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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3365/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3365/2019 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis n. 114, presso lo studio dell'avv. Antonio Dentice, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in legale in Roma, Via CP_3
Piemonte n. 38, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Loi, giusta procura in atti
Opposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1102/2019 (R.G. n. Parte_1
2750/2019), emesso in data 25.10.2019 e munito di provvisoria esecutorietà, con il quale
[...]
mandataria di gli intimava il pagamento di € Controparte_4 Controparte_1
1 165.391,72, oltre accessori, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 7412, acceso in data
03.02.2004 presso la banca sul quale erano state concesse tre aperture di Controparte_5 credito del valore, rispettivamente, di € 20.000,00, € 100.000,00 e € 145.000,00.
Il eccepita la carenza di titolarità attiva di e l'inopponibilità della Pt_1 Controparte_1 cessione del credito nei propri confronti, in quanto non iscritta nel registro delle imprese, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente sulla base dei seguenti motivi: invalidità dei tassi di interesse ultra legali, illegittimità della commissione di massimo scoperto, anatocismo, capitalizzazione trimestrale e valute differite;
inosservanza dell'art. 120, comma 2, T.U.B.; dell'omesso deposito, nella fase monitoria, della documentazione contabile dalla data di apertura del conto sino al momento di emissione del certificato ex art. 50 T.U.B., peraltro sottoscritto da soggetto di dubbia qualifica e comunque non previamente autorizzato, nonché dei contratti di apertura di credito menzionati nell'atto di concessione di ipoteca del 2015; invalidità di quest'ultimo, in quanto trasformava un credito chirografario in un credito garantito e rinviava alle condizioni economiche del contratto di conto corrente n. 870/7412 non indicate.
2. Si costituiva in giudizio (nel prosieguo, « »), a mezzo della Controparte_1 CP_1 mandataria (poi sostituita dalla a propria volta Controparte_4 Controparte_2 rappresentata da , chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione della provvisoria CP_3 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sia dell'opposizione.
A sostegno del rigetto dell'opposizione, la , in primo luogo, rilevava di essere titolare del CP_1 credito azionato con il ricorso monitorio, in quanto cedutole dalla e indicato Controparte_5 nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 65, del 07.06.2018, contenente gli elementi comuni ai crediti ceduti in blocco e sufficiente per garantire l'opponibilità della cessione stessa al debitore ceduto, essendo superflua l'iscrizione nel registro delle imprese, comunque eseguita;
in secondo luogo, osservava di aver depositato sin dalla fase monitoria non solo il contratto di conto corrente n. 7412, ma anche l'atto di concessione dell'ipoteca volontaria del 2015, il quale, oltre ad essere valido e a rinviare al contratto n. 7412, ove i tassi di interesse erano espressamente determinati, integra un riconoscimento del debito, per cui l'opponente sarebbe onerato della prova dell'inesistenza/invalidità del rapporto fondamentale.
3. Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183
c. 6 c.p.c. ed espletata una CTU tecnico-contabile, successivamente integrata a seguito della rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del 07.05.2025 le parti precisavano le rispettive
2 conclusioni e, in mancanza del bonario componimento della lite prospettato dall'opposta, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata tardivamente dall'opponente nella comparsa conclusionale, in quanto il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione può essere eccepito dalla parte entro la prima udienza (art. 5, comma 2,
D.Lgs. 28/2010).
5. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, per cui deve provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente
(debitore). Quest'ultimo, per converso, assume la posizione sostanziale di convenuto, essendo quindi gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass.,
n. 6091/2020; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n.
5071/2009; Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare non solo la fonte del proprio diritto di credito, ma anche l'an (compresa la titolarità attiva) e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente. Spetterà a quest'ultimo allegare, a propria volta,
l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
In particolare, colui che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare nel diritto di credito (legittimazione attiva) deve dimostrare che vi sia stato effettivamente il trasferimento del credito azionato (titolarità attiva).
Ora, in linea generale, la prova della titolarità di un diritto di credito ricompreso in un'operazione di cessione in blocco non potrebbe ritenersi raggiunta mediante la sola pubblicazione dell'avviso della cessione stessa nella G.U.; adempimento che esonera il cessionario dalla notificazione al debitore ceduto (in quanto l'art. 58 TUB, che disciplina la fattispecie, deroga sul punto solo al comma 2 dell'art. 1264 c.c.), ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa: una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019;
Cass., n. 22268/2018).
Tuttavia, la condivisibile e maggioritaria giurisprudenza di legittimità non solo riconosce che “è
3 sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 15884/2019; Cass., n. 31118/2017;
Cass., n. 17110/2019), ma ammette anche che la cessione in blocco e l'inclusione del credito nella cessione stessa si considerano provate qualora il debitore le abbia esplicitamente o implicitamente riconosciute (Cass., n. 24798/2020; Cass., n. 4116/2016).
Infatti, la titolarità attiva integra una questione di merito, per cui incide sulla fondatezza della domanda e, quindi, deve essere provata da colui che si afferma titolare di un diritto (art. 2697 c.c.), salvo il principio di non contestazione in tutte le sue declinazioni (art. 115 c.p.c.) e fermo restando che la titolarità può essere esclusa, anche d'ufficio (tenendo però a mente il principio dispositivo), qualora dagli atti di causa si evinca la sua mancanza (Cass., n. 15088/2025; Cass., n. 30207/2024;
Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
In applicazione dei principi poc'anzi richiamati, si palesa priva di pregio l'eccezione di difetto di titolarità attività della . CP_1
Infatti, nell'atto di citazione l'opponente (venuto a conoscenza della cessione quando ha ricevuto la notifica del ricorso monitorio, per cui da quel momento operava il principio di non contestazione), da un lato, si è doluto dell'inopponibilità nei propri confronti della “cessione del credito acquistato” dalla (e “trasferito” alla) (peraltro senza neppure contestare che fosse stata proprio la CP_1
la cedente) – censura infondata, giacché la cessione risulta dall'avviso Controparte_5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (all.
4.6 della comparsa di costituzione e risposta della ) e CP_1 ed è stata iscritta nel registro delle imprese (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta della
), senza considerare che l'opponibilità non condiziona l'efficacia della cessione nei CP_1 confronti del debitore (artt. 1260 e ss. c.c.); dall'altro, non ha sollevato alcuna contestazione all'avviso di cessione in sé e ai criteri ivi contenuti, utili ad identificare i crediti rientranti nella cessione in blocco;
criteri peraltro enumerati e distinti, che consentono di presumere che la cessione del credito dalla alla vi sia effettivamente stata, tenuto conto del Controparte_5 CP_1 periodo di tempo entro il quale avrebbero dovuto essere eseguite le operazioni, nonché le relative caratteristiche (all.
4.6 del fascicolo monitorio dell'opposta).
Invece, nella comparsa conclusionale - sede evidentemente non deputata alla formulazione di contestazioni o di contestazioni più specifiche rispetto al primo atto con il quale possono (e devono) essere formulate rispetto a quanto dedotto dalla controparte (art. 167 c.p.c.), nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (fra le quali quella prevista dall'art. 189 c.p.c., nella versione vigente
4 ratione temporis, ai sensi del quale le parti precisano le rispettive conclusioni “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183”) introdotto dalla riforma del 1990
(specie qualora, come nel caso in scrutinio, non siano emersi ulteriori elementi in fatto a seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.) - l'opponente ha rilevato soltanto l'inidoneità dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dimostrare la cessione, omettendo (ancora una volta) di contestare i criteri ivi indicati ed enumerati (contestazione che l'opponente ha mosso soltanto, tardivamente e comunque genericamente, nella memoria di replica).
Ne discende che l'opponente ha riconosciuto l'esistenza della cessione, se non esplicitamente, almeno implicitamente, formulando contestazioni, oltre che tardive, incompatibili con la negazione di tale circostanza, generiche ovvero concretantisi in mere osservazioni “in diritto”, oppure ancora completamente avulse e “sganciate” dalla vicenda sostanziale che ha dato la stura al presente giudizio.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria del 15 aprile 2015 deve essere disattesa, per cui la conseguente domanda formulata dall'opponente deve essere rigettata.
Invero, non solo la pronuncia richiamata dall'opponente (Cass., n. 19746/2018) non è pertinente, perché ha ritenuto “revocabile” (non “nullo”) l'atto di concessione dell'ipoteca con il quale un preesistente credito chirografario diveniva “garantito”, ma, in primo luogo, il diritto reale di garanzia sarebbe acceduto ad una nuova apertura di credito del valore di € 145.000,00, come si evince sia dalla data della domanda presentata per ottenerla (20.05.2015, successiva al 15.04.2015), sia dalla previsione per cui la avrebbe potuto decurtare (“potrà decurtare”, al futuro) il ridetto CP_6 importo, sia dal fatto che prima del 15.04.2015 vi erano altre due distinte aperture di credito (del valore di 20.000,00 euro e 100.000,00 euro): trattandosi di crediti distinti, è chiaro che non vi può essere stata la trasformazione di un credito chirografario preesistente in un credito garantito;
in secondo luogo, non risponde al vero che l'atto dell'aprile del 2015 rinvia al contratto di conto corrente ai fini della determinazione del tasso di interesse, in quanto in tale atto le parti hanno semplicemente stabilito che sul conto corrente n. 870/7412 sarebbe stato applicato un tasso di interesse quantificato per relationem muovendo dal tasso Euribor 3 mesi alle condizioni dettagliatamente indicate.
Analogamente, è destituita di fondamento (con conseguente rigetto della domanda proposta in relazione a tale profilo) la censura con la quale l'opponente lamenta che il certificato ex art. 50 TUB
è stato sottoscritto da un soggetto non identificabile e non munito del potere di firma.
Invero, l'art. 50 TUB richiede che vi sia la certificazione, da parte di uno dei dirigenti della Banca, della verità e della liquidità del credito, ma non anche che il medesimo sia specificamente individuato e dotato del potere di firma (criterio di interpretazione letterale). Tale conclusione è
5 avvalorata non soltanto dall'interpretazione teleologica - tenuto conto della ratio della disposizione de qua, ossia consentire a particolari soggetti, le banche (anche per la fisiologica configurazione dei rapporti che intrattengono con i rispettivi clienti), di avvalersi di uno strumento “privilegiato” per ottenere un provvedimento monitorio e recuperare celermente le somme di cui sono creditrici (ratio che all'evidenza sarebbe frustrata dalla necessità di provare in giudizio il potere di firma, nonché, addirittura, l'identità del soggetto che sottoscrive il certificato) -, ma anche dall'interpretazione costituzionalmente orientata, giacché il particolare strumento del quale possono avvalersi soltanto i soggetti indicati nell'art. 50 TUB è volto alla tutela del sistema bancario e del risparmio (art. 47
Cost.): nel bilanciamento dell'interesse individuale del debitore con l'interesse pubblico al risparmio non può che prevalere quest'ultimo.
Sgombrato il campo dalle eccezioni sollevate dall'opponente, occorre ricordare che la banca che si pretenda creditrice deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente, deve produrre il contratto e i relativi estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass., n.
10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., n. 22585/2023; Cass., n. 27362/2022; Cass., n. 4028/2022;
Cass., n. 11543/2019; Cass., n. 28945/2017; Cass., n. 20693/2016).
Ebbene, sulla scorta del contratto di conto corrente n. 7412 e degli estratti conto trimestrali a partire dal 03.02.2004 (inizio del rapporto) al 27.04.2018 (chiusura del rapporto) (cfr. all.ti 4.4 del fascicolo monitorio di parte opposta;
all. 18 della comparsa di costituzione e all. 19 dell'“atto di integrazione note 183” del 22.01.2021) il CTU, dapprima (nella relazione del 23.03.2022), ha escluso (attenendosi alle istruzioni della Banca d'Italia e alla giurisprudenza sedimentatasi in materia) l'usurarietà (oltre che del TEG), del TAN, del TAEG e della CMS, in quanto pattuiti, rispettivamente, nella misura del 5,630%, del 6,881% e del 0,130%, qualora non vi fosse stato sconfinamento, e nella misura del 5,750%, del 7,883% e del 0,250%, nell'ipotesi di sconfinamento,
a fronte di un tasso soglia pari al 14,250%; poi (nella consulenza depositata in data 08.04.2024), ha ricalcolato il saldo debitore, detraendovi gli importi illegittimamente addebitati a vario titolo e applicando la capitalizzazione semplice, anziché la capitalizzazione trimestrale o annuale.
Il modus procedendi del CTU risulta corretto, in quanto è vero che il contratto di conto corrente n.
7412 è stato concluso nel 2004, quindi successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - che, in attuazione del novellato art. 120, c. 2, TUB, ha introdotto la possibilità di prevedere la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità, purché risulti specificamente approvata per iscritto dal cliente (art. 7) -, ma è vero anche che il documento
6 allegato al “contratto di conto corrente di corrispondenza” stipulato dalla (allora) Banca
Cooperativa Cattolica Soc. Coop. A r.l. (ora ) con l'opponente (all.
4.4. del Controparte_5 fascicolo monitorio di parte opposta), pur sottoscritto da quest'ultimo anche per approvazione delle singole clausole, discorre di rapporti dare-avere “regolati con identica periodicità” (art. 9), senza tuttavia indicarne la durata (annuale, trimestrale ecc.): anche a voler ammettere che con l'espressione “rapporti dare-avere” le parti abbiano inteso riferirsi alla capitalizzazione dei vari costi indicati in contratto, l'approvazione della capitalizzazione trimestrale non potrebbe ritenersi
“specifica” e l'opponente non avrebbe potuto esprimere un consenso consapevole (ratio sottesa alla normativa vigente in materia), stante l'assenza della precisa individuazione della natura della capitalizzazione stessa.
Il documento del 10.02.2004, recante le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n.
7412 (all. 8 della seconda memoria ex 183 c. 6 c.p.c. dell'opposta), invece, oltre ad essere successivo alla conclusione del contratto stesso (03.02.2004), risulta sottoscritto dal per Pt_1 accettazione delle condizioni economiche nel loro complesso, senza dettagliata e separata indicazione delle singole clausole approvate.
Pertanto, la pari periodicità trimestrale degli interessi non può ritenersi “specificamente approvata per iscritto” ai sensi dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, per cui la relativa clausola è inefficace e non poteva che essere applicato il regime di capitalizzazione semplice, più favorevole per il rispetto al regime di capitalizzazione trimestrale. Pt_1
Il CTU, inoltre, come disposto nel quesito formulatogli ad integrazione della consulenza depositata in data 23.03.2022 (circostanza giustapposta dal CTU medesimo alle critiche mosse dal CTP dell'opposta anche in relazione alla seconda consulenza tecnica espletata), ha correttamente escluso le “competenze girocontate dal conto SBF n. 000/330/8007412 al conto ordinario n.
000/380/0007412 (“DISP. Giroconto dal C/C 000/8007412”, per “GIRO CP_7
COMPETENZE DA RAPPORTO 010/8007412”, per “COMPETENZE GIRO DA RAPPORTO
194/8007412” e per “COMPETENZE GIRO DA RAPPORTO 870/8007412”)”; conto che non risulta tra gli atti di causa e che l'opposta avrebbe dovuto depositare al fine di fornire la prova dell'esistenza dello stesso e delle somme ivi accreditate (art. 2697 c.c.).
A differenza del CTP dell'opposta, il CTP di parte opponente (le cui obiezioni alla bozza di relazione del 23.03.2022 sono state recepite dal consulente d'ufficio) non ha formulato osservazioni alla CTU depositata in data 08.04.2024.
Il CTU, in conclusione, ha affermato che il saldo del conto corrente n. 7412 a credito della CP_6 ammonta ad € 9.483,05, pari alla differenza tra il saldo calcolato dall'istituto di credito (€
165.391,72) e il saldo rideterminato (€ 155.908,67) espungendo gli addebiti illegittimi (€ 86.459,77
7 a titolo di interessi, ricalcolati ai sensi dell'art. 120 TUB, € 7.245,10 a titolo di CMS ed € 62.203,80
a seguito delle rettifiche resisi necessarie stante la mancanza in atti dei contratti dai quali sarebbero stati eseguiti dei giroconti sul conto corrente n. 7412).
In considerazione tanto del condivisibile esito della CTU, frutto di un'attenta analisi della documentazione depositata dalle parti e rispettoso della normativa di settore, nonché della maggioritaria giurisprudenza di legittimità sedimentatasi in materia, quanto delle risposte già fornite dal medesimo ai consulenti tecnici di parte (rispetto ad entrambe le consulenze depositate) e tenuto conto che l'opposta in sede di comparsa conclusionale ha reiterato le osservazioni mosse alla consulenza d'ufficio dal proprio consulente (già respinte) e ha insistito per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (con argomentazioni rivelatesi, come visto, prive di fondamento), non vi sono i presupposti per la rimessione della causa sul ruolo sollecitata dalla . CP_1
Alla carenza di documentazione rilevata dal CTU, peraltro, non potrebbe sopperire l'atto di concessione di ipoteca, che comunque non potrebbe essere considerato un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (eccezione all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. e, come tale, suscettibile solamente di interpretazione restrittiva).
Infatti, tale atto non integra né un contratto di apertura di credito o di conto corrente, tanto meno di quello dal quale sarebbero state girocontate delle somme su altri conti correnti (in quanto fa espressamente riferimento alla disponibilità della a concedere – non “alla concessione da CP_6 parte della di - una nuova apertura di credito), né, tantomeno, una ricognizione del debito, CP_6 giacché l'opponente si è limitato a concedere ipoteca volontaria a garanzia del debito stesso.
L'ipoteca (anche volontaria), peraltro, è un diritto reale di garanzia espressamente previsto e disciplinato tassativamente dalla legge (art. 2821 c.c.), che non vi riconnette alcun effetto ricognitivo del debito eventualmente assunto nei confronti del creditore “garantito”: il principio di tipicità dei diritti reali e dei relativi effetti (applicabile anche ai diritti reali di garanzia), osta alla surrettizia trasformazione degli stessi in atti giuridici oppure in atti negoziali qualificabili come ricognizione o riconoscimento del debito.
Ma anche a voler considerare l'atto dell'aprile del 2015 una ricognizione di debito (ma, giova ribadirlo, così non è), in ogni caso quest'ultima non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, inverando un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una “relevatio ab onere probandi”: il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
il promittente, per converso, dovrà provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero
8 un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione (Cass., n. 34733/2023; Cass., n. 2091/2022; Cass., n. 1827/2022; Cass., SS.UU.,
n. 6459/2020; Cass., n. 26334/2016; Cass., n. 20689/2016; Cass., n. 11392/2016; Cass., n.
13506/2014; Cass., n. 11332/2009; Cass. n. 27406/2008; Cass., n. 15575/2000).
Pertanto, la causa sul piano sostanziale deve comunque esistere, perché l'ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali non sorretti da causa (artt. 1458, 2033 e 2041 c.c.): se un contratto richiede la forma scritta ad substantiam e viene effettuata una ricognizione di debito, in realtà l'onere della prova dell'inesistenza, dell'invalidità e inefficacia del rapporto fondamentale, che l'astrazione processuale della causa trasla sul promittente, può dirsi assolto dalla mancata produzione in giudizio, da parte del creditore stesso, della fonte negoziale;
altrimenti, non solo la ratio e la natura della ricognizione di debito verrebbero eluse (il riconoscimento di debito si trasformerebbe in una fonte di obbligazioni) e sarebbe consentito al creditore di ottenere la soddisfazione di un credito inesistente, perché mai sorto, ma sarebbe anche frustrato l'interesse generale (certezza dei traffici giuridici) sotteso alle disposizioni di legge (artt. 1325 e 1350 c.c.), imperative e quindi inderogabili dalle parti, che prescrivono la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità).
Proprio in considerazione di tali esigenze, peraltro, l'opposta non potrebbe invocare il principio di non contestazione, in quanto tale principio non opera in relazione a ciò che deve essere provato per iscritto, altrimenti un contratto nullo diventerebbe valido ed efficace in forza del contegno processuale del debitore, che non ne abbia contestato l'esistenza e/o la validità.
Ne discende che le considerazioni svolte dall'opposta in materia di riconoscimento del debito non sono condivisibili, non solo perché non ha prodotto in giudizio né il contratto 000/380/0007412, né gli altri contratti sui quali sarebbero state “girocontate” delle somme dal conto SBF
000/330/8007412 (gli allegati dal n. 8 al n. 16 della seconda memoria istruttoria dell'opposta consistono in documenti recanti modifiche al contratto n. 7412), né i relativi estratti conto, ma anche in quanto l'eventuale mancata contestazione dell'esistenza/validità dei contratti medesimi non potrebbe comportare l'insorgenza di un rapporto che non è mai sorto, in mancanza della relativa fonte negoziale.
Alla luce di tutto quanto precede e in parziale accoglimento dell'opposizione (domande di cui ai punti 2), 5), 8), e 10), in quanto le richieste di cui ai punti 4) e 7) non sono qualificabili come domande in senso tecnico), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 9.483,05, oltre interessi corrispettivi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e interessi moratori dalla data di notifica del provvedimento monitorio, entrambi al tasso legale, sino al soddisfo.
L'opposizione dovrà essere rigettata per il resto (domande di cui ai punti 1), 6), 9), 11 - perché la
9 è succeduta nel credito vantato dalla dopo la chiusura del rapporto di CP_1 Controparte_5 conto corrente, per cui non potrebbe aver applicato o pattuito delle clausole difformi al disposto dell'art. 120 TUB - e 12)).
5. Le spese di lite, poste a carico dell'opponente in ossequio al principio di causalità (art. 91 c.p.c.), avuto riguardo all'esito complessivo del procedimento che si dipana dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino alla definizione del giudizio di opposizione (Cass, SS.UU., n. 927/2022;
Cass., n. 24482/2022; Cass., n. 27234/2017) e in mancanza di soccombenza reciproca, nonché degli altri presupposti di cui all'art. 92, c. 2, c.p.c. (Cass., SS.UU., n. 32061/2022), sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “da € 5.201,00 ad € 26.000,00” (secondo il criterio del decisum, ex art. 5 D.M. 55/2014), con riduzione di ¼ dei compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto unicamente a CTU, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
6. Le spese di CTU, liquidate con provvedimenti del 02.05.2022 e del 14.03.2025, invece, sono poste definitivamente a carico dell'opponente e dell'opposta, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 3365/2019, vertente tra e Parte_1 CP_2
e per essa in qualità di mandataria di così CP_2 CP_3 CP_1 CP_1 provvede:
1) Accerta e dichiara che l'atto a rogito Notaio (Rep. 22570; Racc., 14184) del 15 aprile Per_1
2015 è un atto di concessione di ipoteca volontaria;
2) Accerta e dichiara l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente n. 7412 relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e della commissione di massimo scoperto, nonché di quelle aventi ad oggetto interessi anatocistici e che prevedono l'applicazione di valute differite;
3) Ridetermina il saldo debitore del conto corrente n. 7412 nell'importo pari ad € 9.483,05;
10 4) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1102/2019 (R.G. n. 2750/2019) emesso da questo Tribunale in data 25.10.2019;
5) Condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_2 CP_3 in qualità di mandataria di dell'importo di € 9.483,05, oltre interessi Controparte_1 corrispettivi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e interessi moratori dalla data di notifica del provvedimento monitorio, entrambi al tasso legale, sino al soddisfo;
6) Rigetta l'opposizione per il resto, nei sensi di cui in motivazione;
7) Pone definitivamente a carico di e per essa in qualità di Controparte_2 CP_3 mandataria di e di , in solido, le spese di CTU, liquidate Controparte_1 Parte_1 con provvedimenti del 02.05.2022 e del 14.03.2025;
8) Condanna alla rifusione in favore di e per essa Parte_1 Controparte_2 CP_3 in qualità di mandataria di delle spese di lite, che liquida nella somma di Controparte_1
€ 3.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, il 31.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3365/2019 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis n. 114, presso lo studio dell'avv. Antonio Dentice, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in legale in Roma, Via CP_3
Piemonte n. 38, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Loi, giusta procura in atti
Opposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1102/2019 (R.G. n. Parte_1
2750/2019), emesso in data 25.10.2019 e munito di provvisoria esecutorietà, con il quale
[...]
mandataria di gli intimava il pagamento di € Controparte_4 Controparte_1
1 165.391,72, oltre accessori, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 7412, acceso in data
03.02.2004 presso la banca sul quale erano state concesse tre aperture di Controparte_5 credito del valore, rispettivamente, di € 20.000,00, € 100.000,00 e € 145.000,00.
Il eccepita la carenza di titolarità attiva di e l'inopponibilità della Pt_1 Controparte_1 cessione del credito nei propri confronti, in quanto non iscritta nel registro delle imprese, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente sulla base dei seguenti motivi: invalidità dei tassi di interesse ultra legali, illegittimità della commissione di massimo scoperto, anatocismo, capitalizzazione trimestrale e valute differite;
inosservanza dell'art. 120, comma 2, T.U.B.; dell'omesso deposito, nella fase monitoria, della documentazione contabile dalla data di apertura del conto sino al momento di emissione del certificato ex art. 50 T.U.B., peraltro sottoscritto da soggetto di dubbia qualifica e comunque non previamente autorizzato, nonché dei contratti di apertura di credito menzionati nell'atto di concessione di ipoteca del 2015; invalidità di quest'ultimo, in quanto trasformava un credito chirografario in un credito garantito e rinviava alle condizioni economiche del contratto di conto corrente n. 870/7412 non indicate.
2. Si costituiva in giudizio (nel prosieguo, « »), a mezzo della Controparte_1 CP_1 mandataria (poi sostituita dalla a propria volta Controparte_4 Controparte_2 rappresentata da , chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione della provvisoria CP_3 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sia dell'opposizione.
A sostegno del rigetto dell'opposizione, la , in primo luogo, rilevava di essere titolare del CP_1 credito azionato con il ricorso monitorio, in quanto cedutole dalla e indicato Controparte_5 nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 65, del 07.06.2018, contenente gli elementi comuni ai crediti ceduti in blocco e sufficiente per garantire l'opponibilità della cessione stessa al debitore ceduto, essendo superflua l'iscrizione nel registro delle imprese, comunque eseguita;
in secondo luogo, osservava di aver depositato sin dalla fase monitoria non solo il contratto di conto corrente n. 7412, ma anche l'atto di concessione dell'ipoteca volontaria del 2015, il quale, oltre ad essere valido e a rinviare al contratto n. 7412, ove i tassi di interesse erano espressamente determinati, integra un riconoscimento del debito, per cui l'opponente sarebbe onerato della prova dell'inesistenza/invalidità del rapporto fondamentale.
3. Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183
c. 6 c.p.c. ed espletata una CTU tecnico-contabile, successivamente integrata a seguito della rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del 07.05.2025 le parti precisavano le rispettive
2 conclusioni e, in mancanza del bonario componimento della lite prospettato dall'opposta, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata tardivamente dall'opponente nella comparsa conclusionale, in quanto il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione può essere eccepito dalla parte entro la prima udienza (art. 5, comma 2,
D.Lgs. 28/2010).
5. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, per cui deve provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente
(debitore). Quest'ultimo, per converso, assume la posizione sostanziale di convenuto, essendo quindi gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass.,
n. 6091/2020; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n.
5071/2009; Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare non solo la fonte del proprio diritto di credito, ma anche l'an (compresa la titolarità attiva) e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente. Spetterà a quest'ultimo allegare, a propria volta,
l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
In particolare, colui che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare nel diritto di credito (legittimazione attiva) deve dimostrare che vi sia stato effettivamente il trasferimento del credito azionato (titolarità attiva).
Ora, in linea generale, la prova della titolarità di un diritto di credito ricompreso in un'operazione di cessione in blocco non potrebbe ritenersi raggiunta mediante la sola pubblicazione dell'avviso della cessione stessa nella G.U.; adempimento che esonera il cessionario dalla notificazione al debitore ceduto (in quanto l'art. 58 TUB, che disciplina la fattispecie, deroga sul punto solo al comma 2 dell'art. 1264 c.c.), ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa: una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019;
Cass., n. 22268/2018).
Tuttavia, la condivisibile e maggioritaria giurisprudenza di legittimità non solo riconosce che “è
3 sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 15884/2019; Cass., n. 31118/2017;
Cass., n. 17110/2019), ma ammette anche che la cessione in blocco e l'inclusione del credito nella cessione stessa si considerano provate qualora il debitore le abbia esplicitamente o implicitamente riconosciute (Cass., n. 24798/2020; Cass., n. 4116/2016).
Infatti, la titolarità attiva integra una questione di merito, per cui incide sulla fondatezza della domanda e, quindi, deve essere provata da colui che si afferma titolare di un diritto (art. 2697 c.c.), salvo il principio di non contestazione in tutte le sue declinazioni (art. 115 c.p.c.) e fermo restando che la titolarità può essere esclusa, anche d'ufficio (tenendo però a mente il principio dispositivo), qualora dagli atti di causa si evinca la sua mancanza (Cass., n. 15088/2025; Cass., n. 30207/2024;
Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
In applicazione dei principi poc'anzi richiamati, si palesa priva di pregio l'eccezione di difetto di titolarità attività della . CP_1
Infatti, nell'atto di citazione l'opponente (venuto a conoscenza della cessione quando ha ricevuto la notifica del ricorso monitorio, per cui da quel momento operava il principio di non contestazione), da un lato, si è doluto dell'inopponibilità nei propri confronti della “cessione del credito acquistato” dalla (e “trasferito” alla) (peraltro senza neppure contestare che fosse stata proprio la CP_1
la cedente) – censura infondata, giacché la cessione risulta dall'avviso Controparte_5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (all.
4.6 della comparsa di costituzione e risposta della ) e CP_1 ed è stata iscritta nel registro delle imprese (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta della
), senza considerare che l'opponibilità non condiziona l'efficacia della cessione nei CP_1 confronti del debitore (artt. 1260 e ss. c.c.); dall'altro, non ha sollevato alcuna contestazione all'avviso di cessione in sé e ai criteri ivi contenuti, utili ad identificare i crediti rientranti nella cessione in blocco;
criteri peraltro enumerati e distinti, che consentono di presumere che la cessione del credito dalla alla vi sia effettivamente stata, tenuto conto del Controparte_5 CP_1 periodo di tempo entro il quale avrebbero dovuto essere eseguite le operazioni, nonché le relative caratteristiche (all.
4.6 del fascicolo monitorio dell'opposta).
Invece, nella comparsa conclusionale - sede evidentemente non deputata alla formulazione di contestazioni o di contestazioni più specifiche rispetto al primo atto con il quale possono (e devono) essere formulate rispetto a quanto dedotto dalla controparte (art. 167 c.p.c.), nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (fra le quali quella prevista dall'art. 189 c.p.c., nella versione vigente
4 ratione temporis, ai sensi del quale le parti precisano le rispettive conclusioni “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183”) introdotto dalla riforma del 1990
(specie qualora, come nel caso in scrutinio, non siano emersi ulteriori elementi in fatto a seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.) - l'opponente ha rilevato soltanto l'inidoneità dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dimostrare la cessione, omettendo (ancora una volta) di contestare i criteri ivi indicati ed enumerati (contestazione che l'opponente ha mosso soltanto, tardivamente e comunque genericamente, nella memoria di replica).
Ne discende che l'opponente ha riconosciuto l'esistenza della cessione, se non esplicitamente, almeno implicitamente, formulando contestazioni, oltre che tardive, incompatibili con la negazione di tale circostanza, generiche ovvero concretantisi in mere osservazioni “in diritto”, oppure ancora completamente avulse e “sganciate” dalla vicenda sostanziale che ha dato la stura al presente giudizio.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria del 15 aprile 2015 deve essere disattesa, per cui la conseguente domanda formulata dall'opponente deve essere rigettata.
Invero, non solo la pronuncia richiamata dall'opponente (Cass., n. 19746/2018) non è pertinente, perché ha ritenuto “revocabile” (non “nullo”) l'atto di concessione dell'ipoteca con il quale un preesistente credito chirografario diveniva “garantito”, ma, in primo luogo, il diritto reale di garanzia sarebbe acceduto ad una nuova apertura di credito del valore di € 145.000,00, come si evince sia dalla data della domanda presentata per ottenerla (20.05.2015, successiva al 15.04.2015), sia dalla previsione per cui la avrebbe potuto decurtare (“potrà decurtare”, al futuro) il ridetto CP_6 importo, sia dal fatto che prima del 15.04.2015 vi erano altre due distinte aperture di credito (del valore di 20.000,00 euro e 100.000,00 euro): trattandosi di crediti distinti, è chiaro che non vi può essere stata la trasformazione di un credito chirografario preesistente in un credito garantito;
in secondo luogo, non risponde al vero che l'atto dell'aprile del 2015 rinvia al contratto di conto corrente ai fini della determinazione del tasso di interesse, in quanto in tale atto le parti hanno semplicemente stabilito che sul conto corrente n. 870/7412 sarebbe stato applicato un tasso di interesse quantificato per relationem muovendo dal tasso Euribor 3 mesi alle condizioni dettagliatamente indicate.
Analogamente, è destituita di fondamento (con conseguente rigetto della domanda proposta in relazione a tale profilo) la censura con la quale l'opponente lamenta che il certificato ex art. 50 TUB
è stato sottoscritto da un soggetto non identificabile e non munito del potere di firma.
Invero, l'art. 50 TUB richiede che vi sia la certificazione, da parte di uno dei dirigenti della Banca, della verità e della liquidità del credito, ma non anche che il medesimo sia specificamente individuato e dotato del potere di firma (criterio di interpretazione letterale). Tale conclusione è
5 avvalorata non soltanto dall'interpretazione teleologica - tenuto conto della ratio della disposizione de qua, ossia consentire a particolari soggetti, le banche (anche per la fisiologica configurazione dei rapporti che intrattengono con i rispettivi clienti), di avvalersi di uno strumento “privilegiato” per ottenere un provvedimento monitorio e recuperare celermente le somme di cui sono creditrici (ratio che all'evidenza sarebbe frustrata dalla necessità di provare in giudizio il potere di firma, nonché, addirittura, l'identità del soggetto che sottoscrive il certificato) -, ma anche dall'interpretazione costituzionalmente orientata, giacché il particolare strumento del quale possono avvalersi soltanto i soggetti indicati nell'art. 50 TUB è volto alla tutela del sistema bancario e del risparmio (art. 47
Cost.): nel bilanciamento dell'interesse individuale del debitore con l'interesse pubblico al risparmio non può che prevalere quest'ultimo.
Sgombrato il campo dalle eccezioni sollevate dall'opponente, occorre ricordare che la banca che si pretenda creditrice deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente, deve produrre il contratto e i relativi estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass., n.
10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., n. 22585/2023; Cass., n. 27362/2022; Cass., n. 4028/2022;
Cass., n. 11543/2019; Cass., n. 28945/2017; Cass., n. 20693/2016).
Ebbene, sulla scorta del contratto di conto corrente n. 7412 e degli estratti conto trimestrali a partire dal 03.02.2004 (inizio del rapporto) al 27.04.2018 (chiusura del rapporto) (cfr. all.ti 4.4 del fascicolo monitorio di parte opposta;
all. 18 della comparsa di costituzione e all. 19 dell'“atto di integrazione note 183” del 22.01.2021) il CTU, dapprima (nella relazione del 23.03.2022), ha escluso (attenendosi alle istruzioni della Banca d'Italia e alla giurisprudenza sedimentatasi in materia) l'usurarietà (oltre che del TEG), del TAN, del TAEG e della CMS, in quanto pattuiti, rispettivamente, nella misura del 5,630%, del 6,881% e del 0,130%, qualora non vi fosse stato sconfinamento, e nella misura del 5,750%, del 7,883% e del 0,250%, nell'ipotesi di sconfinamento,
a fronte di un tasso soglia pari al 14,250%; poi (nella consulenza depositata in data 08.04.2024), ha ricalcolato il saldo debitore, detraendovi gli importi illegittimamente addebitati a vario titolo e applicando la capitalizzazione semplice, anziché la capitalizzazione trimestrale o annuale.
Il modus procedendi del CTU risulta corretto, in quanto è vero che il contratto di conto corrente n.
7412 è stato concluso nel 2004, quindi successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - che, in attuazione del novellato art. 120, c. 2, TUB, ha introdotto la possibilità di prevedere la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità, purché risulti specificamente approvata per iscritto dal cliente (art. 7) -, ma è vero anche che il documento
6 allegato al “contratto di conto corrente di corrispondenza” stipulato dalla (allora) Banca
Cooperativa Cattolica Soc. Coop. A r.l. (ora ) con l'opponente (all.
4.4. del Controparte_5 fascicolo monitorio di parte opposta), pur sottoscritto da quest'ultimo anche per approvazione delle singole clausole, discorre di rapporti dare-avere “regolati con identica periodicità” (art. 9), senza tuttavia indicarne la durata (annuale, trimestrale ecc.): anche a voler ammettere che con l'espressione “rapporti dare-avere” le parti abbiano inteso riferirsi alla capitalizzazione dei vari costi indicati in contratto, l'approvazione della capitalizzazione trimestrale non potrebbe ritenersi
“specifica” e l'opponente non avrebbe potuto esprimere un consenso consapevole (ratio sottesa alla normativa vigente in materia), stante l'assenza della precisa individuazione della natura della capitalizzazione stessa.
Il documento del 10.02.2004, recante le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n.
7412 (all. 8 della seconda memoria ex 183 c. 6 c.p.c. dell'opposta), invece, oltre ad essere successivo alla conclusione del contratto stesso (03.02.2004), risulta sottoscritto dal per Pt_1 accettazione delle condizioni economiche nel loro complesso, senza dettagliata e separata indicazione delle singole clausole approvate.
Pertanto, la pari periodicità trimestrale degli interessi non può ritenersi “specificamente approvata per iscritto” ai sensi dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, per cui la relativa clausola è inefficace e non poteva che essere applicato il regime di capitalizzazione semplice, più favorevole per il rispetto al regime di capitalizzazione trimestrale. Pt_1
Il CTU, inoltre, come disposto nel quesito formulatogli ad integrazione della consulenza depositata in data 23.03.2022 (circostanza giustapposta dal CTU medesimo alle critiche mosse dal CTP dell'opposta anche in relazione alla seconda consulenza tecnica espletata), ha correttamente escluso le “competenze girocontate dal conto SBF n. 000/330/8007412 al conto ordinario n.
000/380/0007412 (“DISP. Giroconto dal C/C 000/8007412”, per “GIRO CP_7
COMPETENZE DA RAPPORTO 010/8007412”, per “COMPETENZE GIRO DA RAPPORTO
194/8007412” e per “COMPETENZE GIRO DA RAPPORTO 870/8007412”)”; conto che non risulta tra gli atti di causa e che l'opposta avrebbe dovuto depositare al fine di fornire la prova dell'esistenza dello stesso e delle somme ivi accreditate (art. 2697 c.c.).
A differenza del CTP dell'opposta, il CTP di parte opponente (le cui obiezioni alla bozza di relazione del 23.03.2022 sono state recepite dal consulente d'ufficio) non ha formulato osservazioni alla CTU depositata in data 08.04.2024.
Il CTU, in conclusione, ha affermato che il saldo del conto corrente n. 7412 a credito della CP_6 ammonta ad € 9.483,05, pari alla differenza tra il saldo calcolato dall'istituto di credito (€
165.391,72) e il saldo rideterminato (€ 155.908,67) espungendo gli addebiti illegittimi (€ 86.459,77
7 a titolo di interessi, ricalcolati ai sensi dell'art. 120 TUB, € 7.245,10 a titolo di CMS ed € 62.203,80
a seguito delle rettifiche resisi necessarie stante la mancanza in atti dei contratti dai quali sarebbero stati eseguiti dei giroconti sul conto corrente n. 7412).
In considerazione tanto del condivisibile esito della CTU, frutto di un'attenta analisi della documentazione depositata dalle parti e rispettoso della normativa di settore, nonché della maggioritaria giurisprudenza di legittimità sedimentatasi in materia, quanto delle risposte già fornite dal medesimo ai consulenti tecnici di parte (rispetto ad entrambe le consulenze depositate) e tenuto conto che l'opposta in sede di comparsa conclusionale ha reiterato le osservazioni mosse alla consulenza d'ufficio dal proprio consulente (già respinte) e ha insistito per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (con argomentazioni rivelatesi, come visto, prive di fondamento), non vi sono i presupposti per la rimessione della causa sul ruolo sollecitata dalla . CP_1
Alla carenza di documentazione rilevata dal CTU, peraltro, non potrebbe sopperire l'atto di concessione di ipoteca, che comunque non potrebbe essere considerato un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (eccezione all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. e, come tale, suscettibile solamente di interpretazione restrittiva).
Infatti, tale atto non integra né un contratto di apertura di credito o di conto corrente, tanto meno di quello dal quale sarebbero state girocontate delle somme su altri conti correnti (in quanto fa espressamente riferimento alla disponibilità della a concedere – non “alla concessione da CP_6 parte della di - una nuova apertura di credito), né, tantomeno, una ricognizione del debito, CP_6 giacché l'opponente si è limitato a concedere ipoteca volontaria a garanzia del debito stesso.
L'ipoteca (anche volontaria), peraltro, è un diritto reale di garanzia espressamente previsto e disciplinato tassativamente dalla legge (art. 2821 c.c.), che non vi riconnette alcun effetto ricognitivo del debito eventualmente assunto nei confronti del creditore “garantito”: il principio di tipicità dei diritti reali e dei relativi effetti (applicabile anche ai diritti reali di garanzia), osta alla surrettizia trasformazione degli stessi in atti giuridici oppure in atti negoziali qualificabili come ricognizione o riconoscimento del debito.
Ma anche a voler considerare l'atto dell'aprile del 2015 una ricognizione di debito (ma, giova ribadirlo, così non è), in ogni caso quest'ultima non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, inverando un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una “relevatio ab onere probandi”: il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
il promittente, per converso, dovrà provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero
8 un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione (Cass., n. 34733/2023; Cass., n. 2091/2022; Cass., n. 1827/2022; Cass., SS.UU.,
n. 6459/2020; Cass., n. 26334/2016; Cass., n. 20689/2016; Cass., n. 11392/2016; Cass., n.
13506/2014; Cass., n. 11332/2009; Cass. n. 27406/2008; Cass., n. 15575/2000).
Pertanto, la causa sul piano sostanziale deve comunque esistere, perché l'ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali non sorretti da causa (artt. 1458, 2033 e 2041 c.c.): se un contratto richiede la forma scritta ad substantiam e viene effettuata una ricognizione di debito, in realtà l'onere della prova dell'inesistenza, dell'invalidità e inefficacia del rapporto fondamentale, che l'astrazione processuale della causa trasla sul promittente, può dirsi assolto dalla mancata produzione in giudizio, da parte del creditore stesso, della fonte negoziale;
altrimenti, non solo la ratio e la natura della ricognizione di debito verrebbero eluse (il riconoscimento di debito si trasformerebbe in una fonte di obbligazioni) e sarebbe consentito al creditore di ottenere la soddisfazione di un credito inesistente, perché mai sorto, ma sarebbe anche frustrato l'interesse generale (certezza dei traffici giuridici) sotteso alle disposizioni di legge (artt. 1325 e 1350 c.c.), imperative e quindi inderogabili dalle parti, che prescrivono la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità).
Proprio in considerazione di tali esigenze, peraltro, l'opposta non potrebbe invocare il principio di non contestazione, in quanto tale principio non opera in relazione a ciò che deve essere provato per iscritto, altrimenti un contratto nullo diventerebbe valido ed efficace in forza del contegno processuale del debitore, che non ne abbia contestato l'esistenza e/o la validità.
Ne discende che le considerazioni svolte dall'opposta in materia di riconoscimento del debito non sono condivisibili, non solo perché non ha prodotto in giudizio né il contratto 000/380/0007412, né gli altri contratti sui quali sarebbero state “girocontate” delle somme dal conto SBF
000/330/8007412 (gli allegati dal n. 8 al n. 16 della seconda memoria istruttoria dell'opposta consistono in documenti recanti modifiche al contratto n. 7412), né i relativi estratti conto, ma anche in quanto l'eventuale mancata contestazione dell'esistenza/validità dei contratti medesimi non potrebbe comportare l'insorgenza di un rapporto che non è mai sorto, in mancanza della relativa fonte negoziale.
Alla luce di tutto quanto precede e in parziale accoglimento dell'opposizione (domande di cui ai punti 2), 5), 8), e 10), in quanto le richieste di cui ai punti 4) e 7) non sono qualificabili come domande in senso tecnico), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 9.483,05, oltre interessi corrispettivi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e interessi moratori dalla data di notifica del provvedimento monitorio, entrambi al tasso legale, sino al soddisfo.
L'opposizione dovrà essere rigettata per il resto (domande di cui ai punti 1), 6), 9), 11 - perché la
9 è succeduta nel credito vantato dalla dopo la chiusura del rapporto di CP_1 Controparte_5 conto corrente, per cui non potrebbe aver applicato o pattuito delle clausole difformi al disposto dell'art. 120 TUB - e 12)).
5. Le spese di lite, poste a carico dell'opponente in ossequio al principio di causalità (art. 91 c.p.c.), avuto riguardo all'esito complessivo del procedimento che si dipana dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino alla definizione del giudizio di opposizione (Cass, SS.UU., n. 927/2022;
Cass., n. 24482/2022; Cass., n. 27234/2017) e in mancanza di soccombenza reciproca, nonché degli altri presupposti di cui all'art. 92, c. 2, c.p.c. (Cass., SS.UU., n. 32061/2022), sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “da € 5.201,00 ad € 26.000,00” (secondo il criterio del decisum, ex art. 5 D.M. 55/2014), con riduzione di ¼ dei compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto unicamente a CTU, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
6. Le spese di CTU, liquidate con provvedimenti del 02.05.2022 e del 14.03.2025, invece, sono poste definitivamente a carico dell'opponente e dell'opposta, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 3365/2019, vertente tra e Parte_1 CP_2
e per essa in qualità di mandataria di così CP_2 CP_3 CP_1 CP_1 provvede:
1) Accerta e dichiara che l'atto a rogito Notaio (Rep. 22570; Racc., 14184) del 15 aprile Per_1
2015 è un atto di concessione di ipoteca volontaria;
2) Accerta e dichiara l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente n. 7412 relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e della commissione di massimo scoperto, nonché di quelle aventi ad oggetto interessi anatocistici e che prevedono l'applicazione di valute differite;
3) Ridetermina il saldo debitore del conto corrente n. 7412 nell'importo pari ad € 9.483,05;
10 4) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1102/2019 (R.G. n. 2750/2019) emesso da questo Tribunale in data 25.10.2019;
5) Condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_2 CP_3 in qualità di mandataria di dell'importo di € 9.483,05, oltre interessi Controparte_1 corrispettivi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e interessi moratori dalla data di notifica del provvedimento monitorio, entrambi al tasso legale, sino al soddisfo;
6) Rigetta l'opposizione per il resto, nei sensi di cui in motivazione;
7) Pone definitivamente a carico di e per essa in qualità di Controparte_2 CP_3 mandataria di e di , in solido, le spese di CTU, liquidate Controparte_1 Parte_1 con provvedimenti del 02.05.2022 e del 14.03.2025;
8) Condanna alla rifusione in favore di e per essa Parte_1 Controparte_2 CP_3 in qualità di mandataria di delle spese di lite, che liquida nella somma di Controparte_1
€ 3.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, il 31.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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