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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 157/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi 71 57125 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 434/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 061 2020 00082201 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dell'Agenzia delle Entrate di Livorno pari ad euro € 60.336 a seguito della registrazione della sentenza del Tribunale civile di Livorno
n. 43/2019 avente ad oggetto una divisione intercorsa con Nominativo_1 coobligata per la medesima imposta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno dichiarava l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica verso l'Ente impositore ed accoglieva quello proposto dalla coobbligata ritenendo che la sentenza di divisione dei beni non avesse disposto alcuna eccedenza rispetto alle quote spettanti sulla base dei valori desunti dalla perizia del CTU e dovendosi, pertanto, applicare l'aliquota di divisione e non quella di vendita.
Tale sentenza diveniva definitiva ed a seguito di iscrizione a ruolo veniva emessa la cartella di pagamento avverso la quale sorgeva il presente contenzioso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno accoglieva il ricorso in virtù del giudicato favorevole che si era determinato in favore della coobbligata.
Appella l'Agenzia delle Entrate di Livorno sottolineando come era erronea la convinzione del primo giudice che in favore della coobbligata fosse stato affermato nel giudizio presupposto la non debenza dell'imposta di registro.
L'imposta era stata semplicemente rimodulata e quindi l'appellato doveva effettuare il pagamento richiesto.
Si costituiva in giudizio il contribuente che faceva presente come la coobbligata avesse pagato l'imposta come rideterminata dal giudice per cui l'appello era privo di interesse per l'Agenzia non dovendosi ottenere alcun ulteriore pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il contenzioso di merito precedente a quello derivante dal titolo esecutivo azionato nei confronti dell'appellato si è concluso con la sentenza 133/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno che ha stabilito che l'aliquota da applicare era quella ordinaria del 1% non essendovi stata eccedenza per nessuna delle due parti nella divisione.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Toscana confermava sostanzialmente la sentenza di Livorno con un modifica ininfluente ai fini del presente giudizio.
Passata in giudicato la sentenza la coobbligata provvedeva a pagare l'imposta dovuta con F24 del 9 gennaio 2025.
Essendo, pertanto, stata assolta l'imposta dovuta, relativamente alla quale Resistente_1 era obbligato in solido con Nominativo_1, l'Ufficio non può azionare la cartella esattoriale, ma deve annullare l'iscrizione a ruolo.
Poichè l'appello è stato presentato successivamente al pagamento dell'imposta, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026 II Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 157/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi 71 57125 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 434/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 061 2020 00082201 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dell'Agenzia delle Entrate di Livorno pari ad euro € 60.336 a seguito della registrazione della sentenza del Tribunale civile di Livorno
n. 43/2019 avente ad oggetto una divisione intercorsa con Nominativo_1 coobligata per la medesima imposta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno dichiarava l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica verso l'Ente impositore ed accoglieva quello proposto dalla coobbligata ritenendo che la sentenza di divisione dei beni non avesse disposto alcuna eccedenza rispetto alle quote spettanti sulla base dei valori desunti dalla perizia del CTU e dovendosi, pertanto, applicare l'aliquota di divisione e non quella di vendita.
Tale sentenza diveniva definitiva ed a seguito di iscrizione a ruolo veniva emessa la cartella di pagamento avverso la quale sorgeva il presente contenzioso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno accoglieva il ricorso in virtù del giudicato favorevole che si era determinato in favore della coobbligata.
Appella l'Agenzia delle Entrate di Livorno sottolineando come era erronea la convinzione del primo giudice che in favore della coobbligata fosse stato affermato nel giudizio presupposto la non debenza dell'imposta di registro.
L'imposta era stata semplicemente rimodulata e quindi l'appellato doveva effettuare il pagamento richiesto.
Si costituiva in giudizio il contribuente che faceva presente come la coobbligata avesse pagato l'imposta come rideterminata dal giudice per cui l'appello era privo di interesse per l'Agenzia non dovendosi ottenere alcun ulteriore pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il contenzioso di merito precedente a quello derivante dal titolo esecutivo azionato nei confronti dell'appellato si è concluso con la sentenza 133/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno che ha stabilito che l'aliquota da applicare era quella ordinaria del 1% non essendovi stata eccedenza per nessuna delle due parti nella divisione.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Toscana confermava sostanzialmente la sentenza di Livorno con un modifica ininfluente ai fini del presente giudizio.
Passata in giudicato la sentenza la coobbligata provvedeva a pagare l'imposta dovuta con F24 del 9 gennaio 2025.
Essendo, pertanto, stata assolta l'imposta dovuta, relativamente alla quale Resistente_1 era obbligato in solido con Nominativo_1, l'Ufficio non può azionare la cartella esattoriale, ma deve annullare l'iscrizione a ruolo.
Poichè l'appello è stato presentato successivamente al pagamento dell'imposta, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026 II Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo