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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 23/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. r.g. 144/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI COSTITUITI IN ADESIONE
E CONTRO
FU + CP_4 Per_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparsa per l'attrice e per i convenuti costituiti l'avv. Maria Vittoria Carta;
nessuno è comparso per gli altri convenuti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nell'interesse di parte attrice, l'avv. Carta conferma le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e confermate con le note illustrative autorizzate, affinché “Disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nell'espositiva:
a) accertare e dichiarare che l'attrice , come sopra identificata, è l'unica ed esclusiva Parte_1
proprietaria per usucapione dell'appartamento posto al piano terra del maggior fabbricato, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Perdasdefogu al fg.16 mapp. 1196 sub. 1 – cat. A/2, 3,5 vani rendita euro 119,30 e del garage al piano seminterrato, censito all'N.C.E.U. al fg. 16 mapp.
1196 sub. 4 categoria C/2, consistenza circa 47 mq., rendita Euro 55,83, con accesso dal Vicolo
Roma, e l'area cortilizia di pertinenza - sito nel Comune di Perdasdefogu, con accesso dalla Via
Regina Margherita, 5, confinante per un lato con la predetta Via, altro lato con la proprietà
1 , altro lato proprietà /o aventi causa, e altro lato con proprietà e/o Persona_2 Per_2 Per_3
eredi e aventi causa, e al piano soprastante con proprietà ; CP_3
b) Con il rimborso delle spese processuali in caso d'ingiustificata resistenza”.
Nell'interesse dei convenuti costituiti, l'avv. Carta si richiama al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.11.2023, con la quale i predetti nulla hanno opposto alla domanda formulata dall'attrice e hanno concluso per l'accoglimento.
L'avv. Carta chiede che la causa sia tenuta a decisione, con compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore delle parti costituite che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00 acquisita la disponibilità dell'avv. Carta a comparire al predetto orario.
Alle ore 15,00, è comparso l'avv. Maria Vittoria Carta.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
2 N. R.G. 144/2023
Segue verbale udienza del 23.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tortolì, nella via Eleonora D'Arborea n. 14/A presso lo studio dell'Avv. Daniela
Poloni, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Carta, giusta procura speciale in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_5 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Tortolì, nella via Eleonora D'Arborea Controparte_3
n. 14/A presso lo studio dell'Avv. Daniela Poloni, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria
Carta, giusta procura speciale in atti
CONVENUTI COSTITUITI IN ADESIONE
E CONTRO
FU FU , CP_4 Per_1 CP_6 Per_4 [...]
FU , FU CP_7 Per_4 CP_8 CP_7 [...]
FU U CP_9 CP_7 CP_10 CP_7 CP_11
FU FU CP_7 CP_12 CP_7 Controparte_13
3 , IN PERSONA DEL PARROCO PRO TEMPORE CP_14 CP_15
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.2.2023, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, Pt_1
a domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la medesima è l'unica
[...] ed esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione dell'appartamento posto al piano terra del maggior fabbricato, identificato al N.C.E.U. del Comune di Perdasdefogu al Foglio 16, particella
1196, sub. 1, e del garage al piano seminterrato, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 16, particella 1196, sub. 4 e dell'area cortilizia di pertinenza.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto di possedere da oltre vent'anni e comunque da data antecedente al 1^ gennaio 1999, consecutivamente, incontestatamente e pubblicamente, da proprietaria assoluta, destinandolo ad abitazione principale per sè e i propri figli, il sopra identificato immobile, sito nel Comune di Perdasdefogu, con accesso dalla via Regina Margherita,
5, confinante per un lato con la predetta via, altro lato con la proprietà altro lato Persona_2 proprietà e/o aventi causa, e altro lato con proprietà e/o eredi e aventi causa, e al Per_2 Per_3 piano soprastante con proprietà e l'area cortilizia di pertinenza, il tutto CP_3 rappresentato negli allegati elaborati planimetrici.
Ha proseguito l'attrice che gli atti di possesso si sono estrinsecati negli anni attraverso la ristrutturazione interna dell'appartamento, il rifacimento del capotto esterno, la tinteggiatura esterna, la sostituzione degli infissi e, altresì, attraverso la realizzazione del garage al piano seminterrato, con apertura di un vano e installazione di travi.
Inoltre, la medesima ha provveduto alla richiesta delle allegate concessioni e autorizzazioni edilizie per la realizzazione del garage/parcheggio, come da relazione tecnica e elaborati grafici dell'Arch. , versati in atti, nonchè alle pratiche di accatastamento del predetto locale Persona_5 garage/parcheggio.
Ancora, ha esposto di vivere stabilmente nella predetta abitazione con i figli e di Parte_1 utilizzare il locale garage per il ricovero del veicolo e come locale deposito, utilizzando da oltre vent'anni l'area cortilizia di pertinenza e di provvedere da oltre vent'anni al pagamento delle imposte e delle utenze di luce, acqua e gas.
4 Secondo le allegazioni attrici, si è sempre comportata come proprietaria esclusiva Parte_1 dell'immobile descritto, come si evince anche dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta in data 24.03.1997 nanti l'incaricato del Comune di Perdasdefogu, che ha allegato nel giudizio.
Poiché l'immobile per il quale è causa risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, ad eccezione del garage – pertinenza dell'abitazione – intestato alla sola attrice, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suindicato immobile.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile oggetto della domanda e, essendo deceduto l'intestatario catastale Persona_6 genitore dell'attrice, sono stati citati coloro che, sulla base del relativo certificato di stato di famiglia originario, rilasciato dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Perdasdefogu, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi del predetto e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102
c.p.c.).
Inoltre, poichè gli intestatari catastali fu fu , CP_4 Per_1 CP_6 Per_4 [...]
, , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, sono risultati Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 irreperibili, nonostante le diligenti ricerche compiute da parte attrice presso l'ufficio Anagrafe dei
Comuni di Perdasdefogu, Jerzu e Ulassai, la notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti si è perfezionata mediante consegna dell'atto di citazione al Pubblico Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Dalle ispezioni ipotecarie prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, con riferimento all'unità immobiliare distinta nel Catasto fabbricati del Comune di
Perdasdefogu, al Foglio 16, particella 1196, sub 1, oggetto della domanda, è emersa la trascrizione in data 24.8.2007, Registro Particolare n. 7114, Registro Generale n. 10463, relativa alla denuncia di successione di a favore della coniuge e del figlio CP_4 Persona_7
proprietario, gli eredi del quale sono odierne parti in causa. Controparte_22
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza del 28.12.2023, dopo la
5 verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
e germani dell'attrice, con comparsa di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 costituzione e risposta depositata il 3.11.2023, si sono costituiti nel presente giudizio, nulla eccependo ed opponendo in merito alla pretesa avanzata da e anzi riconoscendo Parte_1 integralmente le richieste promosse ed il possesso dalla stessa esercitato, così come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio e hanno pertanto concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 23.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
6 Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attrice ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali dedotti in calce all'atto introduttivo.
Esaminati all'udienza del 4.6.2024, i testi e dell'attendibilità dei Testimone_1 Tes_2 quali non v'è motivo in atti di dubitare -amici dell'attrice da quando erano bambini;
residenti nel
Comune di Perdasdefogu ove è ubicato l'immobile in questione;
vicini di casa e abituali frequentatori della zona;
disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti da riferendo l'ubicazione, la Parte_1 consistenza e le proprietà confinanti dell'immobile per cui è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso dell'esame, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile del quale si tratta per un tempo utile al perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che, dal 2000 e fino all'attualità, ha abitato in Parte_1 via esclusiva, adibendola a casa familiare, l'unità immobiliare oggetto della domanda, sita nella via Regina Margherita del Comune di Perdasdefogu, costituita dall'appartamento al piano terra e dal garage al piano seminterrato, sfalzato rispetto alla casa, e dall'area cortilizia di pertinenza.
L'appartamento in esame era la casa della famiglia che è stata integralmente ristrutturata Pt_1 dall'attrice.
Intorno al 2000, ha realizzato il garage, eseguendo lo scavo e installando le travi sul Parte_1 soffitto.
Per accedere alla casa si percorre un ampio cortile, che è stato pavimentato ed è stata aggiunta la copertura a protezione dell'ingresso, realizzata con una struttura in ferro e pannelli trasparenti. si è curata nel tempo della manutenzione ordinaria e straordinaria della casa e, in Parte_1 particolare, ha realizzato il cappotto termico e delle modifiche strutturali interne.
In particolare, ella ha sostituito gli infissi esterni e la pavimentazione, ha ampliato il bagno e realizzato una finestra che si affaccia sulla piazzetta comunale, ha recuperato una cameretta da letto per i figli e un ripostiglio sotto il garage della sorella provvedendo CP_3 periodicamente a tinteggiare le pareti interne della casa.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile in esame da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come la proprietaria, tanto che gli
7 stessi testi l'hanno sempre ritenuta tale.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato dall'attrice trovano riscontro anche nelle prove documentali offerte, in particolare si vedano la concessione del Comune di
Perdasdefogu n. 18 del 22.10.2001 per la realizzazione del garage della casa di via Regina
Margherita e la relativa pratica di accatastamento;
le pratiche per l'allaccio delle utenze gas e acqua;
le bollette relative alle utenze idrica ed elettrica (doc. n. 55, 58, 60-62, allegati all'atto di citazione).
Inoltre, assume rilievo il fatto che le circostanze allegate dall'attrice sono state integralmente confermate, con dichiarazioni da ritenersi munite di portata confessoria, dai convenuti costituitisi in giudizio, i quali non hanno sollevato alcuna eccezione e hanno riconosciuto che l'immobile oggetto del presente giudizio è stato nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'attrice, nei termini dalla stessa prospettata nell'atto introduttivo.
Conclusivamente, ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus Parte_1 possidendi - desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus sui beni oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirli, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio di la fattispecie acquisitiva a titolo Parte_1 originario degli immobili come identificati nell'atto di citazione, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1140 e 1158 c.c.
Stante la concorde richiesta delle parti costituite, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Pt_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], esclusiva proprietaria dei
[...] C.F._1
seguenti beni immobili siti nel Comune di Perdasdefogu:
- appartamento con annessa area cortilizia, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Perdasdefogu, al Foglio 16, particella 1196 sub 1;
- garage, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Perdasdefogu, al Foglio 16, particella 1196 sub 4;
2) spese compensate.
8 Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. r.g. 144/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI COSTITUITI IN ADESIONE
E CONTRO
FU + CP_4 Per_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparsa per l'attrice e per i convenuti costituiti l'avv. Maria Vittoria Carta;
nessuno è comparso per gli altri convenuti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nell'interesse di parte attrice, l'avv. Carta conferma le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e confermate con le note illustrative autorizzate, affinché “Disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nell'espositiva:
a) accertare e dichiarare che l'attrice , come sopra identificata, è l'unica ed esclusiva Parte_1
proprietaria per usucapione dell'appartamento posto al piano terra del maggior fabbricato, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Perdasdefogu al fg.16 mapp. 1196 sub. 1 – cat. A/2, 3,5 vani rendita euro 119,30 e del garage al piano seminterrato, censito all'N.C.E.U. al fg. 16 mapp.
1196 sub. 4 categoria C/2, consistenza circa 47 mq., rendita Euro 55,83, con accesso dal Vicolo
Roma, e l'area cortilizia di pertinenza - sito nel Comune di Perdasdefogu, con accesso dalla Via
Regina Margherita, 5, confinante per un lato con la predetta Via, altro lato con la proprietà
1 , altro lato proprietà /o aventi causa, e altro lato con proprietà e/o Persona_2 Per_2 Per_3
eredi e aventi causa, e al piano soprastante con proprietà ; CP_3
b) Con il rimborso delle spese processuali in caso d'ingiustificata resistenza”.
Nell'interesse dei convenuti costituiti, l'avv. Carta si richiama al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.11.2023, con la quale i predetti nulla hanno opposto alla domanda formulata dall'attrice e hanno concluso per l'accoglimento.
L'avv. Carta chiede che la causa sia tenuta a decisione, con compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore delle parti costituite che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00 acquisita la disponibilità dell'avv. Carta a comparire al predetto orario.
Alle ore 15,00, è comparso l'avv. Maria Vittoria Carta.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
2 N. R.G. 144/2023
Segue verbale udienza del 23.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tortolì, nella via Eleonora D'Arborea n. 14/A presso lo studio dell'Avv. Daniela
Poloni, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Carta, giusta procura speciale in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_5 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Tortolì, nella via Eleonora D'Arborea Controparte_3
n. 14/A presso lo studio dell'Avv. Daniela Poloni, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria
Carta, giusta procura speciale in atti
CONVENUTI COSTITUITI IN ADESIONE
E CONTRO
FU FU , CP_4 Per_1 CP_6 Per_4 [...]
FU , FU CP_7 Per_4 CP_8 CP_7 [...]
FU U CP_9 CP_7 CP_10 CP_7 CP_11
FU FU CP_7 CP_12 CP_7 Controparte_13
3 , IN PERSONA DEL PARROCO PRO TEMPORE CP_14 CP_15
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.2.2023, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, Pt_1
a domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la medesima è l'unica
[...] ed esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione dell'appartamento posto al piano terra del maggior fabbricato, identificato al N.C.E.U. del Comune di Perdasdefogu al Foglio 16, particella
1196, sub. 1, e del garage al piano seminterrato, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 16, particella 1196, sub. 4 e dell'area cortilizia di pertinenza.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto di possedere da oltre vent'anni e comunque da data antecedente al 1^ gennaio 1999, consecutivamente, incontestatamente e pubblicamente, da proprietaria assoluta, destinandolo ad abitazione principale per sè e i propri figli, il sopra identificato immobile, sito nel Comune di Perdasdefogu, con accesso dalla via Regina Margherita,
5, confinante per un lato con la predetta via, altro lato con la proprietà altro lato Persona_2 proprietà e/o aventi causa, e altro lato con proprietà e/o eredi e aventi causa, e al Per_2 Per_3 piano soprastante con proprietà e l'area cortilizia di pertinenza, il tutto CP_3 rappresentato negli allegati elaborati planimetrici.
Ha proseguito l'attrice che gli atti di possesso si sono estrinsecati negli anni attraverso la ristrutturazione interna dell'appartamento, il rifacimento del capotto esterno, la tinteggiatura esterna, la sostituzione degli infissi e, altresì, attraverso la realizzazione del garage al piano seminterrato, con apertura di un vano e installazione di travi.
Inoltre, la medesima ha provveduto alla richiesta delle allegate concessioni e autorizzazioni edilizie per la realizzazione del garage/parcheggio, come da relazione tecnica e elaborati grafici dell'Arch. , versati in atti, nonchè alle pratiche di accatastamento del predetto locale Persona_5 garage/parcheggio.
Ancora, ha esposto di vivere stabilmente nella predetta abitazione con i figli e di Parte_1 utilizzare il locale garage per il ricovero del veicolo e come locale deposito, utilizzando da oltre vent'anni l'area cortilizia di pertinenza e di provvedere da oltre vent'anni al pagamento delle imposte e delle utenze di luce, acqua e gas.
4 Secondo le allegazioni attrici, si è sempre comportata come proprietaria esclusiva Parte_1 dell'immobile descritto, come si evince anche dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta in data 24.03.1997 nanti l'incaricato del Comune di Perdasdefogu, che ha allegato nel giudizio.
Poiché l'immobile per il quale è causa risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, ad eccezione del garage – pertinenza dell'abitazione – intestato alla sola attrice, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suindicato immobile.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile oggetto della domanda e, essendo deceduto l'intestatario catastale Persona_6 genitore dell'attrice, sono stati citati coloro che, sulla base del relativo certificato di stato di famiglia originario, rilasciato dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Perdasdefogu, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi del predetto e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102
c.p.c.).
Inoltre, poichè gli intestatari catastali fu fu , CP_4 Per_1 CP_6 Per_4 [...]
, , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, sono risultati Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 irreperibili, nonostante le diligenti ricerche compiute da parte attrice presso l'ufficio Anagrafe dei
Comuni di Perdasdefogu, Jerzu e Ulassai, la notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti si è perfezionata mediante consegna dell'atto di citazione al Pubblico Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Dalle ispezioni ipotecarie prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, con riferimento all'unità immobiliare distinta nel Catasto fabbricati del Comune di
Perdasdefogu, al Foglio 16, particella 1196, sub 1, oggetto della domanda, è emersa la trascrizione in data 24.8.2007, Registro Particolare n. 7114, Registro Generale n. 10463, relativa alla denuncia di successione di a favore della coniuge e del figlio CP_4 Persona_7
proprietario, gli eredi del quale sono odierne parti in causa. Controparte_22
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza del 28.12.2023, dopo la
5 verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
e germani dell'attrice, con comparsa di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 costituzione e risposta depositata il 3.11.2023, si sono costituiti nel presente giudizio, nulla eccependo ed opponendo in merito alla pretesa avanzata da e anzi riconoscendo Parte_1 integralmente le richieste promosse ed il possesso dalla stessa esercitato, così come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio e hanno pertanto concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 23.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
6 Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attrice ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali dedotti in calce all'atto introduttivo.
Esaminati all'udienza del 4.6.2024, i testi e dell'attendibilità dei Testimone_1 Tes_2 quali non v'è motivo in atti di dubitare -amici dell'attrice da quando erano bambini;
residenti nel
Comune di Perdasdefogu ove è ubicato l'immobile in questione;
vicini di casa e abituali frequentatori della zona;
disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti da riferendo l'ubicazione, la Parte_1 consistenza e le proprietà confinanti dell'immobile per cui è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso dell'esame, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile del quale si tratta per un tempo utile al perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che, dal 2000 e fino all'attualità, ha abitato in Parte_1 via esclusiva, adibendola a casa familiare, l'unità immobiliare oggetto della domanda, sita nella via Regina Margherita del Comune di Perdasdefogu, costituita dall'appartamento al piano terra e dal garage al piano seminterrato, sfalzato rispetto alla casa, e dall'area cortilizia di pertinenza.
L'appartamento in esame era la casa della famiglia che è stata integralmente ristrutturata Pt_1 dall'attrice.
Intorno al 2000, ha realizzato il garage, eseguendo lo scavo e installando le travi sul Parte_1 soffitto.
Per accedere alla casa si percorre un ampio cortile, che è stato pavimentato ed è stata aggiunta la copertura a protezione dell'ingresso, realizzata con una struttura in ferro e pannelli trasparenti. si è curata nel tempo della manutenzione ordinaria e straordinaria della casa e, in Parte_1 particolare, ha realizzato il cappotto termico e delle modifiche strutturali interne.
In particolare, ella ha sostituito gli infissi esterni e la pavimentazione, ha ampliato il bagno e realizzato una finestra che si affaccia sulla piazzetta comunale, ha recuperato una cameretta da letto per i figli e un ripostiglio sotto il garage della sorella provvedendo CP_3 periodicamente a tinteggiare le pareti interne della casa.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile in esame da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come la proprietaria, tanto che gli
7 stessi testi l'hanno sempre ritenuta tale.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato dall'attrice trovano riscontro anche nelle prove documentali offerte, in particolare si vedano la concessione del Comune di
Perdasdefogu n. 18 del 22.10.2001 per la realizzazione del garage della casa di via Regina
Margherita e la relativa pratica di accatastamento;
le pratiche per l'allaccio delle utenze gas e acqua;
le bollette relative alle utenze idrica ed elettrica (doc. n. 55, 58, 60-62, allegati all'atto di citazione).
Inoltre, assume rilievo il fatto che le circostanze allegate dall'attrice sono state integralmente confermate, con dichiarazioni da ritenersi munite di portata confessoria, dai convenuti costituitisi in giudizio, i quali non hanno sollevato alcuna eccezione e hanno riconosciuto che l'immobile oggetto del presente giudizio è stato nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'attrice, nei termini dalla stessa prospettata nell'atto introduttivo.
Conclusivamente, ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus Parte_1 possidendi - desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus sui beni oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirli, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio di la fattispecie acquisitiva a titolo Parte_1 originario degli immobili come identificati nell'atto di citazione, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1140 e 1158 c.c.
Stante la concorde richiesta delle parti costituite, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Pt_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], esclusiva proprietaria dei
[...] C.F._1
seguenti beni immobili siti nel Comune di Perdasdefogu:
- appartamento con annessa area cortilizia, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Perdasdefogu, al Foglio 16, particella 1196 sub 1;
- garage, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Perdasdefogu, al Foglio 16, particella 1196 sub 4;
2) spese compensate.
8 Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
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