze erano tali da far ritenere a che CP_1
si trovasse in una situazione normale di esercizio di impresa. Parte_1
pagina 5 di 8 In particolare, la copiosa documentazione giornalistica prodotta da parte attrice (docc. 9 e
13), composta da numerosi articoli di stampa pubblicati su testate nazionali e locali, risalenti allo stesso periodo, o anche precedenti, rispetto al pagamento oggetto di causa, evidenzia in modo chiaro ed evidente la gravità e la notorietà della crisi economica che ha colpito la società Parte_1
Come già affermato dalla Suprema Corte, in presenza di una campagna mediatica ampia e dettagliata, il giudice può ritenere provata la conoscenza dello stato di decozione da parte del terzo, specie se operante nel medesimo settore o comunque in rapporti economici con la società fallita (cfr. Cass. n. 23650/2021).
A ciò si aggiunga una contraddizione evidente nelle difese della convenuta, che ha dichiarato di aver appreso della crisi “esclusivamente al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento” (comp. cost. pag. 5).
Tuttavia, parte attrice ha prodotto in giudizio copia dell'insinuazione al passivo (doc. 18) presentata dalla convenuta nel corso del 2020, circostanza che inficia la complessiva credibilità delle tesi difensive di CP_1
Inoltre, non può ritenersi che la convenuta fosse estranea al contesto economico della società fallita per ragioni territoriali, come da essa sostenuto.
Infatti, sebbene la convenuta abbia sede nella provincia di Roma, parte attrice ha documentato la stipula di numerosi contratti (doc. 17) stipulati dalla convenuta anche al di fuori del territorio laziale, circostanza che conferma la sua operatività su scala nazionale e la conseguente possibilità di accedere a informazioni rilevanti sullo stato economico di
. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la convenuta non abbia fornito prova sufficiente della propria inscientia decoctionis e che i sintomi del dissesto economico di Parte_1 fossero conosciuti alla convenuta, circostanza ulteriormente confermata dalla stessa accettazione della delegazione di pagamento per il soddisfacimento del proprio credito.
Deve dunque trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.F.
2.4. La convenuta ha eccepito l'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.f., affermando che i pagamenti sarebbero avvenuti nei “termini d'uso”.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “costituiscono pagamenti nei termini d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da far ritenere instaurata una pagina 6 di 8 prassi anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile”; per aversi un “uso negoziale” pertinente allo specifico rapporto è dunque necessario che la prassi sia iniziata e si sia consolidata in epoca anteriore al periodo sospetto (cfr. Cass.
11.1.2022 n. 608); nella fattispecie, la convenuta non ha provato, né offerto di provare, che la delegazione di pagamento da alla committente fosse una prassi invalsa e Parte_1 consolidata anche prima del periodo sospetto;
non solo, dal contratto di subappalto risulta esattamente il contrario, e cioè che al pagamento del fornitore dovesse provvedere
, dal che appare evidente lo sviamento rispetto alla normalità dei rapporti tra le Parte_1 parti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 16.935,08 ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.F., oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo (cfr. Cass. n.
7677/2025; Cass. n. 61/2023).
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte attrice trattandosi di debito di valuta e dovendosi fare applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n.
5965/2022); nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, vista la nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, ridotta la fase istruttoria, in considerazione dell'attività svolta;
va altresì riconosciuto l'aumento del compenso nella misura del 30%, ex art. 4 co. 1bis D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 7 di 8 dichiara l'inefficacia ex art. 67, I comma, n. 2 L.F. dei pagamenti di € 16.935,08 eseguiti da e da in favore di in data 1.8.2019; Controparte_2 Controparte_3 CP_1 condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 16.935,08, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare a in Amministrazione Straordinaria le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.510,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 4.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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