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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/10/2025 innanzi al Giudice Dott. AN LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 11854/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
DI PALERMO CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PATANELLA VITO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
E' altresì presente il ricorrente personalmente.
E presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti
L'avv. Patanella insiste sulla richiesta di CTU e chiede di essere autorizzato al deposito di conteggi aggiornati. Contesta quanto dedotto dalla parte resistente e si riporta alla memoria.
L'avv. Bernocchi si oppone alla chiesta CTU e alla richiesta di conteggi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
AN LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause riunite iscritte al n. 11854 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PATANELLA VITO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: rideterminazione della pensione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, e oltre CPA e CP_1
IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare di pensione categoria VOBANC n.03015865 con
2 decorrenza maggio 2009;
-che l' aveva proceduto al calcolo del rateo pensionistico con il CP_1
“sistema retributivo” utilizzando un proprio applicativo da cui non si evince il rispetto delle modalità di calcolo previste dalla normativa in materia;
-che con diffida del 21.11.2023, contestava all' la non conformità a CP_1
quanto stabilito dall'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995 e dal D.lgs n.503/1992, art.3, commi 2 e 5, e art.7, commi 2 e 4 dei processi matematici di calcolo della pensione secondo il “sistema retributivo” utilizzati dall'Istituto, senza ottenere alcun riscontro,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Dire e CP_1
dichiarare che i calcoli con i quali l' ha proceduto alla liquidazione della CP_1
pensione VOBANC (VECCHIAIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI
CREDITIZI) n.03015865 sono illegittimi, e quindi errati, perché totalmente privi di qualsiasi riscontro normativo;
Conseguentemente, in forza di quanto previsto dall'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995 e dall'art.3, commi 2 e 5, e dall'art.7, commi 2 e 4 del D.lgs n.503/1992, dire e dichiarare che il signor ha diritto alla liquidazione della Parte_1
pensione VOBANC n.03015865 con decorrenza da maggio 2009 per
l'importo di € 2.996,10 stante la correttezza, conformità normativa ed esattezza matematica dei calcoli prodotti in atti;
Dire e dichiarare che il signor ha diritto alla perequazione della Parte_1
pensione VOBANC (VECCHIAIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI
CREDITIZI) n.03015865 con base di calcolo iniziale l'importo di cui al punto
“C”, € 2.996,10; Dire e dichiarare che il signor Parte_1
ha diritto alla liquidazione degli arretrati a decorrere da maggio 2009, comprensivi di rivalutazione ed interessi, calcolati a mezzo differenza tra sin qui erogato da e quanto dovuto in forza dei corretti calcoli di cui ai CP_1
punti “C” e “D”, pari a € 29.412,06 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al soddisfo, somme che in ogni caso saranno meglio precisate a seguito dell'invocanda C.T.U; Come mezzo al fine ed occorrendo, disporre C.T.U. contabile che si attenga ai principi di
3 diritto ed alle modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della Legge
n.335/1995 e agli artt.3, commi 2 e 5, e art.7, commi 2 e 4 del D.lgs
n.503/1992 affinché accerti la correttezza matematica dei calcoli prodotti dal ricorrente o, in subordine, provveda egli stesso a ricalcolare sempre in rispetto dei principi di diritto e delle modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995 e agli artt.3, commi 2 e 5, e art.7, commi
2 e 4 del D.lgs n.503/1992”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo il giudicato tra le parti formatosi a seguito del procedimento instaurato presso questo Tribunale R.G.L. 2452/2018 a mezzo del quale aveva già chiesto, oltre alla rideterminazione dell'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione per i dipendenti di istituti di credito, anche il ricalcolo della pensione VOBANC con decorrenza dal maggio 2009, conclusosi con sentenza n. 343/2020 con la quale veniva dichiarato “il diritto del ricorrente al percepimento della somma di €
2.158,18 dal luglio 2004 fino ad aprile 2009 a titolo di assegno straordinario mensile, nonché della pensione lorda mensile pari ad € 2.878,92, con decorrenza gennaio 2019, nonché al percepimento degli arretrati, come quantificati in € 34.147,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge
a far data dal 15 novembre 2019 al soddisfo, conseguentemente condannando l' alla relativa ricostituzione del trattamento CP_1
pensionistico e alla corresponsione delle superiori somme”.
Deduceva inoltre l' che con successivo ricorso iscritto al n. R.G. CP_2
941/2020, dinanzi alla locale Corte di Appello, aveva proposto impugnazione avverso la citata sentenza censurando la stessa, da un lato, nella parte in cui il CTU, dopo avere determinato l'esatto importo dell'assegno straordinario, non aveva calcolato gli arretrati corrispondenti alla differenza tra quanto già corrisposto dall' a tale titolo e quanto CP_2
spettante per il periodo in osservazione e, dall'altro, nella parte in cui il
Tribunale aveva erroneamente (lapsus calami) indicato quale decorrenza dell'assegno di pensione il maggio 2019 e non anche la data corretta del
4 maggio 2009.
Giudizio conclusosi con la parziale riforma della prefata sentenza n.343/2020 così provvedendo: - condanna l' al pagamento in favore CP_1
di della complessiva somma di euro 78.743,03, oltre Parte_1
accessori di legge, a titolo di assegno straordinario mensile, siccome riconosciuto con la sentenza di primo grado, per il periodo compreso tra luglio 2004 e aprile 2009;
- dichiara che la pensione lorda mensile pari ad €. 2.878,92, siccome riconosciuta in primo grado al , ha decorrenza dall'1.05.2009”. Pt_1
Osservando che il giudicato si era quindi formato sulla somma mensile corrisposta a titolo di pensione già stabilita da questo Tribunale, non contestata in appello, la cui decisione (coprendo il dedotto e il deducibile) confermativa della somma, cristallizzava il diritto del ricorrente in quella misura.
Contestando poi nel merito la fondatezza del ricorso, essendo i calcoli effettuati dall' corretti e conformi a legge e, pertanto, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Con successivo ricorso, iscritto al n. 15430/2024RGL, rappresentando che
“In esecuzione della sentenza n.1053/2022, l' in data 13.03.2023, ha CP_1
liquidato, a titolo di sorte capitale degli arretrati da assegno straordinario, la somma lorda di € 78.743,03. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 10 del D.M. n.158/2000 il dipendente dell'Istituto di credito oltre all'assegno straordinario ha diritto alla contribuzione correlata che scaturisce dal reddito prodotto proprio da questo assegno. Il Dott. Pt_1
ebbe quindi ragione di richiedere all' il riconoscimento delle somme CP_1
relative all'importo pagato pari ad €. 78.743,03 e la riliquidazione della sua pensione in ragione dei nuovi versamenti contributivi. La superiore richiesta è rimasta inevasa”,
conveniva nuovamente in giudizio l' formulando le seguenti CP_1
5 conclusioni: “Dire e dichiarare che l' quale ente gestore del Fondo di CP_1
Solidarietà del D.M. n.158/2000, deve riconoscere la contribuzione correlata ex art. 10 comma 10 del DM 158/2000 in favore del Dottor
, così versandone i dovuti importi determinati Parte_1
sulla sentenza n. 1053/2022 pari a €. 78.743,03 nel relativo fondo A.G.O;
Dire e dichiarare che l' quale ente gestore di forme di previdenza CP_1
obbligatoria deve procedere alla valorizzazione della retribuzione correlata essendo il ricorrente soggetto al calcolo della pensione con il sistema retributivo di cui all'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995;
Conseguentemente, dire e dichiarare che il signor Parte_1
, in forza di quanto previsto dal D.M. n.158/2000, e della nuova
[...]
contribuzione correlata come sopra individuata ha diritto alla riliquidazione della pensione VOBANC n.03015865 con decorrenza da maggio 2009 con le modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della Legge
n.335/1995; Dire e dichiarare che il signor ha Parte_1
diritto alla perequazione della pensione VOBANC n.03015865 con base di calcolo iniziale l'importo di cui al punto “D; Dire e dichiarare che il signor
ha diritto alla liquidazione degli arretrati a Parte_1
decorrere da maggio 2009, comprensivi di rivalutazione ed interessi, calcolati a mezzo differenza tra sin qui erogato da e quanto dovuto in CP_1
forza dei corretti calcoli di cui ai punti “D” ed “E”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al soddisfo, somme che in ogni caso saranno meglio precisate a seguito dell'invocanda C.T.U.; Come mezzo al fine ed occorrendo:
Ordinare all' il deposito in atti della documentazione analitica delle CP_1
retribuzioni previdenziali accreditate al ricorrente in A.G.O. nel periodo da luglio 2004 ad aprile 2009;
Disporre, quindi, C.T.U. contabile affinché provveda, nel rispetto dei principi di diritto e delle modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della
Legge n.335/1995, a calcolare, con valorizzazione delle retribuzioni correlate, la corretta pensione VOBANC n. 03015865 decorrente da maggio
6 2009, la perequazione della pensione VOBANC n. 03015865 e le differenze maturate e maturande tra la pensione attualmente in godimento e quella che sarà accertata e dovuta con rivalutazione ed interessi;
Instaurato il contraddittorio, resisteva anche in questo giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza del ricorso, anche in virtù del precedente procedimento conclusosi con la prefata sentenza n. 343/2020 chiedendone il rigetto.
Riuniti i procedimenti, discussa dalle parti, la causa è stata decisa all'udienza odierna come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce il ricorrente in merito all'eccezione preliminare di giudicato formulata dal resistente che: “ Contrariamente a quanto affermato da CP_1
il ricorso iscritto in R.G. al n.2452/2018 conclusosi con sentenza n.343/2020
(vedasi allegato n.1 di parte resistente) e con la condanna dell' alla CP_1
rideterminazione dell'assegno di accompagnamento e, conseguentemente, della pensione, non verteva sulle modalità di calcolo adoperate dall' CP_2
bensì sulla determinazione delle retribuzioni pensionabili da porre a base del conteggio”; tale tesi non può essere considerata fondata.
Va infatti rilevato che, ai fini di valutare petitum e causa petendi di una domanda giudiziale e la eventuale reiterazione degli stessi in relazione ad altra domanda svolta dopo la formazione del giudicato su una sentenza, va preso in considerazione il fine ultimo delle domande, ossia il bene della vita che si chiede alla controparte processuale.
Nel caso di specie, qualunque sia la causa petendi delle diverse domande processuali svolte (in questo caso ben tre); in tutte e tre le domande il fine ultimo, ossia ciò che viene chiesto è la misura della pensione e, consequenzialmente, la sua determinazione di quota mensile e a cascata degli arretrati dovuti, a cagione della determinazione della giusta entità.
Col primo ricorso oggi in questione, la parte ricorrente contesta il metodo di calcolo adottato in occasione della liquidazione della pensione;
col secondo
7 ricorso la valorizzazione dei fondi di solidarietà ai fini del ricalcolo;
entrambe le domande mirano quindi alla rideterminazione della misura della pensione già in godimento.
La prima domanda, quella su cui ebbe a statuire questo Tribunale e poi la
Corte d'appello di Palermo, verteva sulla ricostituzione della pensione e pagamento del corretto importo della stessa e il pagamento delle differenze economiche tra il percepito e il dovuto.
A ben vedere quindi, tutte e tre le domande, sia pur con causae petendi non identiche ma parallele, presentano il medesimo petitum sostanziale, la determinazione dell'importo della pensione e le relative maggiori somme conseguenti alla rideterminazione.
Appare quindi evidente che, esauritosi il primo procedimento col passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello, la riproposizione della domanda di rideterminazione si porrebbe in violazione del principio del ne bis in idem.
Così, la Suprema Corte, con sentenza n. 26242/2014 resa a SS.UU. chiarisce che: “l'autorità del giudicato, tendente a impedire un bis in idem e un eventuale contrasto di pronunce, copre il dedotto e il deducibile, vale a dire non solo le ragioni giuridiche dedotte in quel giudizio, ma anche tutte le altre, proponibili in via di azione o di eccezione, le quali, benché non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente fatte valere”.
Nel caso di specie, pertanto, la statuizione della locale Corte d'Appello ha coperto il dedotto e il deducibile, pronunciandosi sulla misura della pensione, cristallizzando la decisione sul petitum e, per questo rendendo impossibile una successiva statuizione sul medesimo punto, anche se per motivi diversi non dedotti in giudizio precedentemente.
Per altro verso, va rilevato che la misura della pensione, così come quantificata in primo grado, non era stata oggetto di specifica contestazione in grado di appello, confermando così la misura determinata la Corte.
Ancora più evidente quindi è la preclusione posta alla parte ricorrente alla
8 domanda di rideterminazione della misura della pensione, da sé stessa non contestata in diversi gradi di giudizio e, in assenza di proposizione di ricorso per Cassazione, passata in giudicato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite sono a carico della parte ricorrente;
non si ravvisano ricorrere gli estremi per la condanna del ricorrente alla lite temeraria ex art. 96 C.p.c., chiesta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/10/2025
Il Giudice Onorario
AN LE
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/10/2025 innanzi al Giudice Dott. AN LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 11854/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
DI PALERMO CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PATANELLA VITO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
E' altresì presente il ricorrente personalmente.
E presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti
L'avv. Patanella insiste sulla richiesta di CTU e chiede di essere autorizzato al deposito di conteggi aggiornati. Contesta quanto dedotto dalla parte resistente e si riporta alla memoria.
L'avv. Bernocchi si oppone alla chiesta CTU e alla richiesta di conteggi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
AN LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause riunite iscritte al n. 11854 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PATANELLA VITO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: rideterminazione della pensione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, e oltre CPA e CP_1
IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare di pensione categoria VOBANC n.03015865 con
2 decorrenza maggio 2009;
-che l' aveva proceduto al calcolo del rateo pensionistico con il CP_1
“sistema retributivo” utilizzando un proprio applicativo da cui non si evince il rispetto delle modalità di calcolo previste dalla normativa in materia;
-che con diffida del 21.11.2023, contestava all' la non conformità a CP_1
quanto stabilito dall'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995 e dal D.lgs n.503/1992, art.3, commi 2 e 5, e art.7, commi 2 e 4 dei processi matematici di calcolo della pensione secondo il “sistema retributivo” utilizzati dall'Istituto, senza ottenere alcun riscontro,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Dire e CP_1
dichiarare che i calcoli con i quali l' ha proceduto alla liquidazione della CP_1
pensione VOBANC (VECCHIAIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI
CREDITIZI) n.03015865 sono illegittimi, e quindi errati, perché totalmente privi di qualsiasi riscontro normativo;
Conseguentemente, in forza di quanto previsto dall'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995 e dall'art.3, commi 2 e 5, e dall'art.7, commi 2 e 4 del D.lgs n.503/1992, dire e dichiarare che il signor ha diritto alla liquidazione della Parte_1
pensione VOBANC n.03015865 con decorrenza da maggio 2009 per
l'importo di € 2.996,10 stante la correttezza, conformità normativa ed esattezza matematica dei calcoli prodotti in atti;
Dire e dichiarare che il signor ha diritto alla perequazione della Parte_1
pensione VOBANC (VECCHIAIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI
CREDITIZI) n.03015865 con base di calcolo iniziale l'importo di cui al punto
“C”, € 2.996,10; Dire e dichiarare che il signor Parte_1
ha diritto alla liquidazione degli arretrati a decorrere da maggio 2009, comprensivi di rivalutazione ed interessi, calcolati a mezzo differenza tra sin qui erogato da e quanto dovuto in forza dei corretti calcoli di cui ai CP_1
punti “C” e “D”, pari a € 29.412,06 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al soddisfo, somme che in ogni caso saranno meglio precisate a seguito dell'invocanda C.T.U; Come mezzo al fine ed occorrendo, disporre C.T.U. contabile che si attenga ai principi di
3 diritto ed alle modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della Legge
n.335/1995 e agli artt.3, commi 2 e 5, e art.7, commi 2 e 4 del D.lgs
n.503/1992 affinché accerti la correttezza matematica dei calcoli prodotti dal ricorrente o, in subordine, provveda egli stesso a ricalcolare sempre in rispetto dei principi di diritto e delle modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995 e agli artt.3, commi 2 e 5, e art.7, commi
2 e 4 del D.lgs n.503/1992”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo il giudicato tra le parti formatosi a seguito del procedimento instaurato presso questo Tribunale R.G.L. 2452/2018 a mezzo del quale aveva già chiesto, oltre alla rideterminazione dell'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione per i dipendenti di istituti di credito, anche il ricalcolo della pensione VOBANC con decorrenza dal maggio 2009, conclusosi con sentenza n. 343/2020 con la quale veniva dichiarato “il diritto del ricorrente al percepimento della somma di €
2.158,18 dal luglio 2004 fino ad aprile 2009 a titolo di assegno straordinario mensile, nonché della pensione lorda mensile pari ad € 2.878,92, con decorrenza gennaio 2019, nonché al percepimento degli arretrati, come quantificati in € 34.147,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge
a far data dal 15 novembre 2019 al soddisfo, conseguentemente condannando l' alla relativa ricostituzione del trattamento CP_1
pensionistico e alla corresponsione delle superiori somme”.
Deduceva inoltre l' che con successivo ricorso iscritto al n. R.G. CP_2
941/2020, dinanzi alla locale Corte di Appello, aveva proposto impugnazione avverso la citata sentenza censurando la stessa, da un lato, nella parte in cui il CTU, dopo avere determinato l'esatto importo dell'assegno straordinario, non aveva calcolato gli arretrati corrispondenti alla differenza tra quanto già corrisposto dall' a tale titolo e quanto CP_2
spettante per il periodo in osservazione e, dall'altro, nella parte in cui il
Tribunale aveva erroneamente (lapsus calami) indicato quale decorrenza dell'assegno di pensione il maggio 2019 e non anche la data corretta del
4 maggio 2009.
Giudizio conclusosi con la parziale riforma della prefata sentenza n.343/2020 così provvedendo: - condanna l' al pagamento in favore CP_1
di della complessiva somma di euro 78.743,03, oltre Parte_1
accessori di legge, a titolo di assegno straordinario mensile, siccome riconosciuto con la sentenza di primo grado, per il periodo compreso tra luglio 2004 e aprile 2009;
- dichiara che la pensione lorda mensile pari ad €. 2.878,92, siccome riconosciuta in primo grado al , ha decorrenza dall'1.05.2009”. Pt_1
Osservando che il giudicato si era quindi formato sulla somma mensile corrisposta a titolo di pensione già stabilita da questo Tribunale, non contestata in appello, la cui decisione (coprendo il dedotto e il deducibile) confermativa della somma, cristallizzava il diritto del ricorrente in quella misura.
Contestando poi nel merito la fondatezza del ricorso, essendo i calcoli effettuati dall' corretti e conformi a legge e, pertanto, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Con successivo ricorso, iscritto al n. 15430/2024RGL, rappresentando che
“In esecuzione della sentenza n.1053/2022, l' in data 13.03.2023, ha CP_1
liquidato, a titolo di sorte capitale degli arretrati da assegno straordinario, la somma lorda di € 78.743,03. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 10 del D.M. n.158/2000 il dipendente dell'Istituto di credito oltre all'assegno straordinario ha diritto alla contribuzione correlata che scaturisce dal reddito prodotto proprio da questo assegno. Il Dott. Pt_1
ebbe quindi ragione di richiedere all' il riconoscimento delle somme CP_1
relative all'importo pagato pari ad €. 78.743,03 e la riliquidazione della sua pensione in ragione dei nuovi versamenti contributivi. La superiore richiesta è rimasta inevasa”,
conveniva nuovamente in giudizio l' formulando le seguenti CP_1
5 conclusioni: “Dire e dichiarare che l' quale ente gestore del Fondo di CP_1
Solidarietà del D.M. n.158/2000, deve riconoscere la contribuzione correlata ex art. 10 comma 10 del DM 158/2000 in favore del Dottor
, così versandone i dovuti importi determinati Parte_1
sulla sentenza n. 1053/2022 pari a €. 78.743,03 nel relativo fondo A.G.O;
Dire e dichiarare che l' quale ente gestore di forme di previdenza CP_1
obbligatoria deve procedere alla valorizzazione della retribuzione correlata essendo il ricorrente soggetto al calcolo della pensione con il sistema retributivo di cui all'art.1, comma 13 della Legge n.335/1995;
Conseguentemente, dire e dichiarare che il signor Parte_1
, in forza di quanto previsto dal D.M. n.158/2000, e della nuova
[...]
contribuzione correlata come sopra individuata ha diritto alla riliquidazione della pensione VOBANC n.03015865 con decorrenza da maggio 2009 con le modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della Legge
n.335/1995; Dire e dichiarare che il signor ha Parte_1
diritto alla perequazione della pensione VOBANC n.03015865 con base di calcolo iniziale l'importo di cui al punto “D; Dire e dichiarare che il signor
ha diritto alla liquidazione degli arretrati a Parte_1
decorrere da maggio 2009, comprensivi di rivalutazione ed interessi, calcolati a mezzo differenza tra sin qui erogato da e quanto dovuto in CP_1
forza dei corretti calcoli di cui ai punti “D” ed “E”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al soddisfo, somme che in ogni caso saranno meglio precisate a seguito dell'invocanda C.T.U.; Come mezzo al fine ed occorrendo:
Ordinare all' il deposito in atti della documentazione analitica delle CP_1
retribuzioni previdenziali accreditate al ricorrente in A.G.O. nel periodo da luglio 2004 ad aprile 2009;
Disporre, quindi, C.T.U. contabile affinché provveda, nel rispetto dei principi di diritto e delle modalità di calcolo di cui all'art.1, comma 13 della
Legge n.335/1995, a calcolare, con valorizzazione delle retribuzioni correlate, la corretta pensione VOBANC n. 03015865 decorrente da maggio
6 2009, la perequazione della pensione VOBANC n. 03015865 e le differenze maturate e maturande tra la pensione attualmente in godimento e quella che sarà accertata e dovuta con rivalutazione ed interessi;
Instaurato il contraddittorio, resisteva anche in questo giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza del ricorso, anche in virtù del precedente procedimento conclusosi con la prefata sentenza n. 343/2020 chiedendone il rigetto.
Riuniti i procedimenti, discussa dalle parti, la causa è stata decisa all'udienza odierna come in dispositivo.
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Il ricorso non può essere accolto.
Deduce il ricorrente in merito all'eccezione preliminare di giudicato formulata dal resistente che: “ Contrariamente a quanto affermato da CP_1
il ricorso iscritto in R.G. al n.2452/2018 conclusosi con sentenza n.343/2020
(vedasi allegato n.1 di parte resistente) e con la condanna dell' alla CP_1
rideterminazione dell'assegno di accompagnamento e, conseguentemente, della pensione, non verteva sulle modalità di calcolo adoperate dall' CP_2
bensì sulla determinazione delle retribuzioni pensionabili da porre a base del conteggio”; tale tesi non può essere considerata fondata.
Va infatti rilevato che, ai fini di valutare petitum e causa petendi di una domanda giudiziale e la eventuale reiterazione degli stessi in relazione ad altra domanda svolta dopo la formazione del giudicato su una sentenza, va preso in considerazione il fine ultimo delle domande, ossia il bene della vita che si chiede alla controparte processuale.
Nel caso di specie, qualunque sia la causa petendi delle diverse domande processuali svolte (in questo caso ben tre); in tutte e tre le domande il fine ultimo, ossia ciò che viene chiesto è la misura della pensione e, consequenzialmente, la sua determinazione di quota mensile e a cascata degli arretrati dovuti, a cagione della determinazione della giusta entità.
Col primo ricorso oggi in questione, la parte ricorrente contesta il metodo di calcolo adottato in occasione della liquidazione della pensione;
col secondo
7 ricorso la valorizzazione dei fondi di solidarietà ai fini del ricalcolo;
entrambe le domande mirano quindi alla rideterminazione della misura della pensione già in godimento.
La prima domanda, quella su cui ebbe a statuire questo Tribunale e poi la
Corte d'appello di Palermo, verteva sulla ricostituzione della pensione e pagamento del corretto importo della stessa e il pagamento delle differenze economiche tra il percepito e il dovuto.
A ben vedere quindi, tutte e tre le domande, sia pur con causae petendi non identiche ma parallele, presentano il medesimo petitum sostanziale, la determinazione dell'importo della pensione e le relative maggiori somme conseguenti alla rideterminazione.
Appare quindi evidente che, esauritosi il primo procedimento col passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello, la riproposizione della domanda di rideterminazione si porrebbe in violazione del principio del ne bis in idem.
Così, la Suprema Corte, con sentenza n. 26242/2014 resa a SS.UU. chiarisce che: “l'autorità del giudicato, tendente a impedire un bis in idem e un eventuale contrasto di pronunce, copre il dedotto e il deducibile, vale a dire non solo le ragioni giuridiche dedotte in quel giudizio, ma anche tutte le altre, proponibili in via di azione o di eccezione, le quali, benché non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente fatte valere”.
Nel caso di specie, pertanto, la statuizione della locale Corte d'Appello ha coperto il dedotto e il deducibile, pronunciandosi sulla misura della pensione, cristallizzando la decisione sul petitum e, per questo rendendo impossibile una successiva statuizione sul medesimo punto, anche se per motivi diversi non dedotti in giudizio precedentemente.
Per altro verso, va rilevato che la misura della pensione, così come quantificata in primo grado, non era stata oggetto di specifica contestazione in grado di appello, confermando così la misura determinata la Corte.
Ancora più evidente quindi è la preclusione posta alla parte ricorrente alla
8 domanda di rideterminazione della misura della pensione, da sé stessa non contestata in diversi gradi di giudizio e, in assenza di proposizione di ricorso per Cassazione, passata in giudicato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite sono a carico della parte ricorrente;
non si ravvisano ricorrere gli estremi per la condanna del ricorrente alla lite temeraria ex art. 96 C.p.c., chiesta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/10/2025
Il Giudice Onorario
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