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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 775/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 775/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025 nella causa n. 775/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 123/2022, pubblicata in data 25.01.2022 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SANTORIELLO GAETANO
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di F.G.V.S., col ministero/assistenza dell'avv. GIANNELLA ALFREDO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/07/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 775/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, , nei confronti dell'appellata Parte_1 [...] in qualità di F.G.V.S., al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] il giorno 14.08.2016 alle ore 12.00 circa in Avellino (AV) sulla SS7 allo svincolo Salza […] ove […] un veicolo non identificato di colore chiaro, a causa della eccessiva velocità di transito, urtava alla parte posteriore il motociclo SU SX targato DP*98163, di proprietà della sig.ra ma nell'occasione condotto dal sig. Parte_2 Parte_1 in regolare transito il quale, a causa dell'urto, perdeva il controllo e andava ad impattare il guardrail ivi esistente per poi rovinare violentemente al suolo […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] L'assunto attoreo in merito al presunto veicolo sconosciuto che avrebbe causato il sinistro non è veritiero, considerato che dal rapporto dei Carabinieri di Salza Irpina del
14.08.2016 si evince testualmente che i due motociclisti, presenti sul luogo del sinistro, mentre il veniva portato dal 118 in ospedale, Parte_1 riferivano ai Carabinieri: “stavamo percorrendo l'Ofantina S.S. 7bis con direzione
Avellino-Montella ed il nostro amico viaggiava in coda, quindi Parte_1 al momento dell'impatto noi altri due non ci siamo resi conto di nulla ma siamo stati avvisati di quanto accadutogli, dallo stesso e telefonicamente. Al momento della chiamata eravamo allo svincolo di Montella (AV) e prontamente ci siamo girati per raggiungerlo e soccorrerlo. Lo stesso al momento del nostro arrivo ci riferiva di essere uscito fuori strada da solo dopo aver perso il controllo del motociclo”. Quindi, dal rapporto dei Carabinieri di Salza Irpina del 14.08.2016, che fa piena prova fino a querela di falso, si evince la discrepanza tra quanto l'attore ha riferito ai compagni di viaggio circa l'essere uscito fuori strada da solo dopo aver perso il controllo del motociclo e quanto affermato nell'atto di citazione, ove scrive di un “veicolo non identificato” … che “urtava alla parte posteriore” … “il motociclo”… “condotto dal sig. ”. Considerata Parte_1
l'incongruenza tra quanto dichiarato ai Carabinieri dai compagni di viaggio dell'attore e quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione, la domanda va rigettata in quanto, in mancanza di querela di falso, quanto verbalizzato dai
Carabinieri è piena prova e non può essere dichiarata fondata la prova […].
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Avverso tale sentenza veniva proposto appello da Parte_1
, per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove, in particolare
[...] delle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri e delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
2) illogicità della sentenza, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto […] non veritiero il sinistro a causa della “mancanza di querela di falso” nonché della “incongruenza tra quanto dichiarato ai carabinieri dai compagni di viaggio dell'attore e quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione” […]; 3) ingiustificata revoca della ctu medico legale, atteso che il Giudice di Pace all'udienza del 14.02.2022 negava ingiustificatamente l'espletamento della CTU, instando altresì per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata Per la conferma della sentenza stante l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata , Controparte_2 in qualità di FGVS. Tanto premesso e passando al merito, giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene l'impugnata sentenza, ritenendosi prive di pregio, seppure con le precisazioni motivazionali di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo di cui si dirà, le censure in questa sede mosse alla decisione ivi adottata. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla
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veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Orbene, nella fattispecie in esame non ci si può esimere dal valorizzare, al netto di ogni altra questione, l'inattendibilità ed incongruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, anche alla luce delle ulteriori risultanze acquisite e, soprattutto, della descrizione della dinamica del sinistro, contenuta nel verbale dei Carabinieri, citato in sentenza e debitamente prodotto in atti (v. verbale Legione Carabinieri Campania – Stazione di Salza Irpina). Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo alla insanabile discrasia esistente tra le relative dichiarazioni e quanto nel citato verbale riportato, atteso che, mentre i testi escussi (id est: , asseritamente Testimone_1 conducente un veicolo che seguiva l'attore; nonché e CP_3 CP_4
, conducente e trasportato su di un motoveicolo del pari asseritamente in
[...] coda a quello attoreo) parlano di un veicolo chiaro rimasto sconosciuto autore del tamponamento causa della caduta dell'attore (v. dichiarazioni in atti), i due motociclisti rinvenuti sul posto nell'immediatezza dell'accaduto – non identificati dai Carabinieri procedenti in quanto essendo il luogo interessato al sinistro non di competenza giurisdizionale di quest'ufficio, provvedevano ad interessare e richiedere l'intervento di personale ella Stazione di Carabinieri di Volturara Irpina
(Av), che, competente per territorio, avrebbe provveduto ai rilievi del caso (v. testualmente citato verbale) – riferiscono espressamente di essere compagni di viaggio del , che viaggiava in coda, nonché di essere stati avvisati di Parte_1 quanto accadutogli dallo stesso e telefonicamente, e, infine, che questi al momento del loro arrivo riferiva di essere uscito fuori strada sa solo dopo aver perso il controllo del motociclo (v. ancora testualmente citato verbale). Del tutto inconciliabile, dunque, risulta la predetta dinamica del sinistro, così come dettagliatamente fornita nell'immediatezza dei fatti agli ufficiali verbalizzanti, con quella raccontata dai testi escussi in corso di causa, i quali, tra l'altro, hanno tutti dichiarato di seguire il motoveicolo attoreo, nonostante i citati motociclisti non identificati nell'occasione dai Carabinieri, avessero espressamente identificato il come il veicolo che viaggiava in coda (v. Parte_1 ancora citato verbale). Si tratta, a ben guardare, di elementi di natura oggettiva, alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena
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credibilità persino in punto di effettiva presenza e/o sufficiente attenzione al dipanarsi del sinistro riferito. Ancora, va dato adeguato rilievo alla circostanza che dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa, emerge che il
è stato coinvolto in numerosi incidenti stradali con lesioni Parte_1 personali, già risarcite da diverse compagnie assicurative e che il teste, Tes_1
risulta testimone per altri sinistri (v. estratto Casellario Centrale
[...]
Infortuni, nonché certificati IVASS di cui in atti). A fronte di tale critico quadro probatorio è poi risultanza del tutto neutra quella desumibile dal referto medico del p.s. in atti, che indica genericamente un accesso per incidente stradale. Del pari, ed ancora una volta in difformità da quanto sostenuto in appello, non avrebbero potuto desumersi elementi dirimenti dall'eventuale CTU, correttamente non disposta in prime cure, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni non avrebbero comunque potuto colmare la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019). In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure in ogni caso addivenire, alla luce della richiamata insufficienza o comunque non univocità degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la
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conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre, come effettivamente avutosi, al rigetto della domanda.
Con particolare riferimento alla materia in esame, d'altronde costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
La Suprema Corte, invero, ha a più riprese ribadito che nella ipotesi di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), poi riprodotta integralmente nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. a), Codice delle assicurazioni private, spetta a chi agisce in giudizio nei confronti della impresa designata dalla Consap- FGVS fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lett. a) della norma sopra indicata: 1) in una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico;
2) nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo (v. Sentenza n. 13282 del 2016; nonché Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), precisando altresì che l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia
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stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ. sent. n. 5892/2016). Pertanto, si è altresì chiarito, deve comunque negarsi il risarcimento ove gli elementi probatori allegati a fondamento della domanda non siano in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato (v. in motivazione Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023). Da quanto sin qui riferito e ricostruito, dunque, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, stante l'acclarata infondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, anche in punto di quantum, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Da ultimo, le singolarità rilevate, anche in punto di coinvolgimento dei soggetti menzionati in un numero più che considerevole di sinistri stradali di rilevanza assicurativa, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
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improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino n. 123/2022, pubblicata in data 25.01.2022 e non notificata, resa nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, in qualità di F.G.V.S., respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio,
[...] liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 8/07/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 775/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025 nella causa n. 775/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 123/2022, pubblicata in data 25.01.2022 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SANTORIELLO GAETANO
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di F.G.V.S., col ministero/assistenza dell'avv. GIANNELLA ALFREDO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/07/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 775/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, , nei confronti dell'appellata Parte_1 [...] in qualità di F.G.V.S., al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] il giorno 14.08.2016 alle ore 12.00 circa in Avellino (AV) sulla SS7 allo svincolo Salza […] ove […] un veicolo non identificato di colore chiaro, a causa della eccessiva velocità di transito, urtava alla parte posteriore il motociclo SU SX targato DP*98163, di proprietà della sig.ra ma nell'occasione condotto dal sig. Parte_2 Parte_1 in regolare transito il quale, a causa dell'urto, perdeva il controllo e andava ad impattare il guardrail ivi esistente per poi rovinare violentemente al suolo […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] L'assunto attoreo in merito al presunto veicolo sconosciuto che avrebbe causato il sinistro non è veritiero, considerato che dal rapporto dei Carabinieri di Salza Irpina del
14.08.2016 si evince testualmente che i due motociclisti, presenti sul luogo del sinistro, mentre il veniva portato dal 118 in ospedale, Parte_1 riferivano ai Carabinieri: “stavamo percorrendo l'Ofantina S.S. 7bis con direzione
Avellino-Montella ed il nostro amico viaggiava in coda, quindi Parte_1 al momento dell'impatto noi altri due non ci siamo resi conto di nulla ma siamo stati avvisati di quanto accadutogli, dallo stesso e telefonicamente. Al momento della chiamata eravamo allo svincolo di Montella (AV) e prontamente ci siamo girati per raggiungerlo e soccorrerlo. Lo stesso al momento del nostro arrivo ci riferiva di essere uscito fuori strada da solo dopo aver perso il controllo del motociclo”. Quindi, dal rapporto dei Carabinieri di Salza Irpina del 14.08.2016, che fa piena prova fino a querela di falso, si evince la discrepanza tra quanto l'attore ha riferito ai compagni di viaggio circa l'essere uscito fuori strada da solo dopo aver perso il controllo del motociclo e quanto affermato nell'atto di citazione, ove scrive di un “veicolo non identificato” … che “urtava alla parte posteriore” … “il motociclo”… “condotto dal sig. ”. Considerata Parte_1
l'incongruenza tra quanto dichiarato ai Carabinieri dai compagni di viaggio dell'attore e quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione, la domanda va rigettata in quanto, in mancanza di querela di falso, quanto verbalizzato dai
Carabinieri è piena prova e non può essere dichiarata fondata la prova […].
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Avverso tale sentenza veniva proposto appello da Parte_1
, per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove, in particolare
[...] delle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri e delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
2) illogicità della sentenza, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto […] non veritiero il sinistro a causa della “mancanza di querela di falso” nonché della “incongruenza tra quanto dichiarato ai carabinieri dai compagni di viaggio dell'attore e quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione” […]; 3) ingiustificata revoca della ctu medico legale, atteso che il Giudice di Pace all'udienza del 14.02.2022 negava ingiustificatamente l'espletamento della CTU, instando altresì per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata Per la conferma della sentenza stante l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata , Controparte_2 in qualità di FGVS. Tanto premesso e passando al merito, giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene l'impugnata sentenza, ritenendosi prive di pregio, seppure con le precisazioni motivazionali di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo di cui si dirà, le censure in questa sede mosse alla decisione ivi adottata. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla
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veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Orbene, nella fattispecie in esame non ci si può esimere dal valorizzare, al netto di ogni altra questione, l'inattendibilità ed incongruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, anche alla luce delle ulteriori risultanze acquisite e, soprattutto, della descrizione della dinamica del sinistro, contenuta nel verbale dei Carabinieri, citato in sentenza e debitamente prodotto in atti (v. verbale Legione Carabinieri Campania – Stazione di Salza Irpina). Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo alla insanabile discrasia esistente tra le relative dichiarazioni e quanto nel citato verbale riportato, atteso che, mentre i testi escussi (id est: , asseritamente Testimone_1 conducente un veicolo che seguiva l'attore; nonché e CP_3 CP_4
, conducente e trasportato su di un motoveicolo del pari asseritamente in
[...] coda a quello attoreo) parlano di un veicolo chiaro rimasto sconosciuto autore del tamponamento causa della caduta dell'attore (v. dichiarazioni in atti), i due motociclisti rinvenuti sul posto nell'immediatezza dell'accaduto – non identificati dai Carabinieri procedenti in quanto essendo il luogo interessato al sinistro non di competenza giurisdizionale di quest'ufficio, provvedevano ad interessare e richiedere l'intervento di personale ella Stazione di Carabinieri di Volturara Irpina
(Av), che, competente per territorio, avrebbe provveduto ai rilievi del caso (v. testualmente citato verbale) – riferiscono espressamente di essere compagni di viaggio del , che viaggiava in coda, nonché di essere stati avvisati di Parte_1 quanto accadutogli dallo stesso e telefonicamente, e, infine, che questi al momento del loro arrivo riferiva di essere uscito fuori strada sa solo dopo aver perso il controllo del motociclo (v. ancora testualmente citato verbale). Del tutto inconciliabile, dunque, risulta la predetta dinamica del sinistro, così come dettagliatamente fornita nell'immediatezza dei fatti agli ufficiali verbalizzanti, con quella raccontata dai testi escussi in corso di causa, i quali, tra l'altro, hanno tutti dichiarato di seguire il motoveicolo attoreo, nonostante i citati motociclisti non identificati nell'occasione dai Carabinieri, avessero espressamente identificato il come il veicolo che viaggiava in coda (v. Parte_1 ancora citato verbale). Si tratta, a ben guardare, di elementi di natura oggettiva, alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena
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credibilità persino in punto di effettiva presenza e/o sufficiente attenzione al dipanarsi del sinistro riferito. Ancora, va dato adeguato rilievo alla circostanza che dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa, emerge che il
è stato coinvolto in numerosi incidenti stradali con lesioni Parte_1 personali, già risarcite da diverse compagnie assicurative e che il teste, Tes_1
risulta testimone per altri sinistri (v. estratto Casellario Centrale
[...]
Infortuni, nonché certificati IVASS di cui in atti). A fronte di tale critico quadro probatorio è poi risultanza del tutto neutra quella desumibile dal referto medico del p.s. in atti, che indica genericamente un accesso per incidente stradale. Del pari, ed ancora una volta in difformità da quanto sostenuto in appello, non avrebbero potuto desumersi elementi dirimenti dall'eventuale CTU, correttamente non disposta in prime cure, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni non avrebbero comunque potuto colmare la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019). In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure in ogni caso addivenire, alla luce della richiamata insufficienza o comunque non univocità degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la
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conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre, come effettivamente avutosi, al rigetto della domanda.
Con particolare riferimento alla materia in esame, d'altronde costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
La Suprema Corte, invero, ha a più riprese ribadito che nella ipotesi di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), poi riprodotta integralmente nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. a), Codice delle assicurazioni private, spetta a chi agisce in giudizio nei confronti della impresa designata dalla Consap- FGVS fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lett. a) della norma sopra indicata: 1) in una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico;
2) nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo (v. Sentenza n. 13282 del 2016; nonché Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), precisando altresì che l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia
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stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ. sent. n. 5892/2016). Pertanto, si è altresì chiarito, deve comunque negarsi il risarcimento ove gli elementi probatori allegati a fondamento della domanda non siano in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato (v. in motivazione Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023). Da quanto sin qui riferito e ricostruito, dunque, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, stante l'acclarata infondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, anche in punto di quantum, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Da ultimo, le singolarità rilevate, anche in punto di coinvolgimento dei soggetti menzionati in un numero più che considerevole di sinistri stradali di rilevanza assicurativa, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
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improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino n. 123/2022, pubblicata in data 25.01.2022 e non notificata, resa nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, in qualità di F.G.V.S., respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio,
[...] liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 8/07/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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