TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2033/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2033/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cuneo, C.so Dante n. 22, presso lo studio legale dell'Avv.
GIOLITTI BARBARA LUISA (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cuneo Via MonNO Peano n. 2, presso lo studio legale l'Avv.
GIRAUDO MICHELA (c.f. , che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in Beinette (CN) l'01/07/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006;
- di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dal matrimonio è nata la figlia a CUNEO il 28/04/2008; Persona_1
- di essersi separati consensualmente, separazione omologata dal Tribunale con sentenza dell'01/08/2023;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Casa familiare
A.1) l'ex casa familiare, sita in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n. 18, la cui nuda proprietà è in capo ai NOi e , con usufrutto in capo alla IG CP_1 Parte_1
e condotta in locazione dalla IG rimane Controparte_2 Pt_2
assegnata, con l'uso dei mobili e degli arredi in essa contenuti, a quest'ultima, che la occuperà insieme alla figlia minore presso di lei collocata. Il NO , invece, ha Per_1 Pt_1 già prima d'ora trasferito la propria residenza in Cuneo, Via Giuseppe Barbaroux n. 2, in un appartamento dal medesimo condotto in locazione (doc. 4 e 5);
A.2) le parti concordano che la cucina contenuta nell'ex casa familiare – di proprietà del NO , compreso il tavolo in cristallo dono della madre IG Pt_1 Parte_3
– ed il mobile su misura costruito dal nonno paterno nella stanza di Anna,
[...]
verranno dal marito lasciati in comodato d'uso gratuito alla moglie e alla figlia fino al giorno in cui la IG recederà dal contratto di locazione della predetta abitazione;
Pt_2
A.3) le parti danno, altresì, atto che i restanti mobili ed arredi presenti nell'ex casa familiare sono di proprietà della IG Pt_2
B) affidamento, collocamento e modalità di visita della figlia minore Per_1
B.1) la figlia minore di anni 16, viene affidata ad entrambi i genitori, secondo i Per_1
principi dell'affido condiviso e avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
B.2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza della stessa, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su
2 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
B.3) i genitori concordano che, vista l'età di gli incontri e la frequentazione tra padre Per_1
e figlia avverranno liberamente in base ad accordi tra gli stessi e con la madre, la quale dovrà essere informata con almeno 24 ore di anticipo e con la precisazione che il NO
terrà la minore con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena alla Pt_1
domenica sera prima di cena, almeno due giorni infrasettimanali per il pranzo e con la previsione di congrui periodi durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere periodi più lunghi, anche settimane intere, presso l'abitazione paterna;
B.4) in ogni caso, per maggiori precisazioni a quanto indicato nei suddetti punti, le parti richiamano integralmente il contenuto del piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc.
6);
B.5) le parti precisano ancora che le modalità di visita concordate e il piano genitoriale trovano applicazione salvo diversi accordi tra loro.
C) Contributo al mantenimento e spese straordinarie per la figlia minore Per_1
C.1) il NO corrisponderà alla IG a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 Pt_2 corrente IBAN [...], intestato a quest'ultima, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale assegno per il mantenimento della figlia Per_1
fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
C.2) i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno, in favore della figlia le Per_1
spese extra-assegno, secondo le linee guida indicate dal Protocollo CNF 29.11.2017 (doc. 7), ivi comprese quelle relative allo sci alpino praticato dalla figlia (quali attrezzatura, abbonamento stagionale agli impianti sciistici, abbonamento allo Sci Club ed eventuali corsi di perfezionamento necessari per lo svolgimento dell'attività agonistica di sci alpino), fino a quando non sarà economicamente autonoma. Per_1
Sul punto, le parti precisano, sin d'ora, di essere d'accordo sul fatto che la figlia Per_1
frequenti l'università, nonché specializzazioni e/o master universitari, e dichiarano che tutte le relative spese (comprese quelle alloggiative) verranno sostenute dai genitori nella misura della metà ciascuno, ovviamente previo accordo da assumersi volta per volta sulle scelte concrete;
C.3) l'assegno unico per la figlia verrà integralmente percepito dalla IG Per_1 Pt_2
3 D) ulteriori pattuizioni
D.1) le parti concordano che il Camper, tg. DS043FN, tra loro cointestato, rimarrà in proprietà e in uso esclusivo al NO . Le parti stesse provvederanno alla voltura del Pt_1
suddetto Camper entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e tutte le spese relative a tale passaggio di proprietà (voltura, bollo, assicurazione…) saranno integralmente a carico del NO;
Pt_1
D.2) le parti concordano, altresì, che la Fiat 500, tg. FX834NB, tra loro cointestata, rimarrà in uso e proprietà esclusiva della IG la quale affronterà le spese di uso, Pt_2
finanziamento, manutenzione e bollo relative a tale autovettura, mentre la Jeep, tg.
FR828GD, tra loro cointestata, ma in uso al NO , e il tg. DS043FN, di cui Pt_1 Pt_4
al punto precedente, rimarranno in uso e proprietà esclusiva a quest'ultimo, il quale assumerà su di sé le relative spese di uso, finanziamento, manutenzione e bollo.
Le parti provvederanno, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso alla voltura delle due autovetture e del Camper in maniera tale che verrà formalizzata l'intera proprietà della Fiat 500 in capo alla IG (con spese di Pt_2
voltura a carico della stessa), e l'intera proprietà della Jeep e del Camper in capo al NO
(con spese di voltura a carico dello stesso); Pt_1
D.3) le parti concordano che il libretto di risparmio n. 63 24 58510906 0, acceso presso la
Banca Sella, intestato alla figlia minore rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Per_1
stessa, la quale potrà utilizzare le somme ivi depositate una volta raggiunta la maggiore età.
Tali somme, pertanto, non potranno, in nessun caso, essere prelevate e/o utilizzate dalle parti, neanche per far fronte ad esigenze della figlia, esigenze alle quali, in caso di necessità, le stesse parti provvederanno con proprie personali sostanze nella misura del 50% ciascuno.
D.4) le parti concordano che tutte le spese relative al cane saranno sostenute dalla CP_3
IG Ciò a condizione che si proceda alla voltura del cane, da parte del NO Pt_2
alla IG (con relative spese a carico del NO ) entro e non oltre Pt_1 Pt_2 Pt_1
60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Sino a quando non si procederà alla suddetta voltura, le spese ordinarie relative alla gestione del cane verranno sostenute per intero dalla IG mentre le spese veterinarie, Pt_2
nonché quelle relative ai vaccini e medicinali verranno sostenute dal NO . Pt_1
Analogamente, sino a quando non si procederà a tale voltura, le spese relative ad interventi chirurgici e relative terapie verranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, previo accordo sulla loro necessità / opportunità e scelta del medico veterinario;
4 D.5) i coniugi dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento. I medesimi dichiarano, altresì, fatta eccezione per quanto previsto ai punti A), C) e D), di aver definito ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
D.6) i genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi e della figlia minore Per_1
D.7) le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv. RA IS OL
e MI UD, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8,
L. 31.12.2012 n. 247.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo in data 22/08/2024 parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore, nata dal matrimonio, di cui Per_1 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Beinette (CN) il
01/07/2006 tra: , nato a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di
[...]
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Beinette al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2006;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Beinette perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2033/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cuneo, C.so Dante n. 22, presso lo studio legale dell'Avv.
GIOLITTI BARBARA LUISA (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cuneo Via MonNO Peano n. 2, presso lo studio legale l'Avv.
GIRAUDO MICHELA (c.f. , che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in Beinette (CN) l'01/07/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006;
- di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dal matrimonio è nata la figlia a CUNEO il 28/04/2008; Persona_1
- di essersi separati consensualmente, separazione omologata dal Tribunale con sentenza dell'01/08/2023;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Casa familiare
A.1) l'ex casa familiare, sita in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n. 18, la cui nuda proprietà è in capo ai NOi e , con usufrutto in capo alla IG CP_1 Parte_1
e condotta in locazione dalla IG rimane Controparte_2 Pt_2
assegnata, con l'uso dei mobili e degli arredi in essa contenuti, a quest'ultima, che la occuperà insieme alla figlia minore presso di lei collocata. Il NO , invece, ha Per_1 Pt_1 già prima d'ora trasferito la propria residenza in Cuneo, Via Giuseppe Barbaroux n. 2, in un appartamento dal medesimo condotto in locazione (doc. 4 e 5);
A.2) le parti concordano che la cucina contenuta nell'ex casa familiare – di proprietà del NO , compreso il tavolo in cristallo dono della madre IG Pt_1 Parte_3
– ed il mobile su misura costruito dal nonno paterno nella stanza di Anna,
[...]
verranno dal marito lasciati in comodato d'uso gratuito alla moglie e alla figlia fino al giorno in cui la IG recederà dal contratto di locazione della predetta abitazione;
Pt_2
A.3) le parti danno, altresì, atto che i restanti mobili ed arredi presenti nell'ex casa familiare sono di proprietà della IG Pt_2
B) affidamento, collocamento e modalità di visita della figlia minore Per_1
B.1) la figlia minore di anni 16, viene affidata ad entrambi i genitori, secondo i Per_1
principi dell'affido condiviso e avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
B.2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza della stessa, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su
2 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
B.3) i genitori concordano che, vista l'età di gli incontri e la frequentazione tra padre Per_1
e figlia avverranno liberamente in base ad accordi tra gli stessi e con la madre, la quale dovrà essere informata con almeno 24 ore di anticipo e con la precisazione che il NO
terrà la minore con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena alla Pt_1
domenica sera prima di cena, almeno due giorni infrasettimanali per il pranzo e con la previsione di congrui periodi durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere periodi più lunghi, anche settimane intere, presso l'abitazione paterna;
B.4) in ogni caso, per maggiori precisazioni a quanto indicato nei suddetti punti, le parti richiamano integralmente il contenuto del piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc.
6);
B.5) le parti precisano ancora che le modalità di visita concordate e il piano genitoriale trovano applicazione salvo diversi accordi tra loro.
C) Contributo al mantenimento e spese straordinarie per la figlia minore Per_1
C.1) il NO corrisponderà alla IG a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 Pt_2 corrente IBAN [...], intestato a quest'ultima, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale assegno per il mantenimento della figlia Per_1
fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
C.2) i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno, in favore della figlia le Per_1
spese extra-assegno, secondo le linee guida indicate dal Protocollo CNF 29.11.2017 (doc. 7), ivi comprese quelle relative allo sci alpino praticato dalla figlia (quali attrezzatura, abbonamento stagionale agli impianti sciistici, abbonamento allo Sci Club ed eventuali corsi di perfezionamento necessari per lo svolgimento dell'attività agonistica di sci alpino), fino a quando non sarà economicamente autonoma. Per_1
Sul punto, le parti precisano, sin d'ora, di essere d'accordo sul fatto che la figlia Per_1
frequenti l'università, nonché specializzazioni e/o master universitari, e dichiarano che tutte le relative spese (comprese quelle alloggiative) verranno sostenute dai genitori nella misura della metà ciascuno, ovviamente previo accordo da assumersi volta per volta sulle scelte concrete;
C.3) l'assegno unico per la figlia verrà integralmente percepito dalla IG Per_1 Pt_2
3 D) ulteriori pattuizioni
D.1) le parti concordano che il Camper, tg. DS043FN, tra loro cointestato, rimarrà in proprietà e in uso esclusivo al NO . Le parti stesse provvederanno alla voltura del Pt_1
suddetto Camper entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e tutte le spese relative a tale passaggio di proprietà (voltura, bollo, assicurazione…) saranno integralmente a carico del NO;
Pt_1
D.2) le parti concordano, altresì, che la Fiat 500, tg. FX834NB, tra loro cointestata, rimarrà in uso e proprietà esclusiva della IG la quale affronterà le spese di uso, Pt_2
finanziamento, manutenzione e bollo relative a tale autovettura, mentre la Jeep, tg.
FR828GD, tra loro cointestata, ma in uso al NO , e il tg. DS043FN, di cui Pt_1 Pt_4
al punto precedente, rimarranno in uso e proprietà esclusiva a quest'ultimo, il quale assumerà su di sé le relative spese di uso, finanziamento, manutenzione e bollo.
Le parti provvederanno, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso alla voltura delle due autovetture e del Camper in maniera tale che verrà formalizzata l'intera proprietà della Fiat 500 in capo alla IG (con spese di Pt_2
voltura a carico della stessa), e l'intera proprietà della Jeep e del Camper in capo al NO
(con spese di voltura a carico dello stesso); Pt_1
D.3) le parti concordano che il libretto di risparmio n. 63 24 58510906 0, acceso presso la
Banca Sella, intestato alla figlia minore rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Per_1
stessa, la quale potrà utilizzare le somme ivi depositate una volta raggiunta la maggiore età.
Tali somme, pertanto, non potranno, in nessun caso, essere prelevate e/o utilizzate dalle parti, neanche per far fronte ad esigenze della figlia, esigenze alle quali, in caso di necessità, le stesse parti provvederanno con proprie personali sostanze nella misura del 50% ciascuno.
D.4) le parti concordano che tutte le spese relative al cane saranno sostenute dalla CP_3
IG Ciò a condizione che si proceda alla voltura del cane, da parte del NO Pt_2
alla IG (con relative spese a carico del NO ) entro e non oltre Pt_1 Pt_2 Pt_1
60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Sino a quando non si procederà alla suddetta voltura, le spese ordinarie relative alla gestione del cane verranno sostenute per intero dalla IG mentre le spese veterinarie, Pt_2
nonché quelle relative ai vaccini e medicinali verranno sostenute dal NO . Pt_1
Analogamente, sino a quando non si procederà a tale voltura, le spese relative ad interventi chirurgici e relative terapie verranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, previo accordo sulla loro necessità / opportunità e scelta del medico veterinario;
4 D.5) i coniugi dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento. I medesimi dichiarano, altresì, fatta eccezione per quanto previsto ai punti A), C) e D), di aver definito ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
D.6) i genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi e della figlia minore Per_1
D.7) le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv. RA IS OL
e MI UD, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8,
L. 31.12.2012 n. 247.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo in data 22/08/2024 parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore, nata dal matrimonio, di cui Per_1 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Beinette (CN) il
01/07/2006 tra: , nato a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di
[...]
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Beinette al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2006;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Beinette perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
6