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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 20/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 27/2025, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Cannizzaro Giuseppa;
-ricorrente- contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri Sebastiano;
-resistente-
Oggetto: malattia professionale;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/12/2024 parte ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'origine lavorativa e, dunque, l'esistenza delle malattie professionali denunciate, nella misura percentuale complessiva non inferiore al 14%,
o nell'altra che risulterà di giustizia;
Per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1 all'odierno ricorrente il beneficio assicurativo, come per legge o quell'altra prestazione di
1 giustizia, anche a titolo di danno biologico, sussistendone i requisiti tutti, in ragione della menomazione percentuale pari almeno al 14%, o quell'altra prestazione di giustizia”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere svolto dal 1987 e per oltre trentacinque anni l'attività di addetto al carico e allo scarico dei bagagli presso l'aeroporto di
Catania, svolgendo le mansioni implicanti “assistenza sotto bordo ai voli in partenza e in arrivo;
carico dei bagagli sul carrello, scarico degli stessi dal carrello e loro carico sul nastro trasportatore;
sistemazione dei bagagli all'interno della stiva dell'aereo; posizionamento della barra di traino (peso 15 kg) - necessaria per collegare il trattore all'aereo in partenza - alla ruota anteriore dell'aeromobile; posizionamento del cavo GPU (ground power unit) - il cui peso si aggira intorno ai 10 kg - sull'aereo, ad un'altezza pari a 1,70 m”; di avere disimpegnato tali attività per cinque turni settimanali di otto ore ciascuno, oltre agli straordinari;
di essere stato costretto nel corso dell'attività lavorativa ad assumere posture incongrue per il tronco del corpo, nonché ad effettuare rilevanti sforzi fisici con gli arti superiori, tali da cagionare
“tendinopatia cronica bilaterale della cuffia dei rotori” e “ernie discali lombari con radicolite cronica arti inferiori”; di aver presentato due distinte richieste all' per il riconoscimento CP_1 delle malattie professionali, entrambe non accolte, neanche a seguito di opposizione.
Con memoria depositata il 15.5.2025 si è costituito in giudizio l' eccependo CP_1 preliminarmente l'avvenuta prescrizione della pretesa ex artt. 111 e 112 T.U. n. 1124/65 in considerazione delle visite di sorveglianza sanitaria disposte a decorrere dal 2013 dal datore di lavoro, all'esito delle quali le patologie e la loro eziologia lavorativa sarebbero state già conoscibili al ricorrente;
ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza stante la mancata prova del nesso eziologico tra le malattie e l'attività lavorativa, rilevando che la qualifica di
“operatore aeroportuale” non può sussumersi all'interno delle attività lavorative per le quali opera la presunzione di tecnopatia.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
L'udienza del 20.10.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito di note scritte depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da
. CP_1
2 Ai sensi dell'art. 112, comma 1, DPR 1124/1965 “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
In merito al dies a quo di decorrenza del predetto termine, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita CP_1 previsto dall'art. 112 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, nel caso di malattia professionale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato” (cfr.
Cass. n. 17700/2014), dovendo precisarsi che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (cfr. Cass. n. 27323/2005, Cass. n. 2285/2013).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell' , la consapevolezza CP_1 dell'esistenza della malattia e della relativa origine professionale dovrebbe trarsi dai giudizi di idoneità alle mansioni con limitazioni, adottati a far data dal 2013 (cfr. documentazione prodotta da ). Tuttavia, dell'esame di tale documentazione non emerge alcuna diagnosi CP_1 afferente alle malattie per le quali è causa, né è espressa alcuna correlazione causale con l'attività lavorativa, non potendo tali presupposti desumersi in via meramente speculativa per il fatto che il ricorrente fosse stato esonerato dalla movimentazione di carichi manuali, dal deve escludersi che si possa individuare un dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 112 del. DPR 1124/1965 tale da determinare l'intervenuta maturazione della prescrizione.
4. Tanto chiarito, venendo all'esame nel merito della domanda, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che
“L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella
3 tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale
4 tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata.
L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione
5 alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro,
e la morte”).
4.1. Nella fattispecie il ricorso risulta infondato alla luce delle risultanze della consulenza disposta in corso di causa e in ragione dell'assenza di nesso causale tra l'attività lavorativa espletata e la patologia lamentata a carico del tratto lombo-sacrale e, per altro verso, della non riconoscibilità di un grado di invalidità indennizzabile per quanto riguarda la tendinopatia.
4.2. Con specifico riferimento alle patologie a carico della colonna vertebrale, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, il CTU nominato, sottoposto a visita il ricorrente ed esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha evidenziato quanto segue: “[…] va innanzitutto sottolineato che il periziando è portatore di spondilodiscoartrosi degenerativa che non è responsabile di ernia discale, come erroneamente sostiene parte attrice, ma di protrusioni discali (bulging). […] Una delle cause più frequenti di bulging discale è il naturale processo di invecchiamento. Con il passare degli anni, i dischi intervertebrali tendono a perdere progressivamente acqua, elemento fondamentale per mantenere elasticità, capacità ammortizzante e resistenza meccanica. Questa disidratazione li rende via via più fragili e deformabili, aumentando il rischio che si sporgano oltre i loro limiti fisiologici. […] Quando la colonna vertebrale viene sottoposta a carichi elevati o a sollecitazioni ripetute, aumenta la probabilità che si sviluppi un bulging discale, soprattutto nei tratti più mobili e quindi più vulnerabili. Nella regione lombare, le sedi più frequentemente interessate sono L4-L5 e L5-S1, mentre nella colonna cervicale lo sono C5-C6 e C6-C7. […]
Va in primo luogo chiarito che nella Lista 1 delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Gruppo 2, Codice 3, vengono inserite le “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci” ma la patologia tabellata è l'ernia discale che, come abbiamo visto, non è presente nel caso di cui ci occupiamo.
[…] Dagli accertamenti prodotti emerge che il paziente presenta una spondilosi degenerativa che interessa in maniera uniforme il tratto compreso tra T12 e S1, con formazione di modeste protrusioni discali a tutti i livelli. Considerando che i segmenti più comunemente esposti a
6 lesioni discali sono L4-L5 e L5-S1, l'assenza di una maggiore incidenza o gravità delle protrusioni in questi tratti, rispetto agli altri esaminati, fa ritenere che — sul piano eziopatogenetico — la formazione dei bulging osservati sia più verosimilmente attribuibile a una condizione di meiopragia organica del periziando, piuttosto che all'esposizione a microtraumi ripetuti nel tempo riconducibili all'attività lavorativa svolta. Tale considerazione trova ulteriore conferma nel fatto che, sul piano lavorativo, il paziente è stato costantemente tutelato dalle prescrizioni impartite nel tempo dai Medici Competenti, i quali hanno imposto limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi ben al di sotto del limite massimo consentito per un soggetto di sesso maschile, pari a 25 kg. Tenuto conto che, per malattia professionale, si intende una condizione morbosa la cui origine eziologica è direttamente e causalmente collegata all'attività lavorativa svolta — in modo lento e progressivo, a seguito dell'esposizione a uno o più fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro — riteniamo che il quadro clinico presentato dal periziando non possieda i requisiti indispensabili per essere riconosciuto come dipendente dall'attività lavorativa esercitata.
Applicando la criteriologia medico-legale per la valutazione dell'esistenza del nesso causale, nel caso in esame non risultano soddisfatti i seguenti criteri:
• Criterio di efficienza lesiva: il paziente, a partire dal 2013, è stato esposto ad attività lavorative di entità ridotta, come dimostrano le indicazioni e le limitazioni operative impartite dai Medici Competenti succedutisi nel tempo.
• Criterio di esclusione di altre cause: questo criterio appare dirimente nell'escludere ogni legame causale tra l'attività lavorativa svolta e il quadro di spondilosi lamentato. Le evidenze documentali, infatti, indicano che i dismorfismi vertebrali osservati sono da attribuire prevalentemente a fenomeni di usura fisiologica legati all'età o a predisposizioni individuali, piuttosto che a microtraumatismi lavorativi”.
Il consulente ha dunque concluso che “Per la patologia “Protrusioni discali nel tratto lombo/sacrale del rachide” non è possibile dimostrare nesso causale perché trattasi di un quadro per il quale è altamente probabile l'esistenza di cause extralavorative (usura fisiologica legati all'età o predisposizione individuale)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili, siccome esaustivamente e adeguatamente confermate anche in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte, rispetto alle quali il consulente nominato ha osservato che la patologia riscontrabile in capo al ricorrente non può essere qualificata come ernia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, evidenziando la differenza rispetto alle riscontrate protrusioni discali ed escludendo dunque la
7 natura di malattia tabellata;
ha poi specificato, in punto di accertamento del nesso causale che
“dagli atti si rileva la totale inesistenza di accertamenti espletati dal paziente prima del 2023, malgrado il periziando abbia avuto limitazioni nella Movimentazione Manuale dei Carichi già dal 2013”, rilevando, con argomentazioni del tutto condivisibili, che se l'insorgenza delle patologie è databile al 2023, allora deve considerarsi che dal 2013 e fino al 2023 il ricorrente è stato sottoposto a limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa, con totale esclusione dalla movimentazione manuale di carichi o con significativa limitazione di tale attività, il che esclude l'esposizione ad un rischio lavorativo idoneo a causare le protrusioni discali riscontrate, dovendo considerarsi che gli accertamenti effettuati nel 2023, quando il ricorrente aveva già sessantacinque anni, denotano un quadro “sovrapponibile ed indistinguibile dal parafisiologico processo di invecchiamento facilmente rilevabile nei soggetti di pari età”.
Ciò induce ad escludere, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, la causalità (o concausalità) dell'attività lavorativa nella genesi della patologia riscontrata, deponendo in tal senso anche la circostanza che la condizione degenerativa del complesso vertebrale risulta diffusa in maniera uniforme, piuttosto che focalizzata nelle zone maggiormente interessate dalla torsione del busto tipica della mansione svolta da parte ricorrente.
4.3. Quanto invece alla tendinopatia, va premesso che il consulente nominato ha accertato il carattere tabellato della malattia rilevando che “il quadro clinico presentato dal paziente sarebbe pienamente sovrapponibile a quanto previsto dal suddetto codice tabellato”, pur tuttavia escludendo anche in tal caso la derivazione causale rispetto all'attività svolta in quanto quest'ultima non contemplerebbe alcun rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, e ciò in particolare alla luce delle risultanze del DVR (cfr. pagg. 16-18 della relazione di consulenza).
È tuttavia assorbente osservare, in disparte da ogni ulteriore considerazione, che pur ove si dovessero disattendere le conclusioni del CTU in punto di sussistenza del nesso causale, il ricorso non sarebbe comunque fondato atteso che il grado di invalidità attribuibile alla patologia in esame non consentirebbe di ritenere raggiunta la soglia di menomazione dell'integrità psicofisica indennizzabile siccome fissata dal citato art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000.
In particolare, in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, il
CTU nominato ha osservato quanto segue: “Tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori - - Il codice a cui possiamo fare riferimento è il 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante
8 dalla limitazione funzionale”; 4%). […] Tenuto conto che al codice 224 la “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” è percentualizzata nella misura del 3%, nel caso in esame nel quale non è presente alcuna limitazione funzionale, non possiamo che riconoscere 2 punti percentuali per lato che, complessivamente, corrisponde ad altri 3 punti percentuali”.
Tale rilievo appare condivisibile, non ravvisandosi sul punto vizi logici o incoerenze rispetto alla documentazione in atti, né essendo stata mossa a riguardo alcuna specifica contestazione da parte ricorrente.
Considerata dunque l'assenza di nesso causale in relazione alla patologia a carico della colonna vertebrale, pur volendo qualificarsi come malattia professionale la tendinopatia, quest'ultima non determinerebbe un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 6%, il che esclude la possibilità di riconoscere il relativo indennizzo e, dunque, esclude la fondatezza del ricorso.
4.4. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso va rigettato.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sicché, nonostante la soccombenza in giudizio, non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili. CP_1
Per la medesima ragione, le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 27/2025 R.G. indicati, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da;
CP_1 pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Catania, 29/10/2025
La giudice del lavoro
CH CU
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 20/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 27/2025, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Cannizzaro Giuseppa;
-ricorrente- contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri Sebastiano;
-resistente-
Oggetto: malattia professionale;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/12/2024 parte ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'origine lavorativa e, dunque, l'esistenza delle malattie professionali denunciate, nella misura percentuale complessiva non inferiore al 14%,
o nell'altra che risulterà di giustizia;
Per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1 all'odierno ricorrente il beneficio assicurativo, come per legge o quell'altra prestazione di
1 giustizia, anche a titolo di danno biologico, sussistendone i requisiti tutti, in ragione della menomazione percentuale pari almeno al 14%, o quell'altra prestazione di giustizia”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere svolto dal 1987 e per oltre trentacinque anni l'attività di addetto al carico e allo scarico dei bagagli presso l'aeroporto di
Catania, svolgendo le mansioni implicanti “assistenza sotto bordo ai voli in partenza e in arrivo;
carico dei bagagli sul carrello, scarico degli stessi dal carrello e loro carico sul nastro trasportatore;
sistemazione dei bagagli all'interno della stiva dell'aereo; posizionamento della barra di traino (peso 15 kg) - necessaria per collegare il trattore all'aereo in partenza - alla ruota anteriore dell'aeromobile; posizionamento del cavo GPU (ground power unit) - il cui peso si aggira intorno ai 10 kg - sull'aereo, ad un'altezza pari a 1,70 m”; di avere disimpegnato tali attività per cinque turni settimanali di otto ore ciascuno, oltre agli straordinari;
di essere stato costretto nel corso dell'attività lavorativa ad assumere posture incongrue per il tronco del corpo, nonché ad effettuare rilevanti sforzi fisici con gli arti superiori, tali da cagionare
“tendinopatia cronica bilaterale della cuffia dei rotori” e “ernie discali lombari con radicolite cronica arti inferiori”; di aver presentato due distinte richieste all' per il riconoscimento CP_1 delle malattie professionali, entrambe non accolte, neanche a seguito di opposizione.
Con memoria depositata il 15.5.2025 si è costituito in giudizio l' eccependo CP_1 preliminarmente l'avvenuta prescrizione della pretesa ex artt. 111 e 112 T.U. n. 1124/65 in considerazione delle visite di sorveglianza sanitaria disposte a decorrere dal 2013 dal datore di lavoro, all'esito delle quali le patologie e la loro eziologia lavorativa sarebbero state già conoscibili al ricorrente;
ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza stante la mancata prova del nesso eziologico tra le malattie e l'attività lavorativa, rilevando che la qualifica di
“operatore aeroportuale” non può sussumersi all'interno delle attività lavorative per le quali opera la presunzione di tecnopatia.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
L'udienza del 20.10.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito di note scritte depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da
. CP_1
2 Ai sensi dell'art. 112, comma 1, DPR 1124/1965 “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
In merito al dies a quo di decorrenza del predetto termine, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita CP_1 previsto dall'art. 112 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, nel caso di malattia professionale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato” (cfr.
Cass. n. 17700/2014), dovendo precisarsi che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (cfr. Cass. n. 27323/2005, Cass. n. 2285/2013).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell' , la consapevolezza CP_1 dell'esistenza della malattia e della relativa origine professionale dovrebbe trarsi dai giudizi di idoneità alle mansioni con limitazioni, adottati a far data dal 2013 (cfr. documentazione prodotta da ). Tuttavia, dell'esame di tale documentazione non emerge alcuna diagnosi CP_1 afferente alle malattie per le quali è causa, né è espressa alcuna correlazione causale con l'attività lavorativa, non potendo tali presupposti desumersi in via meramente speculativa per il fatto che il ricorrente fosse stato esonerato dalla movimentazione di carichi manuali, dal deve escludersi che si possa individuare un dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 112 del. DPR 1124/1965 tale da determinare l'intervenuta maturazione della prescrizione.
4. Tanto chiarito, venendo all'esame nel merito della domanda, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che
“L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella
3 tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale
4 tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata.
L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione
5 alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro,
e la morte”).
4.1. Nella fattispecie il ricorso risulta infondato alla luce delle risultanze della consulenza disposta in corso di causa e in ragione dell'assenza di nesso causale tra l'attività lavorativa espletata e la patologia lamentata a carico del tratto lombo-sacrale e, per altro verso, della non riconoscibilità di un grado di invalidità indennizzabile per quanto riguarda la tendinopatia.
4.2. Con specifico riferimento alle patologie a carico della colonna vertebrale, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, il CTU nominato, sottoposto a visita il ricorrente ed esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha evidenziato quanto segue: “[…] va innanzitutto sottolineato che il periziando è portatore di spondilodiscoartrosi degenerativa che non è responsabile di ernia discale, come erroneamente sostiene parte attrice, ma di protrusioni discali (bulging). […] Una delle cause più frequenti di bulging discale è il naturale processo di invecchiamento. Con il passare degli anni, i dischi intervertebrali tendono a perdere progressivamente acqua, elemento fondamentale per mantenere elasticità, capacità ammortizzante e resistenza meccanica. Questa disidratazione li rende via via più fragili e deformabili, aumentando il rischio che si sporgano oltre i loro limiti fisiologici. […] Quando la colonna vertebrale viene sottoposta a carichi elevati o a sollecitazioni ripetute, aumenta la probabilità che si sviluppi un bulging discale, soprattutto nei tratti più mobili e quindi più vulnerabili. Nella regione lombare, le sedi più frequentemente interessate sono L4-L5 e L5-S1, mentre nella colonna cervicale lo sono C5-C6 e C6-C7. […]
Va in primo luogo chiarito che nella Lista 1 delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Gruppo 2, Codice 3, vengono inserite le “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci” ma la patologia tabellata è l'ernia discale che, come abbiamo visto, non è presente nel caso di cui ci occupiamo.
[…] Dagli accertamenti prodotti emerge che il paziente presenta una spondilosi degenerativa che interessa in maniera uniforme il tratto compreso tra T12 e S1, con formazione di modeste protrusioni discali a tutti i livelli. Considerando che i segmenti più comunemente esposti a
6 lesioni discali sono L4-L5 e L5-S1, l'assenza di una maggiore incidenza o gravità delle protrusioni in questi tratti, rispetto agli altri esaminati, fa ritenere che — sul piano eziopatogenetico — la formazione dei bulging osservati sia più verosimilmente attribuibile a una condizione di meiopragia organica del periziando, piuttosto che all'esposizione a microtraumi ripetuti nel tempo riconducibili all'attività lavorativa svolta. Tale considerazione trova ulteriore conferma nel fatto che, sul piano lavorativo, il paziente è stato costantemente tutelato dalle prescrizioni impartite nel tempo dai Medici Competenti, i quali hanno imposto limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi ben al di sotto del limite massimo consentito per un soggetto di sesso maschile, pari a 25 kg. Tenuto conto che, per malattia professionale, si intende una condizione morbosa la cui origine eziologica è direttamente e causalmente collegata all'attività lavorativa svolta — in modo lento e progressivo, a seguito dell'esposizione a uno o più fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro — riteniamo che il quadro clinico presentato dal periziando non possieda i requisiti indispensabili per essere riconosciuto come dipendente dall'attività lavorativa esercitata.
Applicando la criteriologia medico-legale per la valutazione dell'esistenza del nesso causale, nel caso in esame non risultano soddisfatti i seguenti criteri:
• Criterio di efficienza lesiva: il paziente, a partire dal 2013, è stato esposto ad attività lavorative di entità ridotta, come dimostrano le indicazioni e le limitazioni operative impartite dai Medici Competenti succedutisi nel tempo.
• Criterio di esclusione di altre cause: questo criterio appare dirimente nell'escludere ogni legame causale tra l'attività lavorativa svolta e il quadro di spondilosi lamentato. Le evidenze documentali, infatti, indicano che i dismorfismi vertebrali osservati sono da attribuire prevalentemente a fenomeni di usura fisiologica legati all'età o a predisposizioni individuali, piuttosto che a microtraumatismi lavorativi”.
Il consulente ha dunque concluso che “Per la patologia “Protrusioni discali nel tratto lombo/sacrale del rachide” non è possibile dimostrare nesso causale perché trattasi di un quadro per il quale è altamente probabile l'esistenza di cause extralavorative (usura fisiologica legati all'età o predisposizione individuale)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili, siccome esaustivamente e adeguatamente confermate anche in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte, rispetto alle quali il consulente nominato ha osservato che la patologia riscontrabile in capo al ricorrente non può essere qualificata come ernia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, evidenziando la differenza rispetto alle riscontrate protrusioni discali ed escludendo dunque la
7 natura di malattia tabellata;
ha poi specificato, in punto di accertamento del nesso causale che
“dagli atti si rileva la totale inesistenza di accertamenti espletati dal paziente prima del 2023, malgrado il periziando abbia avuto limitazioni nella Movimentazione Manuale dei Carichi già dal 2013”, rilevando, con argomentazioni del tutto condivisibili, che se l'insorgenza delle patologie è databile al 2023, allora deve considerarsi che dal 2013 e fino al 2023 il ricorrente è stato sottoposto a limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa, con totale esclusione dalla movimentazione manuale di carichi o con significativa limitazione di tale attività, il che esclude l'esposizione ad un rischio lavorativo idoneo a causare le protrusioni discali riscontrate, dovendo considerarsi che gli accertamenti effettuati nel 2023, quando il ricorrente aveva già sessantacinque anni, denotano un quadro “sovrapponibile ed indistinguibile dal parafisiologico processo di invecchiamento facilmente rilevabile nei soggetti di pari età”.
Ciò induce ad escludere, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, la causalità (o concausalità) dell'attività lavorativa nella genesi della patologia riscontrata, deponendo in tal senso anche la circostanza che la condizione degenerativa del complesso vertebrale risulta diffusa in maniera uniforme, piuttosto che focalizzata nelle zone maggiormente interessate dalla torsione del busto tipica della mansione svolta da parte ricorrente.
4.3. Quanto invece alla tendinopatia, va premesso che il consulente nominato ha accertato il carattere tabellato della malattia rilevando che “il quadro clinico presentato dal paziente sarebbe pienamente sovrapponibile a quanto previsto dal suddetto codice tabellato”, pur tuttavia escludendo anche in tal caso la derivazione causale rispetto all'attività svolta in quanto quest'ultima non contemplerebbe alcun rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, e ciò in particolare alla luce delle risultanze del DVR (cfr. pagg. 16-18 della relazione di consulenza).
È tuttavia assorbente osservare, in disparte da ogni ulteriore considerazione, che pur ove si dovessero disattendere le conclusioni del CTU in punto di sussistenza del nesso causale, il ricorso non sarebbe comunque fondato atteso che il grado di invalidità attribuibile alla patologia in esame non consentirebbe di ritenere raggiunta la soglia di menomazione dell'integrità psicofisica indennizzabile siccome fissata dal citato art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000.
In particolare, in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, il
CTU nominato ha osservato quanto segue: “Tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori - - Il codice a cui possiamo fare riferimento è il 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante
8 dalla limitazione funzionale”; 4%). […] Tenuto conto che al codice 224 la “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” è percentualizzata nella misura del 3%, nel caso in esame nel quale non è presente alcuna limitazione funzionale, non possiamo che riconoscere 2 punti percentuali per lato che, complessivamente, corrisponde ad altri 3 punti percentuali”.
Tale rilievo appare condivisibile, non ravvisandosi sul punto vizi logici o incoerenze rispetto alla documentazione in atti, né essendo stata mossa a riguardo alcuna specifica contestazione da parte ricorrente.
Considerata dunque l'assenza di nesso causale in relazione alla patologia a carico della colonna vertebrale, pur volendo qualificarsi come malattia professionale la tendinopatia, quest'ultima non determinerebbe un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 6%, il che esclude la possibilità di riconoscere il relativo indennizzo e, dunque, esclude la fondatezza del ricorso.
4.4. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso va rigettato.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sicché, nonostante la soccombenza in giudizio, non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili. CP_1
Per la medesima ragione, le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 27/2025 R.G. indicati, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da;
CP_1 pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Catania, 29/10/2025
La giudice del lavoro
CH CU
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