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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3189/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GIANNONE Parte_1
NUNZIA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. RIVITUSO ELISA ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del 3.12.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei 10-13.12.2024 n. 901/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2) Con le note depositate il 25.06.2025 e il 1.07.2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare,
3) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà dei sigg.ri e verrà rilasciata entro Pt_1 CP_1
l'omologa della presente separazione ed ognuno dei coniugi asporterà da essa i propri effetti personali. Entrambi i coniugi daranno mandato ad una o più agenzie immobiliari affinché l'unità immobiliare sita in Palermo, Via Sconzo Pasquale n. 7 – interno 3 di proprietà di entrambi venga venduta a terzi. Con il ricavato della vendita, le parti si impegnano ad estinguere il mutuo restante ed a dividere al 50% ciascuno, la somma eventualmente restante dalla vendita.
3. I coniugi si impegnano sino alla vendita della casa coniugale a pagare al 50% ciascuno la rata mensile del mutuo pari ad € 585,70 tramite il conto corrente cointestato presso
Medio Banca Premier (IBAN: [...]). Una volta venduta
l'unità immobiliare adibita a casa coniugale, i coniugi si impegnano a chiudere il suddetto conto.
4. I coniugi si impegnano sino alla vendita della casa coniugale a pagare al 50% utenze domestiche e spese di condominio ed ogni altra spesa che potrebbe essere necessaria per la casa.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare, ad ogni eventuale contributo l'uno nei confronti dell'altra.
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei relativi passaporti, esonerando le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo”.
4) Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite. 5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 20/09/2021, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato\a a PALERMO, in data28/11/1992, trascritto nei registri dello Stato civile di
[...] detto Comune al n. 435, parte II, serie A, dell'anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3189/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GIANNONE Parte_1
NUNZIA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. RIVITUSO ELISA ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del 3.12.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei 10-13.12.2024 n. 901/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2) Con le note depositate il 25.06.2025 e il 1.07.2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare,
3) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà dei sigg.ri e verrà rilasciata entro Pt_1 CP_1
l'omologa della presente separazione ed ognuno dei coniugi asporterà da essa i propri effetti personali. Entrambi i coniugi daranno mandato ad una o più agenzie immobiliari affinché l'unità immobiliare sita in Palermo, Via Sconzo Pasquale n. 7 – interno 3 di proprietà di entrambi venga venduta a terzi. Con il ricavato della vendita, le parti si impegnano ad estinguere il mutuo restante ed a dividere al 50% ciascuno, la somma eventualmente restante dalla vendita.
3. I coniugi si impegnano sino alla vendita della casa coniugale a pagare al 50% ciascuno la rata mensile del mutuo pari ad € 585,70 tramite il conto corrente cointestato presso
Medio Banca Premier (IBAN: [...]). Una volta venduta
l'unità immobiliare adibita a casa coniugale, i coniugi si impegnano a chiudere il suddetto conto.
4. I coniugi si impegnano sino alla vendita della casa coniugale a pagare al 50% utenze domestiche e spese di condominio ed ogni altra spesa che potrebbe essere necessaria per la casa.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare, ad ogni eventuale contributo l'uno nei confronti dell'altra.
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei relativi passaporti, esonerando le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo”.
4) Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite. 5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 20/09/2021, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato\a a PALERMO, in data28/11/1992, trascritto nei registri dello Stato civile di
[...] detto Comune al n. 435, parte II, serie A, dell'anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.