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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4 marzo 2024 ed iscritta al n. 425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Roberta Guida Parte_1 C.F._1
del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Podgora n. 11 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- ( ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Alessandro Profumo Controparte_1 P.IVA_1
del foro di Genova con elezione di domicilio in Via Cesarea n. 5/7C - Genova, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare n. 77/2023 R.G. Es. Imm..
In data 24 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attore/opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito vantato dal creditore procedente, avendo riguardo ai plurimi
pagamenti effettuati da parte del Sig. ; Parte_1
pagina 1 di 7 - Accertare e dichiarare le esigenze sanitarie poste a fondamento del “Trust DR” e, per l'effetto, accertare e dichiarare
la non aggredibilità del bene in quanto conferito in trust.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta/opposta: “Contrariis reiectis e salvis iuribus;
previa occorrendo ammissione delle istanze
istruttorie tutte proposte e proponende dalla conchiudente Banca opposta comunque in subordine denegato, salvo gravame
ed in ogni caso senza assunzione o inversione d'alcun onere probatorio, voglia il Giudice adito:
- in immediata via preliminare e comunque respingere e disattendere l'avversa istanza di sospensione, perchè
inammissibile, comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata ed in ogni caso per assoluta carenza di fumus boni
iuris e di periculum in mora;
- nel merito: respingere e disattendere l'avversa opposizione e qualsivoglia avversa domanda e/o istanza con essa ex
adverso proposta perché tutte inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate, assolvendosi la Banca
conchiudente da qualsivoglia avversa pretesa;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimb. forf. spese generali 15% ed oltre cpa e iva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con mutuo fondiario per Notaio di Olgiate Molgora dell'8.6.2011 (all. b-d della Per_1
convenuta) ha erogato alla la somma di euro CP_1 Controparte_2
170.000,00 dietro garanzia di iscrizione ipotecaria su immobili in Rovagnate in comproprietà al 50% fra e nonché con contestuale fideiussione fino all'importo di euro Parte_1 CP_3
255.000,00 da parte di , e . La società è stata Parte_1 CP_3 Controparte_4
dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n. 145/2020 del 31.12.2020 (all. f della convenuta) e la banca, dopo opposizione ex art. 98 L.F., è stata ammessa al passivo per la somma di euro 93.146,80 in via di privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. (all. h-j della convenuta).
Con atto a rogito Notaio di Milano del 23.11.2011 (doc. 5 dell'attore ed all. m Persona_2
della convenuta), la garante e terza datrice di ipoteca ha costituito il trust “DR” CP_3
conferendo in esso la quota di ½ dell'immobile dato in garanzia del mutuo e istituendo trustee il marito
. Parte_1
pagina 2 di 7 Con atto di precetto dell'8.2.2023 la banca ha intimato a e CP_3 Controparte_4
il pagamento del dovuto per mutuo ipotecario, comprensivo di interessi al 31.12.2020, per euro
98.478,69 oltre ulteriori interessi e spese. Titolo e precetto sono stati notificati anche al trustee Parte_1
(doc. 4 dell'attore e all. n della convenuta).
[...]
e hanno opposto l'atto di precetto, con rigetto, però, CP_3 Controparte_4
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (all. g bis della convenuta).
Con atto di pignoramento notificato il 15.5.2023 (doc. 1 dell'attore) ha CP_1
pignorato al trust DR l'immobile concesso in ipoteca volontaria a garanzia del mutuo (nel frattempo ricadente nel Comune di nuova costituzione ). Si è così originata la Parte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 77/2023.
2. - Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. (doc. 2 dell'attore) ha Parte_1
contestato “la mancanza di un valido titolo esecutivo a sostegno della pretesa azionata con il pignoramento immobiliare”, in quanto “il credito azionato non corrisponde a quello maturato, stanti i
versamenti effettuati dal Sig. fino alla data del fallimento, con contestazione della Parte_1
quota capitale residua e quota interessi ed anche perché, nell'accordo tra le parti, era stato inserito un debito personale. Dunque, non vi è allo stato la possibilità di verificare l'ammontare esatto richiesto
da parte avversaria che risulta, pertanto, inesatto”.
Più precisamente, l'opponente ha richiamato (ma non prodotto) una scrittura privata non novativa conclusa con la che avrebbe rinegoziato le condizioni del mutuo, prevedendo CP_1
il pagamento della somma di euro 125.000,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto all'istituto di credito,
da versare con una rata iniziale da euro 5.000,00 all'accettazione della proposta e con successive 120
rate mensili da euro 1.000,00 cadauna a partire dal 4.12.2015. Il pagamento sarebbe avvenuto puntualmente sino al fallimento societario, dopo il quale un nuovo accordo avrebbe ridotto l'importo della rata ad euro 700,00 cadauna da versare in numero di 137 dal 5.12.2017. Per il protrarsi delle difficoltà economiche, il avrebbe proposto di ridurre ulteriormente l'ammontare delle rate ad Pt_1
euro 400,00 mensili, senza però incontrare l'accordo della banca. La somma indicata nel pignoramento non sarebbe corretta perché non terrebbe conto dei numerosi pagamenti rateali e, non distinguendo tra pagina 3 di 7 quota interessi e quota capitale, impedirebbe la corretta determinazione del credito, che dovrebbe essere pari alla minor somma di euro 66.000,00.
3. - Si è costituita in giudizio per ricostruire e documentare gli accordi Controparte_1
intercorsi fra le parti e per puntualizzare e dimostrare il proprio credito, resistendo così all'opposizione.
4. - All'udienza del 5.12.2023, fissata per discutere sulla sospensione dell'esecuzione dopo un rinvio accordato, l'opponente non ha insistito nell'istanza, sicché il G.E. si è limitato a concedere termine perentorio di 90 giorni per l'avvio della fase di merito (cfr. verbale al doc. 3 dell'attore).
5. - Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.3.2024 ha Parte_1
tempestivamente radicato il giudizio de quo agitur, riproducendo il contenuto del ricorso.
6. - La creditrice si è costituita in giudizio, producendo il piano di rientro CP_1
concordato nel 2015 (all. l1) e quello del successivo 2017 (all. l2) e quindi indicando le somme versate ratealmente dal e la loro imputazione, per concludere per la correttezza dell'importo azionato Pt_1
esecutivamente.
7. - Rileva, anzitutto, il Giudicante come, diversamente dal ricorso ex art. 615 c.p.c., l'atto introduttivo della presente fase di merito contiene una conclusione del tutto nuova, ossia quella relativa all'accertamento delle esigenze sanitarie poste a base del trust DR e la conseguente “non
aggredibilità del bene in quanto conferito in trust”.
La domanda è inammissibile.
Infatti, a seguito della riforma del 2006 l'opposizione all'esecuzione è stata definitivamente costruita come procedimento a struttura bifasica: la prima parte si introduce con ricorso avanti il
Giudice dell'Esecuzione, competente funzionalmente a provvedere sulla sospensione del processo esecutivo, e si chiude con l'ordinanza che concede o nega la sospensione ed assegna il termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. “per l'introduzione del giudizio di merito”; la seconda fase è a cognizione piena e si conclude con la decisione, in forma di sentenza, sulla fondatezza o meno dei motivi di opposizione. Sussiste, pertanto, una stretta correlazione fra le due fasi, nel senso che in quella di merito non è data la possibilità di un allargamento del contraddittorio a questioni non dedotte con l'originario ricorso. Le questioni nuove sono inammissibili e l'inammissibilità può esser dedotta anche d'ufficio.
pagina 4 di 7 Ancor più puntualmente, il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del
petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto. Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono
causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il Giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo
(Cass. 28.6.2019 n. 17441; Cass. 28.7.2011 n. 16541; Cass. 20.1.2011 n. 1328).
8. - Passando alla doglianza secondo cui il credito della banca non sarebbe quello per cui è stato notificato il pignoramento, bensì sarebbe pari a 66.000,00 euro, conteggiando correttamente i diversi pagamenti rateali fatti, nota il Giudice come abbia ben spiegato come sia giunta alla CP_1
somma di euro 98.478,69: euro 15.644,96 per rate maturate e non pagate (comprensive quindi di capitale ed interessi corrispettivi) a partire dalla 28.ma con scadenza all'8.10.2013 sino alla 37.ma con scadenza all'8.7.2014 (immediatamente anteriore al passaggio a sofferenza del 31.7.2014); euro
121.615,70 capitale puro impagato residuo;
euro 3.290,65 per interessi di mora al tasso legale sino alla data del fallimento del 31.12.2020 (cfr. estratto certificato ex art. 50 TUB sub all. g della convenuta).
Al complessivo importo di euro 140.551,31 la banca ha detratto quanto incassato per euro 42.072,62 ,
di cui euro 9.285,00 per escussione della garanzia del Fondo pubblico ex Legge 662/1996 ed euro
32.787,62 per intervenuti pagamenti in acconto della società debitrice. La differenza di euro 98.478,69
è esattamente quella esposta dapprima nel precetto e quindi azionata esecutivamente nonché, in precedenza, già ammessa al passivo del fallimento.
pagina 5 di 7 La banca si è soffermata anche sul piano di rientro non novativo del 13.11.2015 (all. l1 cit. della convenuta), nel quale , in proprio e nella qualità di trustee del Trust CP_2 Parte_1
DR, e , riconoscendosi debitori ed impegnandosi a pagare a CP_3 Controparte_4
saldo e stralcio il complessivo credito per saldo debitore di conto corrente e per mutuo impagato per la complessiva somma di euro 125.000,00, hanno versato una prima rata di euro 5.000,00 con impegno al pagamento di ulteriori 120 rate mensili da euro 1.000,00 ciascuna a partire dal 4.12.2015, salvo poi versare il solo importo di euro 29.000,00 e richiedere la modifica del piano di rientro mediante riduzione delle rate ad euro 700,00 mensili (all. l2 cit. della convenuta); concessa anche questa riduzione delle rate, sono stati eseguiti 36 versamenti mensili da euro 700,00. Il pagamento complessivo di euro 54.200,00 (euro 5.000,00 + 24.000,00 + 25.200,00) è stato imputato dalla banca a totale estinzione del debito meno garantivo, vale a dire lo scoperto del conto corrente (per euro
21.512,38 come da all. l3 della convenuta) ed il residuo di euro 32.687,62 è stato imputato al mutuo.
I conteggi esplicati dalla banca appaiono corretti, anche alla luce della documentazione prodotta, relativa ai pagamenti ricevuti ed agli accordi non novativi intercorsi nel tempo. L'attore non ha contestato con argomenti persuasivi tali risultanze né ha depositato prove documentali di pagamenti non tenuti in considerazione dall'istituto di credito.
In tale quadro di allegazione diviene meramente esplorativa la C.T.U. contabile, sicché, in assenza di documentazione contraria o di altri mezzi di prova in punto da parte dell'attore/opponente, i conteggi della banca si palesano esatti, con conseguente correttezza della somma azionata nell'esecuzione immobiliare qui opposta.
9. - L'opposizione va perciò rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza: Parte_1
va quindi condannato a rifonderle alla banca convenuta nell'importo che si liquida – in
[...]
mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari al credito in contestazione di euro
98.916,43), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M.
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 9.180,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con il ricorso ex art. 615 c.p.c. del 16.6.2023. Parte_1
CONDANNA
( ), a rifondere alla banca opposta le spese di lite per euro Parte_1 C.F._1
9.180,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4 marzo 2024 ed iscritta al n. 425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Roberta Guida Parte_1 C.F._1
del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Podgora n. 11 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- ( ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Alessandro Profumo Controparte_1 P.IVA_1
del foro di Genova con elezione di domicilio in Via Cesarea n. 5/7C - Genova, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare n. 77/2023 R.G. Es. Imm..
In data 24 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attore/opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito vantato dal creditore procedente, avendo riguardo ai plurimi
pagamenti effettuati da parte del Sig. ; Parte_1
pagina 1 di 7 - Accertare e dichiarare le esigenze sanitarie poste a fondamento del “Trust DR” e, per l'effetto, accertare e dichiarare
la non aggredibilità del bene in quanto conferito in trust.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta/opposta: “Contrariis reiectis e salvis iuribus;
previa occorrendo ammissione delle istanze
istruttorie tutte proposte e proponende dalla conchiudente Banca opposta comunque in subordine denegato, salvo gravame
ed in ogni caso senza assunzione o inversione d'alcun onere probatorio, voglia il Giudice adito:
- in immediata via preliminare e comunque respingere e disattendere l'avversa istanza di sospensione, perchè
inammissibile, comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata ed in ogni caso per assoluta carenza di fumus boni
iuris e di periculum in mora;
- nel merito: respingere e disattendere l'avversa opposizione e qualsivoglia avversa domanda e/o istanza con essa ex
adverso proposta perché tutte inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate, assolvendosi la Banca
conchiudente da qualsivoglia avversa pretesa;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimb. forf. spese generali 15% ed oltre cpa e iva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con mutuo fondiario per Notaio di Olgiate Molgora dell'8.6.2011 (all. b-d della Per_1
convenuta) ha erogato alla la somma di euro CP_1 Controparte_2
170.000,00 dietro garanzia di iscrizione ipotecaria su immobili in Rovagnate in comproprietà al 50% fra e nonché con contestuale fideiussione fino all'importo di euro Parte_1 CP_3
255.000,00 da parte di , e . La società è stata Parte_1 CP_3 Controparte_4
dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n. 145/2020 del 31.12.2020 (all. f della convenuta) e la banca, dopo opposizione ex art. 98 L.F., è stata ammessa al passivo per la somma di euro 93.146,80 in via di privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. (all. h-j della convenuta).
Con atto a rogito Notaio di Milano del 23.11.2011 (doc. 5 dell'attore ed all. m Persona_2
della convenuta), la garante e terza datrice di ipoteca ha costituito il trust “DR” CP_3
conferendo in esso la quota di ½ dell'immobile dato in garanzia del mutuo e istituendo trustee il marito
. Parte_1
pagina 2 di 7 Con atto di precetto dell'8.2.2023 la banca ha intimato a e CP_3 Controparte_4
il pagamento del dovuto per mutuo ipotecario, comprensivo di interessi al 31.12.2020, per euro
98.478,69 oltre ulteriori interessi e spese. Titolo e precetto sono stati notificati anche al trustee Parte_1
(doc. 4 dell'attore e all. n della convenuta).
[...]
e hanno opposto l'atto di precetto, con rigetto, però, CP_3 Controparte_4
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (all. g bis della convenuta).
Con atto di pignoramento notificato il 15.5.2023 (doc. 1 dell'attore) ha CP_1
pignorato al trust DR l'immobile concesso in ipoteca volontaria a garanzia del mutuo (nel frattempo ricadente nel Comune di nuova costituzione ). Si è così originata la Parte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 77/2023.
2. - Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. (doc. 2 dell'attore) ha Parte_1
contestato “la mancanza di un valido titolo esecutivo a sostegno della pretesa azionata con il pignoramento immobiliare”, in quanto “il credito azionato non corrisponde a quello maturato, stanti i
versamenti effettuati dal Sig. fino alla data del fallimento, con contestazione della Parte_1
quota capitale residua e quota interessi ed anche perché, nell'accordo tra le parti, era stato inserito un debito personale. Dunque, non vi è allo stato la possibilità di verificare l'ammontare esatto richiesto
da parte avversaria che risulta, pertanto, inesatto”.
Più precisamente, l'opponente ha richiamato (ma non prodotto) una scrittura privata non novativa conclusa con la che avrebbe rinegoziato le condizioni del mutuo, prevedendo CP_1
il pagamento della somma di euro 125.000,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto all'istituto di credito,
da versare con una rata iniziale da euro 5.000,00 all'accettazione della proposta e con successive 120
rate mensili da euro 1.000,00 cadauna a partire dal 4.12.2015. Il pagamento sarebbe avvenuto puntualmente sino al fallimento societario, dopo il quale un nuovo accordo avrebbe ridotto l'importo della rata ad euro 700,00 cadauna da versare in numero di 137 dal 5.12.2017. Per il protrarsi delle difficoltà economiche, il avrebbe proposto di ridurre ulteriormente l'ammontare delle rate ad Pt_1
euro 400,00 mensili, senza però incontrare l'accordo della banca. La somma indicata nel pignoramento non sarebbe corretta perché non terrebbe conto dei numerosi pagamenti rateali e, non distinguendo tra pagina 3 di 7 quota interessi e quota capitale, impedirebbe la corretta determinazione del credito, che dovrebbe essere pari alla minor somma di euro 66.000,00.
3. - Si è costituita in giudizio per ricostruire e documentare gli accordi Controparte_1
intercorsi fra le parti e per puntualizzare e dimostrare il proprio credito, resistendo così all'opposizione.
4. - All'udienza del 5.12.2023, fissata per discutere sulla sospensione dell'esecuzione dopo un rinvio accordato, l'opponente non ha insistito nell'istanza, sicché il G.E. si è limitato a concedere termine perentorio di 90 giorni per l'avvio della fase di merito (cfr. verbale al doc. 3 dell'attore).
5. - Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.3.2024 ha Parte_1
tempestivamente radicato il giudizio de quo agitur, riproducendo il contenuto del ricorso.
6. - La creditrice si è costituita in giudizio, producendo il piano di rientro CP_1
concordato nel 2015 (all. l1) e quello del successivo 2017 (all. l2) e quindi indicando le somme versate ratealmente dal e la loro imputazione, per concludere per la correttezza dell'importo azionato Pt_1
esecutivamente.
7. - Rileva, anzitutto, il Giudicante come, diversamente dal ricorso ex art. 615 c.p.c., l'atto introduttivo della presente fase di merito contiene una conclusione del tutto nuova, ossia quella relativa all'accertamento delle esigenze sanitarie poste a base del trust DR e la conseguente “non
aggredibilità del bene in quanto conferito in trust”.
La domanda è inammissibile.
Infatti, a seguito della riforma del 2006 l'opposizione all'esecuzione è stata definitivamente costruita come procedimento a struttura bifasica: la prima parte si introduce con ricorso avanti il
Giudice dell'Esecuzione, competente funzionalmente a provvedere sulla sospensione del processo esecutivo, e si chiude con l'ordinanza che concede o nega la sospensione ed assegna il termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. “per l'introduzione del giudizio di merito”; la seconda fase è a cognizione piena e si conclude con la decisione, in forma di sentenza, sulla fondatezza o meno dei motivi di opposizione. Sussiste, pertanto, una stretta correlazione fra le due fasi, nel senso che in quella di merito non è data la possibilità di un allargamento del contraddittorio a questioni non dedotte con l'originario ricorso. Le questioni nuove sono inammissibili e l'inammissibilità può esser dedotta anche d'ufficio.
pagina 4 di 7 Ancor più puntualmente, il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del
petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto. Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono
causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il Giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo
(Cass. 28.6.2019 n. 17441; Cass. 28.7.2011 n. 16541; Cass. 20.1.2011 n. 1328).
8. - Passando alla doglianza secondo cui il credito della banca non sarebbe quello per cui è stato notificato il pignoramento, bensì sarebbe pari a 66.000,00 euro, conteggiando correttamente i diversi pagamenti rateali fatti, nota il Giudice come abbia ben spiegato come sia giunta alla CP_1
somma di euro 98.478,69: euro 15.644,96 per rate maturate e non pagate (comprensive quindi di capitale ed interessi corrispettivi) a partire dalla 28.ma con scadenza all'8.10.2013 sino alla 37.ma con scadenza all'8.7.2014 (immediatamente anteriore al passaggio a sofferenza del 31.7.2014); euro
121.615,70 capitale puro impagato residuo;
euro 3.290,65 per interessi di mora al tasso legale sino alla data del fallimento del 31.12.2020 (cfr. estratto certificato ex art. 50 TUB sub all. g della convenuta).
Al complessivo importo di euro 140.551,31 la banca ha detratto quanto incassato per euro 42.072,62 ,
di cui euro 9.285,00 per escussione della garanzia del Fondo pubblico ex Legge 662/1996 ed euro
32.787,62 per intervenuti pagamenti in acconto della società debitrice. La differenza di euro 98.478,69
è esattamente quella esposta dapprima nel precetto e quindi azionata esecutivamente nonché, in precedenza, già ammessa al passivo del fallimento.
pagina 5 di 7 La banca si è soffermata anche sul piano di rientro non novativo del 13.11.2015 (all. l1 cit. della convenuta), nel quale , in proprio e nella qualità di trustee del Trust CP_2 Parte_1
DR, e , riconoscendosi debitori ed impegnandosi a pagare a CP_3 Controparte_4
saldo e stralcio il complessivo credito per saldo debitore di conto corrente e per mutuo impagato per la complessiva somma di euro 125.000,00, hanno versato una prima rata di euro 5.000,00 con impegno al pagamento di ulteriori 120 rate mensili da euro 1.000,00 ciascuna a partire dal 4.12.2015, salvo poi versare il solo importo di euro 29.000,00 e richiedere la modifica del piano di rientro mediante riduzione delle rate ad euro 700,00 mensili (all. l2 cit. della convenuta); concessa anche questa riduzione delle rate, sono stati eseguiti 36 versamenti mensili da euro 700,00. Il pagamento complessivo di euro 54.200,00 (euro 5.000,00 + 24.000,00 + 25.200,00) è stato imputato dalla banca a totale estinzione del debito meno garantivo, vale a dire lo scoperto del conto corrente (per euro
21.512,38 come da all. l3 della convenuta) ed il residuo di euro 32.687,62 è stato imputato al mutuo.
I conteggi esplicati dalla banca appaiono corretti, anche alla luce della documentazione prodotta, relativa ai pagamenti ricevuti ed agli accordi non novativi intercorsi nel tempo. L'attore non ha contestato con argomenti persuasivi tali risultanze né ha depositato prove documentali di pagamenti non tenuti in considerazione dall'istituto di credito.
In tale quadro di allegazione diviene meramente esplorativa la C.T.U. contabile, sicché, in assenza di documentazione contraria o di altri mezzi di prova in punto da parte dell'attore/opponente, i conteggi della banca si palesano esatti, con conseguente correttezza della somma azionata nell'esecuzione immobiliare qui opposta.
9. - L'opposizione va perciò rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza: Parte_1
va quindi condannato a rifonderle alla banca convenuta nell'importo che si liquida – in
[...]
mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari al credito in contestazione di euro
98.916,43), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M.
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 9.180,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con il ricorso ex art. 615 c.p.c. del 16.6.2023. Parte_1
CONDANNA
( ), a rifondere alla banca opposta le spese di lite per euro Parte_1 C.F._1
9.180,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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