Articolo 24 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 marzo 1952
Art. 24.
Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente art. 8 e le eccezioni ivi previste.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952