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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 696/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Cattani del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pizzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori
[...]
e contratto in data 20.10.2001 a RG;
matrimonio Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RG al n. 14, p. 2, s.A, anno
2001, ordinando al Comune di RG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 a) a titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di € 150,00 (centocinquanta/00 euro), con decorrenza dal mese di
[...]
gennaio 2028, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente in base agli indici pubblicati dall'Istat, tenendo come base l'indice relativo al mese di gennaio e con primo aggiornamento a gennaio 2029.
b) fatta eccezione per quanto sopra al punto a), i coniugi danno atto che i loro rapporti economici e patrimoniali sono stati compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione e di non avere più alcunché a pretendere l'una dall'altra e viceversa, ad alcun titolo e/o ragione, ivi compreso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, cui espressamente rinunciano.
c) Le spese legali inerenti il presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7 gennaio 2025, i coniugi e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis.49, co. 1, e 473 bis.51 CP_1
c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RG (Bologna) il 20 ottobre 2001 e dal quale era nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza parziale n. 548/2025, resa il 5 giugno 2025 e pubblicata il 14 giugno 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 20 maggio 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 5 giugno 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando, per la comparizione personale dei coniugi, l'udienza del 9 dicembre 2025, alle ore 9,15, e disponendo la sostituzione della
2 stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., il deposito di una dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte, contenente la rinuncia espressa a comparire all'udienza, la conferma delle condizioni del divorzio e la dichiarazione di non volersi riconciliare, nonché il deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio aggiornato e dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Preso atto, infine, del tempestivo deposito delle note e dei documenti, il
Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 548/2025, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e sopra riportate, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento, esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 ottobre
2001 a RG (Bologna) da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
3 matrimonio del predetto Comune, al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RG di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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