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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4526/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLONI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOZZI ANTONELLA ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA DEL C.F._2
PORTELLO N. 4/D 41058 VIGNOLApresso il difensore avv. PELLONI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto in data 19.09.2024 agiva in giudizio avverso Parte_1 chiedendo, previo accertamento del diritto di proprietà in capo all'attore sugli Controparte_1
immobili siti in Savignano sul Panaro (MO), via Aosta n. 63, così censiti al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, appartamento: foglio 14, particella 100, sub 25, categoria A3, classe 3, consistenza vani
4,5, piano 3, rendita 302,13 euro - e garage: foglio 14, particella 100, sub 8, categoria C6, classe 6, consistenza mq 16, piano T, rendita 59,50, la condanna della convenuta all'immediata riconsegna degli stessi, con vittoria delle spese di lite.
Esponeva:
- Di avere acquistato la proprietà delle unità immobiliari sopra descritte nel modo seguente: - dapprima per la quota di 1/6 mediante successione dal padre, (cfr. dichiarazione di Persona_1
pagina 1 di 3 successione aperta il 2.04.1997 e registrata presso UR Modena volume 952, numero 1444 del
2.10.1997 - doc. 2); - quindi per la quota di 1/2 (in comunione con il fratello, CP_2
mediante successione dalla madre, (cfr. dichiarazione di successione aperta il Persona_2
18.08.2017, presentata il 9.08.2018 e registrata presso AE Modena volume 9990, numero 1825 del 9.08.2018 - doc. 3); - infine, la restante parte della proprietà dell'immobile in discussione era stato acquistato da in forza di successione dal fratello, (cfr. Parte_1 CP_2
Agenzia Entrate di Modena in data 13.12.2023 n. 544030, volume 88888 - doc. 4);
- che i danti causa, e come detto genitori del ricorrente, avevano a Persona_1 Persona_2
loro volta acquistato i predetti immobili, mediante atto di compravendita a ministero del Notaio
Dottor del 28.02.1983 (Rep. 42071/6969 registrato a Modena il 11.03.1983 Persona_3
n. 2216 e trascritto a Modena l'8.03.1983) diventando perciò proprietari a titolo originario del predetto immobile (doc. 5).
- Che gli immobili erano occupati senta titolo dalla convenuta, ex moglie del fratello dell'attore, dal quale aveva divorziato il 25.10.2018;
- che la convenuta impediva l'accesso al proprietario, rifiutava di lasciare libero l'immobile e ometteva di pagare - oltre a tutte le imposte legate all'occupazione dello stabile - anche gli oneri condominiali;
- che a nulla era servita la raccomandata inviata dalla difesa dell'attore alla signora in CP_1
data 19.06.2024, con cui le s'intimava l'immediata restituzione delle chiavi e della disponibilità del bene.
La convenuta non si costituiva in giudizio malgrado la rituale notifica.
***
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta cui ricorso e Controparte_1
decreto sono stati notificati in data 31.10.2024.
Nel merito, le domande del ricorrente non sono fondate;
invero, non è provata la titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà sul bene controverso.
Sul punto è appena il caso di richiamare la notissima elaborazione giurisprudenziale sulla prova della proprietà occorrente per l'accoglimento della domanda di rivendica, prova che si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi, in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene (così da ultimo Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 32820 del 27/11/2023).
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, nulla ha dedotto né dimostrato il ricorrente in ordine al possesso utile ai fini dell'usucapione del bene oggetto della domanda, da parte del medesimo o dei suoi danti causa;
il dedotto acquisto a titolo originario da parte dei genitori, d'altro canto, non può ricavarsi dai rogiti allegati, che attestano unicamente l'avvenuta stipula del contratto di compravendita in data 28.02.1983
(doc. 5). Tenuto conto che il padre dell'attore, è deceduto il 2.04.1997, neppure è Persona_1
ipotizzabile in capo al medesimo il requisito del possesso ultraventennale necessario per l'acquisto del bene a titolo originario.
Le domande dell'attore vanno dunque rigettate.
Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 31.8.2009 da Pt_1
avverso contrariis reiectis:
[...] Controparte_1
dichiara la contumacia di Controparte_1
rigetta le domande dell'attore; nulla sulle spese.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zavaglia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4526/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLONI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOZZI ANTONELLA ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA DEL C.F._2
PORTELLO N. 4/D 41058 VIGNOLApresso il difensore avv. PELLONI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto in data 19.09.2024 agiva in giudizio avverso Parte_1 chiedendo, previo accertamento del diritto di proprietà in capo all'attore sugli Controparte_1
immobili siti in Savignano sul Panaro (MO), via Aosta n. 63, così censiti al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, appartamento: foglio 14, particella 100, sub 25, categoria A3, classe 3, consistenza vani
4,5, piano 3, rendita 302,13 euro - e garage: foglio 14, particella 100, sub 8, categoria C6, classe 6, consistenza mq 16, piano T, rendita 59,50, la condanna della convenuta all'immediata riconsegna degli stessi, con vittoria delle spese di lite.
Esponeva:
- Di avere acquistato la proprietà delle unità immobiliari sopra descritte nel modo seguente: - dapprima per la quota di 1/6 mediante successione dal padre, (cfr. dichiarazione di Persona_1
pagina 1 di 3 successione aperta il 2.04.1997 e registrata presso UR Modena volume 952, numero 1444 del
2.10.1997 - doc. 2); - quindi per la quota di 1/2 (in comunione con il fratello, CP_2
mediante successione dalla madre, (cfr. dichiarazione di successione aperta il Persona_2
18.08.2017, presentata il 9.08.2018 e registrata presso AE Modena volume 9990, numero 1825 del 9.08.2018 - doc. 3); - infine, la restante parte della proprietà dell'immobile in discussione era stato acquistato da in forza di successione dal fratello, (cfr. Parte_1 CP_2
Agenzia Entrate di Modena in data 13.12.2023 n. 544030, volume 88888 - doc. 4);
- che i danti causa, e come detto genitori del ricorrente, avevano a Persona_1 Persona_2
loro volta acquistato i predetti immobili, mediante atto di compravendita a ministero del Notaio
Dottor del 28.02.1983 (Rep. 42071/6969 registrato a Modena il 11.03.1983 Persona_3
n. 2216 e trascritto a Modena l'8.03.1983) diventando perciò proprietari a titolo originario del predetto immobile (doc. 5).
- Che gli immobili erano occupati senta titolo dalla convenuta, ex moglie del fratello dell'attore, dal quale aveva divorziato il 25.10.2018;
- che la convenuta impediva l'accesso al proprietario, rifiutava di lasciare libero l'immobile e ometteva di pagare - oltre a tutte le imposte legate all'occupazione dello stabile - anche gli oneri condominiali;
- che a nulla era servita la raccomandata inviata dalla difesa dell'attore alla signora in CP_1
data 19.06.2024, con cui le s'intimava l'immediata restituzione delle chiavi e della disponibilità del bene.
La convenuta non si costituiva in giudizio malgrado la rituale notifica.
***
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta cui ricorso e Controparte_1
decreto sono stati notificati in data 31.10.2024.
Nel merito, le domande del ricorrente non sono fondate;
invero, non è provata la titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà sul bene controverso.
Sul punto è appena il caso di richiamare la notissima elaborazione giurisprudenziale sulla prova della proprietà occorrente per l'accoglimento della domanda di rivendica, prova che si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi, in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene (così da ultimo Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 32820 del 27/11/2023).
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, nulla ha dedotto né dimostrato il ricorrente in ordine al possesso utile ai fini dell'usucapione del bene oggetto della domanda, da parte del medesimo o dei suoi danti causa;
il dedotto acquisto a titolo originario da parte dei genitori, d'altro canto, non può ricavarsi dai rogiti allegati, che attestano unicamente l'avvenuta stipula del contratto di compravendita in data 28.02.1983
(doc. 5). Tenuto conto che il padre dell'attore, è deceduto il 2.04.1997, neppure è Persona_1
ipotizzabile in capo al medesimo il requisito del possesso ultraventennale necessario per l'acquisto del bene a titolo originario.
Le domande dell'attore vanno dunque rigettate.
Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 31.8.2009 da Pt_1
avverso contrariis reiectis:
[...] Controparte_1
dichiara la contumacia di Controparte_1
rigetta le domande dell'attore; nulla sulle spese.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zavaglia
pagina 3 di 3