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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria Mitola – Presidente
2. Dott. Michele Prencipe – Consigliere
3. Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1006/2024 R.G., avente ad oggetto: riassunzione da ordinanza della Corte di
Cassazione n. 30633/2022 depositata il 18.10.2022 su sentenza Corte di Appello Catanzaro n.
2105/2019 depositata il 5.11.2019
TRA
, nato in [...], il [...] (avv.to Pietro Lucà) Parte_1
- Attore in riassunzione -
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, nonché Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- convenuti in riassunzione contumaci
PROCURATORE GENERALE intervenuto
All'udienza del 18.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori.
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, , cittadino del Pakistan, impugnava, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la decisione della Controparte_2
di reiettiva della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato,
[...] CP_2
in subordine, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso.
La Corte d'Appello di Catanzaro, adita da , con la sentenza n. 2105/2019 depositata il Parte_1
5.11.2019, rigettava il ricorso ritendo inattendibile il raccolto reso dinnanzi alla Competente
ricorrendo molte lacune e contraddizioni. Controparte_2
Argomentava, altresì, che non vi erano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria non sussistendo fondato timore di atti persecutori o rischio effettivo per il richiedente in caso di rientro.
Negava, altresì, la protezione umanitaria non essendo stata offerta la prova di una concreta integrazione del richiedente nel nostro Paese.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione che Parte_1
veniva accolto.
Preliminarmente, il giudice di legittimità rilevava che il giudizio di non credibilità del racconto non risultava sufficientemente giustificato essendo stata rimarcata la contraddittorietà di taluni passaggi della narrazione senza un approfondimento specifico dei punti ritenuti oscuri, al fine di evidenziarne la totale inattendibilità.
Il giudice di legittimità, in ordine al merito, motivava così:
“Quanto al merito delle censure, le stesse possono essere trattate congiuntamente poiché afferenti, sotto diverso profilo, alla valutazione dell'accusa che ha determinato l'abbandono del paese ed alle conseguenze in termini di giusto processo, giusta pena, giuste condizioni di eventuale detenzione. A tal riguardo questa Corte ha chiarito che “in tema di protezione internazionale, ai fini dell'affermazione della sussistenza della causa ostativa, ex art. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
251 del 2007, alla protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente), il giudice del merito deve fra
l'altro tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte
pagina 2 di 9 nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. a) e b) dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 della
CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.” (Cass. n. 1033/2020; Cass. n. 2863/2018).
A tali obblighi di valutazione il tribunale avrebbe dovuto dare seguito concreto con specifiche indagini che non risultano svolte, attesa, peraltro, la mancanza di COI di riferimento. I motivi devono pertanto essere accolti.”
Il giudice di legittimità rilevava altresì la fondatezza del terzo motivo di ricorso rappresentando che “La sentenza impugnata, pur occupandosi della generale situazione del Pakistan, peraltro utilizza fonti di informazioni datate e non adeguatamente aggiornate e quindi tali da non cogliere l'evoluzione della particolare zona del Kashmir che, come anche accertato da questa Corte in precedenti decisioni (Cass.
n. 15959/2020; Cass. n. 14006/2018), è luogo di scontri armati. Deve a riguardo richiamarsi il principio già espresso secondo cui “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art.
14 lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”
(Cass. n. 14006/2018).”
Accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Bari, per procedere ad un nuovo esame attenendosi ai principi illustrati, provvedendo, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. veniva primariamente riassunto innanzi alla Corte di appello di
Catanzaro che dichiarava la propria incompetenza funzionale, in favore della Corte di Appello di Bari, designata dalla Suprema Corte di Cassazione.
ha riassunto pertanto il giudizio innanzi a questa Corte. Parte_1
L'Amministrazione appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 3 di 9 L'appello è fondato e va accolto.
è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan, segnatamente dalla provincia del Parte_1
Kashmir.
Dinnanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che:
- era nato nel villaggio di Tinda Khord, distretto di Gujarat nella regione del Panjab, in Pakistan;
- nel 2013 aveva lavorato come imbianchino nella casa del sindaco e si era innamorato della figlia con cui era fuggito per sposarsi poiché era rimasta incinta;
Persona_1
- durante un ricovero in ospedale per una visita di controllo, la moglie del ricorrente era sta rapita dai suoi fratelli;
- aveva denunciato l'accaduto e le autorità di polizia locali intervenute avevano interrogato la ragazza che, minacciata dai suoi fratelli, aveva dichiarato di avere abbandonato l'ospedale volontariamente;
- al sesto mese di gravidanza aveva deciso nuovamente di fuggire con esso ricorrente ma non era riuscita;
- la moglie, durante il parto, era stata soffocata dai parenti che avevano dichiarato che il decesso era avvenuto per cause naturali;
- aveva nuovamente denunciato l'accaduto ma non era stato assunto alcun provvedimento di polizia, in quanto il sindaco conosceva persone molto influenti;
- aveva deciso di fuggire il 9.7.2016, perché minacciato di morte, rischiava di essere anch'egli ucciso dai membri della famiglia della moglie.
In sede di audizione il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:
1) fotocopia della denuncia del rapimento e di uccisione della moglie (come attestato dall'interprete in sede di audizione);
2) fotocopia della denuncia dell'uccisione;
3) copia carta di identità pakistana.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 30633/2022 depositata il 18.10.2022, in accoglimento del ricorso proposto da , ha ritenuto essere fondati sia i motivi relativi ai presupposti di Parte_1
vulnerabilità soggettiva necessari per la concessione della protezione umanitaria, sia il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l'erronea valutazione della situazione di violenza indiscriminata in
Kashmir ai fini della concessione a della protezione sussidiaria.
Ciò posto, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del dlgs n. 251/2007, la protezione sussidiaria è ammissibile in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave pagina 4 di 9 danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
La definizione di “conflitto armato” è contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, quarta sezione, del 30 gennaio 2014 in causa C – 285 /12, , punto 35 secondo la quale: Per_2
“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La medesima decisone ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) nella direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”
Infine, con riferimento al livello di gravità degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati, la Corte ha stabilito che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza deve raggiungere un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (punto 30 e punto 39 della sentenza Elgafaji).
Dunque, per integrare la fattispecie, non è sufficiente, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità o di conflitti a bassa tensione essendo invece necessario che le informazioni tratte da fonti aggiornate indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno, è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Orbene, nel caso di specie, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino del Pakistan ed in particolare della provincia del Kashmir.
pagina 5 di 9 Il predetto, infatti, in sede di audizione il ricorrente ha prodotto fotocopia della denuncia del rapimento della famiglia;
fotocopia della denuncia dell'uccisione e del certificato di matrimonio nonché copia carta di identità pakistana.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ed infatti, dalle plurime fonti consultate, risulta che il PAKISTAN nella regione di AZAD KASHMIR sia caratterizzato da una situazione di forte instabilità.
La regione del Kashmir occupa un vasto bacino alluvionale tra l'estremità nord-occidentale della catena dell'Himalaya ed il versante meridionale del Karakoram, ed è situata a nord del subcontinente indiano fra India e Pakistan, che ne rivendicano la sovranità dal 1947. Mentre la rivendica e CP_3 controlla attualmente le regioni dell'Aksai Chin e del Shaksgam, i territori contesi tra Pakistan e India risultano più problematici, essendo divisi dalla c.d. Linea di Controllo (Line of Control, LoC) gestita dall'esercito di ciascun Paese nel rispettivo lato1.
Il report EUAA relativo alla situazione di sicurezza in Pakistan, pubblicato nell'ottobre 2021, rileva che
“il territorio del Kashmir controllato dal Pakistan è formato dall' e Kashmir (AJK o Per_3
Per Per comunemente chiamato Azad Kashmir o ) e dal ( . Il 4 agosto 2020, il Primo Persona_5
Ministro del Pakistan ha rivelato una nuova mappa politica dei confine nazionali del Pakistan, che include l'intero Kashmir, confermando così la rivendicazione politica del territorio”.
Il rapporto tra Pakistan ed India è teso da decenni. L'India accusa il Pakistan di sostenere gruppi militanti quali e che Persona_7 Persona_8 Persona_9 avrebbero le loro basi operative nella regione dell'Azad Kashmir e che rivendicano l'annessione dello e Kashmir al Pakistan. Per_3
I gruppi militanti della regione del Kashmir amministrato dall'India manifestano il malcontento in merito allo stato della zona e reclutano i giovani.
Nell'agosto 2020, il Pakistan ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in qualità di mediatore per cercare di ridurre le tensioni con l'India.
Una Query di EUAA, riguardante il Kashmir amministrato dal Pakistan, presenta una panoramica, compilata attraverso la consultazione di numerose fonti, della situazione di sicurezza2. Tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ha registrato 78 eventi violenti in Azad Kashmir, 68 Pt_2
dei quali codificati come battaglie, 9 come esplosioni / violenza a distanza e 1 come violenza contro i civili. In questo lasso di tempo, la maggior parte degli incidenti sono stati segnalati in AV (24 eventi violenti), (21 eventi violenti) e HI (11 eventi violenti). Il Center for Research and Security Per_10
Studies (CRSS), un think tank Pakistano che conduce ricerche sulla sicurezza regionale, ha registrato 9 vittime (1 mortale e 8 feriti) in AK a seguito di 'attacchi terroristici e operazioni antiterrorismo' nel
2019. Nel primo e nel secondo trimestre del 2020, il CRSS non ha registrato alcuna 'vittima per violenza' in AK. Il South Asia Terrorism Portal (AT) non menziona vittime civili di attacchi terroristici in AK tra il 2016 ed il settembre 2020. AT registrava 2 vittime nel 2015 e 13 nel 2009.
Oltre agli eventi terroristici sopra riportati, è opportuno menzionare quanto avviene in particolar modo lungo la Linea di Controllo (LoC), vale a dire il confine lungo 740 km, uno dei più militarizzati al mondo, che separa il Kashmir amministrato dall'India dal Kashmir amministrato dal Pakistan, e viene gestito dai rispettivi eserciti, ognuno sul proprio territorio. Le violazioni del cessate il fuoco includono spari al confine, nonché invasioni fisiche dalla parte opposta della linea.
Nell'aprile 2020, si è verificata una situazione di violenza esponenziale lungo la LoC. Entrambe le parti si accusano a vicenda rispetto a chi abbia agito per prima, nonché per gli attacchi indiscriminati contro i civili.12 Dei 123 attacchi transfrontalieri perpetrati dal Border Security Force indiano, 117 si sono concentrati lungo la linea di confine LoC3.
Attualmente, i fronti di conflitto che impegnano il Pakistan sono due: a) quello esterno al confine con l'India, prevalentemente a causa del Kashmir, in cui il livello di scontro non ha raggiunto una portata di
3Stanford University, Mapping Militant Organizations – Pakistan, http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgibin/maps/view/pak. 4 ICG, Deadly Kashmir Suicide Bombing Ratches up India-Pakistan Tensions, 22 febbraio 2019, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/deadly-kashmir- suicide-bombing-ratchets-india-pakistan-tensions. Kashmir dispute: Pakistan downgrades ties with India, 7 CP_7 Agosto 2019, https://www.bbc.com/news/worldasia-
story; International Crisis Group, Raising the Stakes in Jammu and Kashmir, 5 agosto 2020, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/310-raising-stakes-jammu-and-kashmir. 6 Anadolu Agency, India-
Pakistan in 2019: Mistrust plagues relations, 24 dicembre 2019, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-pakistan-in- 2019-mistrust-plagues-relations/1682882. 7 Deutsche Welle, Pakistan's IM KH blames India for stock exchange attack, 30 giugno 2020, https://www.dw.OR 53998863. 8 Dawn, Pakistan urges US to help de-escalate tensions with India, 12 agosto 2020, https://www.dawn.com/news/1573949/pakistan-urges-us-to-help-de-escalate-tensions-with-ind 3 EUAA – COI Query, Situation in Pakistan-administered Kashmir, 6 ottobre 2020, pp. 10-12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.p df. 10 EUAA – COI Query, Situation in Pakistan-administered Kashmir, 6 ottobre 2020, p. 12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.p df.
11 Dawn, 2 killed, at least 19 injured due to 'carpet bombing' by Indian troops along LoC, 30 luglio 2019, https://www.dawn.com/news/1497092. 12 , India-Pakistan tensions: All the latest updates, 10 2019, CP_8 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/india-pakistan-tensions-latest-updates-190227063414443.html; T. TO, How Different Is the “New Normal” from the Old Normal in South Asian Crises?, Carnegie Endowment for Marzo pagina 7 di 9 ampia scala;
b) quello interno – in cui gruppi riuniti sotto l'egida di (Ttp) Controparte_9
lottano sia per la rifondazione islamista del Paese, sia in ragione della matrice religiosa anti-sciita o etno-nazionalista e separatista, specie nelle province del Belucistan e del Sindh – caratterizzato da un ampio e intenso conflitto generalizzato”.
Né può essere, infine, trascurato che, dopo l'annullamento dello statuto speciale di regione autonoma attraverso l'abrogazione dell'articolo 370 della Costituzione, deciso dal governo nel 2019 e confermato dalla Corte suprema nel 2023, sono aumentati i casi di arresti arbitrari e di confische del passaporto, è stata creata una “lista di divieti di volo” alquanto opaca e sono stati registrati dinieghi d'ingresso in
India e cancellazioni arbitrarie dello status di “cittadino dell'India all'estero”.
In assenza di dati ufficiali, fonti di stampa ritengono che “da 98 a 200” passaporti siano stati confiscati dopo l'abrogazione dell'articolo 370 della Costituzione – cfr. Rapporto 18 Controparte_10
Settembre 2024-.
L'area di provenienza del richiedente versa, quindi, in uno stato di conflitto interno determinato dalla presenza di gruppi paramilitari che combattono per l'autonomia del Kashmir, alcuni dei quali ispirati da un Islam estremista e radicale appoggiati dal Pakistan, altri di ceppo induista sostenuti dall'India, ed altri infine operanti per la totale indipendenza da entrambi i governi, che si contrappongono alle forze militari dei due Paesi, tra di loro in conflitto ormai da decenni.
Le considerazioni esposte, unitamente ai principi richiamati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha rimesso gli atti a questa Corte, relativamente all'esistenza di conflitti che riguardano la zona di provenienza (Kashmir) che comportano un livello così elevato di intensità che la sola presenza del soggetto nel suo territorio comporterebbe una minaccia individuale nei suoi confronti, impongono la concessione al richiedente della protezione sussidiaria ai sensi , appunto della lettera c) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 .
La presente decisione assorbe ogni valutazione in merito alla domanda di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Alla luce delle ragioni dell'accoglimento e del sopravvenire solo in corso di causa delle condizioni per l'accoglimento inducono a compensare interamente le spese.
PQM
La Corte, in riforma dell'ordinanza appellata, riconosce il diritto di alla protezione Parte_1 sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) Dlgs 251/2007; compensa interamente tra le parti le spese processali di tutti i gradi.
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , , http://www.iai.it/sites/default/files/indiaindie_04.pdf; The CP_4 Controparte_5 CP_6 escalation of ceasefire violations across the Line of Control, South Asian Voices, 20 agosto 2020, https://southasianvoices.org/the-escalation-of-ceasefire-violations-across-the-line-of-control/ 2 EUAA, Pakistan Security situation, ottobre 2021, p. 102, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf. pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria Mitola – Presidente
2. Dott. Michele Prencipe – Consigliere
3. Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1006/2024 R.G., avente ad oggetto: riassunzione da ordinanza della Corte di
Cassazione n. 30633/2022 depositata il 18.10.2022 su sentenza Corte di Appello Catanzaro n.
2105/2019 depositata il 5.11.2019
TRA
, nato in [...], il [...] (avv.to Pietro Lucà) Parte_1
- Attore in riassunzione -
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, nonché Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- convenuti in riassunzione contumaci
PROCURATORE GENERALE intervenuto
All'udienza del 18.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori.
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, , cittadino del Pakistan, impugnava, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la decisione della Controparte_2
di reiettiva della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato,
[...] CP_2
in subordine, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso.
La Corte d'Appello di Catanzaro, adita da , con la sentenza n. 2105/2019 depositata il Parte_1
5.11.2019, rigettava il ricorso ritendo inattendibile il raccolto reso dinnanzi alla Competente
ricorrendo molte lacune e contraddizioni. Controparte_2
Argomentava, altresì, che non vi erano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria non sussistendo fondato timore di atti persecutori o rischio effettivo per il richiedente in caso di rientro.
Negava, altresì, la protezione umanitaria non essendo stata offerta la prova di una concreta integrazione del richiedente nel nostro Paese.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione che Parte_1
veniva accolto.
Preliminarmente, il giudice di legittimità rilevava che il giudizio di non credibilità del racconto non risultava sufficientemente giustificato essendo stata rimarcata la contraddittorietà di taluni passaggi della narrazione senza un approfondimento specifico dei punti ritenuti oscuri, al fine di evidenziarne la totale inattendibilità.
Il giudice di legittimità, in ordine al merito, motivava così:
“Quanto al merito delle censure, le stesse possono essere trattate congiuntamente poiché afferenti, sotto diverso profilo, alla valutazione dell'accusa che ha determinato l'abbandono del paese ed alle conseguenze in termini di giusto processo, giusta pena, giuste condizioni di eventuale detenzione. A tal riguardo questa Corte ha chiarito che “in tema di protezione internazionale, ai fini dell'affermazione della sussistenza della causa ostativa, ex art. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
251 del 2007, alla protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente), il giudice del merito deve fra
l'altro tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte
pagina 2 di 9 nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. a) e b) dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 della
CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.” (Cass. n. 1033/2020; Cass. n. 2863/2018).
A tali obblighi di valutazione il tribunale avrebbe dovuto dare seguito concreto con specifiche indagini che non risultano svolte, attesa, peraltro, la mancanza di COI di riferimento. I motivi devono pertanto essere accolti.”
Il giudice di legittimità rilevava altresì la fondatezza del terzo motivo di ricorso rappresentando che “La sentenza impugnata, pur occupandosi della generale situazione del Pakistan, peraltro utilizza fonti di informazioni datate e non adeguatamente aggiornate e quindi tali da non cogliere l'evoluzione della particolare zona del Kashmir che, come anche accertato da questa Corte in precedenti decisioni (Cass.
n. 15959/2020; Cass. n. 14006/2018), è luogo di scontri armati. Deve a riguardo richiamarsi il principio già espresso secondo cui “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art.
14 lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”
(Cass. n. 14006/2018).”
Accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Bari, per procedere ad un nuovo esame attenendosi ai principi illustrati, provvedendo, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. veniva primariamente riassunto innanzi alla Corte di appello di
Catanzaro che dichiarava la propria incompetenza funzionale, in favore della Corte di Appello di Bari, designata dalla Suprema Corte di Cassazione.
ha riassunto pertanto il giudizio innanzi a questa Corte. Parte_1
L'Amministrazione appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 3 di 9 L'appello è fondato e va accolto.
è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan, segnatamente dalla provincia del Parte_1
Kashmir.
Dinnanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che:
- era nato nel villaggio di Tinda Khord, distretto di Gujarat nella regione del Panjab, in Pakistan;
- nel 2013 aveva lavorato come imbianchino nella casa del sindaco e si era innamorato della figlia con cui era fuggito per sposarsi poiché era rimasta incinta;
Persona_1
- durante un ricovero in ospedale per una visita di controllo, la moglie del ricorrente era sta rapita dai suoi fratelli;
- aveva denunciato l'accaduto e le autorità di polizia locali intervenute avevano interrogato la ragazza che, minacciata dai suoi fratelli, aveva dichiarato di avere abbandonato l'ospedale volontariamente;
- al sesto mese di gravidanza aveva deciso nuovamente di fuggire con esso ricorrente ma non era riuscita;
- la moglie, durante il parto, era stata soffocata dai parenti che avevano dichiarato che il decesso era avvenuto per cause naturali;
- aveva nuovamente denunciato l'accaduto ma non era stato assunto alcun provvedimento di polizia, in quanto il sindaco conosceva persone molto influenti;
- aveva deciso di fuggire il 9.7.2016, perché minacciato di morte, rischiava di essere anch'egli ucciso dai membri della famiglia della moglie.
In sede di audizione il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:
1) fotocopia della denuncia del rapimento e di uccisione della moglie (come attestato dall'interprete in sede di audizione);
2) fotocopia della denuncia dell'uccisione;
3) copia carta di identità pakistana.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 30633/2022 depositata il 18.10.2022, in accoglimento del ricorso proposto da , ha ritenuto essere fondati sia i motivi relativi ai presupposti di Parte_1
vulnerabilità soggettiva necessari per la concessione della protezione umanitaria, sia il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l'erronea valutazione della situazione di violenza indiscriminata in
Kashmir ai fini della concessione a della protezione sussidiaria.
Ciò posto, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del dlgs n. 251/2007, la protezione sussidiaria è ammissibile in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave pagina 4 di 9 danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
La definizione di “conflitto armato” è contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, quarta sezione, del 30 gennaio 2014 in causa C – 285 /12, , punto 35 secondo la quale: Per_2
“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La medesima decisone ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) nella direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”
Infine, con riferimento al livello di gravità degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati, la Corte ha stabilito che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza deve raggiungere un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (punto 30 e punto 39 della sentenza Elgafaji).
Dunque, per integrare la fattispecie, non è sufficiente, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità o di conflitti a bassa tensione essendo invece necessario che le informazioni tratte da fonti aggiornate indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno, è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Orbene, nel caso di specie, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino del Pakistan ed in particolare della provincia del Kashmir.
pagina 5 di 9 Il predetto, infatti, in sede di audizione il ricorrente ha prodotto fotocopia della denuncia del rapimento della famiglia;
fotocopia della denuncia dell'uccisione e del certificato di matrimonio nonché copia carta di identità pakistana.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ed infatti, dalle plurime fonti consultate, risulta che il PAKISTAN nella regione di AZAD KASHMIR sia caratterizzato da una situazione di forte instabilità.
La regione del Kashmir occupa un vasto bacino alluvionale tra l'estremità nord-occidentale della catena dell'Himalaya ed il versante meridionale del Karakoram, ed è situata a nord del subcontinente indiano fra India e Pakistan, che ne rivendicano la sovranità dal 1947. Mentre la rivendica e CP_3 controlla attualmente le regioni dell'Aksai Chin e del Shaksgam, i territori contesi tra Pakistan e India risultano più problematici, essendo divisi dalla c.d. Linea di Controllo (Line of Control, LoC) gestita dall'esercito di ciascun Paese nel rispettivo lato1.
Il report EUAA relativo alla situazione di sicurezza in Pakistan, pubblicato nell'ottobre 2021, rileva che
“il territorio del Kashmir controllato dal Pakistan è formato dall' e Kashmir (AJK o Per_3
Per Per comunemente chiamato Azad Kashmir o ) e dal ( . Il 4 agosto 2020, il Primo Persona_5
Ministro del Pakistan ha rivelato una nuova mappa politica dei confine nazionali del Pakistan, che include l'intero Kashmir, confermando così la rivendicazione politica del territorio”.
Il rapporto tra Pakistan ed India è teso da decenni. L'India accusa il Pakistan di sostenere gruppi militanti quali e che Persona_7 Persona_8 Persona_9 avrebbero le loro basi operative nella regione dell'Azad Kashmir e che rivendicano l'annessione dello e Kashmir al Pakistan. Per_3
I gruppi militanti della regione del Kashmir amministrato dall'India manifestano il malcontento in merito allo stato della zona e reclutano i giovani.
Nell'agosto 2020, il Pakistan ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in qualità di mediatore per cercare di ridurre le tensioni con l'India.
Una Query di EUAA, riguardante il Kashmir amministrato dal Pakistan, presenta una panoramica, compilata attraverso la consultazione di numerose fonti, della situazione di sicurezza2. Tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ha registrato 78 eventi violenti in Azad Kashmir, 68 Pt_2
dei quali codificati come battaglie, 9 come esplosioni / violenza a distanza e 1 come violenza contro i civili. In questo lasso di tempo, la maggior parte degli incidenti sono stati segnalati in AV (24 eventi violenti), (21 eventi violenti) e HI (11 eventi violenti). Il Center for Research and Security Per_10
Studies (CRSS), un think tank Pakistano che conduce ricerche sulla sicurezza regionale, ha registrato 9 vittime (1 mortale e 8 feriti) in AK a seguito di 'attacchi terroristici e operazioni antiterrorismo' nel
2019. Nel primo e nel secondo trimestre del 2020, il CRSS non ha registrato alcuna 'vittima per violenza' in AK. Il South Asia Terrorism Portal (AT) non menziona vittime civili di attacchi terroristici in AK tra il 2016 ed il settembre 2020. AT registrava 2 vittime nel 2015 e 13 nel 2009.
Oltre agli eventi terroristici sopra riportati, è opportuno menzionare quanto avviene in particolar modo lungo la Linea di Controllo (LoC), vale a dire il confine lungo 740 km, uno dei più militarizzati al mondo, che separa il Kashmir amministrato dall'India dal Kashmir amministrato dal Pakistan, e viene gestito dai rispettivi eserciti, ognuno sul proprio territorio. Le violazioni del cessate il fuoco includono spari al confine, nonché invasioni fisiche dalla parte opposta della linea.
Nell'aprile 2020, si è verificata una situazione di violenza esponenziale lungo la LoC. Entrambe le parti si accusano a vicenda rispetto a chi abbia agito per prima, nonché per gli attacchi indiscriminati contro i civili.12 Dei 123 attacchi transfrontalieri perpetrati dal Border Security Force indiano, 117 si sono concentrati lungo la linea di confine LoC3.
Attualmente, i fronti di conflitto che impegnano il Pakistan sono due: a) quello esterno al confine con l'India, prevalentemente a causa del Kashmir, in cui il livello di scontro non ha raggiunto una portata di
3Stanford University, Mapping Militant Organizations – Pakistan, http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgibin/maps/view/pak. 4 ICG, Deadly Kashmir Suicide Bombing Ratches up India-Pakistan Tensions, 22 febbraio 2019, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/deadly-kashmir- suicide-bombing-ratchets-india-pakistan-tensions. Kashmir dispute: Pakistan downgrades ties with India, 7 CP_7 Agosto 2019, https://www.bbc.com/news/worldasia-
story; International Crisis Group, Raising the Stakes in Jammu and Kashmir, 5 agosto 2020, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/310-raising-stakes-jammu-and-kashmir. 6 Anadolu Agency, India-
Pakistan in 2019: Mistrust plagues relations, 24 dicembre 2019, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-pakistan-in- 2019-mistrust-plagues-relations/1682882. 7 Deutsche Welle, Pakistan's IM KH blames India for stock exchange attack, 30 giugno 2020, https://www.dw.OR 53998863. 8 Dawn, Pakistan urges US to help de-escalate tensions with India, 12 agosto 2020, https://www.dawn.com/news/1573949/pakistan-urges-us-to-help-de-escalate-tensions-with-ind 3 EUAA – COI Query, Situation in Pakistan-administered Kashmir, 6 ottobre 2020, pp. 10-12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.p df. 10 EUAA – COI Query, Situation in Pakistan-administered Kashmir, 6 ottobre 2020, p. 12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.p df.
11 Dawn, 2 killed, at least 19 injured due to 'carpet bombing' by Indian troops along LoC, 30 luglio 2019, https://www.dawn.com/news/1497092. 12 , India-Pakistan tensions: All the latest updates, 10 2019, CP_8 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/india-pakistan-tensions-latest-updates-190227063414443.html; T. TO, How Different Is the “New Normal” from the Old Normal in South Asian Crises?, Carnegie Endowment for Marzo pagina 7 di 9 ampia scala;
b) quello interno – in cui gruppi riuniti sotto l'egida di (Ttp) Controparte_9
lottano sia per la rifondazione islamista del Paese, sia in ragione della matrice religiosa anti-sciita o etno-nazionalista e separatista, specie nelle province del Belucistan e del Sindh – caratterizzato da un ampio e intenso conflitto generalizzato”.
Né può essere, infine, trascurato che, dopo l'annullamento dello statuto speciale di regione autonoma attraverso l'abrogazione dell'articolo 370 della Costituzione, deciso dal governo nel 2019 e confermato dalla Corte suprema nel 2023, sono aumentati i casi di arresti arbitrari e di confische del passaporto, è stata creata una “lista di divieti di volo” alquanto opaca e sono stati registrati dinieghi d'ingresso in
India e cancellazioni arbitrarie dello status di “cittadino dell'India all'estero”.
In assenza di dati ufficiali, fonti di stampa ritengono che “da 98 a 200” passaporti siano stati confiscati dopo l'abrogazione dell'articolo 370 della Costituzione – cfr. Rapporto 18 Controparte_10
Settembre 2024-.
L'area di provenienza del richiedente versa, quindi, in uno stato di conflitto interno determinato dalla presenza di gruppi paramilitari che combattono per l'autonomia del Kashmir, alcuni dei quali ispirati da un Islam estremista e radicale appoggiati dal Pakistan, altri di ceppo induista sostenuti dall'India, ed altri infine operanti per la totale indipendenza da entrambi i governi, che si contrappongono alle forze militari dei due Paesi, tra di loro in conflitto ormai da decenni.
Le considerazioni esposte, unitamente ai principi richiamati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha rimesso gli atti a questa Corte, relativamente all'esistenza di conflitti che riguardano la zona di provenienza (Kashmir) che comportano un livello così elevato di intensità che la sola presenza del soggetto nel suo territorio comporterebbe una minaccia individuale nei suoi confronti, impongono la concessione al richiedente della protezione sussidiaria ai sensi , appunto della lettera c) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 .
La presente decisione assorbe ogni valutazione in merito alla domanda di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Alla luce delle ragioni dell'accoglimento e del sopravvenire solo in corso di causa delle condizioni per l'accoglimento inducono a compensare interamente le spese.
PQM
La Corte, in riforma dell'ordinanza appellata, riconosce il diritto di alla protezione Parte_1 sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) Dlgs 251/2007; compensa interamente tra le parti le spese processali di tutti i gradi.
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , , http://www.iai.it/sites/default/files/indiaindie_04.pdf; The CP_4 Controparte_5 CP_6 escalation of ceasefire violations across the Line of Control, South Asian Voices, 20 agosto 2020, https://southasianvoices.org/the-escalation-of-ceasefire-violations-across-the-line-of-control/ 2 EUAA, Pakistan Security situation, ottobre 2021, p. 102, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf. pagina 6 di 9