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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 1063/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Corrado d'Ambrosio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/02/2021 al n. 1063/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di mutuo fondiario, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. ROMANO BRUNO
E
Controparte_1
Avv. PARRILLI GIUSEPPINA
Nonché
CP_2
Avv. PARRILLI GIUSEPPINA
1 Premesso in fatto che il sig. stipulava contratto di mutuo Parte_1
fondiario del 24/2/2003, con la per la somma di euro Controparte_3
155.000,00, con garanzia ipotecale su immobile sito in Eboli.
Rilevando irregolarità del rapporto contrattuale, il ha proposto formale Parte_1
atto di citazione presso questo Tribunale contro la banca, eccependo l'usura originaria del contratto.
La si è regolarmente costituita in giudizio, resistendo Controparte_1
alle eccezioni mosse in citazione e rappresentando che dal mancato pagamento dei ratei del mutuo il sarebbe debitore dell'istituto di credito di € 112.778,16 Parte_1
per rate scadute e non pagate ed € 8.383,63 per interessi di mora.
Nelle more del procedimento, il credito è stato ceduto alla CP_2
intervenendo nel presente procedimento. A seguito della cessione, l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società.
A seguito dell'intervento in giudizio, appare corretto procedere alla dichiarazione di estromissione della CP_3
Durante la fase istruttoria, il precedente giudicante ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'attore, riguardanti il ricalcolo delle risultanze contabili esposte dalla società finanziaria.
Allo stato, appare condivisibile il diniego delle verifiche contabili per il carattere esplorativo della richiesta, non risultando fondata la eccepita usurarietà originaria del rapporto, né l'eccepito difetto di legittimazione passiva della intervenuta.
Si rileva, in particolare, che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31188 del 29.12.2017 – Rv. 646585; Cass.
Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 25863/2020; Cass. Civ.
n. 4334/2022;).
La società intervenuta, in particolare, ha esibito l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella G.U. parte seconda 45 del 19/4/2022, con cui è comunicato
2 l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tra
i crediti ceduti rientra quello oggetto di contestazione e, quindi, che la CP_2
è certamente dotata di legittimazione attiva, in quanto la notificazione della
[...]
cessione del credito al debitore ceduto (art. 1264 c.c.) costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere comunque effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28/01/2014 – Rv. 629429-01).
Del pari, deve ritenersi infondata l'eccepita usurarietà del rapporto, lamentata in citazione. rilevato, in particolare, che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, ma non è consentito di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora poiché si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di inadempimento del contratto
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14214 del 5 maggio 2022 – Rv. 664963-01). Per converso, è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, co. IV, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale (aumentando della percentuale di mora) con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Si rileva, dunque, che il parametro di riferimento ai fini della rilevazione del tasso usurario non è il TAEG, bensì il TEG (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 39898 del
14.12.2021).
Difatti, il TAEG – il quale rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso – non è un tasso propriamente detto, bensì un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo
3 scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, per le sole fasi di studio e conclusionali in cui ha partecipato parte intervenuta, espungendo la fase istruttoria in quanto non concretamente espletata.
P.Q.M.
DICHIARA la estromissione della;
Controparte_1
RIGETTA la domanda;
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore Parte_1
della , che liquida in complessivi euro 3.403,00 per onorari di difesa, CP_2
oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap, Iva
e accessori di legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 19/12/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Corrado d'Ambrosio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Corrado d'Ambrosio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/02/2021 al n. 1063/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di mutuo fondiario, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. ROMANO BRUNO
E
Controparte_1
Avv. PARRILLI GIUSEPPINA
Nonché
CP_2
Avv. PARRILLI GIUSEPPINA
1 Premesso in fatto che il sig. stipulava contratto di mutuo Parte_1
fondiario del 24/2/2003, con la per la somma di euro Controparte_3
155.000,00, con garanzia ipotecale su immobile sito in Eboli.
Rilevando irregolarità del rapporto contrattuale, il ha proposto formale Parte_1
atto di citazione presso questo Tribunale contro la banca, eccependo l'usura originaria del contratto.
La si è regolarmente costituita in giudizio, resistendo Controparte_1
alle eccezioni mosse in citazione e rappresentando che dal mancato pagamento dei ratei del mutuo il sarebbe debitore dell'istituto di credito di € 112.778,16 Parte_1
per rate scadute e non pagate ed € 8.383,63 per interessi di mora.
Nelle more del procedimento, il credito è stato ceduto alla CP_2
intervenendo nel presente procedimento. A seguito della cessione, l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società.
A seguito dell'intervento in giudizio, appare corretto procedere alla dichiarazione di estromissione della CP_3
Durante la fase istruttoria, il precedente giudicante ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'attore, riguardanti il ricalcolo delle risultanze contabili esposte dalla società finanziaria.
Allo stato, appare condivisibile il diniego delle verifiche contabili per il carattere esplorativo della richiesta, non risultando fondata la eccepita usurarietà originaria del rapporto, né l'eccepito difetto di legittimazione passiva della intervenuta.
Si rileva, in particolare, che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31188 del 29.12.2017 – Rv. 646585; Cass.
Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 25863/2020; Cass. Civ.
n. 4334/2022;).
La società intervenuta, in particolare, ha esibito l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella G.U. parte seconda 45 del 19/4/2022, con cui è comunicato
2 l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tra
i crediti ceduti rientra quello oggetto di contestazione e, quindi, che la CP_2
è certamente dotata di legittimazione attiva, in quanto la notificazione della
[...]
cessione del credito al debitore ceduto (art. 1264 c.c.) costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere comunque effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28/01/2014 – Rv. 629429-01).
Del pari, deve ritenersi infondata l'eccepita usurarietà del rapporto, lamentata in citazione. rilevato, in particolare, che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, ma non è consentito di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora poiché si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di inadempimento del contratto
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14214 del 5 maggio 2022 – Rv. 664963-01). Per converso, è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, co. IV, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale (aumentando della percentuale di mora) con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Si rileva, dunque, che il parametro di riferimento ai fini della rilevazione del tasso usurario non è il TAEG, bensì il TEG (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 39898 del
14.12.2021).
Difatti, il TAEG – il quale rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso – non è un tasso propriamente detto, bensì un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo
3 scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, per le sole fasi di studio e conclusionali in cui ha partecipato parte intervenuta, espungendo la fase istruttoria in quanto non concretamente espletata.
P.Q.M.
DICHIARA la estromissione della;
Controparte_1
RIGETTA la domanda;
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore Parte_1
della , che liquida in complessivi euro 3.403,00 per onorari di difesa, CP_2
oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap, Iva
e accessori di legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 19/12/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Corrado d'Ambrosio
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