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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 9854/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 3.6.2025, avente per oggetto: domanda cumulativa di separazione giudiziale e divorzio giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 cpc
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Parte_1 Alvino
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Controparte_1 Pennone, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 13.5.2025 la causa è stata riservata in decisione con termine per il deposito degli accordi definitivi ed è stata rinviata al 3.6.2025 per il deposito degli stessi. All'udienza del 3.6.205 i procuratori hanno depositato gli accordi sottoscritti ed hanno chiesto riservarsi in decisione senza termini. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 9.6.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.5.2024, la IGn.ra – premesso di aver contratto matrimonio con il IGn. Parte_2 [...] Per_ il 16.2.2019 dal quale è nata il [...] – esponeva: Controparte_1 3) gli stessi, sin da giovanissimi, hanno sempre vissuto all'estero provvedendo autonomamente alla propria vita senza l'aiuto delle rispettive famiglie di origine;
si sono conosciuti in Thailandia e quando la ricorrente ha scoperto di Per_ aspettare un bambino, di comune accordo, hanno deciso di tornare in Italia per far nascere la piccola 4) Tuttavia, una volta in Italia, la coppia ha iniziato a non andare più d'accordo e nel tentativo di mantenere unita la famiglia la ricorrente ha deciso, ad aprile del 2021, di trasferirsi con il marito in Namibia nella casa della famiglia di lui. 5) In Namibia la situazione è peggiorata tanto che nei tre mesi che la ricorrente ha vissuto lì ha visto raramente il marito che era sempre più freddo e distante;
6) Venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta ormai intollerabile la convivenza, la ricorrente ha deciso, verso la fine di luglio del 2021, di tornare in Italia con la bambina;
7) Attualmente la ricorrente vive a Napoli alla Via S. Maria delle Grazie a Loreto,6 dove la bambina è perfettamente integrata e frequenta anche un asilo. 8) La IG.ra , è al momento disoccupata in cerca di lavoro;
solo saltuariamente, si Pt_1 occupa delle pulizie di una piccola casa vacanza;
9) la ricorrente percepisce € 600,00 a titolo di reddito di inclusione oltre € 80,00 per assegno familiare in favore della figlia;
8) la IG.ra è stata ammessa in via provvisoria al Pt_1 patrocinio gratuito dello Stato;
9) Il padre della bambina vive in Namibia dove gestisce la grande fattoria di famiglia e sebbene, nei primi tempi della separazione sentiva la bambina con una certa regolarità, negli ultimi tempi i contatti sono divenuti sempre più saltuari;
10) il padre non contribuisce in alcun modo al sostentamento della bambina né alla sua educazione, senza nemmeno mai preoccuparsi del suo stato di salute. (…) Per questo motivo si rende necessario Per_ chiedere l'affidamento esclusivo della piccola in modo da consentire alla madre di continuare a risolvere in autonomia i problemi burocratici che inevitabilmente si verificheranno nel corso della vita come per esempio un semplice cambio di residenza o una gita scolastica;
in altre parole per fare in modo che l'assenza del padre non pregiudichi gli interessi della minore non sufficientemente rappresentata nel caso di perdurante assenza del padre. (…) Ha chiesto: 1) In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile in danno della ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis 15) c.p.c. determinare, a carico del resistente, un contributo al Per_ mantenimento della figlia nella misura pari ad € 1000,00 o a quella somma maggiore o minore secondo il
1 2
prudente apprezzamento del Giudice, da corrispondersi non oltre il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT;
2) In via principale, anche con sentenza parziale, pronunciare la separazione personale dei coniugi Per_
e ; 3) stabilire l'affidamento esclusivo della figlia alla madre o, in subordine Parte_2 Controparte_1 affidamento condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata della figlia presso l'abitazione della madre;
4) Per_ determinare, a carico del padre, un contributo al mantenimento della figlia in una somma complessiva pari ad € 1000,00, o a quella somma maggiore o minore secondo il prudente apprezzamento del Giudice, da corrispondere direttamente alla madre il primo giorno di ogni mese, con rivalutazione secondo indici ISTAT;
5) determinare a carico del padre il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere per il mantenimento della figlia (spese mediche, scolastiche, universitarie e sportive); 6) determinare un calendario di visita in modo da consentire al padre di stare con la bambina quando è in Italia e compatibile con il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
7) decorsi i termini di legge per il passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, rimessa la causa sul ruolo previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, voglia il Tribunale Civile di Napoli dichiarare la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio. 8) Confermare l'affidamento esclusivo della figlia alla madre o, in subordine affidamento condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata della figlia presso l'abitazione della madre;
9) confermare a carico del Per_ padre, il contributo al mantenimento della figlia nella stessa misura stabilita in sede di separazione o a quella maggiore che il Tribunale riterrà di voler determinare, da corrispondere direttamente alla madre il primo giorno di ogni mese oltre il 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere per il mantenimento della figlia (spese mediche, scolastiche, universitarie e sportive); 10) Confermare il calendario di visita già stabilito in sede di separazione.
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla domanda cumulativa di separazione e di divorzio ha dedotto: CP (…) nelle more del procedimento, essendo intervenuta rituale notifica il IG. ha raggiunto in Italia la ricorrente al fine di poter pervenire su un accordo sia sulle domande principali che sulle domande accessorie, in particolare sulla disciplina di affido della loro unica figlia minore;
nell'interesse esclusivo della figlia minore, in accordo con la madre CP
, il IG. ha sottoscritto una pattuizione inerente le domandi principali e la disciplina di affido della Parte_2 Per_ piccola Con la presente comparsa si costituisce ritualmente nel presente procedimento, il IG. , che CP_1 aderisce alle domande cumulative, profuse in ricorso introduttivo, confermando il venir meno dell'affectio coniugalis, e chiedendo in accordo con la IG. la pronuncia della sentenza di separazione personale, e nei termini previsti ai Pt_1 fini del passaggio in giudicato della anzidetta sentenza, la pronuncia ad ogni effetto di legge dello scioglimento del matrimonio. Invero, rinvenendosi i presupposti di legge, risulta non ipotizzabile una riconciliazione coniugale. Benchè il padre voglia assolvere agli obblighi derivanti dalla genitorialità, tenuto conto che lo stesso vive in altra parte del mondo, territorio Africano, Namibia, l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre risulta maggiore Per_ garanzia e tutela per la piccola Il comparente attualmente in cerca di occupazione lavorativa, ha per il passato svolto con incarichi precari l'attività di istruttore sub in Namibia. Tenuto conto della propria posizione reddituale lavorativa ha provveduto, seppur con versamenti di importo non costanti ad inviare somme di danaro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Anche grazie all'aiuto della propria famiglia di origine si impegna Per_ ad osservare anche per il futuro il suo obbligo di contribuzione al mantenimento della piccola dichiarandosi sin d'ora disponibile a versare mensilmente l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico su post pay nella titolarità della IG.
, le cui coordinate bancarie già sono state trasmesse. Pt_1
All'udienza del 17.12.2025, sentita la sola ricorrente in quanto il resistente era assente per motivi di lavoro, i procuratori hanno chiesto la pronuncia di separazione sulla base degli accordi sottoscritti. Per_ La ricorrente ha dichiarato: confermo che mio marito ha un ottimo rapporto con anche se vive in Namibia;
la chiama spesso e la sente;
le videochiamate avvengono anche più volte alla settimana. L'ultima volta è venuto a Per_ novembre scorso e l'ha vista ed è stato con io andavo con loro e abbiamo trascorso 10 gg insieme. Quando viene a Napoli dorme in un b& b che di solito è sempre lo stesso. Io non lavoro, prendo l'assegno di inclusione e l'assegno Per_ unico per di € 190,00 per intero.
Riservata, quindi, la causa in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale per la modifica degli accordi: Per_
rilevato che nel caso concreto, la ricorrente ha chiesto in ricorso l'affido esclusivo della minore nata il [...] dal matrimonio celebrato il 16.2.2019, e che il resistente, nel costituirsi in giudizio ha aderito a tale istanza in quanto ha dedotto che, la distanza geografica tra la residenza della minore con la madre in Napoli e la sua attuale residenza in Namibia (dove vive e lavora) sarebbe di ostacolo all'affido condiviso e l'affido esclusivo alla madre risulterebbe di maggiore garanzia per la bambina;
rilevato, inoltre, che, all'udienza di prima comparizione del 17.12.2024 le parti hanno sottoscritto gli accordi di separazione in tal senso, ovvero chiedendo che il Tribunale Per_ recepisse l'affido esclusivo alla madre della piccola deducendo, tra l'altro, che le videochiamate tra padre e figlia avvengono più volte alla settimana e che il padre viene in Italia due-tre volte all'anno;
ritenuto che
quanto dichiarato dalle parti non offre argomenti convincenti a favore di un'opzione così fortemente limitatrice della bigenitorialità in quanto tale previsione - come indicato negli accordi sottoscritti - trova fondamento solo nella lontananza fisica del padre che vive e lavora in Namibia e che "la minore necessita, per la sua tenera età, di una
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disciplina tale che l'organizzazione familiare sia più rapida senza necessità di contattare il padre lontano 15 ore di volo dall'Italia"; ritenuto che tale motivazione, tesa a suffragare l'accordo non è per nulla convincente e vada respinta;
ritenuto, infatti, che le parti hanno optato per una deroga alla regola legale dell'affido condiviso senza che nel giudizio sia emersa alcuna circostanza che possa giustificarla e che proprio l'asserita difficoltà del padre a incontrare la figlia avrebbe potuto indurre le parti a rimeditare tale scelta e non ad aggravare la situazione con un affido mono genitoriale che emarginerebbe ulteriormente la figura paterna anche sul piano delle scelte;
ritenuto che
la previsione convenzionale dell'affido esclusivo, per come è stata formulata, non solo non è adeguatamente motivata se non sulla lontananza del padre, ma è anche in stridente contrasto con la giurisprudenza di legittimità: in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cassazione, n. 6535 del 6 marzo 2019); ritenuto, pertanto, che al Tribunale spetta un controllo di merito qualora le pattuizioni raggiunte dalle parti siano in contrasto con l'interesse della minore come è evidente nella fattispecie, l'accordo in questa parte non può essere recepito, mentre il Tribunale reputa di poter porre la restante parte degli accordi alla base della decisione non essendo legate alla parte relativa al regime di affido né da esso dipendenti.
Alla successiva udienza del 3.6.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Per_
2) La figlia minore rimane affidata in condivisione di responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, seppur con residenza esclusiva presso la madre, a Napoli alla via Madonna delle Grazie al Loreto n. 60; in considerazione della lontananza fisica del padre che vive e lavora in Nabimia e nel superiore interesse della bambina che necessita, per la tenera età della stessa, di una organizzazione familiare più rapida senza necessità preventiva di contattare il padre, lontano 15 ore di volo dall'Italia, viene prevista e riconosciuta alla madre, la facoltà di gestione esclusiva della minore in ordine alla salute, alla scuola, allo sport ed alla vita sociale;
3) Il padre si obbliga a corrispondere alla IGn.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2Per_
la somma mensile di € 300,00 da pagare non oltre il giorno 1° di ogni mese, oltre a rivalutazione in base agli indici Istat;
4) Il padre si obbliga al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per il mantenimento della figlia (spese mediche, scolastiche, universitarie e sportive);
5) Il padre potrà tenere contatti telefonici con la bambina almeno una volta alla settimana anche con video- chiamata;
6) Il padre, tenuto conto della sua residenza all'estero, potrà esercitare il suo diritto-dovere di visita con quella doverosa elasticità che, di volta in volta, in base a comuni ed oggettive valutazioni, si rivelerà utile al fine di preservare la continuazione del legame affettivo esistente tra padre e figlia evitando che quest'ultima possa subire traumi, sempre nel rispetto delle eIGenze della bambina e previa comunicazione alla madre;
7) Il padre, quindi, durante le sue permanenze in Italia, avrà il diritto di visitare la figlia e di tenerla con sé per tutta la giornata dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e fino a quando la stessa non avrà raggiunto la maturità sufficiente per rimanere con il padre anche con pernottamento;
8) Entrambi i genitori dovranno comunicarsi gli eventuali trasferimenti, indirizzi e recapiti;
9) Le parti espressamente rinunciano alla richiesta di ogni forma di sostentamento alimentare nei confronti dell'altro;
10) Con la sottoscrizione degli accordi, le parti prestano il loro consenso reciproco alla richiesta e/o rinnovo dei documenti utili per l'espatrio;
11) Il padre, con la sottoscrizione dell'accordo, presta espressamente il suo consenso alla IGn.ra per Parte_2 il rilascio del passaporto in favore della loro figlia. Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori che non è stato necessario sentire - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Le spese processuali si liquideranno in sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra , ai sensi dell'art. 151 /1° Parte_1 Controparte_1 co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
3 4
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ventimiglia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 4, Parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); d) rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio con separata ordinanza;
d) spese del giudizio in sede di pronuncia sul divorzio.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 13.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 9854/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 3.6.2025, avente per oggetto: domanda cumulativa di separazione giudiziale e divorzio giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 cpc
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Parte_1 Alvino
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Controparte_1 Pennone, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 13.5.2025 la causa è stata riservata in decisione con termine per il deposito degli accordi definitivi ed è stata rinviata al 3.6.2025 per il deposito degli stessi. All'udienza del 3.6.205 i procuratori hanno depositato gli accordi sottoscritti ed hanno chiesto riservarsi in decisione senza termini. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 9.6.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.5.2024, la IGn.ra – premesso di aver contratto matrimonio con il IGn. Parte_2 [...] Per_ il 16.2.2019 dal quale è nata il [...] – esponeva: Controparte_1 3) gli stessi, sin da giovanissimi, hanno sempre vissuto all'estero provvedendo autonomamente alla propria vita senza l'aiuto delle rispettive famiglie di origine;
si sono conosciuti in Thailandia e quando la ricorrente ha scoperto di Per_ aspettare un bambino, di comune accordo, hanno deciso di tornare in Italia per far nascere la piccola 4) Tuttavia, una volta in Italia, la coppia ha iniziato a non andare più d'accordo e nel tentativo di mantenere unita la famiglia la ricorrente ha deciso, ad aprile del 2021, di trasferirsi con il marito in Namibia nella casa della famiglia di lui. 5) In Namibia la situazione è peggiorata tanto che nei tre mesi che la ricorrente ha vissuto lì ha visto raramente il marito che era sempre più freddo e distante;
6) Venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta ormai intollerabile la convivenza, la ricorrente ha deciso, verso la fine di luglio del 2021, di tornare in Italia con la bambina;
7) Attualmente la ricorrente vive a Napoli alla Via S. Maria delle Grazie a Loreto,6 dove la bambina è perfettamente integrata e frequenta anche un asilo. 8) La IG.ra , è al momento disoccupata in cerca di lavoro;
solo saltuariamente, si Pt_1 occupa delle pulizie di una piccola casa vacanza;
9) la ricorrente percepisce € 600,00 a titolo di reddito di inclusione oltre € 80,00 per assegno familiare in favore della figlia;
8) la IG.ra è stata ammessa in via provvisoria al Pt_1 patrocinio gratuito dello Stato;
9) Il padre della bambina vive in Namibia dove gestisce la grande fattoria di famiglia e sebbene, nei primi tempi della separazione sentiva la bambina con una certa regolarità, negli ultimi tempi i contatti sono divenuti sempre più saltuari;
10) il padre non contribuisce in alcun modo al sostentamento della bambina né alla sua educazione, senza nemmeno mai preoccuparsi del suo stato di salute. (…) Per questo motivo si rende necessario Per_ chiedere l'affidamento esclusivo della piccola in modo da consentire alla madre di continuare a risolvere in autonomia i problemi burocratici che inevitabilmente si verificheranno nel corso della vita come per esempio un semplice cambio di residenza o una gita scolastica;
in altre parole per fare in modo che l'assenza del padre non pregiudichi gli interessi della minore non sufficientemente rappresentata nel caso di perdurante assenza del padre. (…) Ha chiesto: 1) In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile in danno della ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis 15) c.p.c. determinare, a carico del resistente, un contributo al Per_ mantenimento della figlia nella misura pari ad € 1000,00 o a quella somma maggiore o minore secondo il
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prudente apprezzamento del Giudice, da corrispondersi non oltre il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT;
2) In via principale, anche con sentenza parziale, pronunciare la separazione personale dei coniugi Per_
e ; 3) stabilire l'affidamento esclusivo della figlia alla madre o, in subordine Parte_2 Controparte_1 affidamento condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata della figlia presso l'abitazione della madre;
4) Per_ determinare, a carico del padre, un contributo al mantenimento della figlia in una somma complessiva pari ad € 1000,00, o a quella somma maggiore o minore secondo il prudente apprezzamento del Giudice, da corrispondere direttamente alla madre il primo giorno di ogni mese, con rivalutazione secondo indici ISTAT;
5) determinare a carico del padre il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere per il mantenimento della figlia (spese mediche, scolastiche, universitarie e sportive); 6) determinare un calendario di visita in modo da consentire al padre di stare con la bambina quando è in Italia e compatibile con il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
7) decorsi i termini di legge per il passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, rimessa la causa sul ruolo previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, voglia il Tribunale Civile di Napoli dichiarare la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio. 8) Confermare l'affidamento esclusivo della figlia alla madre o, in subordine affidamento condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata della figlia presso l'abitazione della madre;
9) confermare a carico del Per_ padre, il contributo al mantenimento della figlia nella stessa misura stabilita in sede di separazione o a quella maggiore che il Tribunale riterrà di voler determinare, da corrispondere direttamente alla madre il primo giorno di ogni mese oltre il 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere per il mantenimento della figlia (spese mediche, scolastiche, universitarie e sportive); 10) Confermare il calendario di visita già stabilito in sede di separazione.
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla domanda cumulativa di separazione e di divorzio ha dedotto: CP (…) nelle more del procedimento, essendo intervenuta rituale notifica il IG. ha raggiunto in Italia la ricorrente al fine di poter pervenire su un accordo sia sulle domande principali che sulle domande accessorie, in particolare sulla disciplina di affido della loro unica figlia minore;
nell'interesse esclusivo della figlia minore, in accordo con la madre CP
, il IG. ha sottoscritto una pattuizione inerente le domandi principali e la disciplina di affido della Parte_2 Per_ piccola Con la presente comparsa si costituisce ritualmente nel presente procedimento, il IG. , che CP_1 aderisce alle domande cumulative, profuse in ricorso introduttivo, confermando il venir meno dell'affectio coniugalis, e chiedendo in accordo con la IG. la pronuncia della sentenza di separazione personale, e nei termini previsti ai Pt_1 fini del passaggio in giudicato della anzidetta sentenza, la pronuncia ad ogni effetto di legge dello scioglimento del matrimonio. Invero, rinvenendosi i presupposti di legge, risulta non ipotizzabile una riconciliazione coniugale. Benchè il padre voglia assolvere agli obblighi derivanti dalla genitorialità, tenuto conto che lo stesso vive in altra parte del mondo, territorio Africano, Namibia, l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre risulta maggiore Per_ garanzia e tutela per la piccola Il comparente attualmente in cerca di occupazione lavorativa, ha per il passato svolto con incarichi precari l'attività di istruttore sub in Namibia. Tenuto conto della propria posizione reddituale lavorativa ha provveduto, seppur con versamenti di importo non costanti ad inviare somme di danaro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Anche grazie all'aiuto della propria famiglia di origine si impegna Per_ ad osservare anche per il futuro il suo obbligo di contribuzione al mantenimento della piccola dichiarandosi sin d'ora disponibile a versare mensilmente l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico su post pay nella titolarità della IG.
, le cui coordinate bancarie già sono state trasmesse. Pt_1
All'udienza del 17.12.2025, sentita la sola ricorrente in quanto il resistente era assente per motivi di lavoro, i procuratori hanno chiesto la pronuncia di separazione sulla base degli accordi sottoscritti. Per_ La ricorrente ha dichiarato: confermo che mio marito ha un ottimo rapporto con anche se vive in Namibia;
la chiama spesso e la sente;
le videochiamate avvengono anche più volte alla settimana. L'ultima volta è venuto a Per_ novembre scorso e l'ha vista ed è stato con io andavo con loro e abbiamo trascorso 10 gg insieme. Quando viene a Napoli dorme in un b& b che di solito è sempre lo stesso. Io non lavoro, prendo l'assegno di inclusione e l'assegno Per_ unico per di € 190,00 per intero.
Riservata, quindi, la causa in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale per la modifica degli accordi: Per_
rilevato che nel caso concreto, la ricorrente ha chiesto in ricorso l'affido esclusivo della minore nata il [...] dal matrimonio celebrato il 16.2.2019, e che il resistente, nel costituirsi in giudizio ha aderito a tale istanza in quanto ha dedotto che, la distanza geografica tra la residenza della minore con la madre in Napoli e la sua attuale residenza in Namibia (dove vive e lavora) sarebbe di ostacolo all'affido condiviso e l'affido esclusivo alla madre risulterebbe di maggiore garanzia per la bambina;
rilevato, inoltre, che, all'udienza di prima comparizione del 17.12.2024 le parti hanno sottoscritto gli accordi di separazione in tal senso, ovvero chiedendo che il Tribunale Per_ recepisse l'affido esclusivo alla madre della piccola deducendo, tra l'altro, che le videochiamate tra padre e figlia avvengono più volte alla settimana e che il padre viene in Italia due-tre volte all'anno;
ritenuto che
quanto dichiarato dalle parti non offre argomenti convincenti a favore di un'opzione così fortemente limitatrice della bigenitorialità in quanto tale previsione - come indicato negli accordi sottoscritti - trova fondamento solo nella lontananza fisica del padre che vive e lavora in Namibia e che "la minore necessita, per la sua tenera età, di una
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disciplina tale che l'organizzazione familiare sia più rapida senza necessità di contattare il padre lontano 15 ore di volo dall'Italia"; ritenuto che tale motivazione, tesa a suffragare l'accordo non è per nulla convincente e vada respinta;
ritenuto, infatti, che le parti hanno optato per una deroga alla regola legale dell'affido condiviso senza che nel giudizio sia emersa alcuna circostanza che possa giustificarla e che proprio l'asserita difficoltà del padre a incontrare la figlia avrebbe potuto indurre le parti a rimeditare tale scelta e non ad aggravare la situazione con un affido mono genitoriale che emarginerebbe ulteriormente la figura paterna anche sul piano delle scelte;
ritenuto che
la previsione convenzionale dell'affido esclusivo, per come è stata formulata, non solo non è adeguatamente motivata se non sulla lontananza del padre, ma è anche in stridente contrasto con la giurisprudenza di legittimità: in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cassazione, n. 6535 del 6 marzo 2019); ritenuto, pertanto, che al Tribunale spetta un controllo di merito qualora le pattuizioni raggiunte dalle parti siano in contrasto con l'interesse della minore come è evidente nella fattispecie, l'accordo in questa parte non può essere recepito, mentre il Tribunale reputa di poter porre la restante parte degli accordi alla base della decisione non essendo legate alla parte relativa al regime di affido né da esso dipendenti.
Alla successiva udienza del 3.6.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Per_
2) La figlia minore rimane affidata in condivisione di responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, seppur con residenza esclusiva presso la madre, a Napoli alla via Madonna delle Grazie al Loreto n. 60; in considerazione della lontananza fisica del padre che vive e lavora in Nabimia e nel superiore interesse della bambina che necessita, per la tenera età della stessa, di una organizzazione familiare più rapida senza necessità preventiva di contattare il padre, lontano 15 ore di volo dall'Italia, viene prevista e riconosciuta alla madre, la facoltà di gestione esclusiva della minore in ordine alla salute, alla scuola, allo sport ed alla vita sociale;
3) Il padre si obbliga a corrispondere alla IGn.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2Per_
la somma mensile di € 300,00 da pagare non oltre il giorno 1° di ogni mese, oltre a rivalutazione in base agli indici Istat;
4) Il padre si obbliga al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per il mantenimento della figlia (spese mediche, scolastiche, universitarie e sportive);
5) Il padre potrà tenere contatti telefonici con la bambina almeno una volta alla settimana anche con video- chiamata;
6) Il padre, tenuto conto della sua residenza all'estero, potrà esercitare il suo diritto-dovere di visita con quella doverosa elasticità che, di volta in volta, in base a comuni ed oggettive valutazioni, si rivelerà utile al fine di preservare la continuazione del legame affettivo esistente tra padre e figlia evitando che quest'ultima possa subire traumi, sempre nel rispetto delle eIGenze della bambina e previa comunicazione alla madre;
7) Il padre, quindi, durante le sue permanenze in Italia, avrà il diritto di visitare la figlia e di tenerla con sé per tutta la giornata dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e fino a quando la stessa non avrà raggiunto la maturità sufficiente per rimanere con il padre anche con pernottamento;
8) Entrambi i genitori dovranno comunicarsi gli eventuali trasferimenti, indirizzi e recapiti;
9) Le parti espressamente rinunciano alla richiesta di ogni forma di sostentamento alimentare nei confronti dell'altro;
10) Con la sottoscrizione degli accordi, le parti prestano il loro consenso reciproco alla richiesta e/o rinnovo dei documenti utili per l'espatrio;
11) Il padre, con la sottoscrizione dell'accordo, presta espressamente il suo consenso alla IGn.ra per Parte_2 il rilascio del passaporto in favore della loro figlia. Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori che non è stato necessario sentire - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Le spese processuali si liquideranno in sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra , ai sensi dell'art. 151 /1° Parte_1 Controparte_1 co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
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c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ventimiglia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 4, Parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); d) rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio con separata ordinanza;
d) spese del giudizio in sede di pronuncia sul divorzio.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 13.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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