Ordinanza cautelare 2 agosto 2023
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 12701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12701 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Della Berta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del Provvedimento di notifica -OMISSIS- della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Polizia valutaria del 03/03/2022, limitatamente alla parte in cui, in applicazione dell’inconferente, D. Lgs. n.109/2007, punto 6 lettera a. 2. comunica che le risorse economiche non possono essere “utilizzate, fatto salve le attribuzioni conferite all’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12”;
b) del provvedimento del Comitato di Sicurezza Finanziaria,-OMISSIS- del -OMISSIS-con cui veniva comunicato il congelamento delle proprietà immobiliari e mobiliari del ricorrente site in Italia nella parte in cui ai fini del congelamento di beni/risorse economiche possedute sul suolo Italiano dal Ricorrente vengono applicati gli articoli 3 e 5 del D. legs n.109/07, invece dell’art.1 punto e) e art. 2 del Reg. UE 267/14. (Doc.n. 2);
c) del provvedimento per mezzo del quale il Demanio, facendo applicazione del disposto dell’art. 12 D.lgs. 109/2007, che dispone che “l’Agenzia del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento”, in data 15/03/2022, affidava al sig.-OMISSIS--OMISSIS-, in rappresentanza della Direzione Regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio, tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale di proprietà del sig. -OMISSIS-;
d) di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi incluso il provvedimento di nomina del Dott.-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di Coadiutore dell’Agenzia del Demanio nell’amministrazione dei beni congelati di proprietà del sig. -OMISSIS-, nonché il provvedimento per mezzo del quale è stato operato il trasferimento della proprietà dei beni immobili all’Erario dello Stato, il cui contenuto è sconosciuto non essendo mai stati comunicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 23 maggio 2022, l’odierno ricorrente ha adìto il giudice ordinario, chiedendo di rettificare le modalità di esecuzione del provvedimento di “congelamento di risorse economiche” ai sensi del Regolamento UE n. 269 del 2014, indicato in epigrafe e, per l’effetto, di essere rimesso nella custodia dei beni immobili e mobili registrati che ne sono oggetto, con i limiti di gestione ed uso previsti dall’art. 2 del Regolamento (v. ricorso doc. 27 ricorrente).
2. Con sentenza n. 6804 del 28 aprile 2023, il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (sede di Roma).
3. Successivamente, con ricorso depositato in data 18 luglio 2023 innanzi a questo TAR, proposto nei confronti del solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’odierno ricorrente ha provveduto alla traslatio iudicii , con impugnazione del provvedimento di congelamento dei beni e di tutti gli ulteriori atti di cui in epigrafe.
4. All’esito del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, il ricorso introduttivo è stato dichiarato “ inammissibile per carenza di interesse ad agire ”, e in particolare si è affermato: “ l’odierno ricorso – in quanto esplicitamente rivolto ad annullare il provvedimento di congelamento soltanto in parte qua (segnatamente nella parte in cui lo stesso avrebbe proibito l’uso meramente personale dei beni congelati) – va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, non ravvisandosi nell’atto impugnato alcuna proibizione di tal fatta. Resta ovviamente impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione (ancora non esercitato) di stabilire gli eventuali termini e modalità nel rispetto dei quali la facoltà di utilizzo esclusivamente personale delle risorse economiche congelate (di cui il ricorrente non può essere completamente spogliato) si dovrà concretamente coordinare con le incombenze gestionali e custodiali dell’Agenzia del Demanio, previa dimostrazione da parte del ricorrente dell’effettività di tale utilizzo personale” (T.A.R. LA, Sez. II, 5/3/2024, n. 4416, cui si rinvia per più ampia ricostruzione dei fatti di causa).
5. Avverso la sentenza è stato proposto appello dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, non evocata nel giudizio di primo grado, ha spiegato atto di intervento per opposizione di terzo ex artt. 50, 108 e 109, comma 2, c.p.a.
6. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo dell’appello proposto dal MEF, come il corrispondente motivo dell’opposizione di terzo proposta dall’Agenzia del Demanio ed ha, per l’effetto, annullato la sentenza appellata, rimettendo la causa dinanzi al Tar per il LA ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a . (v. sentenza -OMISSIS- cit.).
7. Con ricorso in riassunzione, depositato il 12/02/2025 e notificato il 11/02/2025 alla Agenzia del Demanio e il 12/02/2025 al M.E.F., parte ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi all’odierno Collegio giudicante, insistendo per l’accoglimento del ricorso come ampiamente argomentato nello stesso atto, in cui ha dedotto:
I. insussistenza di cause di decadenza;
II. nullità degli atti violazione dell’art. 3, iv com. iv l.241/1990 e successive modifiche - remissione in termini;
III. violazione ed errata applicazione del regolamento, e dei principi sottesi, della Comunità europea n.269/2014 nonché violazione e errata applicazione del provvedimento della segreteria generale del Consiglio d’Europa del 27/06/2022 art. 54. - violazione e errata applicazione dell’art. 1 punto d) ed e) e 2 del regolamento della Comunità europea n.269/2014 - eccesso di potere per irragionevolezza; ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta;
IV. violazione ed errata applicazione dei principi ex art. 288 trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE);
V. violazione ed errata applicazione e dei principi sottesi al d.lgs. n.109/07 - violazione e errata applicazione dell’art. 5 del d.lgs n.109/07 - violazione e errata applicazione dell’art. 2 del Regolamento della Comunità europea n.269/2014 - violazione e errata applicazione del provvedimento della Segreteria generale del Consiglio d’Europa del 27/06/2022 al capitolo X - deroghe art. 76 - eccesso di potere per irragionevolezza; ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta;
VI. Inapplicabilità art. 19 TUE al reg. UE n.269/14.
8. Con memoria di costituzione depositata il 13/02/2025 si sono costituite nel giudizio riassunto sia il M.E.F. che l’Agenzia del Demanio, chiedendo di respingere il ricorso. Tali parti hanno eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità del ricorso per manifesta tardività atteso che il ricorrente aveva l’onere fin dal principio, a pena di decadenza, di notificare il ricorso introduttivo, oltre che al MEF, anche all’Agenzia del Demanio; il ricorrente era, invero, a conoscenza che in data 15 marzo 2022 gli immobili erano stati presi in custodia dall’Agenzia del Demanio e che, conseguentemente, le domande di annullamento di atti di tale autorità, nonché volte a condannare quest’ultima a consentire al ricorrente l’uso personale dei beni, andavano rivolte nei confronti nella Agenzia del Demanio.
9. Alla camera di consiglio del 26/3/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
10. All’esito della udienza pubblica del 18/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Torna all’attenzione di questo Ufficio giudiziario la vicenda inerente la gestione dei beni, di proprietà del ricorrente, oggetto di misura di “congelamento di risorse economiche” ai sensi del Regolamento UE n. 269 del 2014, già definita dalla sentenza del T.A.R. LA, Sez. II, 5/3/2024, n. 4416.
2. La disamina del ricorso in riassunzione, demandata a questo Collegio, prende necessariamente le mosse dalle indicazioni fornite dal Giudice di appello in sede di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. In tale occasione, invero, la causa è stata rinviata a questo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, litisconsorte necessario pretermesso.
3. In particolare, il giudice di secondo grado ha affermato che:
- con riferimento alla posizione dell’Agenzia del Demanio, il ricorso di primo grado: “( i) chiedeva al giudice di annullare atti emanati dall’Agenzia del Demanio (…); (ii) chiedeva al giudice di ordinare al Demanio in applicazione diretta del Regolamento (UE) n. 269/2014, di rimettere nella custodia gli immobili e mobili registrati congelati, il signor -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- coi limiti di gestione ed uso previsti dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014; (iii) chiedeva al giudice, in subordine, di ordinare alla P.A. (e, quindi anche, se del caso, all’Agenzia del Demanio) di disporre i più opportuni provvedimenti ritenuti necessari affinché i provvedimenti comminati al signor -OMISSIS- non causino un pregiudizio sproporzionato allo stesso ed affinché non venga pregiudicata la completa reversibilità dei provvedimenti ”;
- “ Orbene appare di tutta evidenza che l’Agenzia del Demanio: (i) è “autorità emanante” in relazione a taluni degli atti impugnati; (ii) è il soggetto terzo in ipotesi destinatario di un ordine chiesto dal ricorrente al giudice. In relazione ad entrambi i profili l’Agenzia del Demanio avrebbe dovuto essere parte necessaria del giudizio di primo grado ”.
- “ Sulla base di queste premesse, un giudizio sul rapporto impone di considerare l’Agenzia del Demanio una parte necessaria del complesso rapporto che il giudice è stato chiamato a valutare ”;
- “ La causa deve essere rinviata al primo giudice per la rinnovazione del giudizio ex art. 105 c.p.a., previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, litisconsorte necessario pretermesso ”.
- “ Il giudice di primo grado acclarerà l’eventuale esistenza di cause di decadenza con riferimento ai termini per la notifica del ricorso originario ” (v. sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, -OMISSIS-, -OMISSIS- cui si rinvia per ogni ulteriore argomentazione).
4. Ebbene, a tale fine, è necessario prioritariamente esaminare le domande introdotte con il ricorso originario al giudice amministrativo (definito con la predetta sentenza appellata v. T.A.R. LA, Sez. II, 5/3/2024, n. 4416).
4.1 In tale sede (v. ricorso depositato il 18/07/2023) l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento di:
1. “ Provvedimento di notifica -OMISSIS- della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Polizia valutaria del 03/03/2022, limitatamente alla parte in cui, in applicazione dell’inconferente, D.Lgs. n.109/2007, punto 6 lettera a. 2. comunica che le risorse economiche non possono essere “utilizzate, fatto salve le attribuzioni conferite all’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12. (Doc.n. 1) ”;
2. “ Del provvedimento del Comitato di Sicurezza Finanziaria,-OMISSIS- del -OMISSIS-con cui veniva comunicato il congelamento delle proprietà immobiliari e mobiliari del ricorrente site in Italia nella parte in cui ai fini del congelamento di beni /risorse economiche possedute sul suolo Italiano dal Ricorrente viene applicato l’articoli 3 e 5 del D. legs n.109/07, invece dell’art.1 punto e) e art. 2 del Reg. UE 267/14. (Doc.n. 2) ”;
3. “ Del provvedimento per mezzo del quale il Demanio, facendo applicazione del disposto dell’art. 12 D.lgs. 109/2007, che dispone che “l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento”, in data 15/03/2022, affidava al sig.-OMISSIS--OMISSIS-, in rappresentanza della Direzione Regionale Lombardia
dell’agenzia del Demanio, tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale di proprietà del sig. -OMISSIS- ”.
4. “ Di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi incluso il provvedimento di nomina del Dott.-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di Coadiutore dell’Agenzia del Demanio nell’amministrazione dei beni congelati di proprietà del sig. -OMISSIS-, nonché il provvedimento per mezzo del quale è sato operato il trasferimento della proprietà dei beni immobili all’Erario dello Stato, il cui contenuto è sconosciuto non essendo mai stati comunicati. (Doc.n. 3 - 15 – 16 -17)”.
4.2 Con lo stesso originario ricorso (v. ricorso depositato il 18/07/2023) ha, quindi, domandato di:
“a ) annullare i provvedimenti impugnati e precisamente annullarli nella parte in cui applicano D. Leg. 109/2007.
b) e per l’effetto ordinare al Demanio, in accoglimento del presente ricorso, in applicazione diretta del d Regolamento (UE) n. 269/2014, di rimettere nella custodia gli immobili e mobili registrati congelati, come meglio indicati in ricorso e nell’allegato doc. nn. 23-24, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- coi limiti di gestione ed uso previsti dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014.
c) in subordine, ed in ogni caso ordinare alla P.A. di disporre i più opportuni provvedimenti ritenuti necessari affinché i provvedimenti comminati al sig. -OMISSIS- non causino un pregiudizio sproporzionato allo stesso ed affinché non venga pregiudicata la completa reversibilità dei provvedimenti.
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato antistatario ”.
5. Dalla disamina del ricorso introduttivo emerge quindi che, come evidenziato dal Giudice rimettente, l’Agenzia del Demanio:
- è, in primo luogo, “autorità emanante” in relazione a taluni degli atti impugnati e segnatamente i provvedimenti sopra ricordati n. 3 e n.4, adottati proprio dall’Agenzia del Demanio;
- in secondo luogo, è il soggetto terzo in ipotesi destinatario di un ordine chiesto dal ricorrente al giudice, con riferimento alla domanda di condanna sopra esposta, con cui si chiede di ordinare al Demanio, in accoglimento del ricorso, di rimettere il ricorrente nella custodia gli immobili e mobili registrati congelati, coi limiti di gestione ed uso previsti dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014, e di disporre i più opportuni provvedimenti affinché i provvedimenti non causino un pregiudizio sproporzionato al ricorrente.
6. Ebbene, in relazione ad entrambi i profili, l’Agenzia del Demanio avrebbe dovuto essere parte necessaria del giudizio di primo grado fin dall’introduzione dello stesso.
7. Ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a., infatti, “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”; “ Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49 ”.
8. Nella fattispecie in esame risulta documentato che il ricorrente era a conoscenza che le domande, sia di annullamento degli atti adottati dalla Agenzia del Demanio, che di condanna alla restituzione dei beni, andavano rivolte nei confronti della stessa Agenzia. Ciò emerge, in particolare, dalle circostanze fattuali, narrate dallo stesso ricorrente fin dal ricorso al giudice ordinario (v. ricorso doc. 27 ricorrente):
- in data 15 marzo 2022 i beni del ricorrente erano stati presi in custodia dall’Agenzia del Demanio, come peraltro documentato (v. verbale consegna chiavi immobili - doc.13 ricorrente depositato il 18/07/2023);
- in data 17 marzo 2022 l’Agenzia del Demanio inviava al ricorrente una comunicazione volta ad acquisire tutta la documentazione necessaria “ per la corretta gestione dei compendi immobiliari di Pianello del Lario, Menaggio e Griante ” (v. doc. 14 ricorrente depositato il 18/07/2023).
9. Questo Collegio condivide, inoltre, quanto ricordato dal Giudice rimettente per cui “ un giudizio sul rapporto impone di considerare l’Agenzia del Demanio una parte necessaria del complesso rapporto che il giudice è stato chiamato a valutare ” (v. Cons. Stato cit. sopra).
9.1 Ed invero il ricorso, proposto dapprima al giudice ordinario, quindi al giudice amministrativo, non è volto a contestare la misura del congelamento in sé, quanto piuttosto le modalità di esecuzione di tale misura, in specie la circostanza che al ricorrente sarebbe stato illegittimamente proibito l’uso esclusivamente personale delle risorse economiche congelate (v. ricorsi in atti). Sul punto il ricorrente era chiaro fin dall’azione proposta davanti al giudice ordinario: “ il presente ricorso non è volto ad ottenere la revoca del congelamento dei beni ma esclusivamente la giusta applicazione del regolamento UE ”… (v. ricorso al Tribunale ordinario cit.).
9.2 Tali limitazioni all’uso dei beni sarebbero, tuttavia, concretamente imputabili all’Agenzia del Demanio, atteso che quest’ultima, come noto al ricorrente, fin dal 15 marzo 2022 ha assunto la gestione dei beni del ricorrente oggetto della misura limitativa, privando quest’ultimo della disponibilità degli stessi (v. verbale cit.).
9.3 Il rapporto amministrativo sottoposto all’attenzione del giudice è, dunque, proprio quello instauratosi con l’Agenzia del Demanio.
10. Ne consegue che il ricorso, contenente domande di annullamento di atti della Agenzia del Demanio, nonché di condanna della stessa amministrazione, deve essere dichiarato parzialmente irricevibile, nei limiti sopra esposti. Si ravvisa, invero, il superamento del termine di decadenza per la notifica del ricorso originario, depositato il 18/07/2023, e non notificato nei termini di legge, ai sensi dell’art. 41 comma 1 c.p.a., alla amministrazione resistente Agenzia del Demanio, nei cui confronti il contraddittorio è stato integrato solo il 11.2.2025 (v. notifica in atti).
11. Il Collegio procede, quindi, con la disamina dei provvedimenti, pure oggetto di impugnazione (v. ricorso originario al giudice amministrativo e in riassunzione), che non risultano imputabili alla Agenzia del Demanio e che, pertanto, non sono interessati dai predetti profili di inammissibilità.
12. Si tratta, in particolare, dei provvedimenti, testé menzionati come 1 e 2, del ricorso al giudice amministrativo, di cui si chiede l’annullamento anche in sede di riassunzione, e quindi:
1. “ Provvedimento di notifica -OMISSIS- della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Polizia valutaria del 03/03/2022, limitatamente alla parte in cui, in applicazione dell’inconferente, D.Lgs. n.109/2007, punto 6 lettera a. 2. comunica che le risorse economiche non possono essere “utilizzate, fatto salve le attribuzioni conferite all’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12. (Doc.n. 1) ”;
2. “ Del provvedimento del Comitato di Sicurezza Finanziaria,-OMISSIS- del -OMISSIS-con cui veniva comunicato il congelamento delle proprietà immobiliari e mobiliari del ricorrente site in Italia nella parte in cui ai fini del congelamento di beni /risorse economiche possedute sul suolo Italiano dal Ricorrente viene applicato l’articoli 3 e 5 del D. legs n.109/07, invece dell’art.1 punto e) e art. 2 del Reg. UE 267/14. (Doc.n. 2) ”.
13. Ebbene, con riferimento ad entrambi i provvedimenti, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse, questione di cui è stato dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. (v. verbale udienza del 28/02/2024).
13.1 L’odierno ricorrente ha impugnato gli atti in esame non per contestare il congelamento dei propri beni in sé, ma nella sola parte in cui gli verrebbe impedito l’uso personale delle ricorse congelate (v. sopra).
13.2 Se non che, nessuno dei due provvedimenti impugnati contiene alcuna indicazione sulle modalità di custodia e uso dei beni del ricorrente ed è dunque, da questo punto di vista, lesivo per il ricorrente.
14. Ed invero, quanto al primo atto di notifica della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Polizia valutaria del 3/3/2022 (v. doc. 1 allegato al ricorso depositato il 18/07/2023), come eccepito dalle parti resistenti, si tratta di un mero atto di notifica, privo di autonoma efficacia lesiva con riferimento al profilo, unico contestato dal ricorrente, delle modalità di custodia e amministrazione dei beni oggetto della misura del congelamento. Lo stesso, come evidente dalla sua lettura, non contiene, infatti, alcuna indicazione in ordine alla specifica amministrazione dei beni del ricorrente sottoposti alla misura, limitandosi a richiamare, in generale, la normativa in materia.
15. Quanto alla determina del Comitato di Sicurezza Finanziaria,-OMISSIS- del -OMISSIS-(v. doc. 2 depositato il 18/07/2023), anche tale provvedimento non reca alcuna disposizione sulla materiale gestione dei beni interessati, limitandosi a disporre il congelamento delle proprietà del ricorrente, ivi dettagliatamente indicate.
15.1 Dalla sua esegesi emerge, invero, che il provvedimento dispone unicamente una misura di “congelamento di risorse economiche” ai sensi del Regolamento UE n. 269 del 2014, non essendovi alcuna indicazione in ordine alla successiva modalità della custodia delle risorse economiche congelate o, viceversa, in ordine ai limiti di utilizzo per il ricorrente. Non si comprende, pertanto, quale parte dello stesso, ove annullata, come richiesto nel ricorso, consentirebbe al ricorrente di tornare nella disponibilità delle sue proprietà atteso che il congelamento non è contestato (v. doc. 2 cit.).
15.2 D’altronde, come già ricordato, le limitazioni all’uso dei beni dopo la misura di congelamento, segnatamente l’impossibilità di utilizzo personale delle proprietà da parte del ricorrente e dei suoi familiari, di cui lo stesso si lamenta, sono limitazioni non riconducibili al provvedimento gravato, che nulla dispone in merito, quanto piuttosto alle modalità concrete della successiva gestione e custodia dei beni da parte dell’Agenzia del Demanio.
16. In conclusione, nei limiti e per le ragioni testé esposte, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardività della notificazione e in parte inammissibile per carenza di interesse.
17. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza con riferimento a questo solo giudizio, essendo state compensate nel resto dal giudice di appello (v. Cons. Stato, Sez. VI, -OMISSIS-. -OMISSIS-), e sono ridotte in considerazione della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile.
Condanna parte ricorrente a corrispondere a ciascuna Amministrazione intimata nel presente giudizio l’importo di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.