TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 818/2018 R.G. promossa da con sede in Barcellona Pozzo di Gotto Parte_1
(ME), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. e p iva
), con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Carla Carrozza P.IVA_1
-attrice- contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (c.f. ), con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. P.IVA_2
Fabio Saggio -convenuto- avente ad oggetto: “saldo del corrispettivo di contratto di appalto pubblico”
All'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Premettendo la stipula di un contratto di appalto del 09.02.05, e il suo acquisto di ramo d'azienda da potere dell'originaria Appaltatrice
la citava in Parte_2 Parte_3 giudizio il Committente innanzi questo Tribunale Controparte_1
per ottenerne la condanna al pagamento delle seguenti somme per le seguenti causali:
o - € 138.180,39 (riserva 1 - divergenze contabili);
o - € 9.576,60 (riserva 2 - reintegro costi conferimento in discarica);
o - € 11.598,43 (riserva 3 - riaccredito apportate detrazioni);
o - € 19.126.575 (certificato di pagamento n.17);
o - € 10.042,29 (svincolo deposito cauzionale);
o - € 35.473,30 (somma trattenuta in pendenza di pignoramento presso terzi)
• Si costituiva il Comune richiedendo il rigetto delle domande attoree.
• Veniva disposta CTU, nominandosi l'ing. che Persona_1
depositava relazione tecnica datata 28.11.2022, ove leggiamo: “
Dal confronto delle somme richieste nelle riserve n. 1 con gli importi indicati negli elaborati contabili si evince che, nel computo metrico estimativo allegato alla riserva n. 1 sono stati detratti gli esatti quantitativi già valutati nel registro contabile;
tuttavia, non si possono valutare con certezza le eventuali maggiori lavorazioni effettuate in quanto non vi è prova tangibile che queste ultime sia state effettuate come dai quantitativi richiesti.
In particolare, tali maggiori lavorazioni nonché le prestazioni eseguite ed estromesse dalla contabilità non sono in alcun modo documentate o ufficialmente commissionate da eventuali ordini di servizio da parte del committente In merito alla riserva n. 2 riguardante gli Controparte_1
oneri in discarica, si riferisce, che tale voce non era stata inserita nelle pag. 2/10 categorie di lavorazioni nel quadro economico allegato al Capitolato speciale d'Appalto e che pertanto, il relativo costo essendo strettamente legato al quantitativo di inerti conferiti in discarica, deve essere comprovato da prontuario dei quantitativi effettivamente conferiti e dalla relativa fattura di pagamento. Si precisa, altresì, che non è allegato in atti computo metrico estimativo delle opere da eseguire ma esclusivamente importi relativi a grandi categorie di lavorazioni, e che pertanto non è possibile determinare se le lavorazioni effettuate siano state inferiori, equivalenti o superiori a quelle previste nel progetto di realizzazione in quanto gli unici dati certi a disposizione sono quelli ottenuti dai registri contabili redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dalle parti. Per tale motivazione, il sottoscritto C.T.U., ha potuto verificare l'esattezza degli importi inerenti le lavorazioni già contabilizzate ma per le circostanze prima esposte non è possibile verificare, convalidare o rideterminare gli importi delle maggiori lavorazioni e prestazioni, regolarmente rese e non contabilizzate e pagate dalla committenza, come da riserva.
Calcolare gli interessi legali e moratori, maturati a norma di contratto e di legge sui suddetti importi di lavori e prestazioni, non erogati dalla Stazione appaltante al tempo dovuto, dalla data dell'ultimo SAL sino al concreto soddisfo indicando per il periodo successivo all'attualità il valore pro die degli interessi futuri. Gli importi richiesti dall'impresa esecutrice dei lavori per le lavorazioni contabilizzate in quantità inferiori rispetto all'eseguito come da apposito prospetto di dettaglio inserito nella riserva n. 1 ammontano ad € 72.519,92 mentre per lavorazioni e prestazioni eseguite e completamente estromesse, ammontano ad € 65,660,47. L'ultimo SAL relativo al Certificato n. 17 veniva emesso alla data del 13/07/2012,
pag. 3/10 pertanto gli interessi legali e moratori calcolati alla data odierna della stesura della relazione tecnica 25/11/2022, per un totale di giorni 3787, riferiti all'importo delle lavorazioni non erogate inerenti alle quantità inferiori rispetto all'eseguito pari ad € 72.519,92 ammontano ad € 5.836,56, per un totale di € 91.775,67. Analogamente gli interessi legali e moratori calcolati alla data odierna per un totale di giorni 3787, riferiti all'importo delle lavorazioni non erogate inerenti alle prestazioni eseguite ed estromesse pari ad € 65.660,47 ammontano ad € 5.284,51, per un totale di €
83.092,17. Per il periodo successivo all'attualità, il valore degli interessi futuri per le opere di € 72.519,92, ammonta al 8,00% annuale ovvero ad €
5.801,59, e quindi pro die ammontano ad € 15,89. Analogamente per il periodo successivo all'attualità, il valore degli interessi futuri per le opere di € 65.660,47, ammonta al 8,00% annuale ovvero ad € 5.252,84, e quindi pro die ammontano a ad € 14,39”.
Rispondendo ai rilievi critici del CTP di parte attrice, con relazione
4.1.2023, per il resto confermando sua relazione, scriveva il CTU:
“In relazione agli oneri di conferimento in discarica si reputa che, qualora siano allegate agli atti fatture inerenti la somma di € 8.676,48 esborsata dall'impresa esecutrice dei lavori a titolo di somme per il conferimento, il suddetto pagamento risulterebbe comprovato”.
Richiesto di integrazione della consulenza, a seguito rilievi delle parti, il
CTU con nuova relazione datata 31.07.2023 confermava le sue adottate conclusioni.
• All'udienza del 28 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione con termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pag. 4/10 • Depositava conclusionale la sola parte attrice, richiedendo
“condannare il al pagamento in favore della Controparte_1
società della somma di € 96.132,22, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi e rimettere con separata ordinanza la causa in istruttoria al fine di accertare le maggiori opere eseguite dalla società attrice, previo rinnovo di consulenza tecnica e affidamento dell'incarico a consulente avente specifica competenza in materia”.
MOTIVAZIONI
1. Dalla concorde narrazione delle parti, risulta pacifico che sia stato stipulato in data 09.02.2005 contratto di appalto, successivamente eseguito. Dichiara il CTU (v. pag. 37) che i lavori in data 30.08.2011 risultano quasi ultimati (all'ultimazione mancando alcune lavorazioni di lievi entità), e che il 21.05.2012 veniva riscontrata l'effettiva ultimazione dei lavori: in tale sede prendendosi atto dell'emissioni dei certificati di pagamento n.ri 13-14-15-16, e della
“prossima emissione del 17esimo ed ultimo SAL” (che veniva poi effettivamente emesso in data 13.07.12).
2. Considerato il semestre utile, la conclusione del collaudo doveva avvenire entro il 21.11.2012. E però, ritenendo ineseguito l'opus, ed anche per via dei necessari lavori di ripristino causati da furti e danneggiamenti nel cantiere, con determina n. 580 del 4.12.2013 il
Comune minacciava la risoluzione del contratto. Eseguiti dall'Appaltatore i lavori richiestigli, seguiva il certificato di collaudo, sottoposto alle parti dal collaudatore tecnico amministrativo in data 26.05.2015. Oggetto di causa è il pagamento pag. 5/10 del saldo del corrispettivo in via principale dovuto all'Appaltatore, coi maturati accessori, obbligazione integralmente contestata dal committente, che si è costituito richiedendo il rigetto di tutte CP_1
le domande attoree.
3. In particolare, contestata è la tardività del collaudo, e pure contestate sono le conseguenze di furti o danneggiamenti subiti dal bene. Sulla tempestività del collaudo, ci viene in supporto la massima della
Cass. n. 7194/19:"in tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nella L. 10 dicembre
1981, n. 741, art. 5, fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni”.
In punto agli obblighi dell'Appaltatore, in Cass., II, 20995/09 leggiamo:
“…ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, sicchè risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia, in relazione alla responsabilità per furti o rapine, il custode che non offra prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza (v., tra le altre, Cass. 1510/07,
12089/07, 8512/04, 534/97), deve ritenersi che i giudici di merito abbiano correttamente affermato, in cospetto della comprovata persistenza della detenzione degli immobili e di quanto contenutovi, ed in assenza di prove liberatorie da parte della convenuta, la responsabilità di quest'ultima per l'avvenuta asportazione di un
pag. 6/10 bene, alla cui custodia la stessa era ancora tenuta, ai sensi dell'art.
1177 c.c., obbligo dal quale l'ex appaltatrice avrebbe potuto liberarsi solo mediante la consegna dei beni in questione o facendone formale offerta nei modi di legge.”
4. Ciò premesso, va detto che la prima domanda attrice, per euro
138.180,39, corrispondente alla “riserva n.1”, afferisce a supposte
“divergenze contabili”: nella prospettazione dell'Appaltatrice, quindi, avrebbe questa eseguito lavori eccedenti la contabilità degli stessi: l'assunto è decisamente contestato dal Controparte_2
E manca la prova dell'esecuzione di detti lavori, non avendo neanche la CTU -che pur non è mezzo di prova- fornito alla tesi attorea alcun utile appiglio. Donde la domanda va rigettata.
5. La seconda domanda attrice, per euro 9.576,60, corrispondente alla
“riserva n.2”, afferisce il “reintegro costi di conferimento in discarica”. Anche tale domanda è infondata, per il fatto che i costi in parola sono da considerare contrattualmente posti a carico dell'Appaltatore (v. anche art. 21 capitolato speciale d'appalto).
6. La terza domanda, per euro 11.598,43 “quale riaccredito della rata di saldo”, risulta infondata, per le ragioni sopra indicate ai fini del rigetto della prima domanda: ed infatti, per contestare con successo le risultanze della D.LL., avrebbe dovuto l'Appaltatore comprovare i supposti errori od omissioni: ma sul punto, come detto, manca ogni idonea prova. Assorbita potrebbe risultare quindi la questione dell'eventuale diritto dell'Appaltatore al pagamento di lavori eseguiti in dipendenza del supposto ritardo nel collaudo, a seguito di illeciti di terzi: altra ratio decidendi che fonda il rigetto della domanda pag. 7/10 emerge dal fatto che in contratto (cfr. Capitolato speciale di appalto)
è previsto a carico dell'Appaltatore il servizio di guardia giurata, pacificamente mancante al momento del furto: onde -giusta citata
Cass. 20995/09- responsabile è l'Appaltatore della custodia, e quindi della riparazione del danno scaturente da atti delinquenziali posti in essere per negligente difesa del bene.
7. La quarta domanda, per euro 19.126,57 oltre IVA (e quindi euro
19.891,63, come da fattura 1/12 del 17.07.2012, oggetto di specifico riferimento in citazione), come riconosciuta nel certificato di pagamento n. 17 del 13.07.12, non risulta validamente contestata dal
Comune. Gli interessi sulla somma dovuta decorrono dopo 60 giorni dalla fattura del 17.07.12, e quindi dal 15.09.2012. Il tasso è quello legale.
8. Altrettanto dicasi per la quinta domanda, di euro 10.042,29 quale svincolo di deposito cauzionale in esito alla redazione dello stato finale dell'opera. Sul punto, va detto che l'art. 28/1 L. 11.02.94 n.
109 ratione temporis applicabile, recita: “Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori”. Onde il collaudo andava concluso entro
6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, che è del 21.05.2012, e quindi entro il 21.11.2012. A detta data, esigibile diventa il diritto allo svincolo del deposito. Onde gli interessi sulla somma dovuta decorrono dal 21.11.2012. Il tasso di interessi da applicarsi è quello legale.
pag. 8/10 9. Destituita da alcun fondamento poi risulta la domanda di condanna al pagamento di euro 35.473,30, che parte attrice dice trattenuta dal sul certificato di pagamento n. 10 in dipendenza di un CP_1
pignoramento presso terzi subito dalla stessa: ed infatti, se la stessa
Società appaltatrice afferma che detta somma di danaro sia stata pignorata, -donde il Comune de jure detiene dette somme in attesa dell'ordine del Giudice dell'Esecuzione-, è chiaro che solo il G.E. potrà -se non l'ha già fatto, e posto che invece non sia stato emesso il decreto di assegnazione del credito- liberare il custode dal suo obbligo, potendo (e dovendo) solo allora il corrispondere le CP_1
somme già pignorate alla Società attrice: senza interessi, essendo appunto la ritenzione della somma (da parte del / terzo CP_1
pignorato, e quindi custode delle somme de quibus) atto dovuto. In altre parole, il pignoramento spossessa il titolare del diritto (di credito): donde questi, per esercitare il suo diritto, e posto che non l'abbia perduto irrimediabilmente per effetto dell'assegnazione del credito, deve previamente comprovare la cessazione del munus di custode in capo al terzo pignorato. Ma, sul punto, manca la prova, che pur il debitore esecutato ben sarebbe in grado di procurarsi presso la sezione esecuzione del Tribunale di Siracusa.
10. In definitiva, fondate risultano solo la quarta e la quinta domanda, rigettandosi tutte le altre.
11. Sulle somme dovute, come detto, spettano gli interessi legali. Si rigetta la domanda di condanna alla rivalutazione, pur espressamente richiesta con riferimento all'art. 1219, II c., sub 1, trattandosi di debito non di valore, ma di valuta.
pag. 9/10 12. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza, considerandosi l'accoglimento di parte minoritaria delle domande attoree. Le spese di CTU, liquidate come da decreto, vengono poste carico delle parti nella misura di metà per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 818/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in parziale accoglimento della domanda attorea,per quanto in parte motiva, condanna il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore al CP_1
pagamento in favore di delle seguenti Parte_1
somme:
1. euro 19.126,57 oltre IVA in accoglimento della quarta domanda.
Oltre interessi al tasso legale dal 15.09.2012 sino al soddisfo;
2. euro 10.042,29 in accoglimento della quinta domanda. Oltre interessi al tasso legale dal 21.11.2012 sino al soddisfo. rigetta
Per il resto le ulteriori domande attoree.
Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Spese di CTU a carico di entrambe le parti, in parti eguali.
Così deciso in Siracusa, in data 31.05.2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro provvedimento depositato telematicamente
pag. 10/10