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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4097/2025 RG, introdotta da
(FOGGIA (FG), 12/10/1958), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI;
(ROMA (RM), 16/06/1963), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2011 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio, avendo regolato in sede di separazione ogni rapporto personale ed economico.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/11/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4097/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
22/11/1996 tra (FOGGIA (FG), 12/10/1958) e Parte_1
(ROMA (RM), 16/06/1963) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 938, Parte I, Serie 02,
Anno 1996;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4097/2025 RG, introdotta da
(FOGGIA (FG), 12/10/1958), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI;
(ROMA (RM), 16/06/1963), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2011 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio, avendo regolato in sede di separazione ogni rapporto personale ed economico.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/11/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4097/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
22/11/1996 tra (FOGGIA (FG), 12/10/1958) e Parte_1
(ROMA (RM), 16/06/1963) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 938, Parte I, Serie 02,
Anno 1996;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi