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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4776 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. SADUN STEFANIA elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
-RICORRENTE - contro l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 13/04/2024 , ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – C
chiedendo al Controparte_3
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: ai sensi dell'art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46 del 1999, SOSPENDEREl'avviso di addebito n. 368 2024 00012176 72 000 - Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di MILANO CENTRO, notificato a mezzo PEC in data 04
Marzo 2024, oggetto dell'odierna impugnazione;
- in via ulteriormente preliminare: ● accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai CP_ requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; ● accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 d lgs. n. 46/1999; - Nel merito, in via principale: accertare
e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 00012176 72 000 e comunque accertare
l'insussistenza degli addebiti contributivi fatti valere nei confronti di per i motivi esposti in fatto e diritto. - Nel merito in via Parte_1 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata, in tutto o in parte, la sussistenza di debiti contributivi in capo a
accertare l'esatta entità delle somme docute, per le ragioni Parte_1 in fatto e diritto esposte e, pertanto, provvedere a una corretta quantificazione e, conseguentemente, ridurre di giustizia l'importo di cui all'avviso di addebito 368 2024 00012176 72 000. - In ogni caso: Con CP_4 vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio.
Si è costituito ritualmente l' Controparte_3
contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente.
[...]
Nelle more del giudizio, ha disposto lo sgravio parziale della pretesa CP_4
e la restante parte è stata sanata mediante pagamento da parte della società delle somme residue.
Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che le parti ne hanno fatto congiunta richiesta e che non residua alcun aspetto oggetto di controversia
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, considerato che l' ha provveduto ad uno sgravio parziale e che la società Controparte_5 ha provveduto al versamento del residuo, il giudicante ritiene equo procedere alla compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) compensa le spese di lite.
Milano, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. SADUN STEFANIA elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
-RICORRENTE - contro l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 13/04/2024 , ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – C
chiedendo al Controparte_3
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: ai sensi dell'art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46 del 1999, SOSPENDEREl'avviso di addebito n. 368 2024 00012176 72 000 - Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di MILANO CENTRO, notificato a mezzo PEC in data 04
Marzo 2024, oggetto dell'odierna impugnazione;
- in via ulteriormente preliminare: ● accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai CP_ requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; ● accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 d lgs. n. 46/1999; - Nel merito, in via principale: accertare
e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 00012176 72 000 e comunque accertare
l'insussistenza degli addebiti contributivi fatti valere nei confronti di per i motivi esposti in fatto e diritto. - Nel merito in via Parte_1 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata, in tutto o in parte, la sussistenza di debiti contributivi in capo a
accertare l'esatta entità delle somme docute, per le ragioni Parte_1 in fatto e diritto esposte e, pertanto, provvedere a una corretta quantificazione e, conseguentemente, ridurre di giustizia l'importo di cui all'avviso di addebito 368 2024 00012176 72 000. - In ogni caso: Con CP_4 vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio.
Si è costituito ritualmente l' Controparte_3
contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente.
[...]
Nelle more del giudizio, ha disposto lo sgravio parziale della pretesa CP_4
e la restante parte è stata sanata mediante pagamento da parte della società delle somme residue.
Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che le parti ne hanno fatto congiunta richiesta e che non residua alcun aspetto oggetto di controversia
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, considerato che l' ha provveduto ad uno sgravio parziale e che la società Controparte_5 ha provveduto al versamento del residuo, il giudicante ritiene equo procedere alla compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) compensa le spese di lite.
Milano, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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