Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
Decreto cautelare 19 settembre 2024
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 2
- 1. Corte di giustizia UE, quinta sezione, sentenza 18 dicembre 2025https://www.eius.it/articoli/
- 2. Prenotazioni tramite Booking: le clausole di parità della tariffa potrebbero integrare un’intesa vietata - 30 settembre 2024Silvia Martelli · https://accademiaassociazionecivilisti.it/ · 30 settembre 2024
Sentenza della Corte di Giustizia del 19 Settembre 2024 nella causa C-264/23 | Booking.com Le piattaforme di fornitura di servizi di prenotazione online (come Booking) sono solite inserire nelle condizioni generali degli accordi conclusi con i prestatori di servizi alberghieri una clausola c.d. di parità ristretta, che vieta ai prestatori di servizi alberghieri di offrire al pubblico tramite i propri canali online pernottamenti a una tariffa inferiore a quella offerta sulla piattaforma di prenotazione alberghiera, o una clausola c.d. di parità ampia, che vieta alle imprese alberghiere di offrire sui propri canali di vendita o su canali di vendita gestiti da terzi camere ad un prezzo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Marco Delunas, Valentina Senis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sardegna, Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante n.23;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
-quanto al ricorso introduttivo:
- della nota provvedimentale prot. -OMISSIS- del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale "-OMISSIS- (-OMISSIS-) datato -OMISSIS-, di rigetto della domanda di permanenza – per un solo altro anno - nella scuola dell’infanzia della alunna -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, e in particolare, solo per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, del verbale del G.L.O. e del P.E.I. del 22.5.2024, nelle parti in cui dovessero porsi in contrasto con i diritti ed interessi dei ricorrenti; degli atti istruttori richiamati nella nota del -OMISSIS- tra cui il parere espresso dal “team dei docenti della sezione frequentata nei tre anni di permanenza dell’alunna alla scuola dell’Infanzia”;
-quanto ai motivi aggiunti presentati il 18.9.2024:
- del “provvedimento (in data 14.9.2024) di riesame istanza di permanenza nella scuola dell’infanzia dell’alunna -OMISSIS- in ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 03241/2024… col quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS- – a seguito dell’ordine di riesame impartito dal Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato - ha reiterato il diniego del trattenimento della piccola -OMISSIS- nella scuola dell’infanzia, nonostante il parere espresso dalla componente medica del GLO”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sardegna e di Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari e di Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti, quali titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, con il ricorso principale hanno domandato l’annullamento della nota del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Statale “-OMISSIS- di rigetto della domanda di permanenza della figlia – per un solo altro anno - nella Scuola dell’infanzia, domanda presentata in ragione della accertata condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con riferimento alla patologia di disturbo dello spettro dell'autismo, e su indicazione della neuropsichiatra infantile e della neuropsicomotricista, come da documentazione medica allegata alla stessa;
- il rigetto dell’istanza è così motivato: “ Premettendo che la possibilità di permanenza nella scuola dell’infanzia si realizza tramite un’assunzione di responsabilità, in merito alla decisione finale, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente; esaminati i documenti allegati alla richiesta della famiglia e la documentazione agli atti della scuola, sentito il team dei docenti della sezione frequentata nei tre anni di permanenza dell’alunna alla scuola dell’Infanzia, si ritiene non ci siano le condizioni per il trattenimento per un altro anno di -OMISSIS- nella scuola dell’infanzia ”;
- avverso tale atto i ricorrenti deducono, in sostanza, il difetto di motivazione e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, stante la documentazione medica presentata e il parere espresso da alcuni dei componenti del G.L.O., tutti concordi nel ritenere necessario che l’alunna frequenti per un anno ulteriore la scuola dell’infanzia, data anche la derogabilità per ragioni di salute, sussistenti nel caso di specie, del limite dei sei anni d’età per il passaggio alla scuola primaria, prevista dall’art. 114, comma 5 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, derogabilità risultante anche in via eccezionale dalla nota ministeriale n. prot. m_pi. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-, evidenziandosi, infine, nel ricorso introduttivo, la non conoscibilità del parere dei docenti richiamato dal dirigente scolastico e, comunque, la sua insufficienza, stante il difetto di istruttoria rilevato, non essendo stata presa in considerazione la documentazione medico – specialistica;
- resiste il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- con ordinanza cautelare n. 255 del 2024 è stata respinta l’istanza cautelare in seno al ricorso principale ma, con decreto cautelare n. 3241 del 2024, il Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza interinale dei ricorrenti, ordinando all’amministrazione il riesame dell’istanza dei genitori previa audizione dei medici che si erano espressi per la permanenza della scolara nella scuola dell’infanzia (neuropsichiatra infantile e neuropsicomotricista);
- l’amministrazione ha riesaminato l’istanza e confermato il diniego già in precedenza assunto, dopo aver sentito i medici, con la seguente motivazione: “ -OMISSIS- ha frequentato regolarmente la scuola dell’infanzia per il triennio previsto; • le valutazioni pedagogiche e didattiche effettuate dal team docente hanno evidenziato il raggiungimento e il consolidamento degli obiettivi di apprendimento (cognitivi, comunicativi e relazionali) previsti nella progettazione curricolare e nel Piano Educativo Individualizzato, da parte dell’alunna; • dalla relazione medica e dalla successiva audizione con i medici specialisti della ASL in data 12/09/2024 si rileva: un quadro clinico coerente con la condizione di disabilità certificata dell’alunna; non sussistono ulteriori gravi motivi di salute e non sono intervenute situazioni eccezionali per i quali l'inserimento alla scuola primaria non possa essere possibile; la motivazione degli specialisti ASL per il trattenimento è da ricercare in una generica azione di prevenzione di sovraccarico emotivo e cognitivo per un eventuale rischio clinico futuro, riguardo al quale gli stessi specialisti affermano di non poter prevedere che non si determini anche in caso di permanenza alla scuola dell’infanzia; • L’azione di prevenzione di ogni possibile rischio prospettato dai medici specialisti viene assicurata dalla predisposizione da parte della scuola primaria, specialisti ASL di riferimento e famiglia del Piano Educativo Individualizzato, come previsto dalla legislazione scolastica per l’inclusione e dalla L.104/92 per tutti gli alunni in condizione di disabilità; • per l’alunna -OMISSIS- sussistono nella scuola primaria le condizioni strutturali, organizzative e le competenze professionali necessarie ad assicurare le più idonee strategie educativo didattiche rispondenti ai suoi bisogni educativi speciali ”;
- avverso tale atto i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, con istanza cautelare collegiale e monocratica, la quale ultima è stata accolta con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 264 del 2024, rilevando il presupposto dell’estrema gravità e urgenza;
- con ordinanza cautelare n. 302 del 15 ottobre 2024 è stata respinta l’istanza cautelare collegiale contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, ma, in sede d’appello cautelare, il Consiglio di Stato (sez. VII, ord. n. 4289 del 2024) ha accolto “ l’istanza cautelare formulata in primo grado, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla minore la permanenza nella scuola dell’infanzia, in luogo dell’ammissione alla scuola primaria, fino alla decisione di merito ”;
- all’udienza pubblica dell’11 giugno 2024, essendosi ormai concluso l’anno scolastico, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito;
Ritenuto che:
- al Collegio non resti che, anche alla luce della dichiarazione della stessa parte ricorrente ed avendo ormai cessato di produrre effetti il provvedimento impugnato, dichiarare l’improcedibilità del ricorso, anche per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese di lite, stante la assoluta peculiarità delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente per il ricorso principale e per motivi aggiunti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente per il ricorso principale e per motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.