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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
d.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
d.ssa Giulia Carleo Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.684/2021 RGN
TRA
in persona del lrpt rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ciro Esposito e dall'avv.Maria Luisa Damiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Genni Meloro sito in Salerno alla via Torretta 4- appellante
E
in persona del lrpt rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Lucia Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec appellata Email_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.471/21 del
Tribunale di Salerno pubblicata il 9/2/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che l'appellata fosse condannata a pagare in suo favore una somma pari ad E 26.491,58 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi al tasso previsto dal D.lgs. n.
231/2002 fino al saldo con la decorrenza di cui all'articolo 4 stesso decreto legislativo, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e in subordine,
alla luce della sopravvenuta istruttoria del , disporsi CTU Parte_2
per l'accertamento di eventuali differenze spettanti all'appellante, il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa essendo l'
patrocinata dalla sua avvocatura interna.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 25 gennaio 2024, e con ordinanza dell'1 febbraio 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L presentava un'opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
n.3252/2017 emesso su ricorso della per il Parte_1
pagamento di E 115.377,43, oltre interessi moratori ex D. Lvo 231/02
e s.m.i, dalle scadenze di legge al soddisfo, per forniture effettuate in suo favore a seguito all'aggiudicazione di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale n.605 del 23/6/2015 e del contratto di appalto rep.n.126 del 10/11/2015 di durata triennale.
L'opponente deduceva che vi era stato il pagamento parziale della somma dovuta prima dell'emissione del decreto, che non erano dovuti gli interessi moratori ex D.Lvo n.231/02 e che, dall'analisi dell'elenco delle fatture e della documentazione in atti, si poteva evincere che buona parte delle prestazioni per cui veniva chiesto il pagamento erano state eseguite in assenza di valido contratto scritto tra le parti;
conseguentemente la convenuta sosteneva che vi fosse la nullità del rapporto relativamente ai crediti di cui alle fatture emesse dal 24/1/2013 al 10/11/2015, con esclusione delle fatture per le prestazioni rese dal 10/11/2015 al 31/10/2016.
La parte opposta si costituiva evidenziando che l' , CP_1
a fronte del credito vantato, aveva provveduto al pagamento della minor somma di E 69.621,60 e non di quella pari ad E 83.726,89, così
come dalla stessa affermato.
Il Tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 3252/17 e compensava le spese.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dalla documentazione in atti, risultava che l'opponente aveva provveduto al pagamento della somma di E 69.621,60 in epoca precedente al deposito del ricorso e all'emissione del decreto ingiuntivo e tale sopravvenuto pagamento determinava l'estinzione parziale del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo che non aveva più ragione di persistere;
il rapporto era nullo per gli anni 2013 – 2014 e fino al novembre
2015 per la mancanza di un contratto scritto;
nel caso in cui la parte del contratto fosse la P.A., la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione di obbligarsi non poteva desumersi da “facta concludentia”, ma doveva essere espressa nel rispetto delle forme che regolavano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della stessa P.A., ossia con l'osservanza della forma scritta ad substantiam;
in assenza di contratto scritto, ai fini di una valida conclusione del contratto, era irrilevante l'esistenza di eventuali ordini di acquisto anche se seguiti da eventuali determine dirigenziali e/o da accettazione delle prestazioni;
la natura di ente pubblico economico acquisita dalle ex art. 3 Ic bisD.Lvo n.502/1992 ed CP_2
espressamente prevista dall'art.1 IIc D. Lvo 165/01, comportava che la stessa, per raggiungere le finalità istituzionali cui era preposta, poteva di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non escludeva che l' quale organismo di diritto pubblico e Pt_3
amministrazione aggiudicatrice, in applicazione D. Lvo n.163/ 2006
applicabile ratione temporis, fosse soggetta alle relative disposizioni,
sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto, pena la sua nullità ex art.1418 Ic cc per la violazione di norma imperativa;
la fattura commerciale costituiva solo un mero indizio del credito, ma di certo non era prova della sua esistenza nel giudizio di opposizione.
La ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi: 1)sull'erroneità e/o ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta infondata l'intera domanda di pagamento;
il Tribunale aveva dichiarato l'infondatezza della domanda di pagamento del residuo credito azionato, al netto del pagamento di E
69.621,60, pari ad E 45.755,83 in base alla nullità del rapporto contrattuale per mancanza di forma scritta relativamente ai crediti dal
24/1/2013 al 10/11/2015, ma aveva esteso tale nullità anche alle fatture emesse nella vigenza del contratto scritto;
pertanto, su tale aspetto l'appellante deduceva la violazione dell'art. 115 cpc in tema di valutazione degli elementi probatori, dell'art. 2697 cc in relazione agli artt. 1218 e 1418 cc e dei criteri di interpretazione della domanda ex art. 112 cc;
2)sull'erroneità e/o ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta assorbita la questione relativa alla debenza degli interessi di cui al D.Lvo n. 231/2002;per l'appellante sul credito di 26.491,58 E erano dovuti gli interessi di cui al Dvo
231/2002; secondo l'art. 1 del predetto decreto legislativo la relativa disciplina riguardava tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportavano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di prezzo;
tale articolo era applicabile nel caso di specie in quanto il contratto di appalto di fornitura rep.n. 126 del 10/11/2015 era stato stipulato dopo la sua entrata in vigore;
proprio in virtù dell'art.4 stessa fonte, ai fini della decorrenza degli interessi, non era necessario un formale atto di costituzione in mora essendo sufficiente la scadenza del termine di pagamento indicato e decorrente dalla data della fattura e/o dalla consegna di documentazione equivalente oppure, in mancanza,
dall'esecuzione della prestazione;
la giurisprudenza di legittimità
aveva, infine, chiarito che tale normativa era applicabile ai rapporti contrattuali di cui era parte la PA anzi precisando la prevalenza di tale disposizione rispetto alle clausole contrattuali eventualmente difformi,
automaticamente sostituite ex art. 1339 cc;
3)sul richiamo ex art. 346 cpc;
l'appellante richiamava tutte le difese, deduzioni ed istanze svolte in primo grado, incluse le deduzioni in tema di debenza degli interessi come previsti dal D. Lvo. n.
231/2002. L si costituiva e controdeduceva chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
la decisione impugnata era corretta quanto ai principi espressi in tema di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con la PA;
in merito all'eventuale differenza residua di somme afferenti al periodo successivo alla stipula del contratto, come dedotta dall'appellante, l'appellata eccepiva che quest'ultima aveva ottenuto tutti i pagamenti legittimamente esigibili e che non aveva aggiornato i pagamenti ricevuti;
esibiva a tale fine una nota del SEF aziendale prot.
PG/192172 del 21/9/2021, a firma del Direttore del Servizio
Economico Finanziario (SEF) dell' e Parte_4
avente fede privilegiata in quanto proveniente da pubblico ufficiale ex art. 2700 cc, che attestava la quasi totale estinzione del credito residuo,
rimanendo inevase le fatture n.1180233079 del 28/9/2016 per €
2.224,20, n. 1180233081 del 28/9/2016 per € 188,80, n.1180243109
del 26/10/2016 per € 2.376,00 e n. 1180244142 del 28/10/2016 per €
1.584,00, di cui le prime due non protocollate e le altre due non pervenute, oltre ad una ulteriore fattura del 05/08/2021 n.1004215727
aperta per la richiesta di corrispondente emissione di nota di credito;
in ogni caso la domanda di pagamento di somme di controparte era sostenuta unicamente da fatture, che per la loro formazione unilaterale e per la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrava fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, quale dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, e come tale non poteva costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, in presenza di precise contestazioni della parte debitrice, ma solo un mero indizio;
in ogni caso a seguito dell'esibizione della nota del chiedeva che fosse espletata una CTU contabile per la verifica dell'eventuale credito residuo;
in relazione agli interessi di cui alla normativa speciale evidenziava che non spettavano per le fatture emesse in assenza della stipulazione di un contratto;
quanto alla decorrenza degli interessi precisava che, in tema di contabilità delle che affidavano il proprio servizio di tesoreria ad un'azienda di credito, il pagamento dei relativi debiti doveva essere effettuato mediante l' emissione di mandati tratti sulle tesorerie per cui necessitava la costituzione in mora e sotto tale profilo l'invio delle fatture non era equipollente alla costituzione in mora;
nel caso in esame, quindi, gli interessi potevano decorrere solo dalla costituzione in mora o, in mancanza, dalla notifica del decreto ingiuntivo.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che il Tribunale
aveva rigettato la domanda per le fatture emesse in assenza di un contratto scritto, ma che, invece, erroneamente non aveva accolto la domanda per le fatture emesse sotto la vigenza del contratto stipulato con l' . CP_1
In realtà il Tribunale ha rigettato la domanda per le fatture emesse prima della stipulazione del contratto per mancanza della forma scritta ad substantiam e, invece, ha rigettato la domanda in relazione alle altre fatture in quanto inidonee a provare il credito.
Il giudice di primo grado ha ragionato in applicazione della normativa vigente e dell'interpretazione resa dalla Corte di
Cassazione.
I contratti con la pubblica amministrazione devono essere
redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd
2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono
essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque
sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un
accordo solo verbale.
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma
scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti
che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in
giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri
mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti,
che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito
con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un
documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma
scritta del contratto( cfr.sent.Cass.n.16562/2018)
L è un organismo di diritto pubblico e, quindi, deve necessariamente procedere secondo la disciplina prevista per i contratti pubblici, rispettando la regola della forma scritta ad substantiam. Le Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di
conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non
esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di
diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano
rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di
scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora
l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri nella disciplina Pt_3
prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica,
mediante omissione del procedimento di selezione del contraente,
nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità per
violazione di una norma imperativa(cfr.sent.Cass.n.24640/2016).
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di
nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del
regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale,
anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e
dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. La fattura commerciale per la sua stessa natura non ha efficacia probatoria ai fini del riconoscimento del credito vantato verso l'
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici
a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata
all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè,
quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido
elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero
indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a
legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo
giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non
può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove
per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella
fase monitoria (cfr.
sent.Cass.n.299/2016;sent.Cass.n.20690/2016;sent.Cass.n.9542/2018e
sent.Cass.n.128/2022). Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo perché
chiaramente non può farsi questione di interessi se non viene riconosciuto in via principale alcun credito.
Per le spese va applicato il principio della soccombenza (
scaglione: 26.001,00 E- 52.000,00 E- valore indeterminabile complessità bassa - valori minimi- vanno riconosciute le fasi introduttiva- dello studio e decisionale – per la scarsa significatività
per la fase della trattazione va applicata la riduzione del 50% )
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e per, effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 4234,5 oltre oneri riflessi;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo d.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
d.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
d.ssa Giulia Carleo Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.684/2021 RGN
TRA
in persona del lrpt rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ciro Esposito e dall'avv.Maria Luisa Damiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Genni Meloro sito in Salerno alla via Torretta 4- appellante
E
in persona del lrpt rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Lucia Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec appellata Email_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.471/21 del
Tribunale di Salerno pubblicata il 9/2/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che l'appellata fosse condannata a pagare in suo favore una somma pari ad E 26.491,58 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi al tasso previsto dal D.lgs. n.
231/2002 fino al saldo con la decorrenza di cui all'articolo 4 stesso decreto legislativo, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e in subordine,
alla luce della sopravvenuta istruttoria del , disporsi CTU Parte_2
per l'accertamento di eventuali differenze spettanti all'appellante, il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa essendo l'
patrocinata dalla sua avvocatura interna.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 25 gennaio 2024, e con ordinanza dell'1 febbraio 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L presentava un'opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
n.3252/2017 emesso su ricorso della per il Parte_1
pagamento di E 115.377,43, oltre interessi moratori ex D. Lvo 231/02
e s.m.i, dalle scadenze di legge al soddisfo, per forniture effettuate in suo favore a seguito all'aggiudicazione di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale n.605 del 23/6/2015 e del contratto di appalto rep.n.126 del 10/11/2015 di durata triennale.
L'opponente deduceva che vi era stato il pagamento parziale della somma dovuta prima dell'emissione del decreto, che non erano dovuti gli interessi moratori ex D.Lvo n.231/02 e che, dall'analisi dell'elenco delle fatture e della documentazione in atti, si poteva evincere che buona parte delle prestazioni per cui veniva chiesto il pagamento erano state eseguite in assenza di valido contratto scritto tra le parti;
conseguentemente la convenuta sosteneva che vi fosse la nullità del rapporto relativamente ai crediti di cui alle fatture emesse dal 24/1/2013 al 10/11/2015, con esclusione delle fatture per le prestazioni rese dal 10/11/2015 al 31/10/2016.
La parte opposta si costituiva evidenziando che l' , CP_1
a fronte del credito vantato, aveva provveduto al pagamento della minor somma di E 69.621,60 e non di quella pari ad E 83.726,89, così
come dalla stessa affermato.
Il Tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 3252/17 e compensava le spese.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dalla documentazione in atti, risultava che l'opponente aveva provveduto al pagamento della somma di E 69.621,60 in epoca precedente al deposito del ricorso e all'emissione del decreto ingiuntivo e tale sopravvenuto pagamento determinava l'estinzione parziale del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo che non aveva più ragione di persistere;
il rapporto era nullo per gli anni 2013 – 2014 e fino al novembre
2015 per la mancanza di un contratto scritto;
nel caso in cui la parte del contratto fosse la P.A., la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione di obbligarsi non poteva desumersi da “facta concludentia”, ma doveva essere espressa nel rispetto delle forme che regolavano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della stessa P.A., ossia con l'osservanza della forma scritta ad substantiam;
in assenza di contratto scritto, ai fini di una valida conclusione del contratto, era irrilevante l'esistenza di eventuali ordini di acquisto anche se seguiti da eventuali determine dirigenziali e/o da accettazione delle prestazioni;
la natura di ente pubblico economico acquisita dalle ex art. 3 Ic bisD.Lvo n.502/1992 ed CP_2
espressamente prevista dall'art.1 IIc D. Lvo 165/01, comportava che la stessa, per raggiungere le finalità istituzionali cui era preposta, poteva di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non escludeva che l' quale organismo di diritto pubblico e Pt_3
amministrazione aggiudicatrice, in applicazione D. Lvo n.163/ 2006
applicabile ratione temporis, fosse soggetta alle relative disposizioni,
sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto, pena la sua nullità ex art.1418 Ic cc per la violazione di norma imperativa;
la fattura commerciale costituiva solo un mero indizio del credito, ma di certo non era prova della sua esistenza nel giudizio di opposizione.
La ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi: 1)sull'erroneità e/o ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta infondata l'intera domanda di pagamento;
il Tribunale aveva dichiarato l'infondatezza della domanda di pagamento del residuo credito azionato, al netto del pagamento di E
69.621,60, pari ad E 45.755,83 in base alla nullità del rapporto contrattuale per mancanza di forma scritta relativamente ai crediti dal
24/1/2013 al 10/11/2015, ma aveva esteso tale nullità anche alle fatture emesse nella vigenza del contratto scritto;
pertanto, su tale aspetto l'appellante deduceva la violazione dell'art. 115 cpc in tema di valutazione degli elementi probatori, dell'art. 2697 cc in relazione agli artt. 1218 e 1418 cc e dei criteri di interpretazione della domanda ex art. 112 cc;
2)sull'erroneità e/o ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta assorbita la questione relativa alla debenza degli interessi di cui al D.Lvo n. 231/2002;per l'appellante sul credito di 26.491,58 E erano dovuti gli interessi di cui al Dvo
231/2002; secondo l'art. 1 del predetto decreto legislativo la relativa disciplina riguardava tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportavano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di prezzo;
tale articolo era applicabile nel caso di specie in quanto il contratto di appalto di fornitura rep.n. 126 del 10/11/2015 era stato stipulato dopo la sua entrata in vigore;
proprio in virtù dell'art.4 stessa fonte, ai fini della decorrenza degli interessi, non era necessario un formale atto di costituzione in mora essendo sufficiente la scadenza del termine di pagamento indicato e decorrente dalla data della fattura e/o dalla consegna di documentazione equivalente oppure, in mancanza,
dall'esecuzione della prestazione;
la giurisprudenza di legittimità
aveva, infine, chiarito che tale normativa era applicabile ai rapporti contrattuali di cui era parte la PA anzi precisando la prevalenza di tale disposizione rispetto alle clausole contrattuali eventualmente difformi,
automaticamente sostituite ex art. 1339 cc;
3)sul richiamo ex art. 346 cpc;
l'appellante richiamava tutte le difese, deduzioni ed istanze svolte in primo grado, incluse le deduzioni in tema di debenza degli interessi come previsti dal D. Lvo. n.
231/2002. L si costituiva e controdeduceva chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
la decisione impugnata era corretta quanto ai principi espressi in tema di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con la PA;
in merito all'eventuale differenza residua di somme afferenti al periodo successivo alla stipula del contratto, come dedotta dall'appellante, l'appellata eccepiva che quest'ultima aveva ottenuto tutti i pagamenti legittimamente esigibili e che non aveva aggiornato i pagamenti ricevuti;
esibiva a tale fine una nota del SEF aziendale prot.
PG/192172 del 21/9/2021, a firma del Direttore del Servizio
Economico Finanziario (SEF) dell' e Parte_4
avente fede privilegiata in quanto proveniente da pubblico ufficiale ex art. 2700 cc, che attestava la quasi totale estinzione del credito residuo,
rimanendo inevase le fatture n.1180233079 del 28/9/2016 per €
2.224,20, n. 1180233081 del 28/9/2016 per € 188,80, n.1180243109
del 26/10/2016 per € 2.376,00 e n. 1180244142 del 28/10/2016 per €
1.584,00, di cui le prime due non protocollate e le altre due non pervenute, oltre ad una ulteriore fattura del 05/08/2021 n.1004215727
aperta per la richiesta di corrispondente emissione di nota di credito;
in ogni caso la domanda di pagamento di somme di controparte era sostenuta unicamente da fatture, che per la loro formazione unilaterale e per la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrava fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, quale dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, e come tale non poteva costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, in presenza di precise contestazioni della parte debitrice, ma solo un mero indizio;
in ogni caso a seguito dell'esibizione della nota del chiedeva che fosse espletata una CTU contabile per la verifica dell'eventuale credito residuo;
in relazione agli interessi di cui alla normativa speciale evidenziava che non spettavano per le fatture emesse in assenza della stipulazione di un contratto;
quanto alla decorrenza degli interessi precisava che, in tema di contabilità delle che affidavano il proprio servizio di tesoreria ad un'azienda di credito, il pagamento dei relativi debiti doveva essere effettuato mediante l' emissione di mandati tratti sulle tesorerie per cui necessitava la costituzione in mora e sotto tale profilo l'invio delle fatture non era equipollente alla costituzione in mora;
nel caso in esame, quindi, gli interessi potevano decorrere solo dalla costituzione in mora o, in mancanza, dalla notifica del decreto ingiuntivo.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che il Tribunale
aveva rigettato la domanda per le fatture emesse in assenza di un contratto scritto, ma che, invece, erroneamente non aveva accolto la domanda per le fatture emesse sotto la vigenza del contratto stipulato con l' . CP_1
In realtà il Tribunale ha rigettato la domanda per le fatture emesse prima della stipulazione del contratto per mancanza della forma scritta ad substantiam e, invece, ha rigettato la domanda in relazione alle altre fatture in quanto inidonee a provare il credito.
Il giudice di primo grado ha ragionato in applicazione della normativa vigente e dell'interpretazione resa dalla Corte di
Cassazione.
I contratti con la pubblica amministrazione devono essere
redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd
2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono
essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque
sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un
accordo solo verbale.
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma
scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti
che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in
giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri
mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti,
che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito
con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un
documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma
scritta del contratto( cfr.sent.Cass.n.16562/2018)
L è un organismo di diritto pubblico e, quindi, deve necessariamente procedere secondo la disciplina prevista per i contratti pubblici, rispettando la regola della forma scritta ad substantiam. Le Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di
conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non
esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di
diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano
rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di
scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora
l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri nella disciplina Pt_3
prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica,
mediante omissione del procedimento di selezione del contraente,
nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità per
violazione di una norma imperativa(cfr.sent.Cass.n.24640/2016).
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di
nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del
regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale,
anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e
dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. La fattura commerciale per la sua stessa natura non ha efficacia probatoria ai fini del riconoscimento del credito vantato verso l'
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici
a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata
all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè,
quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido
elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero
indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a
legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo
giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non
può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove
per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella
fase monitoria (cfr.
sent.Cass.n.299/2016;sent.Cass.n.20690/2016;sent.Cass.n.9542/2018e
sent.Cass.n.128/2022). Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo perché
chiaramente non può farsi questione di interessi se non viene riconosciuto in via principale alcun credito.
Per le spese va applicato il principio della soccombenza (
scaglione: 26.001,00 E- 52.000,00 E- valore indeterminabile complessità bassa - valori minimi- vanno riconosciute le fasi introduttiva- dello studio e decisionale – per la scarsa significatività
per la fase della trattazione va applicata la riduzione del 50% )
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e per, effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 4234,5 oltre oneri riflessi;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo d.ssa Maria Assunta Niccoli