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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4430/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 628/2023, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4172/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. del 10.10.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avvocato Antonio Mercogliano (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti depositata il 27.10.2023
APPELLANTE
E
(P. Iva: ), già nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
qualità di Impresa Designata per la Liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ferraro (C.F.: ) C.F._3
in virtù di procura alle liti per atto notar in Milano del 04.02.2010 - Persona_1
rep. 6352; Racc. n. 3270
APPELLATA
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante (come da atto di appello): “…In via preliminare, rinnovare l'istruttoria ex artt. 254 e 257 cpc e, all'esito, ammettere la CTU medico legale per la valutazione dei postumi di invalidità dei danni biologico, morale e patrimoniali subiti e derivati per le lesioni riportate dall'appellante nel sinistro per cui è causa;
nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto condannare la convenuta appellata al risarcimento dei danni, quantificati con la CTU, medico legale da espletarsi, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento, nonché al pagamento delle spese e dei compensi doppio grado del giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avvocato Antonio Mercogliano…”; per l'appellata: “ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., si insiste, pertanto, affinché
l'Ecc.ma Corte adita adito Voglia accogliere le conclusioni rassegnate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, così come di seguito reiterate:
In via pregiudiziale:
1. dichiarare immediatamente la inammissibilità dell'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico-giuridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del presente atto;
3. per effetto di quanto al capo che precede, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, condannando parte appellante alla refusione in favore di
[...]
in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di questo grado di CP_1
giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P., per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata:
2 5. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, ridurre il quantum di quanto ritenuto di giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 24.06.2015, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Nola la n.q. di impresa designata per la Controparte_3
gestione e liquidazione dei danni a carico del FGVS, nonché la in CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo: che in data
20.02.2014, alle ore 9:00 circa, alla via Camaldoli in Visciano, è stato investito da un'auto pirata,; che, precisamente, mentre sostava come pedone in strada, si avvedeva che un'auto bianca percorreva nella sua direzione a forte velocità senza fermarsi e che lo avrebbe investito in pieno se non si fosse schivato di fianco cadendo sul marciapiede;
che veniva condotto nell'immediatezza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola dalla moglie, giunta in loco dopo essere stata allertata da alcuni testimoni dell'accaduto; che riportava un trauma alla caviglia e al piede destro, specificamente una frattura scomposta, refertata dal personale ospedaliero;
che, con racc. 29.06.2014, comunicava l'avvenuto sinistro alla ed alla Controparte_1
gestione F.G.V.S., senza ottenere alcun riscontro. CP_4
Tutto ciò premesso, il chiedeva, previo accertamento della responsabilità Pt_1
ex lege dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni da lui subiti e subendi, nella misura determinata dal CTU, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la nella richiamata qualità, la quale Controparte_3
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità o l'improponibilità o improcedibilità della domanda, mentre, nel merito, di rigettarla per infondatezza in fatto ed in diritto degli assunti attorei.
La rimaneva contumace. CP_4
3 Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale dedotta ed articolata da parte attrice ed escussi due testimoni, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 02.03.2023, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Con sentenza n. 628/2023 pubblicata il 02.03.2023 nel procedimento R.G. n.
4172/2015, il Tribunale di Nola così statuiva:
“1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
nella qualità di impresa designata per la Controparte_5
Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 02.03.2023, con citazione notificata a mezzo PEC in data 04.10.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
14.10.2023 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, rinnovare l'istruttoria ex artt. 254 e 257 cpc e, all'esito, ammettere la CTU medico legale per la valutazione dei postumi di invalidità dei danni biologico, morale e patrimoniali subiti e derivati per le lesioni riportate dall'appellante nel sinistro per cui è causa;
nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto condannare la convenuta appellata al risarcimento dei danni, quantificati con la CTU, medico legale da espletarsi, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento, nonché al pagamento delle spese e dei compensi doppio grado del giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avvocato Antonio Mercogliano”.
Si costituiva , nella invocata qualità, che si opponeva al gravame Controparte_1
considerato inammissibile, improcedibile ed infondato, chiedendone, pertanto, il
4 rigetto. Spiegava, altresì, domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 19.01.2023, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 10.10.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante non precisava né depositava memorie conclusive, mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 11.7.2025, comparsa conclusionale il 10.9.2025 e memorie di replica il 23.9.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… ritiene il Tribunale che la domanda attorea vada rigettata. Infatti, venendo in rilievo l'ipotesi contemplata dall'art. 283, 1° comma, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005 - sinistro cagionato da veicolo non identificato -, occorre evidenziare come l'istruttoria espletata abbia condotto ad esiti contrastanti con la rappresentazione dei fatti esposta dall'attore in citazione. Anzitutto, giova evidenziare che l'assolvimento dell'onere della prova, che incombe su parte attrice ex art. 2697 c.c., nella fattispecie in esame, si presenta, invero, particolarmente rigoroso, atteso che il
Fondo di Garanzia è materialmente estraneo ai fatti in contestazione. Ed infatti,
l'intervento del Fondo, previsto dall'art. 283 D.lgs. n. 2009/2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, pertanto, che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia stato Pt_2
cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente, ma altresì che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Ciò in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge ha il solo scopo di rafforzare la tutela sanzionatoria e non di esimere il danneggiato dalla prova del danno. In
5 particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (si cfr. Cass. civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. civ. n.
24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della “normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n. 5892/2016). Nel caso di specie, invero, tale onere probatorio non può dirsi assolto. Anzitutto, si osserva che, per giurisprudenza ormai costante, «In caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro»
(Cass. civ. sez. III, 23.6.2017, n. 15659, pronuncia nella quale la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice, nel conformarsi ai richiamati principi di diritto, abbia correttamente orientato le linee argomentative della motivazione nel senso della ritenuta mancata acquisizione di prove idonee a dare conto, in termini chiari e univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato. In particolare, la tardività nella presentazione della denuncia da parte del danneggiato, l'omessa segnalazione, all'atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi, della riconducibilità del fatto ad un
6 conducente sconosciuto, hanno assunto il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a convincere dell'effettiva inattendibilità obiettiva della prospettata ipotesi di verificazione dei fatti secondo la versione fornita dal ricorrente, a fondamento della istanza risarcitoria. Si cfr. anche, ex multis: Cass. civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5694; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio
2018 n. 10545; Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n. 15659; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza del 30 dicembre 2016 n. 27541; Cass. civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 104). Di conseguenza, dunque, l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla vittima di sinistro stradale, così come la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, tuttavia, costituire indizi dell'effettivo avveramento del sinistro, da valutare nell'insieme del compendio probatorio offerto dalle parti (si cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892; Cass. civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. civ., Sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18532).
Nel caso de quo il danneggiato non ha affatto sporto denuncia alle Autorità, così precludendo in radice la possibilità di individuare il responsabile dell'asserito sinistro (si cfr. documentazione depositata nel fascicolo attoreo). Dunque, la vittima, lungi dall'esser stata diligente, ha omesso di attivarsi per identificare il veicolo investitore, con ripercussioni in ordine all'assolvimento dell'onere della prova su tale aspetto. Né l'istruttoria espletata ha consentito di accertare il nesso di causalità tra le lesioni subite dall'attore e l'investimento ad opera di un veicolo non identificato. Invero, nella fattispecie, la domanda di parte attrice, sotto i citati profili, non appare sufficientemente provata, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di ritenere anche solo verosimile l'ipotesi di ricostruzione del fatto prospettata dall'istante. A conforto di quanto dinanzi esposto militano gli elementi qui di seguito descritti. In primo luogo, forti dubbi sulla dinamica del sinistro, nella versione prospettata dall'attore, sono avallati dalla documentazione medica prodotta
7 in giudizio, da cui è possibile desumere che il al momento dell'accesso Pt_1
presso il P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola, riferì ai sanitari del predetto nosocomio di essere caduto accidentalmente, senza responsabilità di terzi: si cfr. verbale di Pronto Soccorso, in all. n. 6 della produzione cartacea dell'attore, dove, nello spazio dedicato all'anamnesi si legge: “… RIFERISCE CADUTA
ACCIDENTALE …” ed ancora dalla medesima scheda di pronto soccorso si evincono le diciture “RESPONSABILITA' TERZI: NO” e “OMISSIONE DI
SOCCORSO: NO”. D'altronde, deve rilevarsi come la tipologia di lesioni che l'attore ha dedotto di avere riportato, in quanto consistite in “trauma caviglia dx, frattura chiusa tibia e perone” (si cfr. documentazione medica allegata in atti, nonché atto di citazione), senza perdita di conoscenza né incidenza sulle capacità cognitive dell'attore, di per sé non può, ragionevolmente, ritenersi di gravità tale da giustificare errori nelle suddette segnalazioni, da parte del danneggiato, ai sanitari che ebbero a prestargli le cure del caso. A fronte di tale incongruenza, nemmeno la prova testimoniale acquisita in corso di causa pare idonea a supportare la domanda attorea, ed anzi depone in senso esattamente contrario alla prospettazione attorea della dinamica del sinistro. Ed infatti, i testi indotti da parte attrice,
[...]
e , escussi all'udienza del 16.3.2017, hanno Testimone_1 Testimone_2
entrambi riferito che il cadeva al suolo poiché inciampava, senza che vi Pt_1
fosse stato alcun contatto con il presunto veicolo “pirata”. In particolare, il teste affermava: “tra l'autovettura ed il pedone non c'è stato alcun impatto ma Tes_1
(…) il sig. al fine di evitare l'impatto cadeva”. A sua volta, il teste Pt_1 Tes_3
dichiarava: “non ricordo se l'attore camminava sulla strada o sul marciapiedi. Io penso che sia inciampato sul marciapiedi dove io l'ho trovato a terra”. In definitiva,
i testi escussi hanno fornito una ricostruzione del sinistro del tutto divergente da quella allegata dall'attore (investimento ad opera di auto pirata: si cfr. prima pagina dell'atto di citazione). Peraltro, tali deposizioni risultano parzialmente incongruenti, altresì, rispetto a quanto dichiarato stragiudizialmente dagli stessi testi, nelle dichiarazioni in all. n. 4 e 5 della produzione attorea. Ed infatti, nella citata
8 dichiarazione, datata 16.10.2014, sottoscritta dal teste , si legge: “ho visto che Tes_3
il veniva sfiorato di fianco dall'auto e nel tentativo di evitare l'impatto Pt_1
cadeva a terra sul marciapiedi limitrofo, avendo perso l'equilibrio”, circostanza, questa del contatto con l'auto “pirata”, invece non menzionata affatto in sede di prova testimoniale, ove, piuttosto, il teste riferiva della caduta dovuta al fatto che il inciampava sul marciapiedi. Le suddette incongruenze, sommate alle Pt_1
contrastanti risultanze documentali innanzi richiamate, rendono incerta la dinamica e conducono ad escludere la sussistenza dei presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 283, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 209/2005, con conseguente rigetto della domanda attorea. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. […]”
§ 4.
Con il primo motivo, il lamenta “l'erronea percezione e valutazione della Pt_1
prova – violazione degli artt. 254 e 257 c.p.c. – violazione art. 24 Cost. – censura sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice”; ciò in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a confronto dei testi, come richiesto nelle note di trattazione scritta del 24.11.2021, ovvero disporre la rinnovazione della loro escussione in presenza di dubbi sulle dichiarazioni, poiché rese a distanza di anni dall'accaduto.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.”, avendo il giudice di primo grado errato nella valutazione del compendio probatorio a sua disposizione.
§ 6.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata n.q., per pretesa violazione dei precetti di cui all'art. 342 CP_1
c.p.c., siccome l'atto di appello, che non deve avere una forma particolare, individua con precisione i punti della sentenza impugnati affiancati dall'argomentazione giuridica ed in fatto.
9 Del resto, qualora l'atto d'appello denunci - come nella specie - l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione sez. III, 04/11/2020, n. 24464).
§ 7.
Nel merito, i due motivi, da trattare congiuntamente in quanto entrambi volti a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, sono infondati.
Invero, a parere di questo Collegio, si è correttamente rigettata la domanda per difetto di prova (a ben vedere, anche a monte di allegazione) circa fatti rilevanti e dirimenti relativi all'esatta dinamica dell'accaduto.
Già l'esposizione della vicenda contenuta nell'atto di citazione appare poco chiara.
L'attore, difatti, dapprima fa riferimento ad un investimento per poi, immediatamente, precisare che l'infortunio subito è dovuto ad un suo movimento istintivo volto, asseritamente, ad evitare l'impatto con l'auto pirata che marciava a velocità sostenuta.
In secondo luogo, l'attore, nel libello introduttivo, afferma che, prima dell'impatto,
“sostava in strada”. Al di là dell'imprudenza del comportamento in sé, posto che i pedoni non possono immotivatamente occupare la carreggiata (art. 190 cds), il
[...]
non ha precisato null'altro rispetto alla sua esatta collocazione nonché alle Pt_1
ragioni del suo comportamento.
Siffatto difetto di allegazione, come altresì evidenziato dal Tribunale, non è stato colmato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, in parte anche contrastanti con la descrizione della dinamica di cui all'atto introduttivo.
Il teste difatti, ha dichiarato: “preciso di aver visto un'autovettura di grosse Tes_1
dimensioni e di colore bianco con direzione verso Via Camaldoli Cimitero che
10 proseguiva ad elevata velocità ed ho visto cadere il Sig. a terra vicino al Pt_1
marciapiedi”; viceversa, l'attore ha affermato che è “caduto sul marciapiedi” (cfr. pg
1 atto di citazione).
Pari discrasia, mista a genericità, la si riscontra in ciò che ha riferito il teste , Tes_3
secondo cui: “ho visto un'autovettura grossa di colore bianco che proseguiva verso
Via Camaldoli ad elevata velocità e sulla strada c'era il mio amico Sig. Parte_1
il quale al fine di evitare di essere investito, inciampava nel marciapiedi e
[...]
cadeva […] Era lontana la macchina e non ricordo se l'attore camminava sulla strada o sul marciapiedi. Io penso che sia inciampato sul marciapiedi dato che l'ho trovato a terra”.
Le evidenziate imprecisioni, unite alla parziale divergenza delle dichiarazioni dei testi, sia tra esse sia con quanto asserito dall'attore, non hanno consentito di chiarire un punto fondamentale della questione, ossia la dinamica del sinistro, da cui poter, altresì, comprendere se vi possa o meno essere un nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno patito.
A fronte di ciò, appare infruttuoso procedere sia a confronto tra i testimoni sia a rinnovazione dell'escussione per plurime ragioni.
In primo luogo, da quanto riferito dai testi, emerge che gli stessi non abbiano avuto percezione diretta dei fatti. Pertanto, le attività di integrazione richieste sarebbero rivolte non a meglio precisare dei concetti comunque esplicitati quanto, piuttosto, a colmare una lacuna probatoria.
In secondo luogo, non può sottacersi che è lo stesso appellante che a pagina 7 dell'atto di appello “giustifica” (implicitamente ammettendo) le imprecisioni per il tempo oramai trascorso dall'accaduto; tale problematica assume contorni ancor più spessi se si considera che sono passati ulteriori anni con conseguente maggior sbiadimento dei ricordi.
In più, come evidenziato dal Tribunale, la ricostruzione della vicenda operata dai testi risulta insanabilmente in contrasto con il contenuto del referto del Pronto Soccorso
11 dell'Ospedale di Nola, in cui si riferisce di una caduta accidentale in assenza di responsabilità di terzi e di omissione di soccorso.
Sebbene il referto sia stato sottoscritto dalla moglie del (cfr. allegato nr. 6 Pt_1
produzione attore in primo grado), che pertanto ha personalmente indicato le circostanze ivi riportate, appare inverosimile che la stessa fosse ignara della causa dell'infortunio, come, invece, sostenuto dall'appellante in sede di note di trattazione scritta per l'udienza di prima comparizione del 19.1.2024.
Invero, come dichiarato anche dai testi escussi, la moglie dell'attore è stata da loro allertata e chiamata ad intervenire al fine di condurlo presso il presidio ospedaliero nolano;
pertanto, stante il legame di coniugio tra i due, è impensabile che il marito non l'abbia messa al corrente di quanto verificatosi, anche al solo scopo di consentirle di interfacciarsi con il personale sanitario. Inoltre, a fronte del tenore dell'infortunio subito e poi accertato (i.e. frattura alla caviglia destra), così come anche sottolineato nella gravata sentenza, il era pienamente lucido ed in Pt_1
possesso delle proprie capacità cognitive per poter rappresentare, nell'immediatezza, almeno alla moglie, la vicenda in maniera chiara e puntuale.
Infine, con specifico riferimento alle dichiarazioni contenute nel referto, l'appellante ha chiesto di procedere ad un supplemento d'istruttoria, consistente nel chiedere ai testi chi le abbia rese.
Tale richiesta non può essere accolta.
Invero, entrambi i testimoni non hanno avuto una percezione diretta di questa circostanza;
ciò in quanto essi hanno concordemente riferito che è stata la moglie ad accompagnare il al Pronto Soccorso, ove, dunque, non erano presenti. Pt_1
Inoltre, per sconfessare la veridicità estrinseca del contenuto del referto, l'interessato avrebbe dovuto proporre querela di falso, posto che, per giurisprudenza consolidata.
“il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza” (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lav. n.
5000/1999).
12 Da quanto esposto, discende il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la necessaria conferma della pronuncia del Tribunale per mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui era gravato l'attore.
§ 8.
Deve, altresì, essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'appellata.
“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria” (Corte appello
Napoli sez. IV, 19/07/2025, n.3863).
Ebbene, calando il menzionato principio di diritto nella vicenda di cui è causa, emerge che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., posta l'assenza di prova dei relativi elementi costitutivi da parte della . CP_1
Non si riscontra neanche abuso del processo da parte dell'appellante (art. 96 comma
3 c.p.c.), attesa, in primo luogo, l'imprecisione del giudice di prime cure nella ricostruzione della dinamica del sinistro (i.e. aver rilevato una contraddittorietà tra le affermazioni contenute nell'atto di citazione e le dichiarazioni rese dai testi relativamente all'avvenuto investimento). In secondo luogo, il carattere discrezionale e libero nella valutazione del compendio probatorio da parte del giudice, naturalmente espone simile operato a censure del tutto legittime, per quanto, poi, rivelatesi infondate in sede di gravame.
§ 9.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, come aggiornato con D.M.
13 n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione, seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 4.10.2023, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Controparte_5
euro 4996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4430/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 628/2023, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4172/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. del 10.10.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avvocato Antonio Mercogliano (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti depositata il 27.10.2023
APPELLANTE
E
(P. Iva: ), già nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
qualità di Impresa Designata per la Liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ferraro (C.F.: ) C.F._3
in virtù di procura alle liti per atto notar in Milano del 04.02.2010 - Persona_1
rep. 6352; Racc. n. 3270
APPELLATA
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante (come da atto di appello): “…In via preliminare, rinnovare l'istruttoria ex artt. 254 e 257 cpc e, all'esito, ammettere la CTU medico legale per la valutazione dei postumi di invalidità dei danni biologico, morale e patrimoniali subiti e derivati per le lesioni riportate dall'appellante nel sinistro per cui è causa;
nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto condannare la convenuta appellata al risarcimento dei danni, quantificati con la CTU, medico legale da espletarsi, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento, nonché al pagamento delle spese e dei compensi doppio grado del giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avvocato Antonio Mercogliano…”; per l'appellata: “ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., si insiste, pertanto, affinché
l'Ecc.ma Corte adita adito Voglia accogliere le conclusioni rassegnate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, così come di seguito reiterate:
In via pregiudiziale:
1. dichiarare immediatamente la inammissibilità dell'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico-giuridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del presente atto;
3. per effetto di quanto al capo che precede, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, condannando parte appellante alla refusione in favore di
[...]
in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di questo grado di CP_1
giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P., per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata:
2 5. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, ridurre il quantum di quanto ritenuto di giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 24.06.2015, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Nola la n.q. di impresa designata per la Controparte_3
gestione e liquidazione dei danni a carico del FGVS, nonché la in CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo: che in data
20.02.2014, alle ore 9:00 circa, alla via Camaldoli in Visciano, è stato investito da un'auto pirata,; che, precisamente, mentre sostava come pedone in strada, si avvedeva che un'auto bianca percorreva nella sua direzione a forte velocità senza fermarsi e che lo avrebbe investito in pieno se non si fosse schivato di fianco cadendo sul marciapiede;
che veniva condotto nell'immediatezza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola dalla moglie, giunta in loco dopo essere stata allertata da alcuni testimoni dell'accaduto; che riportava un trauma alla caviglia e al piede destro, specificamente una frattura scomposta, refertata dal personale ospedaliero;
che, con racc. 29.06.2014, comunicava l'avvenuto sinistro alla ed alla Controparte_1
gestione F.G.V.S., senza ottenere alcun riscontro. CP_4
Tutto ciò premesso, il chiedeva, previo accertamento della responsabilità Pt_1
ex lege dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni da lui subiti e subendi, nella misura determinata dal CTU, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la nella richiamata qualità, la quale Controparte_3
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità o l'improponibilità o improcedibilità della domanda, mentre, nel merito, di rigettarla per infondatezza in fatto ed in diritto degli assunti attorei.
La rimaneva contumace. CP_4
3 Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale dedotta ed articolata da parte attrice ed escussi due testimoni, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 02.03.2023, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Con sentenza n. 628/2023 pubblicata il 02.03.2023 nel procedimento R.G. n.
4172/2015, il Tribunale di Nola così statuiva:
“1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
nella qualità di impresa designata per la Controparte_5
Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 02.03.2023, con citazione notificata a mezzo PEC in data 04.10.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
14.10.2023 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, rinnovare l'istruttoria ex artt. 254 e 257 cpc e, all'esito, ammettere la CTU medico legale per la valutazione dei postumi di invalidità dei danni biologico, morale e patrimoniali subiti e derivati per le lesioni riportate dall'appellante nel sinistro per cui è causa;
nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto condannare la convenuta appellata al risarcimento dei danni, quantificati con la CTU, medico legale da espletarsi, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento, nonché al pagamento delle spese e dei compensi doppio grado del giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avvocato Antonio Mercogliano”.
Si costituiva , nella invocata qualità, che si opponeva al gravame Controparte_1
considerato inammissibile, improcedibile ed infondato, chiedendone, pertanto, il
4 rigetto. Spiegava, altresì, domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 19.01.2023, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 10.10.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante non precisava né depositava memorie conclusive, mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 11.7.2025, comparsa conclusionale il 10.9.2025 e memorie di replica il 23.9.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… ritiene il Tribunale che la domanda attorea vada rigettata. Infatti, venendo in rilievo l'ipotesi contemplata dall'art. 283, 1° comma, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005 - sinistro cagionato da veicolo non identificato -, occorre evidenziare come l'istruttoria espletata abbia condotto ad esiti contrastanti con la rappresentazione dei fatti esposta dall'attore in citazione. Anzitutto, giova evidenziare che l'assolvimento dell'onere della prova, che incombe su parte attrice ex art. 2697 c.c., nella fattispecie in esame, si presenta, invero, particolarmente rigoroso, atteso che il
Fondo di Garanzia è materialmente estraneo ai fatti in contestazione. Ed infatti,
l'intervento del Fondo, previsto dall'art. 283 D.lgs. n. 2009/2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, pertanto, che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia stato Pt_2
cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente, ma altresì che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Ciò in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge ha il solo scopo di rafforzare la tutela sanzionatoria e non di esimere il danneggiato dalla prova del danno. In
5 particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (si cfr. Cass. civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. civ. n.
24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della “normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n. 5892/2016). Nel caso di specie, invero, tale onere probatorio non può dirsi assolto. Anzitutto, si osserva che, per giurisprudenza ormai costante, «In caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro»
(Cass. civ. sez. III, 23.6.2017, n. 15659, pronuncia nella quale la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice, nel conformarsi ai richiamati principi di diritto, abbia correttamente orientato le linee argomentative della motivazione nel senso della ritenuta mancata acquisizione di prove idonee a dare conto, in termini chiari e univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato. In particolare, la tardività nella presentazione della denuncia da parte del danneggiato, l'omessa segnalazione, all'atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi, della riconducibilità del fatto ad un
6 conducente sconosciuto, hanno assunto il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a convincere dell'effettiva inattendibilità obiettiva della prospettata ipotesi di verificazione dei fatti secondo la versione fornita dal ricorrente, a fondamento della istanza risarcitoria. Si cfr. anche, ex multis: Cass. civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5694; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio
2018 n. 10545; Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n. 15659; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza del 30 dicembre 2016 n. 27541; Cass. civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 104). Di conseguenza, dunque, l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla vittima di sinistro stradale, così come la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, tuttavia, costituire indizi dell'effettivo avveramento del sinistro, da valutare nell'insieme del compendio probatorio offerto dalle parti (si cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892; Cass. civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. civ., Sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18532).
Nel caso de quo il danneggiato non ha affatto sporto denuncia alle Autorità, così precludendo in radice la possibilità di individuare il responsabile dell'asserito sinistro (si cfr. documentazione depositata nel fascicolo attoreo). Dunque, la vittima, lungi dall'esser stata diligente, ha omesso di attivarsi per identificare il veicolo investitore, con ripercussioni in ordine all'assolvimento dell'onere della prova su tale aspetto. Né l'istruttoria espletata ha consentito di accertare il nesso di causalità tra le lesioni subite dall'attore e l'investimento ad opera di un veicolo non identificato. Invero, nella fattispecie, la domanda di parte attrice, sotto i citati profili, non appare sufficientemente provata, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di ritenere anche solo verosimile l'ipotesi di ricostruzione del fatto prospettata dall'istante. A conforto di quanto dinanzi esposto militano gli elementi qui di seguito descritti. In primo luogo, forti dubbi sulla dinamica del sinistro, nella versione prospettata dall'attore, sono avallati dalla documentazione medica prodotta
7 in giudizio, da cui è possibile desumere che il al momento dell'accesso Pt_1
presso il P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola, riferì ai sanitari del predetto nosocomio di essere caduto accidentalmente, senza responsabilità di terzi: si cfr. verbale di Pronto Soccorso, in all. n. 6 della produzione cartacea dell'attore, dove, nello spazio dedicato all'anamnesi si legge: “… RIFERISCE CADUTA
ACCIDENTALE …” ed ancora dalla medesima scheda di pronto soccorso si evincono le diciture “RESPONSABILITA' TERZI: NO” e “OMISSIONE DI
SOCCORSO: NO”. D'altronde, deve rilevarsi come la tipologia di lesioni che l'attore ha dedotto di avere riportato, in quanto consistite in “trauma caviglia dx, frattura chiusa tibia e perone” (si cfr. documentazione medica allegata in atti, nonché atto di citazione), senza perdita di conoscenza né incidenza sulle capacità cognitive dell'attore, di per sé non può, ragionevolmente, ritenersi di gravità tale da giustificare errori nelle suddette segnalazioni, da parte del danneggiato, ai sanitari che ebbero a prestargli le cure del caso. A fronte di tale incongruenza, nemmeno la prova testimoniale acquisita in corso di causa pare idonea a supportare la domanda attorea, ed anzi depone in senso esattamente contrario alla prospettazione attorea della dinamica del sinistro. Ed infatti, i testi indotti da parte attrice,
[...]
e , escussi all'udienza del 16.3.2017, hanno Testimone_1 Testimone_2
entrambi riferito che il cadeva al suolo poiché inciampava, senza che vi Pt_1
fosse stato alcun contatto con il presunto veicolo “pirata”. In particolare, il teste affermava: “tra l'autovettura ed il pedone non c'è stato alcun impatto ma Tes_1
(…) il sig. al fine di evitare l'impatto cadeva”. A sua volta, il teste Pt_1 Tes_3
dichiarava: “non ricordo se l'attore camminava sulla strada o sul marciapiedi. Io penso che sia inciampato sul marciapiedi dove io l'ho trovato a terra”. In definitiva,
i testi escussi hanno fornito una ricostruzione del sinistro del tutto divergente da quella allegata dall'attore (investimento ad opera di auto pirata: si cfr. prima pagina dell'atto di citazione). Peraltro, tali deposizioni risultano parzialmente incongruenti, altresì, rispetto a quanto dichiarato stragiudizialmente dagli stessi testi, nelle dichiarazioni in all. n. 4 e 5 della produzione attorea. Ed infatti, nella citata
8 dichiarazione, datata 16.10.2014, sottoscritta dal teste , si legge: “ho visto che Tes_3
il veniva sfiorato di fianco dall'auto e nel tentativo di evitare l'impatto Pt_1
cadeva a terra sul marciapiedi limitrofo, avendo perso l'equilibrio”, circostanza, questa del contatto con l'auto “pirata”, invece non menzionata affatto in sede di prova testimoniale, ove, piuttosto, il teste riferiva della caduta dovuta al fatto che il inciampava sul marciapiedi. Le suddette incongruenze, sommate alle Pt_1
contrastanti risultanze documentali innanzi richiamate, rendono incerta la dinamica e conducono ad escludere la sussistenza dei presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 283, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 209/2005, con conseguente rigetto della domanda attorea. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. […]”
§ 4.
Con il primo motivo, il lamenta “l'erronea percezione e valutazione della Pt_1
prova – violazione degli artt. 254 e 257 c.p.c. – violazione art. 24 Cost. – censura sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice”; ciò in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a confronto dei testi, come richiesto nelle note di trattazione scritta del 24.11.2021, ovvero disporre la rinnovazione della loro escussione in presenza di dubbi sulle dichiarazioni, poiché rese a distanza di anni dall'accaduto.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.”, avendo il giudice di primo grado errato nella valutazione del compendio probatorio a sua disposizione.
§ 6.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata n.q., per pretesa violazione dei precetti di cui all'art. 342 CP_1
c.p.c., siccome l'atto di appello, che non deve avere una forma particolare, individua con precisione i punti della sentenza impugnati affiancati dall'argomentazione giuridica ed in fatto.
9 Del resto, qualora l'atto d'appello denunci - come nella specie - l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione sez. III, 04/11/2020, n. 24464).
§ 7.
Nel merito, i due motivi, da trattare congiuntamente in quanto entrambi volti a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, sono infondati.
Invero, a parere di questo Collegio, si è correttamente rigettata la domanda per difetto di prova (a ben vedere, anche a monte di allegazione) circa fatti rilevanti e dirimenti relativi all'esatta dinamica dell'accaduto.
Già l'esposizione della vicenda contenuta nell'atto di citazione appare poco chiara.
L'attore, difatti, dapprima fa riferimento ad un investimento per poi, immediatamente, precisare che l'infortunio subito è dovuto ad un suo movimento istintivo volto, asseritamente, ad evitare l'impatto con l'auto pirata che marciava a velocità sostenuta.
In secondo luogo, l'attore, nel libello introduttivo, afferma che, prima dell'impatto,
“sostava in strada”. Al di là dell'imprudenza del comportamento in sé, posto che i pedoni non possono immotivatamente occupare la carreggiata (art. 190 cds), il
[...]
non ha precisato null'altro rispetto alla sua esatta collocazione nonché alle Pt_1
ragioni del suo comportamento.
Siffatto difetto di allegazione, come altresì evidenziato dal Tribunale, non è stato colmato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, in parte anche contrastanti con la descrizione della dinamica di cui all'atto introduttivo.
Il teste difatti, ha dichiarato: “preciso di aver visto un'autovettura di grosse Tes_1
dimensioni e di colore bianco con direzione verso Via Camaldoli Cimitero che
10 proseguiva ad elevata velocità ed ho visto cadere il Sig. a terra vicino al Pt_1
marciapiedi”; viceversa, l'attore ha affermato che è “caduto sul marciapiedi” (cfr. pg
1 atto di citazione).
Pari discrasia, mista a genericità, la si riscontra in ciò che ha riferito il teste , Tes_3
secondo cui: “ho visto un'autovettura grossa di colore bianco che proseguiva verso
Via Camaldoli ad elevata velocità e sulla strada c'era il mio amico Sig. Parte_1
il quale al fine di evitare di essere investito, inciampava nel marciapiedi e
[...]
cadeva […] Era lontana la macchina e non ricordo se l'attore camminava sulla strada o sul marciapiedi. Io penso che sia inciampato sul marciapiedi dato che l'ho trovato a terra”.
Le evidenziate imprecisioni, unite alla parziale divergenza delle dichiarazioni dei testi, sia tra esse sia con quanto asserito dall'attore, non hanno consentito di chiarire un punto fondamentale della questione, ossia la dinamica del sinistro, da cui poter, altresì, comprendere se vi possa o meno essere un nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno patito.
A fronte di ciò, appare infruttuoso procedere sia a confronto tra i testimoni sia a rinnovazione dell'escussione per plurime ragioni.
In primo luogo, da quanto riferito dai testi, emerge che gli stessi non abbiano avuto percezione diretta dei fatti. Pertanto, le attività di integrazione richieste sarebbero rivolte non a meglio precisare dei concetti comunque esplicitati quanto, piuttosto, a colmare una lacuna probatoria.
In secondo luogo, non può sottacersi che è lo stesso appellante che a pagina 7 dell'atto di appello “giustifica” (implicitamente ammettendo) le imprecisioni per il tempo oramai trascorso dall'accaduto; tale problematica assume contorni ancor più spessi se si considera che sono passati ulteriori anni con conseguente maggior sbiadimento dei ricordi.
In più, come evidenziato dal Tribunale, la ricostruzione della vicenda operata dai testi risulta insanabilmente in contrasto con il contenuto del referto del Pronto Soccorso
11 dell'Ospedale di Nola, in cui si riferisce di una caduta accidentale in assenza di responsabilità di terzi e di omissione di soccorso.
Sebbene il referto sia stato sottoscritto dalla moglie del (cfr. allegato nr. 6 Pt_1
produzione attore in primo grado), che pertanto ha personalmente indicato le circostanze ivi riportate, appare inverosimile che la stessa fosse ignara della causa dell'infortunio, come, invece, sostenuto dall'appellante in sede di note di trattazione scritta per l'udienza di prima comparizione del 19.1.2024.
Invero, come dichiarato anche dai testi escussi, la moglie dell'attore è stata da loro allertata e chiamata ad intervenire al fine di condurlo presso il presidio ospedaliero nolano;
pertanto, stante il legame di coniugio tra i due, è impensabile che il marito non l'abbia messa al corrente di quanto verificatosi, anche al solo scopo di consentirle di interfacciarsi con il personale sanitario. Inoltre, a fronte del tenore dell'infortunio subito e poi accertato (i.e. frattura alla caviglia destra), così come anche sottolineato nella gravata sentenza, il era pienamente lucido ed in Pt_1
possesso delle proprie capacità cognitive per poter rappresentare, nell'immediatezza, almeno alla moglie, la vicenda in maniera chiara e puntuale.
Infine, con specifico riferimento alle dichiarazioni contenute nel referto, l'appellante ha chiesto di procedere ad un supplemento d'istruttoria, consistente nel chiedere ai testi chi le abbia rese.
Tale richiesta non può essere accolta.
Invero, entrambi i testimoni non hanno avuto una percezione diretta di questa circostanza;
ciò in quanto essi hanno concordemente riferito che è stata la moglie ad accompagnare il al Pronto Soccorso, ove, dunque, non erano presenti. Pt_1
Inoltre, per sconfessare la veridicità estrinseca del contenuto del referto, l'interessato avrebbe dovuto proporre querela di falso, posto che, per giurisprudenza consolidata.
“il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza” (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lav. n.
5000/1999).
12 Da quanto esposto, discende il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la necessaria conferma della pronuncia del Tribunale per mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui era gravato l'attore.
§ 8.
Deve, altresì, essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'appellata.
“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria” (Corte appello
Napoli sez. IV, 19/07/2025, n.3863).
Ebbene, calando il menzionato principio di diritto nella vicenda di cui è causa, emerge che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., posta l'assenza di prova dei relativi elementi costitutivi da parte della . CP_1
Non si riscontra neanche abuso del processo da parte dell'appellante (art. 96 comma
3 c.p.c.), attesa, in primo luogo, l'imprecisione del giudice di prime cure nella ricostruzione della dinamica del sinistro (i.e. aver rilevato una contraddittorietà tra le affermazioni contenute nell'atto di citazione e le dichiarazioni rese dai testi relativamente all'avvenuto investimento). In secondo luogo, il carattere discrezionale e libero nella valutazione del compendio probatorio da parte del giudice, naturalmente espone simile operato a censure del tutto legittime, per quanto, poi, rivelatesi infondate in sede di gravame.
§ 9.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, come aggiornato con D.M.
13 n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione, seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 4.10.2023, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Controparte_5
euro 4996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.
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