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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13061/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSO SERENA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI AGRESTI 6 BOLOGNA, presso il difensore avv. RUSSO SERENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Galliera n.19 Bologna, presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previo ogni accertamento del caso e/o di legge, per i motivi di cui in narrativa: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'operatività della Polizza Furto n. 15400440796, nonché il diritto del
, in persona del TO, all'integrale risarcimento dei danni subiti Parte_1 (nessuno escluso) a causa del furto avvenuto in data 13 ottobre 2021 presso il capannone sito in Castelmaggiore, Via di Corticella, n. 2, e, per l'effetto, condannare al Controparte_2 pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 21.275,00 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, oltre al rimborso delle spese sostenute dal per l'Ing. pari a euro 1.728,46, Parte_1 Per_1 per la procedura giudiziale di nomina del perito pari ad euro 1.867,89 e per l'attivazione della procedura di mediazione pari a euro 732,37, così per complessivi euro 4.328,72.
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare la mala fede da parte del convenuto e condannare Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento ex art. 96 cpc in favore del di una Parte_1 somma non inferiore ad euro 5.077,00.
- Con vittoria di spese e compensi tutti, oltre spese generali e accessori di legge.”
Per Controparte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in rito, revocare la dichiarata contumacia di;
nel merito, Controparte_1 rigettare ogni domanda svolta dal ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto anche per inoperatività della garanzia;
in subordine, limitare la denegata soccombenza al pagamento dell'indennizzo massimo previsto per i Guasti cagionati da e da scasso pari ad €5.000,00, tenuto Pt_2 conto in ogni caso di tutte le esclusioni e limitazioni contrattuali della denegata obbligazione assi- curativa. Col favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 19.9.2024 il , Parte_1 titolare dell'impresa individuale “R LB Costruzioni Meccaniche di Lorenzini Maria Paola”, domandava il pagamento dell'indennizzo dovuto, in virtù della polizza assicurativa n. 15400440796, da parte della Compagnia Assicurativa per i danni subiti a seguito di furto avvenuto Controparte_1 il 13 ottobre 2021 nel capannone sito presso la sede legale dell'impresa fallita, in Castel Maggiore (BO), Via di Corticella, n. 2.
In fatto parte ricorrente esponeva che:
- l'impresa IE veniva costituita nel 1957 da LB IE per attività di progettazione e realizzazione di apparecchiature di sollevamento;
nel 2007, alla morte del fondatore, la gestione passava a coniuge del fondatore. L'azienda operava in vari settori produttivi, Parte_1 divenendo leader nella progettazione e costruzione di apparecchiature per la manutenzione di treni. Dopo un lungo periodo di prosperità, il Tribunale di Bologna ne dichiarava il fallimento il 2 agosto 2019, nominando curatore il Dott. Persona_2
- il 13 ottobre 2021 avveniva il furto nel capannone della sede legale dell'impresa; alle ore 20:27 si attivava l'allarme antintrusione e il TO riceveva l'avviso sul cellulare.
- il giorno seguente, un coadiutore accertava il furto di componenti in rame e riscontrava vari danni al capannone. Il TO denunciava il furto ai Carabinieri il 16 ottobre 2021 e comunicava l'evento alla compagnia assicurativa con cui l'impresa aveva stipulato nel 2008 la Polizza Furto, CP_1 regolarmente rinnovata dopo il fallimento.
- apriva il sinistro il 18 ottobre 2021 e nominava quale perito la mentre il CP_1 Parte_3
nominava quale proprio perito l'Ing. Parte_1 Persona_3
- il 5 novembre 2021, il perito di effettuava un sopralluogo, riscontrando la CP_1 Persona_4 sussistenza dei danni denunciati;
tuttavia, non procedeva alla quantificazione del danno. Il CP_1 perito del stimava i costi di ripristino in € 44.830,00, ma rifiutava la liquidazione, Parte_1 CP_1 sostenendo che l'immobile risultava inutilizzato e incustodito da oltre 45 giorni.
- il TO contestava tale affermazione, evidenziando che l'immobile era sotto custodia dell'Avv. Lucia Fabbri, nominata dal Tribunale, la quale aveva preso anche parte al sopralluogo;
nonostante vari scambi di comunicazioni, ribadiva la non risarcibilità del sinistro. CP_1
pagina 2 di 8 Il avviava la procedura di negoziazione assistita nel gennaio 2023, ma opponeva Parte_1 CP_1 l'esistenza di una perizia contrattuale come condizione di procedibilità, senza tuttavia procedere alla stima del danno per il tramite del proprio perito, come previsto dalla clausola n.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di conseguenza, nel marzo 2023 veniva attivata la procedura per la nomina del perito, in quanto non effettuata dalla compagnia;
il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 28 giugno 2023, nominava quale perito per parte assicuratrice il Geometra CP_3
I periti concordavano sulla liquidazione del danno, stimato in € 21.275,00, ma continuava a CP_1 sottrarsi alla relativa corresponsione.
Il avviava la procedura di mediazione obbligatoria, che si concludeva negativamente per Parte_1 l'assenza di non essendo possibile una soluzione stragiudiziale, il si vedeva CP_1 Parte_1 costretto ad instaurare il presente giudizio.
Il Tribunale di Bologna risultava competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., poiché l'obbligazione scaturiva nel luogo del furto, Castel Maggiore, rendendolo anche il luogo dell'esecuzione.
Sul diritto all'indennizzo, la ricorrente rilevava che la polizza stipulata dal garantiva la Parte_1 copertura "a primo rischio assoluto" per danni a beni specifici fino a un massimo di € 110.000,00; anche i danni da scasso agli infissi risultavano coperti fino a € 5.000,00. Il sinistro rispettava le condizioni di polizza, come confermato dalla verifica peritale, che accertava la violazione delle difese esterne. però, non ottemperava agli obblighi, sostenendo pretestuosamente che il capannone CP_1 fosse incustodito, sebbene fosse dotato di allarme funzionante e sotto custodia legale.
Sulla quantificazione dell'indennizzo, la ricorrente osservava che il danno, stimato inizialmente in € 44.830,00, veniva successivamente concordato in € 21.275,00 dai periti delle parti;
dava atto che la Curatela era stata autorizzata dal comitato dei creditori a ricevere tale importo.
Il chiedeva il rimborso delle spese sostenute anche nella fase destinata alla formazione della Parte_1 perizia contrattuale: in particolare, € 98,00 di CU per l'istanza di nomina del perito, € 27,00 per diritti,
€ 1418,00 per compensi legali, oltre alle spese della perizia di parte dell'Ing. per € 1728,46; Per_1 inoltre si dovevano considerare i costi della procedura di mediazione (€ 190,32 per l'attivazione della procedura di mediazione ed € 441,00 per compensi).
La Curatela insisteva, altresì, nella condanna della compagnia assicurativa ex art. 96 c.p.c., sostenendo che questa avesse tenuto una condotta improntata a mala fede, consistente nel rifiuto ingiustificato dell'indennizzo, nell'ostacolare la stima del danno e nella mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria. Quantificava il risarcimento dovutole in € 5.077,00, corrispondente alle spese processuali liquidabili all'esito del giudizio.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'operatività della polizza per furto e di condannare al pagamento di € 21.275,00 nonché € 4328,72 a titolo di ulteriori spese tecniche, nonché ex CP_1 art. 96 per l'importo di € 5077,00; il tutto con vittoria di spese del giudizio. si costituiva tardivamente in data 3.9.2025, a ridosso della seconda udienza, fissata per il CP_1 4.9.2025, esponendo difese attinenti al mero diritto dell'assicurato all'indennizzo richiesto ed all'operatività della polizza.
Segnatamente la resistente evidenziava che il furto avvenuto il 13.10.2021 riguardava la sottrazione di componenti dell'impianto elettrico asservito all'immobile ed aveva comportato il danneggiamento della porta d'ingresso al capannone con rottura dei relativi vetri nonché la compromissione delle centraline pagina 3 di 8 dell'impianto d'allarme e di tutte le canalette porta cavi.
Richiamando la clausola n.10 delle C.G.A. e la individuazione delle cose assicurate a titolo di contenuto (macchinari, attrezzature, merci, prodotti finiti, mobilio, macchine da ufficio, computer, stampanti, fax, macchine fotocopiatrici, denaro e valori in genere) per un valore complessivo di € 110.000,00, nonché i limiti specifici per denaro e valori (€ 3000), per i danni da scasso (€ 5000), osservava che l'oggetto del furto (componenti in rame dell'impianto elettrico) non poteva reputarsi ricompreso nel contenuto, costituito da prodotti finiti (anche di materiale elettrico) o merci o strumenti, bensì a beni mobili componenti l'impianto elettrico asservito all'immobile.
Né il danno all'impianto elettrico poteva essere ricompreso nei “guasti cagionati dai ladri”, peraltro con un massimale di € 5.000,00.
Parte resistente dava, altresì, atto di come dalla documentazione prodotta dalla Curatela risultasse che il capannone fosse stato interamente liberato dei beni mobili, dato che erano stati venduti all'asta del 5.5.2021 “tutti i beni presenti all'interno del capannone”, ipotizzando che anche l'edificio fosse stato trasferito a terzi, con conseguente cessazione del rischio ai sensi dell'art.1896 c.c.; a tal proposito, invocava anche la clausola n.13 delle C.G.A. quanto all'accertamento della titolarità dell'interesse assicurato.
Inoltre, la Compagnia richiamava la clausola 12 lett. e) delle C.G.A., sostenendo che l'immobile contenente i beni assicurati fosse disabitato e inutilizzato da oltre 45 giorni rispetto alla data del furto, non rinvenendosi la nomina di un custode giudiziale, comunque non idonea a occupare né utilizzare l'immobile.
Infine, contestava il quantum preteso dalla Curatela, dato che la valutazione del perito del fallimento era stata sconfessata in sede di perizia contrattuale, per cui non erano dovute le spese spettanti all'Ing.
dovendo ognuna delle parti sobbarcarsi quelle del proprio perito. Per_1
Per tali ragioni la Compagnia domandava il rigetto delle avverse domande, compresa quella ex art.96 c.p.c.
La domanda è solo in parte fondata.
1. Per quanto riguarda l'indennizzo riguardante il furto avvenuto nel capannone dell'azienda fallita in data 13.12.2021, dalla denuncia di sinistro presentata dal TO del Fallimento (doc.6 ricorrente) in data 16.10.2021 ai Carabinieri di Castel Maggiore risulta quanto testualmente riportato:
E' di palmare evidenza che il furto perpetrato ai danni dell'immobile di proprietà dell'impresa fallita ha interessato componenti degli impianti elettrico e antintrusione ad esso asserviti, impianti di cui sono stati asportati numerosi pezzi.
Ciò trova riscontro anche nel verbale di sopralluogo effettuato dal perito incaricato dalla Compagnia assicurativa in data 5.11.2021 (prodotto dal fallimento quale doc.9), da cui emerge chiaramente che l'impianto elettrico è stato danneggiato e che da esso sono stati asportati i conduttori in rame del medesimo, tanto che il perito qualifica l'evento come danneggiamento da furto. pagina 4 di 8 All'interno del capannone non erano, invece, più presenti beni mobili, in quanto aggiudicati all'asta in data 5.5.2021, come si evince dall'istanza depositata dal TO nella procedura n.80/2019 Reg. Fall., recante la data del 6.3.2024 (più precisamente ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA CONCILIATIVA DA SOTTOPORRE A CONTROPARTE doc.21 parte ricorrente), che si trascrive: In data 05.05.2021 si è tenuta l'asta di vendita del compendio mobiliare della procedura identificato al Lotto 1 Mob., costituito da tutti i beni presenti all'interno del sopra citato capannone. A seguito dello sgombero del capannone, lo scrivente ha formalizzato alla compagnia assicurativa la richiesta di disdetta relativamente alla copertura del furto (n. 765284915) a garanzia dei beni contenuti all'interno del capannone sito in Via di Corticella, n. 2, Castelmaggiore (BO), comunque valida fino al 31.12.2021. Nonostante il capannone fosse stato interamente liberato, in data 13.10.2021 terzi ignoti si introducevano all'interno dell'immobile danneggiando la porta di accesso al capannone, provocando altresì la rottura dei vetri e asportando diversi componenti in rame dell'impianto elettrico, con conseguente compromissione del sistema di allarme e di tutte le canalette portacavi. In data 16.10.2021 lo scrivente ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Castel Maggiore (BO) e, contestualmente, ha inviato una comunicazione alla compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro.
Del resto, anche la relazione del perito della procedura Ing. (doc.10 ricorrente) indica quali Per_1 interventi necessari “il ripristino di tutti i cavi in rame che formavano le varie linee di alimentazione per le file di blindosbarre, sia nei corpi principali che nei locali accessori, in quanto con l'intento di velocizzare le operazioni, i ladri hanno tirato da terra tutti i cavi piegando e strappando dalle loro staffe quasi tutte le canale zincate atte all'alloggiamento dei cavi torcendole e facendole precipitare a terra, allo stesso modo sono state danneggiate e strappate dalle loro sedi anche alcune tratte delle linee in blindosbarre e alcune testate di alimentazione, infine anche il quadro elettrico generale ha subito danni dallo strappo delle linee in rame più consistenti e l'asportazione di diversi cablaggi interni.
Ad ogni buon conto, i costi di ripristino, sono :
1. Ripristino vetrate porte in ferro e sistemazioni/ripristini opere da fabbro ( a stima) € 4.000;
2. Ripristino allarme ( vedi allegato 2 ) € 3.190;
3. Ripristino impianti elettrici (vedi allegato 3) € 32.640;
4. Smaltimenti materiali danneggiati ( a stima) € 2.000 €;
5. Oneri di certificazione e Direzione Lavori ( a stima) € 3.000.
Anche in sede di perizia contrattuale (doc.19), i periti incaricati dal fallimento e dal Presidente del Tribunale per la parte compagnia assicuratrice hanno concordato che il furto ha riguardato unicamente cavi elettrici e/o componenti dell'impianto elettrico e di allarme e più precisamente: centraline impianto allarme, cavi elettrici in cordina di rame, cablaggi quadro elettrico generale e cavi elettrici per linea di alimentazione uffici da quadro generale.
Orbene, l'oggetto della polizza in questione (doc. 7 e 7bis ricorrente) n.154-04407965, successivamente rinumerata 765284915), stipulata dall'imprenditore fallito con decorrenza dal 31.12.2008 e ancora valida al momento del furto per effetto di rinnovazione, è riportato alla seconda pagina, in cui è scritto che si assicura, a primo rischio assoluto, quanto segue:
1. Macchinari, attrezzature, merci e prodotti finiti (materiale elettrico) mobilio, macchine da ufficio, computers, stampanti, fax, macchine fotocopiatrici ecc. ecc., denaro e valori in genere per un valore di pagina 5 di 8 €110.000,00;
Limite per denaro e valori: euro 3.000,00
Limite per danni da scasso euro 5.000,00
Limite per euro 3.000,00. Parte_4
Trattasi quindi di polizza che assicura il furto del contenuto dell'immobile, non gli impianti e le relative componenti, asportabili soltanto a seguito di danneggiamento del bene in cui sono incorporati, come i fili dell'impianto elettrico e anti-intrusione, nonché le canalette porta cavi ed il quadro elettrico infisso al muro.
Posto che lo stesso curatore riferisce di aver venduto all'asta in data 5.5.2021, quindi oltre cinque mesi prima, tutti i beni mobili (che costituivano il Lotto 1), e che il capannone era stato integralmente liberato, non vi è spazio per l'operatività della polizza furto quanto al contenuto.
2. Diversamente va invece affrontata la domanda riguardante i danni arrecati all'immobile, che riguardano il portone d'ingresso, che è stato forzato e i cui vetri sono stati frantumati, nonché le blindosbarre.
In questo caso il limite dell'indennizzo ammonta ad € 5000,00, che è inferiore a quanto stimato in sede di perizia contrattuale (doc.19) in € 10.350,00 per i seguenti “guasti”: ripristino infissi, blindosbarre e canali zincati.
Per tali danni la polizza sarebbe, quindi, astrattamente operativa per l'importo massimo ivi stabilito in € 5.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora alla domanda, ai sensi del primo comma ex art.1284 c.c., e da tale data fino all'effettivo soddisfo ai sensi del quarto comma.
3. A questo punto occorre esaminare le ulteriori questioni sollevate dalla resistente: interesse della procedura all'assicurazione ed esclusione dei danni ai sensi della clausola n.12 C.D.A.
Quanto al primo aspetto, va premesso che l'immobile dove sono avvenuti il furto e i danneggiamenti risultava ancora nella disponibilità della procedura, non risultando venduto all'asta prima dell'evento lesivo, cioè del 13.10.2021; la circostanza dell'intervenuta vendita all'asta dell'edificio, adombrata dalla resistente, è stata contestata dalla ricorrente all'udienza del 4.9.2025 e non emerge da alcuno dei documenti allegati. In ogni caso, il bene ha sicuramente subito un deprezzamento di valore a causa dei danni, per cui, anche qualora non fosse stato riparato dalla curatela e successivamente venduto, il depauperamento costituisce circostanza idonea a fondare l'interesse ad agire nella presente causa, non essendo ancora stata chiusa la procedura.
Inoltre, è pacifico che l'ingresso nei locali da parte dei ladri abbia comportato rotture e scasso delle difese esterne, come accertato dallo stesso perito di che in sede di sopralluogo ha riscontrato CP_1 la “forzatura di porte esterne in ferro poste sul retro e dei relativi vetri”.
In ordine alla clausola n.12, secondo la quale “sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle 24 ore del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi”, va disattesa la tesi secondo cui l'immobile fosse da ritenersi incustodito.
Infatti, l'immobile era sotto la custodia della procedura, che la esercitava tramite il nominato custode giudiziale, ed era dotato di sistema di allarme regolarmente funzionante, come dimostrato dallo screenshot della chiamata proveniente dal sistema di allarme del capannone della fallita sul telefono cellulare del curatore in data 13.10.2021 ore 20:27 per la durata di 15 secondi (doc.5 ricorrente). Ciò pagina 6 di 8 significa che l'allarme antintrusione è scattato ed ha effettuato la chiamata, secondo quanto correttamente riportato nella denuncia querela del TO (doc.6), il quale tramite il custode si preoccupava di tenerlo in funzione proprio per evitare furti e danneggiamenti.
Ad abundantiam, si osserva che l'interpretazione proposta dalla Compagnia, secondo cui non rileverebbe ai fini di polizza la custodia giudiziale, ma solo quella di fatto, che si realizza con l'occupazione e l'utilizzo concreto del bene, viola sia il canone di cui agli art. 1366 e 1367 c.c., che impongono il ricorso alla buona fede e alla conservazione del contratto (il che comporta che le clausole possano avere qualche effetto, anziché nessuno) sia la regola di cui all'art.1370 c.c., che prescrive che le clausole inserite nella condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Dal momento che il fallimento è stato dichiarato nel 2019 e che il rinnovo della polizza fino al 31.12.2021 è stato richiesto dalla Curatela, che evidentemente non poteva fare un uso dell'immobile analogo a quello dell'imprenditore a fini produttivi, l'accettazione da parte della compagnia del nuovo contraente qualificato ne implicava la operatività ed efficacia anche in caso di custodia giudiziale.
La clausola deve quindi interpretarsi nel senso che il termine “custodito” non può essere circoscritto all'utilizzo effettivo dell'immobile, ma ad una conservazione attenta tramite il custode giudiziale, la presenza ed il funzionamento dell'impianto antintrusione;
infatti, il TO si è immediatamente attivato dopo il furto per rendere inaccessibile l'immobile rispetto ad ulteriori intrusioni, seppur non ripristinando il sistema d'allarme, in quanto comportante costi eccessivamente gravosi.
4. Quantum debeatur
La determinazione della somma oggetto di indennizzo mediante perizia contrattuale costituisce una facoltà della società assicuratrice. Stabilisce infatti la clausola n. 16 delle C.G.A., rubricata “Procedura per la valutazione del danno”, che “L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.”
Non essendo stato nominato un terzo Perito, opera la regola che ciascuna parte si sobbarchi le spese del proprio;
a fronte del mancato accordo tra i periti che erano stati incaricati dagli odierni contenenti, la Curatela ha richiesto al Presidente del Tribunale, mediante il procedimento di volontaria giurisdizione, la nomina del perito per conto di la quale deve quindi sostenerne le relative spese (e CP_1 pagina 7 di 8 verosimilmente le avrà già corrisposte), mentre non può essere richiesto il rimborso di quelle sostenute dal Contraente, odierno attore.
5. Spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente in ragione della soccombenza, seppur liquidate sulla scorta dell'indennizzo liquidato, quindi, utilizzando lo scaglione fino ad € 5.200,00; spettano i compensi calcolati secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 nella misura media per la fase introduttiva e di studio e nella misura minima per la fase trattazione/istruzione e decisionale per complessivi € 1.702,00. Sono dovuti altresì i compensi per la fase di mediazione, ammontanti ad € 284,00 per la sola fase di attivazione, non essendosi presentata la compagnia assicuratrice, e per il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina del perito di pari ad € 425,00; il tutto CP_1 per complessivi € 2.375,00.
A titolo di anticipazioni spetta, altresì, a parte ricorrente il rimborso, quanto al giudizio, del contributo unificato e della marca da bollo € 264,00 (237+27); quanto alla mediazione, € 190,32 e quanto alla nomina del perito € 125,00 (98+27) per complessivi € 579,32.
Non possono dirsi sussistenti i presupposti ex art.96 c.p.c. in ragione del solo parziale accoglimento delle domande avanzate da parte del . Parte_1
Va infine disposta la condanna di ai sensi dell'art.12 bis comma secondo D.Ls. Controparte_2 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della sua mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuta e condanna al versamento in favore di parte ricorrente dell'importo Controparte_1 di € 5000,00, oltre interessi come da parte motiva;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 579,32 per anticipazioni ed € 2375,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna ai sensi dell'art.12 bis comma secondo D.Ls. 28/2010, al versamento Controparte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Bologna, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSO SERENA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI AGRESTI 6 BOLOGNA, presso il difensore avv. RUSSO SERENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Galliera n.19 Bologna, presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previo ogni accertamento del caso e/o di legge, per i motivi di cui in narrativa: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'operatività della Polizza Furto n. 15400440796, nonché il diritto del
, in persona del TO, all'integrale risarcimento dei danni subiti Parte_1 (nessuno escluso) a causa del furto avvenuto in data 13 ottobre 2021 presso il capannone sito in Castelmaggiore, Via di Corticella, n. 2, e, per l'effetto, condannare al Controparte_2 pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 21.275,00 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, oltre al rimborso delle spese sostenute dal per l'Ing. pari a euro 1.728,46, Parte_1 Per_1 per la procedura giudiziale di nomina del perito pari ad euro 1.867,89 e per l'attivazione della procedura di mediazione pari a euro 732,37, così per complessivi euro 4.328,72.
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare la mala fede da parte del convenuto e condannare Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento ex art. 96 cpc in favore del di una Parte_1 somma non inferiore ad euro 5.077,00.
- Con vittoria di spese e compensi tutti, oltre spese generali e accessori di legge.”
Per Controparte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in rito, revocare la dichiarata contumacia di;
nel merito, Controparte_1 rigettare ogni domanda svolta dal ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto anche per inoperatività della garanzia;
in subordine, limitare la denegata soccombenza al pagamento dell'indennizzo massimo previsto per i Guasti cagionati da e da scasso pari ad €5.000,00, tenuto Pt_2 conto in ogni caso di tutte le esclusioni e limitazioni contrattuali della denegata obbligazione assi- curativa. Col favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 19.9.2024 il , Parte_1 titolare dell'impresa individuale “R LB Costruzioni Meccaniche di Lorenzini Maria Paola”, domandava il pagamento dell'indennizzo dovuto, in virtù della polizza assicurativa n. 15400440796, da parte della Compagnia Assicurativa per i danni subiti a seguito di furto avvenuto Controparte_1 il 13 ottobre 2021 nel capannone sito presso la sede legale dell'impresa fallita, in Castel Maggiore (BO), Via di Corticella, n. 2.
In fatto parte ricorrente esponeva che:
- l'impresa IE veniva costituita nel 1957 da LB IE per attività di progettazione e realizzazione di apparecchiature di sollevamento;
nel 2007, alla morte del fondatore, la gestione passava a coniuge del fondatore. L'azienda operava in vari settori produttivi, Parte_1 divenendo leader nella progettazione e costruzione di apparecchiature per la manutenzione di treni. Dopo un lungo periodo di prosperità, il Tribunale di Bologna ne dichiarava il fallimento il 2 agosto 2019, nominando curatore il Dott. Persona_2
- il 13 ottobre 2021 avveniva il furto nel capannone della sede legale dell'impresa; alle ore 20:27 si attivava l'allarme antintrusione e il TO riceveva l'avviso sul cellulare.
- il giorno seguente, un coadiutore accertava il furto di componenti in rame e riscontrava vari danni al capannone. Il TO denunciava il furto ai Carabinieri il 16 ottobre 2021 e comunicava l'evento alla compagnia assicurativa con cui l'impresa aveva stipulato nel 2008 la Polizza Furto, CP_1 regolarmente rinnovata dopo il fallimento.
- apriva il sinistro il 18 ottobre 2021 e nominava quale perito la mentre il CP_1 Parte_3
nominava quale proprio perito l'Ing. Parte_1 Persona_3
- il 5 novembre 2021, il perito di effettuava un sopralluogo, riscontrando la CP_1 Persona_4 sussistenza dei danni denunciati;
tuttavia, non procedeva alla quantificazione del danno. Il CP_1 perito del stimava i costi di ripristino in € 44.830,00, ma rifiutava la liquidazione, Parte_1 CP_1 sostenendo che l'immobile risultava inutilizzato e incustodito da oltre 45 giorni.
- il TO contestava tale affermazione, evidenziando che l'immobile era sotto custodia dell'Avv. Lucia Fabbri, nominata dal Tribunale, la quale aveva preso anche parte al sopralluogo;
nonostante vari scambi di comunicazioni, ribadiva la non risarcibilità del sinistro. CP_1
pagina 2 di 8 Il avviava la procedura di negoziazione assistita nel gennaio 2023, ma opponeva Parte_1 CP_1 l'esistenza di una perizia contrattuale come condizione di procedibilità, senza tuttavia procedere alla stima del danno per il tramite del proprio perito, come previsto dalla clausola n.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di conseguenza, nel marzo 2023 veniva attivata la procedura per la nomina del perito, in quanto non effettuata dalla compagnia;
il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 28 giugno 2023, nominava quale perito per parte assicuratrice il Geometra CP_3
I periti concordavano sulla liquidazione del danno, stimato in € 21.275,00, ma continuava a CP_1 sottrarsi alla relativa corresponsione.
Il avviava la procedura di mediazione obbligatoria, che si concludeva negativamente per Parte_1 l'assenza di non essendo possibile una soluzione stragiudiziale, il si vedeva CP_1 Parte_1 costretto ad instaurare il presente giudizio.
Il Tribunale di Bologna risultava competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., poiché l'obbligazione scaturiva nel luogo del furto, Castel Maggiore, rendendolo anche il luogo dell'esecuzione.
Sul diritto all'indennizzo, la ricorrente rilevava che la polizza stipulata dal garantiva la Parte_1 copertura "a primo rischio assoluto" per danni a beni specifici fino a un massimo di € 110.000,00; anche i danni da scasso agli infissi risultavano coperti fino a € 5.000,00. Il sinistro rispettava le condizioni di polizza, come confermato dalla verifica peritale, che accertava la violazione delle difese esterne. però, non ottemperava agli obblighi, sostenendo pretestuosamente che il capannone CP_1 fosse incustodito, sebbene fosse dotato di allarme funzionante e sotto custodia legale.
Sulla quantificazione dell'indennizzo, la ricorrente osservava che il danno, stimato inizialmente in € 44.830,00, veniva successivamente concordato in € 21.275,00 dai periti delle parti;
dava atto che la Curatela era stata autorizzata dal comitato dei creditori a ricevere tale importo.
Il chiedeva il rimborso delle spese sostenute anche nella fase destinata alla formazione della Parte_1 perizia contrattuale: in particolare, € 98,00 di CU per l'istanza di nomina del perito, € 27,00 per diritti,
€ 1418,00 per compensi legali, oltre alle spese della perizia di parte dell'Ing. per € 1728,46; Per_1 inoltre si dovevano considerare i costi della procedura di mediazione (€ 190,32 per l'attivazione della procedura di mediazione ed € 441,00 per compensi).
La Curatela insisteva, altresì, nella condanna della compagnia assicurativa ex art. 96 c.p.c., sostenendo che questa avesse tenuto una condotta improntata a mala fede, consistente nel rifiuto ingiustificato dell'indennizzo, nell'ostacolare la stima del danno e nella mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria. Quantificava il risarcimento dovutole in € 5.077,00, corrispondente alle spese processuali liquidabili all'esito del giudizio.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'operatività della polizza per furto e di condannare al pagamento di € 21.275,00 nonché € 4328,72 a titolo di ulteriori spese tecniche, nonché ex CP_1 art. 96 per l'importo di € 5077,00; il tutto con vittoria di spese del giudizio. si costituiva tardivamente in data 3.9.2025, a ridosso della seconda udienza, fissata per il CP_1 4.9.2025, esponendo difese attinenti al mero diritto dell'assicurato all'indennizzo richiesto ed all'operatività della polizza.
Segnatamente la resistente evidenziava che il furto avvenuto il 13.10.2021 riguardava la sottrazione di componenti dell'impianto elettrico asservito all'immobile ed aveva comportato il danneggiamento della porta d'ingresso al capannone con rottura dei relativi vetri nonché la compromissione delle centraline pagina 3 di 8 dell'impianto d'allarme e di tutte le canalette porta cavi.
Richiamando la clausola n.10 delle C.G.A. e la individuazione delle cose assicurate a titolo di contenuto (macchinari, attrezzature, merci, prodotti finiti, mobilio, macchine da ufficio, computer, stampanti, fax, macchine fotocopiatrici, denaro e valori in genere) per un valore complessivo di € 110.000,00, nonché i limiti specifici per denaro e valori (€ 3000), per i danni da scasso (€ 5000), osservava che l'oggetto del furto (componenti in rame dell'impianto elettrico) non poteva reputarsi ricompreso nel contenuto, costituito da prodotti finiti (anche di materiale elettrico) o merci o strumenti, bensì a beni mobili componenti l'impianto elettrico asservito all'immobile.
Né il danno all'impianto elettrico poteva essere ricompreso nei “guasti cagionati dai ladri”, peraltro con un massimale di € 5.000,00.
Parte resistente dava, altresì, atto di come dalla documentazione prodotta dalla Curatela risultasse che il capannone fosse stato interamente liberato dei beni mobili, dato che erano stati venduti all'asta del 5.5.2021 “tutti i beni presenti all'interno del capannone”, ipotizzando che anche l'edificio fosse stato trasferito a terzi, con conseguente cessazione del rischio ai sensi dell'art.1896 c.c.; a tal proposito, invocava anche la clausola n.13 delle C.G.A. quanto all'accertamento della titolarità dell'interesse assicurato.
Inoltre, la Compagnia richiamava la clausola 12 lett. e) delle C.G.A., sostenendo che l'immobile contenente i beni assicurati fosse disabitato e inutilizzato da oltre 45 giorni rispetto alla data del furto, non rinvenendosi la nomina di un custode giudiziale, comunque non idonea a occupare né utilizzare l'immobile.
Infine, contestava il quantum preteso dalla Curatela, dato che la valutazione del perito del fallimento era stata sconfessata in sede di perizia contrattuale, per cui non erano dovute le spese spettanti all'Ing.
dovendo ognuna delle parti sobbarcarsi quelle del proprio perito. Per_1
Per tali ragioni la Compagnia domandava il rigetto delle avverse domande, compresa quella ex art.96 c.p.c.
La domanda è solo in parte fondata.
1. Per quanto riguarda l'indennizzo riguardante il furto avvenuto nel capannone dell'azienda fallita in data 13.12.2021, dalla denuncia di sinistro presentata dal TO del Fallimento (doc.6 ricorrente) in data 16.10.2021 ai Carabinieri di Castel Maggiore risulta quanto testualmente riportato:
E' di palmare evidenza che il furto perpetrato ai danni dell'immobile di proprietà dell'impresa fallita ha interessato componenti degli impianti elettrico e antintrusione ad esso asserviti, impianti di cui sono stati asportati numerosi pezzi.
Ciò trova riscontro anche nel verbale di sopralluogo effettuato dal perito incaricato dalla Compagnia assicurativa in data 5.11.2021 (prodotto dal fallimento quale doc.9), da cui emerge chiaramente che l'impianto elettrico è stato danneggiato e che da esso sono stati asportati i conduttori in rame del medesimo, tanto che il perito qualifica l'evento come danneggiamento da furto. pagina 4 di 8 All'interno del capannone non erano, invece, più presenti beni mobili, in quanto aggiudicati all'asta in data 5.5.2021, come si evince dall'istanza depositata dal TO nella procedura n.80/2019 Reg. Fall., recante la data del 6.3.2024 (più precisamente ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA CONCILIATIVA DA SOTTOPORRE A CONTROPARTE doc.21 parte ricorrente), che si trascrive: In data 05.05.2021 si è tenuta l'asta di vendita del compendio mobiliare della procedura identificato al Lotto 1 Mob., costituito da tutti i beni presenti all'interno del sopra citato capannone. A seguito dello sgombero del capannone, lo scrivente ha formalizzato alla compagnia assicurativa la richiesta di disdetta relativamente alla copertura del furto (n. 765284915) a garanzia dei beni contenuti all'interno del capannone sito in Via di Corticella, n. 2, Castelmaggiore (BO), comunque valida fino al 31.12.2021. Nonostante il capannone fosse stato interamente liberato, in data 13.10.2021 terzi ignoti si introducevano all'interno dell'immobile danneggiando la porta di accesso al capannone, provocando altresì la rottura dei vetri e asportando diversi componenti in rame dell'impianto elettrico, con conseguente compromissione del sistema di allarme e di tutte le canalette portacavi. In data 16.10.2021 lo scrivente ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Castel Maggiore (BO) e, contestualmente, ha inviato una comunicazione alla compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro.
Del resto, anche la relazione del perito della procedura Ing. (doc.10 ricorrente) indica quali Per_1 interventi necessari “il ripristino di tutti i cavi in rame che formavano le varie linee di alimentazione per le file di blindosbarre, sia nei corpi principali che nei locali accessori, in quanto con l'intento di velocizzare le operazioni, i ladri hanno tirato da terra tutti i cavi piegando e strappando dalle loro staffe quasi tutte le canale zincate atte all'alloggiamento dei cavi torcendole e facendole precipitare a terra, allo stesso modo sono state danneggiate e strappate dalle loro sedi anche alcune tratte delle linee in blindosbarre e alcune testate di alimentazione, infine anche il quadro elettrico generale ha subito danni dallo strappo delle linee in rame più consistenti e l'asportazione di diversi cablaggi interni.
Ad ogni buon conto, i costi di ripristino, sono :
1. Ripristino vetrate porte in ferro e sistemazioni/ripristini opere da fabbro ( a stima) € 4.000;
2. Ripristino allarme ( vedi allegato 2 ) € 3.190;
3. Ripristino impianti elettrici (vedi allegato 3) € 32.640;
4. Smaltimenti materiali danneggiati ( a stima) € 2.000 €;
5. Oneri di certificazione e Direzione Lavori ( a stima) € 3.000.
Anche in sede di perizia contrattuale (doc.19), i periti incaricati dal fallimento e dal Presidente del Tribunale per la parte compagnia assicuratrice hanno concordato che il furto ha riguardato unicamente cavi elettrici e/o componenti dell'impianto elettrico e di allarme e più precisamente: centraline impianto allarme, cavi elettrici in cordina di rame, cablaggi quadro elettrico generale e cavi elettrici per linea di alimentazione uffici da quadro generale.
Orbene, l'oggetto della polizza in questione (doc. 7 e 7bis ricorrente) n.154-04407965, successivamente rinumerata 765284915), stipulata dall'imprenditore fallito con decorrenza dal 31.12.2008 e ancora valida al momento del furto per effetto di rinnovazione, è riportato alla seconda pagina, in cui è scritto che si assicura, a primo rischio assoluto, quanto segue:
1. Macchinari, attrezzature, merci e prodotti finiti (materiale elettrico) mobilio, macchine da ufficio, computers, stampanti, fax, macchine fotocopiatrici ecc. ecc., denaro e valori in genere per un valore di pagina 5 di 8 €110.000,00;
Limite per denaro e valori: euro 3.000,00
Limite per danni da scasso euro 5.000,00
Limite per euro 3.000,00. Parte_4
Trattasi quindi di polizza che assicura il furto del contenuto dell'immobile, non gli impianti e le relative componenti, asportabili soltanto a seguito di danneggiamento del bene in cui sono incorporati, come i fili dell'impianto elettrico e anti-intrusione, nonché le canalette porta cavi ed il quadro elettrico infisso al muro.
Posto che lo stesso curatore riferisce di aver venduto all'asta in data 5.5.2021, quindi oltre cinque mesi prima, tutti i beni mobili (che costituivano il Lotto 1), e che il capannone era stato integralmente liberato, non vi è spazio per l'operatività della polizza furto quanto al contenuto.
2. Diversamente va invece affrontata la domanda riguardante i danni arrecati all'immobile, che riguardano il portone d'ingresso, che è stato forzato e i cui vetri sono stati frantumati, nonché le blindosbarre.
In questo caso il limite dell'indennizzo ammonta ad € 5000,00, che è inferiore a quanto stimato in sede di perizia contrattuale (doc.19) in € 10.350,00 per i seguenti “guasti”: ripristino infissi, blindosbarre e canali zincati.
Per tali danni la polizza sarebbe, quindi, astrattamente operativa per l'importo massimo ivi stabilito in € 5.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora alla domanda, ai sensi del primo comma ex art.1284 c.c., e da tale data fino all'effettivo soddisfo ai sensi del quarto comma.
3. A questo punto occorre esaminare le ulteriori questioni sollevate dalla resistente: interesse della procedura all'assicurazione ed esclusione dei danni ai sensi della clausola n.12 C.D.A.
Quanto al primo aspetto, va premesso che l'immobile dove sono avvenuti il furto e i danneggiamenti risultava ancora nella disponibilità della procedura, non risultando venduto all'asta prima dell'evento lesivo, cioè del 13.10.2021; la circostanza dell'intervenuta vendita all'asta dell'edificio, adombrata dalla resistente, è stata contestata dalla ricorrente all'udienza del 4.9.2025 e non emerge da alcuno dei documenti allegati. In ogni caso, il bene ha sicuramente subito un deprezzamento di valore a causa dei danni, per cui, anche qualora non fosse stato riparato dalla curatela e successivamente venduto, il depauperamento costituisce circostanza idonea a fondare l'interesse ad agire nella presente causa, non essendo ancora stata chiusa la procedura.
Inoltre, è pacifico che l'ingresso nei locali da parte dei ladri abbia comportato rotture e scasso delle difese esterne, come accertato dallo stesso perito di che in sede di sopralluogo ha riscontrato CP_1 la “forzatura di porte esterne in ferro poste sul retro e dei relativi vetri”.
In ordine alla clausola n.12, secondo la quale “sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle 24 ore del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi”, va disattesa la tesi secondo cui l'immobile fosse da ritenersi incustodito.
Infatti, l'immobile era sotto la custodia della procedura, che la esercitava tramite il nominato custode giudiziale, ed era dotato di sistema di allarme regolarmente funzionante, come dimostrato dallo screenshot della chiamata proveniente dal sistema di allarme del capannone della fallita sul telefono cellulare del curatore in data 13.10.2021 ore 20:27 per la durata di 15 secondi (doc.5 ricorrente). Ciò pagina 6 di 8 significa che l'allarme antintrusione è scattato ed ha effettuato la chiamata, secondo quanto correttamente riportato nella denuncia querela del TO (doc.6), il quale tramite il custode si preoccupava di tenerlo in funzione proprio per evitare furti e danneggiamenti.
Ad abundantiam, si osserva che l'interpretazione proposta dalla Compagnia, secondo cui non rileverebbe ai fini di polizza la custodia giudiziale, ma solo quella di fatto, che si realizza con l'occupazione e l'utilizzo concreto del bene, viola sia il canone di cui agli art. 1366 e 1367 c.c., che impongono il ricorso alla buona fede e alla conservazione del contratto (il che comporta che le clausole possano avere qualche effetto, anziché nessuno) sia la regola di cui all'art.1370 c.c., che prescrive che le clausole inserite nella condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Dal momento che il fallimento è stato dichiarato nel 2019 e che il rinnovo della polizza fino al 31.12.2021 è stato richiesto dalla Curatela, che evidentemente non poteva fare un uso dell'immobile analogo a quello dell'imprenditore a fini produttivi, l'accettazione da parte della compagnia del nuovo contraente qualificato ne implicava la operatività ed efficacia anche in caso di custodia giudiziale.
La clausola deve quindi interpretarsi nel senso che il termine “custodito” non può essere circoscritto all'utilizzo effettivo dell'immobile, ma ad una conservazione attenta tramite il custode giudiziale, la presenza ed il funzionamento dell'impianto antintrusione;
infatti, il TO si è immediatamente attivato dopo il furto per rendere inaccessibile l'immobile rispetto ad ulteriori intrusioni, seppur non ripristinando il sistema d'allarme, in quanto comportante costi eccessivamente gravosi.
4. Quantum debeatur
La determinazione della somma oggetto di indennizzo mediante perizia contrattuale costituisce una facoltà della società assicuratrice. Stabilisce infatti la clausola n. 16 delle C.G.A., rubricata “Procedura per la valutazione del danno”, che “L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.”
Non essendo stato nominato un terzo Perito, opera la regola che ciascuna parte si sobbarchi le spese del proprio;
a fronte del mancato accordo tra i periti che erano stati incaricati dagli odierni contenenti, la Curatela ha richiesto al Presidente del Tribunale, mediante il procedimento di volontaria giurisdizione, la nomina del perito per conto di la quale deve quindi sostenerne le relative spese (e CP_1 pagina 7 di 8 verosimilmente le avrà già corrisposte), mentre non può essere richiesto il rimborso di quelle sostenute dal Contraente, odierno attore.
5. Spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente in ragione della soccombenza, seppur liquidate sulla scorta dell'indennizzo liquidato, quindi, utilizzando lo scaglione fino ad € 5.200,00; spettano i compensi calcolati secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 nella misura media per la fase introduttiva e di studio e nella misura minima per la fase trattazione/istruzione e decisionale per complessivi € 1.702,00. Sono dovuti altresì i compensi per la fase di mediazione, ammontanti ad € 284,00 per la sola fase di attivazione, non essendosi presentata la compagnia assicuratrice, e per il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina del perito di pari ad € 425,00; il tutto CP_1 per complessivi € 2.375,00.
A titolo di anticipazioni spetta, altresì, a parte ricorrente il rimborso, quanto al giudizio, del contributo unificato e della marca da bollo € 264,00 (237+27); quanto alla mediazione, € 190,32 e quanto alla nomina del perito € 125,00 (98+27) per complessivi € 579,32.
Non possono dirsi sussistenti i presupposti ex art.96 c.p.c. in ragione del solo parziale accoglimento delle domande avanzate da parte del . Parte_1
Va infine disposta la condanna di ai sensi dell'art.12 bis comma secondo D.Ls. Controparte_2 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della sua mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuta e condanna al versamento in favore di parte ricorrente dell'importo Controparte_1 di € 5000,00, oltre interessi come da parte motiva;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 579,32 per anticipazioni ed € 2375,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna ai sensi dell'art.12 bis comma secondo D.Ls. 28/2010, al versamento Controparte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Bologna, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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