Art. 21. Stipendi del personale non di ruolo
Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1 maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:
a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 : L. 2.088.000;
b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3 :
L. 2.088.000;
c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 : L. 2.800.000.
Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1 maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:
a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 : L. 2.088.000;
b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3 :
L. 2.088.000;
c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 : L. 2.800.000.