Sentenza breve 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/12/2025, n. 22805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22805 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12451 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Colombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di rigetto di visto per ingresso in Italia emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. IO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha fatto presente, per quanto rileva in questa sede:
a) di aver richiesto e ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato nell’interesse del lavoratore, cittadino indiano, AR GH;
b) di aver conseguentemente richiesto il rilascio del visto presso gli uffici dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, allegando tutta la documentazione necessaria;
c) che tuttavia la richiesta veniva respinta con il provvedimento oggetto di impugnazione.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza camerale del 15 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Ciò posto, il Collegio non vede ragioni per discostarsi dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale in tema di legittimazione ad impugnare il provvedimento di reiezione dell’istanza presentata dallo straniero per l’ottenimento di un visto d’ingresso nel territorio nazionale. Secondo tale orientamento, il titolare dell’autorizzazione ad assumere uno straniero con contratto di lavoro subordinato è privo della legittimazione a impugnare il diniego del visto d’ingresso, tenuto conto della funzione tipica di quest’ultimo provvedimento, che è quella di consentire al richiedente straniero l’ingresso (altrimenti precluso) nel territorio nazionale, e dunque della lesività diretta del diniego nei confronti del richiedente medesimo, non essendo ammissibile, nella fattispecie, una sostituzione processuale ex art. 81 del c.p.a. (tra i numerosi precedenti conformi cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 14786/2024; id, IV, n. 16099/2022; id., n. 3381/2022; id., n. 2248/2022; id., III-ter, n. 6178/2019; id., n. 9697/2016).
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LO, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IO ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ET | ES LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.