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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 300/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 24/09/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
ISERNIA ROBERTA per mandato allegato all'atto di citazione in appello notificato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: , ammessa al Controparte_1 CodiceFiscale_2
patrocinio a spese dello Stato, proc. dom. avv. FREZZA GABRIELLA per mandato valevole anche per il grado di appello a margine dell'atto di citazione dd. 28/05/2021
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: senza causa. Appello avverso la avverso la CP_2
sentenza del Tribunale di Trieste n. 781/2024 di data 23/08/2024
pubblicata il 29/08/2024 e notificata il 30/08/2024.
Causa iscritta a ruolo il 24/09/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 09/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“voglia l'On.le Corte di Appello di Trieste adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE
- respingere l'appello incidentale proposto dalla signora Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto,
- accogliere i motivi tutti dedotti in parte narrativa dell'atto d'appello del signor e per l'effetto, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Trieste n. 781/2024 di data 23.08.2024, pubblicata il
29.08.2024 e notificata il 30.08.2024, accogliere le conclusioni rassegnate
1 dal signor nel corso del giudizio di primo grado e Parte_1
precisamente
IN VIA PRELIMINARE:
- accogliere ex art. 294 c.p.c. l'istanza di rimessione in termini ex art. 153
c.p.c. spiccata dal signor e, per l'effetto, fssare Parte_1
nuovamente la prima udienza ai sensi dell'art. 183 primo comma c.p.c.; in subordine, concedere alle parti un nuovo termine per la formulazione delle istanze istruttorie e repliche;
- revocare l'autorizzato sequestro conservativo nel giudizio per mancanza dei presupposti per la sua concessione e, per l'effetto, disporre la cancellazione della trascrizione sub G.N. 13520/21 del sequestro conservativo sul bene immobile di proprietà del signor Parte_1
censito all'Ufficio Tavolare di Trieste sub P.T. 74034 del C.C. di Trieste
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
- condannare la signora per responsabilità aggravata ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali sia della fase cautelare che di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata appellante incidentale:
2 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
1) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
781/2024 per sua integrale infondatezza;
2) in accoglimento dei motivi dell'appello incidentale esposti in narrativa nella comparsa di data 15.12.2024, da intendersi riportati e trascritti, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 781/2024 del Tribunale civile di Trieste, condannare a restituire a la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 106.330 da lui utilizzata senza il consenso della titolare e senza giustificazione di spesa nel periodo 2011-2016 oltre agli interessi legali con le decorrenze e modalità descritte nella sentenza;
3) ancora, in accoglimento die motivi di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 781/2024 del Tribunale civile di
Trieste, condannare al pagamento delle spese processuali Parte_1
di primo grado con distrazione a favore dello Stato essendo stata
[...]
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
CP
4) condannare alle spese del secondo grado di giudizio a Parte_1
favore di con distrazione sempre a favore dello Stato Controparte_1
essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato Controparte_1
sia quale convenuta in appello sia quale appellante incidentale.”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. il 06/06/2021 CP
conveniva in giudizio il nipote (figlio della figlia
[...] Parte_1
) per sentirlo condannare a restituire la somma di € Parte_2
107.230,25 (o quella maggiore o minore dovuta), oltre interessi e spese di lite.
Esponeva l'attrice che si era presa cura del nipote sin dalla nascita;
che gli aveva donato un locale commerciale sito in via Petronio 1 e la nuda proprietà della mansarda sita in Strada del Friuli, 32 da lei stessa abitata come titolare del relativo usufrutto;
che aveva affidato al nipote la gestione delle spese di ristrutturazione della mansarda e il pagamento di quelle inerenti la gestione dell'immobile; che non si era accorta, a causa della piena fiducia riposta nel nipote, del progressivo svuotamento del conto aperto presso n. 0001014331716 (che, seppur intestato a entrambi, CP_3
veniva alimentato solo con il ricavato di vendite di immobili di sua proprietà) attraverso una serie di giroconti/uso del bancomat e della carta ricaricabile a lui intestata;
che tali operazioni erano ingiustificate;
che, alla chiusura del conto, avvenuta il 21/11/2016 la provvista era risultata pari a zero.
Alla prima udienza del 28/10/2021 nessuno compariva per il convenuto.
4 Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del
Parte_1
Nella predetta udienza la difesa della chiedeva il sequestro CP
conservativo sui beni del convenuto e, quanto al prosieguo della causa,
termine onde formalizzare istanze istruttorie o eventualmente chiedere precisazione delle conclusioni.
Il G.I. si riservava sull'istanza di sequestro, concedendo termine di 30 giorni per il deposito di una memoria con richieste istruttorie e rinviava per esame dei mezzi istruttori all'udienza del 19/01/2022.
Indi, con ordinanza 28/10/2021, il G.I. autorizzava l'immediato sequestro conservativo, anche presso terzi, di ogni bene mobile e immobile di proprietà di o delle somme e cose a lui dovute, sino alla Parte_1
concorrenza dell'importo di € 123.230,25, disponendo la notifica del provvedimento al convenuto contumace nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e rimettendo alla calendarizzata udienza del
19/01/2022 la conferma del predetto sequestro.
Nelle more (12/01/2022) si costituiva il che, pur non contestando Parte_1
la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito sub R.G.
1664/21, evidenziava, in primis, che la sua mancata costituzione in giudizio non era dovuta a disinteresse bensì alla pandemia Covid, che aveva bloccato lui e la moglie in Giappone fino al 20/08/2021.
5 In secondo luogo, il esponeva di aver proposto reclamo contro il Parte_1
provvedimento di sequestro chiedendone la revoca.
Sempre in rito il convenuto contestava il provvedimento con il quale era stato concesso un termine per il deposito delle istanze istruttorie chiedendo di essere rimesso in termini dal momento che la sua costituzione tardiva era dovuta a causa di forza maggiore.
Nel merito, infine, il affermava che tutte le operazioni di c/c erano Parte_1
state condivise con la nonna atteso che riguardavano l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di Strada del Friuli n.32, oltre al pagamento delle spese notarili e delle spese legali per le controversie insorte con i figli;
che anche le operazioni di giroconto erano state concordate e comunque il loro ammontare era ben inferiore alle spese che il convenuto aveva sostenuto nell'interesse della nonna.
Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda con la condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla assegnazione del procedimento ad altro
Giudice, il G.I., con ordinanza 13/09/2022, confermava il sequestro conservativo e rigettava l'istanza di rimessione in termini rilevando che non solo il non aveva contestato la ritualità della notifica, ma si era e Parte_1
costituito solo il 12/01/2022 ben due mesi dopo la notifica dell'ordinanza di sequestro avvenuta l'8/11/2021 nonostante egli si trovasse a Trieste sin dal
6 21/08/2021 e il suo procuratore avesse ottenuto la visibilità del fascicolo sin dal 09/11/2021.
Indi, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti,
liberamente interrogate, il Tribunale di Trieste, accertato che tutte le somme confluite sul conto corrente n. 101431716 cointestato a CP_3 [...]
e provenivano esclusivamente dall'attrice, CP Parte_1
condannava il a restituire la somma di € 75.000,00 da lui Parte_1
utilizzata senza il consenso della titolare e senza giustificazione di spesa, nel periodo 2011-2016, oltre agli interessi legali, compensando integralmente le spese.
Affermava il primo Giudice che era pacifico che la provvista del conto corrente aperto presso n. 0001014331716 e intestato a CP_3 [...]
e era stata costantemente alimentata dal CP Parte_1
prezzo ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà della che CP
tale dato era sufficiente per superare la presunzione iuris tantum di comproprietà della provvista;
che la documentazione offerta dal convenuto,
costituitosi tardivamente, non poteva essere esaminata;
che il prospetto delle uscite (avvenute per lo più nel 2011 e 2012) per l'acquisto e la ristrutturazione della mansarda di Strada del Friuli per un totale di €
216.042,54 proposto dal convenuto non spiegava né i giroconti ingiustificati del 2011 (€ 28.131), né quelli del 2012 (€ 32.022) o del 2013 (€ 5.366), né i
7 prelievi, i pagamenti con bancomat e le ricariche della carta prepagata negli anni 2014 e 2015 per un totale di € 41.711,16, individuati dall'attrice già al netto di imposte, onorari di notai o spese inerenti la proprietà; che la somma richiesta dall'attrice (€ 106.330,00 in comparsa conclusionale) andava ridotta a complessivi € 75.000,00 (ossia del 30% circa), in quanto, nel corso del libero interrogatorio, era emersa la sussistenza tra le parti di una fluidità
“..di rapporti di debito/credito, una sorta di obbligazioni naturali, proprie
di una (rivelatasi purtroppo apparente) solidarietà familiare, vigente
all'epoca della prima alleanza nonna-nipote…”; che quanto emerso nel corso del libero interrogatorio delle parti – ammesse entrambe al patrocinio a spese dello Stato - integrava quelle gravi ragioni idonee a giustificare la totale compensazione delle spese del giudizio, anche cautelare.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il fondandolo su Parte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione formulata dal convenuto circa la mancanza di presupposti per l'azione ex art. 948 c.c. proposta dall'attrice che postula che siano incontestati la proprietà e il possesso dei beni (in questo caso del denaro) da parte dell'attore e la qualità di detentore da parte del convenuto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'istanza di rimessione in termini e produzione documentale dichiarato dal Giudice di
8 primo grado senza considerare che, al momento della notifica (regolarmente effettuata) avvenuta il 09/06/2021, si trovava bloccato in Giappone a causa della pandemia Covid. In ogni caso, a prescindere dal rigetto dell'istanza di rimessione in termini, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della documentazione depositata, in quanto non si sarebbe verificata alcuna preclusione. dal momento che, con provvedimento del 28/10/2021, era bensì
stato concesso a parte attrice termine di 30 giorni per il deposito di una memoria con richieste istruttorie ma ciò nell'ambito di concessione del provvedimento di sequestro conservativo evidentemente finalizzato all'instaurazione del contraddittorio e che, all'udienza del 13/07/2022 (quindi ben 6 mesi dopo la costituzione del signor risalente al Parte_1
12/01/2022), entrambi i procuratori delle parti avevano chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Infine, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trieste, i documenti depositati avrebbero dovuto comunque essere esaminati perché allegati alla comparsa di costituzione nel merito nel procedimento di reclamo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la scelta del Tribunale di Trieste di confermare il sequestro conservativo disposto sull'unico immobile di proprietà del signor in quanto concesso in assenza dei presupposti Parte_1
richiesti dalla legge per la sua emissione.
9 Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe travisato la ricostruzione delle vicende del nucleo familiare,
dando “per buona” la versione dell'attrice, mentre il conto corrente era stato acceso di comune accordo non solo per la gestione delle spese relative all'immobile acquistato, ma anche per coadiuvare la negli esborsi CP
relativi ai contenziosi in piedi con il figlio (spese legali, transazioni ecc), in quanto quest'ultima riteneva preferibile che i versamenti fossero effettuati dal solo sempre nell'ottica di evitare di coinvolgere il figlio nei Parte_1
suoi affari, come emergeva dalla documentazione versata in causa e non esaminata.
Tutto ciò premesso la difesa dell'appellante ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito,
l'accoglimento dell'appello.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello ed, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza laddove aveva ridotto a complessivi € 75.000,00 il dovuto compensando le spese del giudizio,
incluse quelle della fase cautelare, rilevando, da un lato, che la predetta riduzione sarebbe arbitraria e illegittima, poiché fondata su elementi inesistenti o comunque indimostrati, in quanto il non aveva Parte_1
assolto l'onere di giustificare le spese fatte;
dall'altro che la decisione sulla compensazione si poneva in contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c. non
10 sussistendo nella specie ragioni gravi e fondate per escludere la condanna del soccombente.
All'udienza del 22/01/2025 le parti insistevano nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, disponendo la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, rigettata la richiesta di sospensione con ordinanza 22/01/2025, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025, scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
L'appello principale proposto dal è infondato e va rigettato. Parte_1
Con riguardo al primo motivo va innanzitutto rilevato che l'eccezione relativa alla asserita mancanza dei presupposti per l'azione di rivendica è
stata proposta dalla difesa del convenuto per la prima volta in primo grado in comparsa conclusionale.
In secondo luogo va ritenuto che, ancorché parte attrice abbia qualificato l'azione come azione di rivendica (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione), in realtà abbia proposto – come si evince chiaramente dallo stesso atto di citazione (cfr. pagg. 11-14) - un'azione di restituzione di natura personale che trova il suo fondamento nella mancanza ab origine del titolo in base al
11 quale la cosa (in questo caso il danaro) sia stata trasferita ad altri (in questo caso al mediante i giroconti e i prelievi da quest'ultimo effettuati). Parte_1
L'attrice (odierna appellata), infatti, non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà sulla cosa, ma semplicemente ad ottenere la riconsegna di quanto indebitamente prelevato dal nipote.
In questo contesto era onere del dimostrare il titolo in base al Parte_1
quale aveva prelevato le somme di cui è causa e ciò in base al principio affermato dal Giudice di prime cure secondo cui la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (cfr. ex multis Cass. 21/10/2021 n. 29324).
In assenza di qualsivoglia eccezione di prescrizione, quindi, correttamente il
Tribunale di Trieste, dopo aver dato atto che era pacifica tra le parti la circostanza che la provvista del conto fosse stata costantemente alimentata dal prezzo ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà della e CP
che a disporre del denaro sia stato sempre e solo il ritenuta vinta Parte_1
12 la presunzione di comproprietà del danaro, ha proceduto a verificare se il convenuto avesse dimostrato l'uso legittimo del denaro della nonna,
giungendo alla conclusione risultavano ingiustificati i giroconti del 2011
(per un totale di € 28.131), del 2012 (per un totale di € 32.022) e del 2013
(per un totale di € 5.366), nonché i prelievi, i pagamenti con bancomat e le ricariche della carta prepagata degli anni 2014 e 2015 (per un totale di €
41.711,16), individuati dall'attrice già al netto di imposte, onorari di notai o spese inerenti la proprietà.
Di tal che sul punto la sentenza non può che essere confermata.
Quanto al secondo motivo di appello va rilevato che parte appellante continua a lamentarsi della mancata rimessione in termini senza peraltro confrontarsi con la puntuale ordinanza resa dal Giudice istruttore in data
12/09/2022 (espressamente richiamata in sentenza), nella quale si legge.
“…quanto al giudizio di merito, ritualmente incardinato con l'atto di
citazione notificato il 9 giugno 2021 a mezzo plico raccomandato per
l'udienza del 25 ottobre 2021 (poi differita al 28 ottobre) vanno respinte le
eccezioni del signor sulla declaratoria di contumacia poiché egli Parte_1
stesso non contesta la ritualità della notifica e va altresì respinta la
richiesta di rimessione in termini poiché deve porsi in evidenza che il
convenuto si è costituito il 12 gennaio 2022 ben due mesi dopo la notifica
dell'ordinanza di sequestro avvenuta l'8 novembre 2021 nonostante egli si
13 trovasse a Trieste sin dal 21 agosto 2021 e il suo procuratore avesse
ottenuto la visibilità del fascicolo sin dal 9 novembre 2021: la produzione
dei documenti con la memoria di costituzione del 12 gennaio 2022 è dunque
da ritenersi tardiva….”.
Invero, quel che rileva ai fini del rigetto dell'istanza, è la scelta del di costituirsi solo in data 12/01/2022, nonostante: a) fosse tornato Parte_1
in Italia ancora il 21/08/2021: b) la prima udienza fosse stata fissata il
28/10/2021; c) in data 08/11/2021 gli fosse comunque stato notificato, a mani della moglie, il provvedimento cautelare di sequestro conservativo;
d)
il suo procuratore avesse ottenuto la visibilità del fascicolo fin dal
09/11/2021.
A fronte di tali elementi oggettivi è evidente che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 153 c.p.c. per la rimessione in termini, ben potendo egli depositare in termini (27/11/2021) la memoria istruttoria concessa dal
Giudice.
Diversamente poi da quanto affermato dall'appellante non vi può essere alcun equivoco sul fatto che tale memoria fosse stata concessa ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. così come richiesto dal difensore dell'attrice e non nell'ambito del subprocedimento di sequestro.
Invero a verbale 28/10/2021 si legge: “……L'avv Frezza, anche in
considerazione della mancata costituzione di controparte, evidenziando la
14 sussistenza del fumus documentato dai versamenti sul conto del denaro
proveniente dalla vendita di tre immobili dall'attrice e dai prelievi e
giroconti riferibili al convenuto;
considerando, quanto al periculum, che il
convenuto è titolare unicamente dell'immobile in via del Lazzaretto 22,
unica garanzia per soddisfare le ragioni della signora , chiede CP
disporsi sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo di
EURO 107.230,25 maggiorato del 20% a titolo di interessi e spese.
Quanto al prosieguo della causa, chiede termine onde formalizzare istanze
istruttorie o eventualmente chiedere precisazione delle conclusioni.
Il giudice,
preso atto, concede termine di 30 giorni per il deposito di una memoria con
richieste istruttorie e rinvia per esame dei mezzi istruttori al 19 gennaio
2022, ore 10:30.
Si riserva in ordine alla richiesta di sequestro conservativo…..”.
Nessuna rilevanza può avere, infine, il fatto che, all'udienza del 13/07/2022,
i difensori delle parti avessero chiesto entrambi la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Rilevato, infatti, che la difesa della aveva già eccepito la tardività del CP
deposito documentale all'udienza del 01/06/2022 e che all'udienza del
13/07/2022 si era riportata alle istanze ed eccezioni già dedotte, è del tutto evidente che la richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. è stata avanzata solo in
15 via subordinata, nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto di rimettere in termini il convenuto.
Da ciò consegue che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la documentazione depositata.
Né coglie nel segno la difesa dell'appellante laddove sostiene che la documentazione depositata avrebbe comunque potuto essere utilizzata perché prodotta in sede di reclamo: a tal proposito è appena il caso di ricordare che la fase di reclamo è una procedura completamente distinta rispetto al giudizio di merito che si svolge innanzi a un Giudice diverso e specializzato e che segue un proprio percorso autonomo con un autonomo
R.G.
Sul punto va chiarito che la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass.
19/06/2009 n.1 4338) non si attaglia al caso di specie, perché riguarda il
(diverso) caso in cui i documenti vengano depositati davanti al giudice di merito chiamato a decidere anche sulla richiesta di sequestro conservativo.
Quanto al terzo motivo di appello è appena il caso di osservare che il provvedimento di conferma di sequestro conservativo andava impugnato ex art. 669 terdecies c.p.c., di tal che sul punto si è formato il c.d. giudicato cautelare.
Con riguardo al quarto motivo di appello principale, va ribadito che il
– su cui incombeva l'onere della prova – non ha dimostrato di Parte_1
16 aver usato la somma complessiva di € 106.330,00 per gestire tutti i pagamenti necessari alla per portare avanti i propri affari, di tal che, CP
in assenza di tale prova, correttamente il Tribunale di Trieste ha ritenuto ingiustificati i prelievi effettuati.
Per converso va accolto l'appello incidentale svolto dalla CP
Premesso che nel corso del libero interrogatorio le parti si sono limitate a riproporre le loro rispettive tesi e posizioni, va ritenuto che l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui “…il totale, pari a euro 106.330
(così ridotto dall'Attrice nella comparsa conclusionale rispetto alla somma
aritmetica che deriva dall'elenco di dette uscite di 107.230,00) va comunque
ridimensionato e ridotto a complessivi euro 75.000,00 (ossia del 30% circa)
ritenendo questo giudice, per quanto emerso nel corso del libero
interrogatorio, di dover tener conto di quella fluidità di rapporti di
debito/credito, una sorta di obbligazioni naturali proprie di una (rivelatasi
purtroppo apparente) solidarietà familiare, vigente all'epoca della prima
alleanza nonna-nipote....” non sia condivisibile perché non supportata da alcuna argomentazione giuridica.
Invero, una volta stabilito che era onere del provare di aver speso Parte_1
la somma sopra indicata per esigenze della nonna rendicontando il proprio operato e dato atto che tale dimostrazione è del tutto mancata, il Tribunale di
17 Trieste avrebbe dovuto condannare il convenuto alla restituzione dell'intera somma di € 106.330,00, senza alcuna riduzione.
Il richiamo alle obbligazioni naturali e alla loro non ripetibilità ex art 2034
c.c. appare, infatti, del tutto fuori luogo non avendo nemmeno il Parte_1
allegato l'esistenza di attribuzioni a suo favore fondate sul rapporto parentale e, quindi, su solidarietà e/o consuetudini.
Per le svolte considerazioni, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato a restituire alla la somma complessiva di € Parte_1 CP
106.330,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Analogamente va accolto l'appello incidentale relativo alle spese di primo grado che seguono la soccombenza non sussistendo i presupposti per compensarle ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e vanno liquidate - a favore dell'Erario essendo stata ammessa la in primo grado al patrocinio a CP
spese dello Stato - secondo i valori medi delle cause ricomprese tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione che va liquidata tra i valori minimi e quelli medi avendo parte attrice depositato una sola memoria ed essendosi la fase istruttoria estrinsecatasi nel solo interrogatorio libero delle parti.
La fase del reclamo (dichiarato inammissibile) va, infine, liquidata in base ai valori minimi in complessivi € 2.613,00.
18 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria che va liquidata nel minimo essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 781/24 del Tribunale di Trieste, condanna a restituire a la somma complessiva di Parte_1 Controparte_1
€ 106.330,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e della fase di reclamo che liquida complessivamente, in favore dell'Erario, in € 16.000,00,
oltre al 15% per rimborso spese generali, nonché ad IVA e CPA solo se dovute;
19 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'Erario, in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA solo se dovute;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 300/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 24/09/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
ISERNIA ROBERTA per mandato allegato all'atto di citazione in appello notificato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: , ammessa al Controparte_1 CodiceFiscale_2
patrocinio a spese dello Stato, proc. dom. avv. FREZZA GABRIELLA per mandato valevole anche per il grado di appello a margine dell'atto di citazione dd. 28/05/2021
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: senza causa. Appello avverso la avverso la CP_2
sentenza del Tribunale di Trieste n. 781/2024 di data 23/08/2024
pubblicata il 29/08/2024 e notificata il 30/08/2024.
Causa iscritta a ruolo il 24/09/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 09/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“voglia l'On.le Corte di Appello di Trieste adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE
- respingere l'appello incidentale proposto dalla signora Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto,
- accogliere i motivi tutti dedotti in parte narrativa dell'atto d'appello del signor e per l'effetto, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Trieste n. 781/2024 di data 23.08.2024, pubblicata il
29.08.2024 e notificata il 30.08.2024, accogliere le conclusioni rassegnate
1 dal signor nel corso del giudizio di primo grado e Parte_1
precisamente
IN VIA PRELIMINARE:
- accogliere ex art. 294 c.p.c. l'istanza di rimessione in termini ex art. 153
c.p.c. spiccata dal signor e, per l'effetto, fssare Parte_1
nuovamente la prima udienza ai sensi dell'art. 183 primo comma c.p.c.; in subordine, concedere alle parti un nuovo termine per la formulazione delle istanze istruttorie e repliche;
- revocare l'autorizzato sequestro conservativo nel giudizio per mancanza dei presupposti per la sua concessione e, per l'effetto, disporre la cancellazione della trascrizione sub G.N. 13520/21 del sequestro conservativo sul bene immobile di proprietà del signor Parte_1
censito all'Ufficio Tavolare di Trieste sub P.T. 74034 del C.C. di Trieste
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
- condannare la signora per responsabilità aggravata ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali sia della fase cautelare che di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata appellante incidentale:
2 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
1) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
781/2024 per sua integrale infondatezza;
2) in accoglimento dei motivi dell'appello incidentale esposti in narrativa nella comparsa di data 15.12.2024, da intendersi riportati e trascritti, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 781/2024 del Tribunale civile di Trieste, condannare a restituire a la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 106.330 da lui utilizzata senza il consenso della titolare e senza giustificazione di spesa nel periodo 2011-2016 oltre agli interessi legali con le decorrenze e modalità descritte nella sentenza;
3) ancora, in accoglimento die motivi di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 781/2024 del Tribunale civile di
Trieste, condannare al pagamento delle spese processuali Parte_1
di primo grado con distrazione a favore dello Stato essendo stata
[...]
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
CP
4) condannare alle spese del secondo grado di giudizio a Parte_1
favore di con distrazione sempre a favore dello Stato Controparte_1
essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato Controparte_1
sia quale convenuta in appello sia quale appellante incidentale.”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. il 06/06/2021 CP
conveniva in giudizio il nipote (figlio della figlia
[...] Parte_1
) per sentirlo condannare a restituire la somma di € Parte_2
107.230,25 (o quella maggiore o minore dovuta), oltre interessi e spese di lite.
Esponeva l'attrice che si era presa cura del nipote sin dalla nascita;
che gli aveva donato un locale commerciale sito in via Petronio 1 e la nuda proprietà della mansarda sita in Strada del Friuli, 32 da lei stessa abitata come titolare del relativo usufrutto;
che aveva affidato al nipote la gestione delle spese di ristrutturazione della mansarda e il pagamento di quelle inerenti la gestione dell'immobile; che non si era accorta, a causa della piena fiducia riposta nel nipote, del progressivo svuotamento del conto aperto presso n. 0001014331716 (che, seppur intestato a entrambi, CP_3
veniva alimentato solo con il ricavato di vendite di immobili di sua proprietà) attraverso una serie di giroconti/uso del bancomat e della carta ricaricabile a lui intestata;
che tali operazioni erano ingiustificate;
che, alla chiusura del conto, avvenuta il 21/11/2016 la provvista era risultata pari a zero.
Alla prima udienza del 28/10/2021 nessuno compariva per il convenuto.
4 Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del
Parte_1
Nella predetta udienza la difesa della chiedeva il sequestro CP
conservativo sui beni del convenuto e, quanto al prosieguo della causa,
termine onde formalizzare istanze istruttorie o eventualmente chiedere precisazione delle conclusioni.
Il G.I. si riservava sull'istanza di sequestro, concedendo termine di 30 giorni per il deposito di una memoria con richieste istruttorie e rinviava per esame dei mezzi istruttori all'udienza del 19/01/2022.
Indi, con ordinanza 28/10/2021, il G.I. autorizzava l'immediato sequestro conservativo, anche presso terzi, di ogni bene mobile e immobile di proprietà di o delle somme e cose a lui dovute, sino alla Parte_1
concorrenza dell'importo di € 123.230,25, disponendo la notifica del provvedimento al convenuto contumace nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e rimettendo alla calendarizzata udienza del
19/01/2022 la conferma del predetto sequestro.
Nelle more (12/01/2022) si costituiva il che, pur non contestando Parte_1
la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito sub R.G.
1664/21, evidenziava, in primis, che la sua mancata costituzione in giudizio non era dovuta a disinteresse bensì alla pandemia Covid, che aveva bloccato lui e la moglie in Giappone fino al 20/08/2021.
5 In secondo luogo, il esponeva di aver proposto reclamo contro il Parte_1
provvedimento di sequestro chiedendone la revoca.
Sempre in rito il convenuto contestava il provvedimento con il quale era stato concesso un termine per il deposito delle istanze istruttorie chiedendo di essere rimesso in termini dal momento che la sua costituzione tardiva era dovuta a causa di forza maggiore.
Nel merito, infine, il affermava che tutte le operazioni di c/c erano Parte_1
state condivise con la nonna atteso che riguardavano l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di Strada del Friuli n.32, oltre al pagamento delle spese notarili e delle spese legali per le controversie insorte con i figli;
che anche le operazioni di giroconto erano state concordate e comunque il loro ammontare era ben inferiore alle spese che il convenuto aveva sostenuto nell'interesse della nonna.
Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda con la condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla assegnazione del procedimento ad altro
Giudice, il G.I., con ordinanza 13/09/2022, confermava il sequestro conservativo e rigettava l'istanza di rimessione in termini rilevando che non solo il non aveva contestato la ritualità della notifica, ma si era e Parte_1
costituito solo il 12/01/2022 ben due mesi dopo la notifica dell'ordinanza di sequestro avvenuta l'8/11/2021 nonostante egli si trovasse a Trieste sin dal
6 21/08/2021 e il suo procuratore avesse ottenuto la visibilità del fascicolo sin dal 09/11/2021.
Indi, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti,
liberamente interrogate, il Tribunale di Trieste, accertato che tutte le somme confluite sul conto corrente n. 101431716 cointestato a CP_3 [...]
e provenivano esclusivamente dall'attrice, CP Parte_1
condannava il a restituire la somma di € 75.000,00 da lui Parte_1
utilizzata senza il consenso della titolare e senza giustificazione di spesa, nel periodo 2011-2016, oltre agli interessi legali, compensando integralmente le spese.
Affermava il primo Giudice che era pacifico che la provvista del conto corrente aperto presso n. 0001014331716 e intestato a CP_3 [...]
e era stata costantemente alimentata dal CP Parte_1
prezzo ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà della che CP
tale dato era sufficiente per superare la presunzione iuris tantum di comproprietà della provvista;
che la documentazione offerta dal convenuto,
costituitosi tardivamente, non poteva essere esaminata;
che il prospetto delle uscite (avvenute per lo più nel 2011 e 2012) per l'acquisto e la ristrutturazione della mansarda di Strada del Friuli per un totale di €
216.042,54 proposto dal convenuto non spiegava né i giroconti ingiustificati del 2011 (€ 28.131), né quelli del 2012 (€ 32.022) o del 2013 (€ 5.366), né i
7 prelievi, i pagamenti con bancomat e le ricariche della carta prepagata negli anni 2014 e 2015 per un totale di € 41.711,16, individuati dall'attrice già al netto di imposte, onorari di notai o spese inerenti la proprietà; che la somma richiesta dall'attrice (€ 106.330,00 in comparsa conclusionale) andava ridotta a complessivi € 75.000,00 (ossia del 30% circa), in quanto, nel corso del libero interrogatorio, era emersa la sussistenza tra le parti di una fluidità
“..di rapporti di debito/credito, una sorta di obbligazioni naturali, proprie
di una (rivelatasi purtroppo apparente) solidarietà familiare, vigente
all'epoca della prima alleanza nonna-nipote…”; che quanto emerso nel corso del libero interrogatorio delle parti – ammesse entrambe al patrocinio a spese dello Stato - integrava quelle gravi ragioni idonee a giustificare la totale compensazione delle spese del giudizio, anche cautelare.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il fondandolo su Parte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione formulata dal convenuto circa la mancanza di presupposti per l'azione ex art. 948 c.c. proposta dall'attrice che postula che siano incontestati la proprietà e il possesso dei beni (in questo caso del denaro) da parte dell'attore e la qualità di detentore da parte del convenuto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'istanza di rimessione in termini e produzione documentale dichiarato dal Giudice di
8 primo grado senza considerare che, al momento della notifica (regolarmente effettuata) avvenuta il 09/06/2021, si trovava bloccato in Giappone a causa della pandemia Covid. In ogni caso, a prescindere dal rigetto dell'istanza di rimessione in termini, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della documentazione depositata, in quanto non si sarebbe verificata alcuna preclusione. dal momento che, con provvedimento del 28/10/2021, era bensì
stato concesso a parte attrice termine di 30 giorni per il deposito di una memoria con richieste istruttorie ma ciò nell'ambito di concessione del provvedimento di sequestro conservativo evidentemente finalizzato all'instaurazione del contraddittorio e che, all'udienza del 13/07/2022 (quindi ben 6 mesi dopo la costituzione del signor risalente al Parte_1
12/01/2022), entrambi i procuratori delle parti avevano chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Infine, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trieste, i documenti depositati avrebbero dovuto comunque essere esaminati perché allegati alla comparsa di costituzione nel merito nel procedimento di reclamo.
Con il terzo motivo l'appellante censura la scelta del Tribunale di Trieste di confermare il sequestro conservativo disposto sull'unico immobile di proprietà del signor in quanto concesso in assenza dei presupposti Parte_1
richiesti dalla legge per la sua emissione.
9 Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe travisato la ricostruzione delle vicende del nucleo familiare,
dando “per buona” la versione dell'attrice, mentre il conto corrente era stato acceso di comune accordo non solo per la gestione delle spese relative all'immobile acquistato, ma anche per coadiuvare la negli esborsi CP
relativi ai contenziosi in piedi con il figlio (spese legali, transazioni ecc), in quanto quest'ultima riteneva preferibile che i versamenti fossero effettuati dal solo sempre nell'ottica di evitare di coinvolgere il figlio nei Parte_1
suoi affari, come emergeva dalla documentazione versata in causa e non esaminata.
Tutto ciò premesso la difesa dell'appellante ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito,
l'accoglimento dell'appello.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello ed, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza laddove aveva ridotto a complessivi € 75.000,00 il dovuto compensando le spese del giudizio,
incluse quelle della fase cautelare, rilevando, da un lato, che la predetta riduzione sarebbe arbitraria e illegittima, poiché fondata su elementi inesistenti o comunque indimostrati, in quanto il non aveva Parte_1
assolto l'onere di giustificare le spese fatte;
dall'altro che la decisione sulla compensazione si poneva in contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c. non
10 sussistendo nella specie ragioni gravi e fondate per escludere la condanna del soccombente.
All'udienza del 22/01/2025 le parti insistevano nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, disponendo la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, rigettata la richiesta di sospensione con ordinanza 22/01/2025, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025, scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
L'appello principale proposto dal è infondato e va rigettato. Parte_1
Con riguardo al primo motivo va innanzitutto rilevato che l'eccezione relativa alla asserita mancanza dei presupposti per l'azione di rivendica è
stata proposta dalla difesa del convenuto per la prima volta in primo grado in comparsa conclusionale.
In secondo luogo va ritenuto che, ancorché parte attrice abbia qualificato l'azione come azione di rivendica (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione), in realtà abbia proposto – come si evince chiaramente dallo stesso atto di citazione (cfr. pagg. 11-14) - un'azione di restituzione di natura personale che trova il suo fondamento nella mancanza ab origine del titolo in base al
11 quale la cosa (in questo caso il danaro) sia stata trasferita ad altri (in questo caso al mediante i giroconti e i prelievi da quest'ultimo effettuati). Parte_1
L'attrice (odierna appellata), infatti, non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà sulla cosa, ma semplicemente ad ottenere la riconsegna di quanto indebitamente prelevato dal nipote.
In questo contesto era onere del dimostrare il titolo in base al Parte_1
quale aveva prelevato le somme di cui è causa e ciò in base al principio affermato dal Giudice di prime cure secondo cui la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (cfr. ex multis Cass. 21/10/2021 n. 29324).
In assenza di qualsivoglia eccezione di prescrizione, quindi, correttamente il
Tribunale di Trieste, dopo aver dato atto che era pacifica tra le parti la circostanza che la provvista del conto fosse stata costantemente alimentata dal prezzo ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà della e CP
che a disporre del denaro sia stato sempre e solo il ritenuta vinta Parte_1
12 la presunzione di comproprietà del danaro, ha proceduto a verificare se il convenuto avesse dimostrato l'uso legittimo del denaro della nonna,
giungendo alla conclusione risultavano ingiustificati i giroconti del 2011
(per un totale di € 28.131), del 2012 (per un totale di € 32.022) e del 2013
(per un totale di € 5.366), nonché i prelievi, i pagamenti con bancomat e le ricariche della carta prepagata degli anni 2014 e 2015 (per un totale di €
41.711,16), individuati dall'attrice già al netto di imposte, onorari di notai o spese inerenti la proprietà.
Di tal che sul punto la sentenza non può che essere confermata.
Quanto al secondo motivo di appello va rilevato che parte appellante continua a lamentarsi della mancata rimessione in termini senza peraltro confrontarsi con la puntuale ordinanza resa dal Giudice istruttore in data
12/09/2022 (espressamente richiamata in sentenza), nella quale si legge.
“…quanto al giudizio di merito, ritualmente incardinato con l'atto di
citazione notificato il 9 giugno 2021 a mezzo plico raccomandato per
l'udienza del 25 ottobre 2021 (poi differita al 28 ottobre) vanno respinte le
eccezioni del signor sulla declaratoria di contumacia poiché egli Parte_1
stesso non contesta la ritualità della notifica e va altresì respinta la
richiesta di rimessione in termini poiché deve porsi in evidenza che il
convenuto si è costituito il 12 gennaio 2022 ben due mesi dopo la notifica
dell'ordinanza di sequestro avvenuta l'8 novembre 2021 nonostante egli si
13 trovasse a Trieste sin dal 21 agosto 2021 e il suo procuratore avesse
ottenuto la visibilità del fascicolo sin dal 9 novembre 2021: la produzione
dei documenti con la memoria di costituzione del 12 gennaio 2022 è dunque
da ritenersi tardiva….”.
Invero, quel che rileva ai fini del rigetto dell'istanza, è la scelta del di costituirsi solo in data 12/01/2022, nonostante: a) fosse tornato Parte_1
in Italia ancora il 21/08/2021: b) la prima udienza fosse stata fissata il
28/10/2021; c) in data 08/11/2021 gli fosse comunque stato notificato, a mani della moglie, il provvedimento cautelare di sequestro conservativo;
d)
il suo procuratore avesse ottenuto la visibilità del fascicolo fin dal
09/11/2021.
A fronte di tali elementi oggettivi è evidente che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 153 c.p.c. per la rimessione in termini, ben potendo egli depositare in termini (27/11/2021) la memoria istruttoria concessa dal
Giudice.
Diversamente poi da quanto affermato dall'appellante non vi può essere alcun equivoco sul fatto che tale memoria fosse stata concessa ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. così come richiesto dal difensore dell'attrice e non nell'ambito del subprocedimento di sequestro.
Invero a verbale 28/10/2021 si legge: “……L'avv Frezza, anche in
considerazione della mancata costituzione di controparte, evidenziando la
14 sussistenza del fumus documentato dai versamenti sul conto del denaro
proveniente dalla vendita di tre immobili dall'attrice e dai prelievi e
giroconti riferibili al convenuto;
considerando, quanto al periculum, che il
convenuto è titolare unicamente dell'immobile in via del Lazzaretto 22,
unica garanzia per soddisfare le ragioni della signora , chiede CP
disporsi sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo di
EURO 107.230,25 maggiorato del 20% a titolo di interessi e spese.
Quanto al prosieguo della causa, chiede termine onde formalizzare istanze
istruttorie o eventualmente chiedere precisazione delle conclusioni.
Il giudice,
preso atto, concede termine di 30 giorni per il deposito di una memoria con
richieste istruttorie e rinvia per esame dei mezzi istruttori al 19 gennaio
2022, ore 10:30.
Si riserva in ordine alla richiesta di sequestro conservativo…..”.
Nessuna rilevanza può avere, infine, il fatto che, all'udienza del 13/07/2022,
i difensori delle parti avessero chiesto entrambi la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Rilevato, infatti, che la difesa della aveva già eccepito la tardività del CP
deposito documentale all'udienza del 01/06/2022 e che all'udienza del
13/07/2022 si era riportata alle istanze ed eccezioni già dedotte, è del tutto evidente che la richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. è stata avanzata solo in
15 via subordinata, nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto di rimettere in termini il convenuto.
Da ciò consegue che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la documentazione depositata.
Né coglie nel segno la difesa dell'appellante laddove sostiene che la documentazione depositata avrebbe comunque potuto essere utilizzata perché prodotta in sede di reclamo: a tal proposito è appena il caso di ricordare che la fase di reclamo è una procedura completamente distinta rispetto al giudizio di merito che si svolge innanzi a un Giudice diverso e specializzato e che segue un proprio percorso autonomo con un autonomo
R.G.
Sul punto va chiarito che la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass.
19/06/2009 n.1 4338) non si attaglia al caso di specie, perché riguarda il
(diverso) caso in cui i documenti vengano depositati davanti al giudice di merito chiamato a decidere anche sulla richiesta di sequestro conservativo.
Quanto al terzo motivo di appello è appena il caso di osservare che il provvedimento di conferma di sequestro conservativo andava impugnato ex art. 669 terdecies c.p.c., di tal che sul punto si è formato il c.d. giudicato cautelare.
Con riguardo al quarto motivo di appello principale, va ribadito che il
– su cui incombeva l'onere della prova – non ha dimostrato di Parte_1
16 aver usato la somma complessiva di € 106.330,00 per gestire tutti i pagamenti necessari alla per portare avanti i propri affari, di tal che, CP
in assenza di tale prova, correttamente il Tribunale di Trieste ha ritenuto ingiustificati i prelievi effettuati.
Per converso va accolto l'appello incidentale svolto dalla CP
Premesso che nel corso del libero interrogatorio le parti si sono limitate a riproporre le loro rispettive tesi e posizioni, va ritenuto che l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui “…il totale, pari a euro 106.330
(così ridotto dall'Attrice nella comparsa conclusionale rispetto alla somma
aritmetica che deriva dall'elenco di dette uscite di 107.230,00) va comunque
ridimensionato e ridotto a complessivi euro 75.000,00 (ossia del 30% circa)
ritenendo questo giudice, per quanto emerso nel corso del libero
interrogatorio, di dover tener conto di quella fluidità di rapporti di
debito/credito, una sorta di obbligazioni naturali proprie di una (rivelatasi
purtroppo apparente) solidarietà familiare, vigente all'epoca della prima
alleanza nonna-nipote....” non sia condivisibile perché non supportata da alcuna argomentazione giuridica.
Invero, una volta stabilito che era onere del provare di aver speso Parte_1
la somma sopra indicata per esigenze della nonna rendicontando il proprio operato e dato atto che tale dimostrazione è del tutto mancata, il Tribunale di
17 Trieste avrebbe dovuto condannare il convenuto alla restituzione dell'intera somma di € 106.330,00, senza alcuna riduzione.
Il richiamo alle obbligazioni naturali e alla loro non ripetibilità ex art 2034
c.c. appare, infatti, del tutto fuori luogo non avendo nemmeno il Parte_1
allegato l'esistenza di attribuzioni a suo favore fondate sul rapporto parentale e, quindi, su solidarietà e/o consuetudini.
Per le svolte considerazioni, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato a restituire alla la somma complessiva di € Parte_1 CP
106.330,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Analogamente va accolto l'appello incidentale relativo alle spese di primo grado che seguono la soccombenza non sussistendo i presupposti per compensarle ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e vanno liquidate - a favore dell'Erario essendo stata ammessa la in primo grado al patrocinio a CP
spese dello Stato - secondo i valori medi delle cause ricomprese tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione che va liquidata tra i valori minimi e quelli medi avendo parte attrice depositato una sola memoria ed essendosi la fase istruttoria estrinsecatasi nel solo interrogatorio libero delle parti.
La fase del reclamo (dichiarato inammissibile) va, infine, liquidata in base ai valori minimi in complessivi € 2.613,00.
18 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria che va liquidata nel minimo essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 781/24 del Tribunale di Trieste, condanna a restituire a la somma complessiva di Parte_1 Controparte_1
€ 106.330,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e della fase di reclamo che liquida complessivamente, in favore dell'Erario, in € 16.000,00,
oltre al 15% per rimborso spese generali, nonché ad IVA e CPA solo se dovute;
19 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'Erario, in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA solo se dovute;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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