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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Rita Carosella Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
Domenico Maria Spinelli Giudice aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 355/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 135/2021, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 29.3.2021 nella controversia n. 323/2016
R.G., avente ad oggetto pagamento;
TRA
( ), in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
Parte_2
), Parte_3 C.F._2
), Parte_4 C.F._3 rappresentate e difese, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Bruno Meoli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del presidente del c.d.a. e l. r. in carica, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Nicolino Iacovone, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
pag. 1 di 8 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Accogliere il presente appello e riformare e\o annullare la appellata sentenza rigettando, totalmente o parzialmente, la domanda proposta dalla attrice in primo grado.
Dichiarare l'obbligo della a restituire alle appellanti le somme che CP_1 queste ultime hanno pagato o saranno tenute a pagare in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata:
Rigettare l'interposto gravame, siccome inammissibile, improcedibile e vieppiu' infondato in fatto ed in diritto.
Condannarsi in solido le parti appellanti alle spese e competenze del grado, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che rende dichiarazione di antistatarietà.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 135/2021, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da Parte_5
(che, a seguito di assemblea straordinaria del 3.8.2017, ha modificato la
[...] forma societaria da a s.p.a.), nei confronti di e Pt_5 Parte_1 Parte_3 avente ad oggetto il pagamento degli interessi di mora sull'importo di Parte_4
€ 1.093.706,29, che queste ultime si erano obbligate a restituire entro il 30.4.2012
e che avevano restituito solo il 29.10.2013, ha condannato le odierne appellanti, al pagamento della somma di € 40.901,61, oltre che delle spese processuali e di una somma liquidata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
A fondamento della domanda ha dedotto che: in forza di scrittura CP_1 privata aveva anticipato in favore di la Parte_1 Parte_3 Parte_4 somma di € 1.093.706,29, al fine di consentire alle predette il compimento di operazioni societarie finalizzate a mantenere le quote di partecipazione nella Casa di cura privata Malzoni – Villa dei Platani s.p.a. (riacquisizione di quote societarie in pag. 2 di 8 esito ad azzeramento e ricostituzione del capitale sociale); in base agli accordi la restituzione della somma sarebbe dovuta intervenire entro il 30.4.2012, senza interessi o altre remunerazioni;
decorso inutilmente detto termine, a seguito di richiesta di restituzione della somma mutuata maggiorata degli interessi, la Pt_1 aveva provveduto, in data 29.10.2013, con un ritardo di 18 mesi rispetto alla data del 30.4.2012, alla restituzione del solo capitale;
vane erano state le ulteriori richieste di pagamento degli interessi.
Le odierne appellanti hanno contestato la domanda, formulando eccezione di estinzione del credito per compensazione, che, secondo quanto prospettato sarebbe avvenuta in relazione alle partite creditorie vantate da nei Parte_1 confronti di (in seguito sostituita da interamente CP_1 Controparte_2 partecipata da , in forza di due scritture private aventi ad oggetto CP_1 preliminare di compravendita di azioni di altra società (Casa di cura GI
s.p.a.); il prezzo delle azioni vendute, dovuto alla si sarebbe dovuto in Pt_1 parte compensare con il credito della di € 1.093.706,29 e il CP_1 perfezionamento di tale compensazione, intervenuta nel febbraio 2012, quindi entro il 30.4.2012, escludeva la debenza di qualsiasi interesse.
In via subordinata hanno dedotto che gli interessi dovuti al più devono farsi decorrere dal 25.9.2013, data della costituzione in mora avvenuta con lettera raccomandata, e non dal 30.4.2012.
Il tribunale ha disatteso entrambe le prospettazioni delle appellanti.
Quanto alla dedotta estinzione per compensazione, ha rilevato che la natura di contratto preliminare della scrittura di compravendita di azioni della GI
s.p.a., come modificata dalla successiva scrittura integrativa, e la mancata dimostrazione della conclusione del contratto definitivo, impedivano di ritenere provato l'effettivo verificarsi della compensazione prevista come meramente futura.
Con riferimento al momento di decorrenza degli interessi, ha ritenuto che, in forza del combinato disposto degli artt. 1219, comma 2 n. 3 c.c. e dell'art. 1182, comma
3 c.c., la mora si è prodotta automaticamente alla scadenza del termine previsto per l'adempimento.
2. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto appello in Parte_2 qualità di amministratrice di sostegno di e Parte_1 Parte_3 Pt_4 con atto di citazione notificato il 29.10.2021, chiedendone la riforma, con
[...] accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pag. 3 di 8 Si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza del 14.5.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnazione proposta le appellanti, modificando radicalmente le difese svolte in primo grado, deducono che per effetto della scrittura privata avente ad oggetto contratto preliminare di compravendita di azioni, con la quale
[...] compromise in vendita in favore di (alla quale subentrò Pt_1 CP_1
, in forza di successiva scrittura del febbraio 2012, che modificò anche CP_2 la regolamentazione relativa alla restituzione) le proprie partecipazioni azionarie nella società Casa di cura GI s.p.a., sarebbe stato reso inesigibile il credito di nei loro confronti. CP_1
Mentre in primo grado, nel contrastare la richiesta di pagamento degli interessi, avevano eccepito l'estinzione per compensazione del credito relativo al capitale anticipato da affermando espressamente che "la restituzione della CP_1 somma … è stata regolarmente effettuata – tramite il richiamato accordo di compensazione – nel febbraio del 2012 ed è stata dalla medesima CP_1 integralmente quietanzata", con l'impugnazione hanno dedotto per la prima volta che la vendita delle azioni non si è perfezionata, in quanto, "a seguito dell'offerta in prelazione, gli altri soci della GI hanno esercitato il loro diritto di acquisto sicché il definitivo contratto di vendita delle azioni alla e alla CP_2 non è stato più stipulato". CP_1
2. Tale nuova prospettazione, ammissibile nel presente grado di appello sostanziandosi in una mera difesa, è palesemente infondata.
2.1. In primo luogo le argomentazioni svolte sulla inesigibilità del credito sono intrinsecamente contraddittorie, in quanto da un lato si afferma che il credito di
"non poteva che restare inesigibile fino a quando, con l'esercizio della CP_1 prelazione da parte degli altri soci di GI, non si fosse eventualmente risolto il preliminare", dall'altro si deduce che, a seguito della pattuizione contenuta nel preliminare di cessione delle azioni GI, non era previsto "più alcun termine di scadenza del termine per il rimborso della detta anticipazione (atteso
pag. 4 di 8 che, come detto, l'obbligazione era stata resa inesigibile in vista della sua compensazione col prezzo di vendita delle azioni medesime)"; non è chiaro, quindi, se le appellanti prospettano una inesigibilità con un termine (cessazione dell'efficacia del preliminare per effetto dell'esercizio della prelazione sulla vendita delle azioni GI) o priva di termine, come sembrano ritenere individuando il dies a quo di decorrenza degli interessi nel 25.9.2013, data della raccomandata di richiesta di pagamento, e non nel giorno dell'esercizio della prelazione.
2.2. A prescindere da tali considerazioni, non è possibile individuare nella regolamentazione del preliminare di compravendita di azioni, e nella successiva modifica, alcun patto di inesigibilità del credito di € 1.093.706,29, vantato da a titolo di restituzione dell'anticipazione concessa. CP_1
Come ricordano le stesse appellanti, il credito suddetto viene richiamato nella parte dell'accordo relativa alle modalità di pagamento del prezzo di acquisto delle azioni di proprietà di pari a € 6.000.000,00 (art.
5.3. della "scrittura privata Parte_1 di modifica di atto preliminare di cessione di azioni di società"), stabilendosi che della tranche da versare alla stipula del contratto definitivo "€ 1.093.706,29 non verrà effettivamente versato all'arch. ma, per accordo tra le parti, verrà Pt_1 compensato con il debito di pari importo che l'arch. medesima e le di lei Pt_1 figlie dott.sse e hanno nei confronti della , Pt_4 Parte_3 CP_3 relativo alla restituzione dell'anticipazione che la ha effettuato in CP_3 favore delle stesse nell'ottobre 2011".
L'estinzione del debito per compensazione viene, cioè, prevista, come ha ben argomentato il tribunale, come vicenda futura collegata alla stipula del contratto definitivo (in questa direzione l'uso del tempo futuro "verrà compensato"), ma in alcun modo viene modificato l'accordo relativo alla restituzione del prestito;
in particolare, il termine fissato per la restituzione (30.4.2012) non viene spostato e neppure sospeso nelle more di un evento (l'esercizio della prelazione da parte dei soci GI), che nella stessa scrittura (artt.
5.4. e 6) viene indicato come condizione risolutiva del preliminare (nello stesso senso l'art.
6.6. del contratto preliminare originario, che regolamenta le restituzioni delle somme anticipate da in caso di esercizio della prelazione). CP_1
La mancata stipula del contratto definitivo, che il primo giudice ha arguito dalla mancata dimostrazione del suo perfezionamento e che è stata espressamente pag. 5 di 8 ammessa con l'atto di appello, non ha comportato altra conseguenza, in base alla regolamentazione pattizia sopra indicata, se non la mancata estinzione per compensazione del credito di e, quindi, il mancato adempimento CP_1 all'obbligo restitutorio entro la data del 30.4.2012, fissata per la restituzione "senza interessi e remunerazioni".
Non vi è dubbio che la specifica regolamentazione dei termini di restituzione della somma anticipata da alle appellanti richiedesse una altrettanto specifica CP_1 ed espressa indicazione dei termini in cui la pattuizione veniva modificata, non potendo essere desunta per implicito dal fatto che la somma da portare in compensazione fosse indicata priva di interessi, circostanza compatibile con il fatto che la modifica del preliminare risale, secondo quanto prospettato dalle appellanti, al febbraio 2012, periodo di tempo che certamente consentiva l'esaurimento del procedimento per consentire la prelazione nell'acquisto delle azioni entro il
30.4.2012.
2.3. In ogni caso, se anche si aderisse alla ricostruzione delle appellanti e si ritenesse che con la previsione della futura compensazione le parti avessero inteso rendere inesigibile il credito di tale inesigibilità avrebbe potuto operare CP_1 soltanto fino al momento dell'esercizio della prelazione da parte degli altri soci della
GI (come, peraltro, affermano le stesse appellanti), essendo tale evento indicato, nel contratto preliminare di compravendita di azioni e nella successiva integrazione, come condizione risolutiva dell'accordo, al quale sarebbero conseguiti gli obblighi restitutori delle somme anticipate da Controparte_4
(chiarissimo in tal senso è l'art.
6.6. del contratto preliminare originario, secondo cui "nel caso in cui l'offerta in prelazione fosse accettata da parte degli altri soci di
GI, il presente contratto preliminare perderà ogni efficacia e le parti saranno reciprocamente liberate …").
Era, pertanto, onere delle appellanti dedurre e provare la data di accettazione dell'offerta di acquisto in prelazione delle azioni GI, in quanto solo nel caso in essa fosse stata successiva al 30.4.2012 si sarebbe, in astratto, potuta ipotizzare un'inesigibilità del credito limitatamente al periodo compreso CP_1 tra il 30.4.2012, data di scadenza dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione, e il giorno dell'esercizio della prelazione.
Ne discende l'infondatezza della deduzione con cui parte appellante sostiene che il momento di decorrenza degli interessi andrebbe individuato nella data della pag. 6 di 8 richiesta di pagamento inoltrata da con lettera raccomandata del CP_1
25.9.2013: tale difesa è formulata sull'erroneo presupposto che solo da questo momento sarebbe venuta meno l'inesigibilità del credito, mentre, come si è detto, tale inesigibilità avrebbe operato, a tutto concedere, solo fino al momento della perdita di efficacia del contratto preliminare di compravendita di azioni, intervenuta con l'esercizio della prelazione.
3. Deve darsi atto che non è oggetto di censura la decisione con cui il tribunale ha ritenuto, in relazione alla previsione del termine di restituzione dell'anticipazione, non necessario l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., in quanto per "le obbligazioni pecuniarie liquide che devono essere adempiute al domicilio del creditore per le quali sia previsto un termine per l'adempimento, la mora si produrrà automaticamente alla scadenza del termine previsto per l'adempimento
(combinato disposto ex art. 1219, II comma, n. 3 c.c. e dell'art. 1182, III comma
c.c.)".
Pertanto non può che essere confermata l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi nel 30.4.2012, data di scadenza della restituzione convenuta tra le parti.
4. L'impugnazione deve essere, pertanto, rigettata e a tale pronuncia consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna delle appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che devono essere liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa determinato in base al decisum e in misura pari ai valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ricorrono rispetto a parte appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 135/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 29.3.2021, proposto da Parte_1 in persona dell'amministratrice di sostegno da e Parte_2 Parte_3 con citazione notificata il 29.10.2021, nei confronti di Parte_4 CP_1
pag. 7 di 8 così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido, a rimborsare all'appellata del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Rita Carosella
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