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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4368 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Guido (C.F. ), giusta procura in atti - pec: C.F._2
Email_1
- parte attrice opponente -
CONTRO
(Codice Fiscale a mezzo del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(Codice Fiscale e Partita IVA: , intervenuta in guisa di .IVA: P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni De Rosa (c.f.: ) P.IVA_3 C.F._3
e (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, PEC: Controparte_4 C.F._4
Email_2 Email_3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 673/2023 (RG 3025/2023) emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 12.09.2023
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le veniva ingiunto Parte_1 di pagare in favore di l'importo di € 28.027,98, oltre interessi e spese e competenze Controparte_1 di procedura. Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di 4 fatture non pagate relative alla fornitura di energia elettrica/gas e, nello specifico: fattura n. 0000004144200297 del 2.07.2021 di €
27.550,01, fattura n. 0000004157880664 del 12.08.2021 di € 143,75, fattura 0000004185799485 dell'11.12.2021 di € 106,91, fattura n. 0000004205160779 del 12.02.2022 di € 227,31.
1.1 Parte opponente ha, innanzitutto, eccepito la propria carenza di titolarità passiva (affermando di non essere titolare di alcun contratto nè intestataria di alcun codice POD), oltre alla prescrizione della pretesa creditoria ed alla contestazione dei consumi riportati nelle fatture in quanto esorbitanti.
2. Costituendosi in giudizio, parte opposta ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e quindi ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Ha evidenziato, tra l'altro, la genericità dell'eccezione di prescrizione e – nel merito - che la signora ha richiesto la rateizzazione delle fatture non Pt_1 pagate, riconoscendo oltre che il proprio debito nei confronti di anche la sussistenza di un CP_1 valido rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
3. Con ordinanza del 12 luglio 2024, il precedente GI ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'opposta e -visto l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28- ha assegnato a parte opposta termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 5 dicembre 2024 i nuovi procuratori di CP_1 hanno chiesto un breve rinvio al fine di presentare domanda di mediazione.
Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
4. Risalta ictu oculi che il procedimento di mediazione non è stato attivato da parte opposta. Nel caso di specie, pertanto, deve pronunciarsi l'improcedibilità della domanda monitoria, in applicazione dell' art. 5 bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), che recita: “ Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
5. Le spese di lite vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (26.000,01/52.000), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accerta il mancato esperimento della procedura di mediazione gravante su parte opposta;
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA
e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Catanzaro, li 17.07.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4368 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Guido (C.F. ), giusta procura in atti - pec: C.F._2
Email_1
- parte attrice opponente -
CONTRO
(Codice Fiscale a mezzo del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(Codice Fiscale e Partita IVA: , intervenuta in guisa di .IVA: P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni De Rosa (c.f.: ) P.IVA_3 C.F._3
e (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, PEC: Controparte_4 C.F._4
Email_2 Email_3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 673/2023 (RG 3025/2023) emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 12.09.2023
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le veniva ingiunto Parte_1 di pagare in favore di l'importo di € 28.027,98, oltre interessi e spese e competenze Controparte_1 di procedura. Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di 4 fatture non pagate relative alla fornitura di energia elettrica/gas e, nello specifico: fattura n. 0000004144200297 del 2.07.2021 di €
27.550,01, fattura n. 0000004157880664 del 12.08.2021 di € 143,75, fattura 0000004185799485 dell'11.12.2021 di € 106,91, fattura n. 0000004205160779 del 12.02.2022 di € 227,31.
1.1 Parte opponente ha, innanzitutto, eccepito la propria carenza di titolarità passiva (affermando di non essere titolare di alcun contratto nè intestataria di alcun codice POD), oltre alla prescrizione della pretesa creditoria ed alla contestazione dei consumi riportati nelle fatture in quanto esorbitanti.
2. Costituendosi in giudizio, parte opposta ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e quindi ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Ha evidenziato, tra l'altro, la genericità dell'eccezione di prescrizione e – nel merito - che la signora ha richiesto la rateizzazione delle fatture non Pt_1 pagate, riconoscendo oltre che il proprio debito nei confronti di anche la sussistenza di un CP_1 valido rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
3. Con ordinanza del 12 luglio 2024, il precedente GI ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'opposta e -visto l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28- ha assegnato a parte opposta termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 5 dicembre 2024 i nuovi procuratori di CP_1 hanno chiesto un breve rinvio al fine di presentare domanda di mediazione.
Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
4. Risalta ictu oculi che il procedimento di mediazione non è stato attivato da parte opposta. Nel caso di specie, pertanto, deve pronunciarsi l'improcedibilità della domanda monitoria, in applicazione dell' art. 5 bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), che recita: “ Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
5. Le spese di lite vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (26.000,01/52.000), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accerta il mancato esperimento della procedura di mediazione gravante su parte opposta;
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA
e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Catanzaro, li 17.07.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo