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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 5611/2024 R.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BARBAGALLO MARIA CARMELA, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BELFIORE AGATHA MAURIZIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024, e , Controparte_1 Parte_1
premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale sono i nati i figli Per_1
il 17.10.2017, e , il 16.07.2023, hanno chiesto al Tribunale di regolamentare le Persona_2
condizioni di affidamento dei figli minori e il loro mantenimento come da ricorso congiunto successivamente modificato all'udienza del 19.05.2025.
Di seguito si riportano quindi le conclusioni rassegnate congiuntamente, come modificate: “1) Responsabilità genitoriale
I figli e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I predetti si impegnano a collaborare nel rapporto educativo dei figli, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, attività extrascolastiche, ludiche etc., le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
2) Tempi di permanenza
I figli minori abiteranno insieme alla madre, con la quale coabitano stabilmente, presso l'unità
immobiliare, condotta in locazione, sita in Acireale (CT), via Lombardia n.
8. Il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze dei minori. Al riguardo si precisa che frequenta la seconda elementare presso l'Istituto Per_1
comprensivo “Paolo Vasta” di Acireale, segue un corso di inglese due volte a settimana, nonché un corso di danza presso l'associazione sportiva “Aquilia Dance” con sede in Acireale, via Salvatore
Vigo n. 124. In ogni caso, la minore potrà trascorrere con il padre uno-due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il cui giorno dovrà essere previamente concordato tra i genitori. Resta
inteso che, in detta occasione, sarà onere del padre occuparsi degli impegni extrascolastici e sportivi della figlia. , inoltre, potrà pernottare presso l'abitazione del padre nelle giornate di sabato Per_1
a settimane alterne. A tal fine verrà prelevata da detto genitore alle ore 16.00 e sarà riaccompagnata al domicilio della madre alle ore 19.00 della domenica. Per quanto concerne invece le festività
annuali e le vacanze estive i Sig.ri e intendono regolarsi secondo la seguente Parte_1 CP_1
alternanza: Nel periodo natalizio la minore trascorrerà il giorno della vigilia ed il giorno di Natale
fino al pranzo col padre, mentre la sera di Natale e il giorno di Santo Stefano con la madre, con alternanza per l'anno successivo, lo stesso dicasi per il Capodanno: con la madre la vigilia e col padre il giorno di Capodanno, con alternanza per l'anno seguente. Nel periodo pasquale la figlia minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta, con alternanza tra i genitori nell'anno successivo e così via. trascorrerà, alternando con l'uno Per_1
o con l'altro genitore, le altre festività dell'anno, quali il 6 gennaio, il 25 aprile, il primo di maggio,
il due giugno ecc., in modo che, se la minore trascorrerà col padre il 6 gennaio, il 25 aprile lo trascorrerà con la madre e così via;
Nel periodo estivo, il superiore calendario potrà subire modifiche in ordine ai giorni di visita infrasettimanali del padre, previo accordo con l'altro genitore sulla scelta dei giorni. Il padre trascorrerà comunque con la figlia minore le proprie ferie Per_1
estive, generalmente quindici giorni non consecutivi: più specificatamente una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto con un preavviso di almeno 15 gg. La figlia minore trascorrerà il giorno del suo compleanno un anno con la madre e quello successivo con il padre, la
Festa del Papà col padre anche se ricade in un giorno spettante alla madre e la Festa della Mamma
con la madre anche se ricade in un giorno spettante al padre;
lo stesso dicasi per il compleanno dell'uno o dell'altro genitore. Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, il padre potrà trascorrere con lui due Persona_2
pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Stante, però, la tenera età del figlio, entrambi i genitori concordano che lo stesso, fino al raggiungimento del terzo anno di vita, non pernotti presso l'abitazione paterna. Al compimento dei tre anni , invece, potrà pernottare presso Persona_2
l'abitazione del padre nelle giornate di sabato a settimane alterne. A tal fine verrà prelevato da detto genitore alle ore 16.00 e sarà riaccompagnato al domicilio della madre alle ore 19.00 della domenica. Per quanto concerne le festività annuali si seguirà, già dal compimento del terzo anno di età, l'alternanza sopra indicata. I tempi di permanenza per le vacanze estive dal terzo anno di età si statuiscono negli stessi termini previsti per la sorella e convengono che nei primi due anni Per_1
dopo il compimento del terzo anno di età il minore verrà riaccompagnato dalla madre nel Per_2
caso in cui nel tempo di permanenza consecutiva presso il padre dovesse manifestare disagi o volontà
di rientro presso la madre. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Persona_2
versando alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro Controparte_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile complessiva di €500,00 (euro cinquecento/00),
ovvero l'importo di €250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate AN che verranno comunicate. Il padre si obbliga, altresì,
a corrispondere alla madre, nella misura del 50%, tutte le spese mediche, scolastiche e straordinarie,
previamente concordate, le quali saranno regolamentate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Catania che si allega (Doc. 5). L'assegno unico, come per legge, verrà ripartito in ragione del 50% cadauno.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo come modificato vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Le spese di lite vanno compensate, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5611/2024 R.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese.
Così deciso in Catania, in data 10/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 5611/2024 R.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BARBAGALLO MARIA CARMELA, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BELFIORE AGATHA MAURIZIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024, e , Controparte_1 Parte_1
premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale sono i nati i figli Per_1
il 17.10.2017, e , il 16.07.2023, hanno chiesto al Tribunale di regolamentare le Persona_2
condizioni di affidamento dei figli minori e il loro mantenimento come da ricorso congiunto successivamente modificato all'udienza del 19.05.2025.
Di seguito si riportano quindi le conclusioni rassegnate congiuntamente, come modificate: “1) Responsabilità genitoriale
I figli e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I predetti si impegnano a collaborare nel rapporto educativo dei figli, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, attività extrascolastiche, ludiche etc., le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
2) Tempi di permanenza
I figli minori abiteranno insieme alla madre, con la quale coabitano stabilmente, presso l'unità
immobiliare, condotta in locazione, sita in Acireale (CT), via Lombardia n.
8. Il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze dei minori. Al riguardo si precisa che frequenta la seconda elementare presso l'Istituto Per_1
comprensivo “Paolo Vasta” di Acireale, segue un corso di inglese due volte a settimana, nonché un corso di danza presso l'associazione sportiva “Aquilia Dance” con sede in Acireale, via Salvatore
Vigo n. 124. In ogni caso, la minore potrà trascorrere con il padre uno-due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il cui giorno dovrà essere previamente concordato tra i genitori. Resta
inteso che, in detta occasione, sarà onere del padre occuparsi degli impegni extrascolastici e sportivi della figlia. , inoltre, potrà pernottare presso l'abitazione del padre nelle giornate di sabato Per_1
a settimane alterne. A tal fine verrà prelevata da detto genitore alle ore 16.00 e sarà riaccompagnata al domicilio della madre alle ore 19.00 della domenica. Per quanto concerne invece le festività
annuali e le vacanze estive i Sig.ri e intendono regolarsi secondo la seguente Parte_1 CP_1
alternanza: Nel periodo natalizio la minore trascorrerà il giorno della vigilia ed il giorno di Natale
fino al pranzo col padre, mentre la sera di Natale e il giorno di Santo Stefano con la madre, con alternanza per l'anno successivo, lo stesso dicasi per il Capodanno: con la madre la vigilia e col padre il giorno di Capodanno, con alternanza per l'anno seguente. Nel periodo pasquale la figlia minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta, con alternanza tra i genitori nell'anno successivo e così via. trascorrerà, alternando con l'uno Per_1
o con l'altro genitore, le altre festività dell'anno, quali il 6 gennaio, il 25 aprile, il primo di maggio,
il due giugno ecc., in modo che, se la minore trascorrerà col padre il 6 gennaio, il 25 aprile lo trascorrerà con la madre e così via;
Nel periodo estivo, il superiore calendario potrà subire modifiche in ordine ai giorni di visita infrasettimanali del padre, previo accordo con l'altro genitore sulla scelta dei giorni. Il padre trascorrerà comunque con la figlia minore le proprie ferie Per_1
estive, generalmente quindici giorni non consecutivi: più specificatamente una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto con un preavviso di almeno 15 gg. La figlia minore trascorrerà il giorno del suo compleanno un anno con la madre e quello successivo con il padre, la
Festa del Papà col padre anche se ricade in un giorno spettante alla madre e la Festa della Mamma
con la madre anche se ricade in un giorno spettante al padre;
lo stesso dicasi per il compleanno dell'uno o dell'altro genitore. Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, il padre potrà trascorrere con lui due Persona_2
pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Stante, però, la tenera età del figlio, entrambi i genitori concordano che lo stesso, fino al raggiungimento del terzo anno di vita, non pernotti presso l'abitazione paterna. Al compimento dei tre anni , invece, potrà pernottare presso Persona_2
l'abitazione del padre nelle giornate di sabato a settimane alterne. A tal fine verrà prelevato da detto genitore alle ore 16.00 e sarà riaccompagnato al domicilio della madre alle ore 19.00 della domenica. Per quanto concerne le festività annuali si seguirà, già dal compimento del terzo anno di età, l'alternanza sopra indicata. I tempi di permanenza per le vacanze estive dal terzo anno di età si statuiscono negli stessi termini previsti per la sorella e convengono che nei primi due anni Per_1
dopo il compimento del terzo anno di età il minore verrà riaccompagnato dalla madre nel Per_2
caso in cui nel tempo di permanenza consecutiva presso il padre dovesse manifestare disagi o volontà
di rientro presso la madre. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Persona_2
versando alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro Controparte_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile complessiva di €500,00 (euro cinquecento/00),
ovvero l'importo di €250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate AN che verranno comunicate. Il padre si obbliga, altresì,
a corrispondere alla madre, nella misura del 50%, tutte le spese mediche, scolastiche e straordinarie,
previamente concordate, le quali saranno regolamentate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Catania che si allega (Doc. 5). L'assegno unico, come per legge, verrà ripartito in ragione del 50% cadauno.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo come modificato vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Le spese di lite vanno compensate, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5611/2024 R.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese.
Così deciso in Catania, in data 10/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole