CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1419/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera istruttrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1419/2024 r.g. promossa da:
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Corradi del Parte_2
Foro di Verona
appellante
(C.F.: ), Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Freddo del Foro di Verona
appellata Oggetto: contratti e obbligazioni varie (contratti atipici) - appello avverso la sentenza n.
1518/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del
25.6.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1. NEL MERITO E IN RIFORMA DELLA SENTENZA:
- accertare che il Credito – per effetto della di cui ARE intendeva CP_1 profittare, e/o perché non provato nel suo esatto ammontare all'esito della CP_1
– non esiste;
- in ogni caso, accertare che il Credito si è ridotto anche per gli ulteriori importi corrispondenti al valore dei crediti rinunciati da con la CP_2 CP_1
2. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali,
CPA e IVA, aumentati del 30% ai sensi del DM n. 55/2014.
3. Si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di distrarre le spese di lite a favore del sottoscritto difensore.
4. IN VIA ISTRUTTORIA: si producono – oltre alla procura, il fascicolo di parte di primo grado e la Sentenza notificata – i seguenti ulteriori documenti: doc. 01A: comparsa di risposta del;
doc. 02A: verbale udienza Parte_3
15.1.2024; doc. 03A: Sentenza notificata.
Conclusioni di parte appellata:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: Respingersi, per i motivi esposti in narrativa, l'appello formulato da e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua Parte_1 parte la sentenza n. 1518/2024 emessa dal Tribunale di Verona.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario ex art.13 L.P. ed accessori di legge.
SI PRODUCONO:
1. Fascicolo di I grado.
FATTO
Il procedimento monitorio
a socio unico in fallimento ottiene dal Tribunale di Verona un decreto Parte_1 ingiuntivo contro per l'importo di € 132.854,75, oltre interessi Parte_1
pag. 2/10 come da domanda e spese del procedimento monitorio. Il Tribunale ritiene il credito certo, liquido ed esigibile sulla base dei documenti prodotti. Trattasi di credito derivante dall'esecuzione, a partire dall'anno 2012 e quantomeno fino all'anno 2020, di una serie di versamenti a titolo di finanziamenti infruttiferi da parte di in bonis in Parte_1 favore di al fine di far fronte al bisogno di liquidità di Parte_1 quest'ultima.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 lamentando:
1. la mancanza di prova in ordine al titolo dei versamenti effettuati e del fatto costitutivo del credito azionato dal Fallimento opposto (essendo i versamenti stati effettuati, ma ad altro titolo); Contr
2. in subordine, l'avvenuta estinzione del credito per compensazione: sarebbe a sua volta creditrice del in virtù di un credito alla stessa ceduto dalla Parte_3 società capogruppo e derivante dalla mancata restituzione da Controparte_4 parte del di versamenti ricevuti in conto di futuro aumento di capitale, Parte_3 mai deliberato.
Nel corso del processo deduce quanto segue: Parte_1
- vi era, a suo dire, un rapporto di solidarietà passiva tra essa stessa e gli amministratori di (soc. fallita) – e Pt_1 Parte_2 Persona_1
contro i quali il aveva promosso un'azione di CP_2 Parte_3 responsabilità per mala gestio, accusandoli di avere indebitamente versato nelle Contr casse di la somma di € 132.854,75 (stesso importo del d.i. opposto);
- dopo la notifica del d.i., ha versato al la somma Parte_1 Parte_3 di € 51.500,00, somma che il ha trattenuto a titolo di acconto sul Parte_3 maggiore importo ritenuto dovuto, riducendo così il credito a € 81.354,75;
- il ha stipulato una transazione con uno dei tre Parte_3 CP_2 amministratori, per un importo di € 25.000,00 (transazione che, oltre al versamento di tale importo, prevedeva la rinuncia di al suo credito privilegiato ammesso CP_2 al passivo per € 7.000,00 e al suo credito a titolo di spese legali nella misura di €
4.000,00 oltre accessori e interessi). pag. 3/10 La sentenza del Tribunale di Verona (n. 1518/2024), oggi impugnata, ritiene infondata l'opposizione a d.i. e, di conseguenza:
1. revoca il d.i. opposto;
2. dichiara tenuta e condanna, , in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta, a socio unico, in Parte_3 persona del curatore fallimentare pro tempore, della somma di € 56.354,75 oltre interessi legali dal 3.10.22 al saldo;
3. condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta e che si liquidano ex DM 55/14 in € 406,50 per esborsi ed in € 9.900 per compensi difensivi (di cui € 2500 per fase di studio € 1600 per fase introduttive, € 2800 per fase di trattazione ed € 3000 per fase conclusiva); oltre contributo spese generali al
15%, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute.
Il giudizio di secondo grado
1. propone appello avverso la sentenza n. 1518/2024, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Verona all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.6.2024, per i seguenti motivi.
1.1. Primo motivo di appello.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292, 1304 e 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi.
L'appellante deduce, preliminarmente, che la domanda del andava respinta, Parte_3 poiché il non ha prodotto in giudizio la transazione che ha interessato l'ex Parte_3 amministratore cosa che era suo onere fare, e pertanto ha lasciato incerto CP_2 il credito vantato nel suo preciso ammontare. Più precisamente, chiede di “Accertare che il Credito – per effetto della Transazione, di cui ARE intendeva profittare, e/o perché non provato nel suo esatto ammontare all'esito della Transazione – non esiste”.
In ogni caso, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riduce l'importo originariamente dovuto sottraendo – oltre al pagamento di € 51.500,00 da Contr parte di – il solo pagamento da parte del condebitore amm.re di € CP_2
25.000,00 a titolo transattivo.
Il giudice, secondo l'appellante, avrebbe dovuto considerare – e quindi sottrarre dal dovuto – tutto l'incremento patrimoniale conseguito dal Fallimento per effetto della pag. 4/10 transazione: oltre ai 25.000,00 €, anche i 7.000,00 € derivanti dalla rinuncia da parte di al suo credito privilegiato ammesso al passivo per tale importo e il credito di CP_2
4.000,00 € a titolo di spese legali cui egli ha parimenti rinunciato in sede di accordo.
1.2. Secondo motivo di appello.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c.; omesso esame del comportamento processuale del e dell'ingiustificato rifiuto della Parte_3
Contr proposta conciliativa di impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice ha Parte_1 liquidato le spese di lite, ponendole integralmente a suo carico, senza tenere conto:
a) del comportamento sleale del , che ha taciuto l'esistenza della Parte_3 transazione;
b) dell'ingiustificato rifiuto da parte del della proposta conciliativa Parte_3
Contr formulata da in corso di causa (il rifiuto era stato giustificato con l'interesse, correlato anche alla proposta azione di responsabilità contro gli amministratori, ad Contr un definitivo accertamento del credito azionato) e ciò nonostante avesse dato atto di aver già liquidato tutto il suo patrimonio e di non avere più un patrimonio aggredibile;
c) del fatto che la domanda del era stata accolta in misura inferiore (meno Parte_3 della metà) di quanto domandato.
2. Si è costituita in giudizio a socio unico in fallimento, contestando tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto al primo motivo di appello, l'appellata sottolinea, da un lato, che il giudice di primo grado ha avuto piena conoscenza dell'importo versato in sede di transazione e quindi aveva gli elementi per determinare l'ammontare residuo del credito, che non è affatto rimasto incerto nella sua quantificazione;
dall'altro, che il giudice di prime cure ha correttamente calcolato il dovuto, sottraendo soltanto i 25.000,00 € e non gli ulteriori importi, essendo attinenti ad un rapporto strettamente personale tra l'ex amministratore e CP_2 CP_5
[...
. Circa il secondo motivo, adduce che la doglianza relativa alla mancata produzione in giudizio dell'intervenuta transazione è di mero principio e non ha prodotto conseguenze, dal momento che l'esistenza e il contenuto della transazione erano ben pag. 5/10 noti alle parti in causa sin dalla sottoscrizione e il giudice ne ha tenuto conto nei calcoli del dovuto;
la mancata produzione della transazione non è strategia processuale, ma è coerente con la tesi sostenuta sin dal primo grado dall'odierna appellata secondo cui non Contr vi è solidarietà passiva tra gli ex amministratori e stante la diversa natura delle due obbligazioni. Quanto all'asserito difetto di interesse per il nell'ottenere Parte_3
Contr una sentenza di merito sull'entità del credito nei confronti di chiarisce che il mirava ad ottenere una pronuncia di merito al fine di opporre il giudicato Parte_3 sull'esistenza del credito nel giudizio contro gli amministratori, i quali avevano negato che un rapporto di debito-credito fosse mai esistito, cosa che l'accettazione della proposta transattiva non avrebbe consentito.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
2. Sul primo motivo di appello.
Premesso che parte appellata ha rinunciato a proporre appello incidentale in merito alla questione preliminare della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva tra i suoi ex amministratori e e che, pertanto, le conclusioni cui è Parte_1 giunto il giudice di prime cure sul punto non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, va chiarito quanto segue.
Il credito vantato da a socio unico in fallimento nei confronti di Parte_1 [...] non può ritenersi indeterminato nel suo ammontare e, pertanto, Parte_1 inesistente, come asserito da parte appellante.
Difatti, nonostante parte appellata abbia omesso di produrre in causa l'accordo transattivo stipulato con l'ex amministratore va tuttavia constatato CP_2 come il contenuto di tale accordo sia stato tempestivamente acquisito agli atti di causa, per il tramite della documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellante.
Il riferimento è, in particolare, al documento n.5 del fascicolo di primo grado
(allegato anche alla citazione in appello, cfr. doc. 5 pagina 39-40), dove le somme corrisposte da in sede di accordo transattivo vengono partitamente e CP_2 analiticamente indicate nella relazione periodica semestrale del curatore Avv. Marta
pag. 6/10 datata 20.12.2023, nella quale si legge: “Con il già amministratore è CP_6 CP_2 successivamente intervenuto un accordo transattivo autorizzato dal Giudice
Delegato, all'esito del quale il medesimo ha corrisposto alla procedura l'importo di euro 25.000,00 (in data 21.9.2023), ha rinunciato al credito ammesso al passivo in via privilegiata (ex art. 2751 bis n.2) di euro 7.000,00, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate a suo favore nel procedimento cautelare per euro 4.000,00 oltre accessori”.
È dunque documentalmente provato, sebbene per il tramite della parte non gravata dal relativo onere, di come l'intervenuta transazione abbia determinato una definizione del rapporto controverso solo in parte e non totalmente.
Come noto, il principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione processuale, secondo cui il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, perché le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del suo convincimento, stante l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. ex multis Cass. civ. ordin. n. 28660/2023; Cass. civ. n.
23490/2020; Cass. civ. n. 14284/2018).
La stessa giurisprudenza citata dall'odierna appellante (Trib. Milano, Sez. Imprese
B, 27 gennaio 2022) chiarisce, in un caso per alcuni aspetti sovrapponibile a quello odierno, che “senza la produzione della transazione o in altro modo offrire la prova del suo contenuto” – come è invece accaduto nel caso di specie, dove la prova del contenuto è stata offerta da parte appellata e non contestata da parte appellante –
“non è dato al giudice determinare il quantum dell'obbligazione residua cui i convenuti devono essere condannati”.
Tanto chiarito, qualora la transazione riguardi non l'intero debito solidale ma solo una parte di esso (c.d. transazione parziale, non disciplinata dall'art. 1304 c.c.), pur non potendo gli altri consorti avvalersi della transazione, a loro favore si verifica comunque la riduzione del debito per un importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale con il solo stipulante. pag. 7/10 Di tali elementi ha tenuto conto il giudice di prime cure (cfr. sentenza primo grado pag. 11) che, ai fini della quantificazione del credito dovuto, ha operato come segue: ha preso come base di partenza l'importo di € 132.854,75 (somma ingiunta con d.i.), ritenendo circostanza documentata e non contestata il versamento effettivo di tale somma da parte di ad nonché Parte_3 Parte_1 effettivamente provata la causale di tali versamenti a titolo di finanziamenti infruttiferi;
da tale importo ha correttamente sottratto la somma di € 51.500,00 versata da al Fallimento, in quanto circostanza documentata Parte_1
e non contestata;
infine, ha sottratto l'importo di € 25.000,00 versato a titolo transattivo dall'amministratore considerato condebitore solidale CP_2 rispetto all'obbligo di pagamento della somma dovuta. Tale ultimo importo, come chiarito dalla stessa parte appellata, è stato espressamente previsto a titolo di risarcimento del danno e deve quindi ritenersi inerente alla materia del contendere nel presente giudizio (cfr. comparsa costituzione in appello, pag. 5).
Questa Corte reputa lineare e corretto il calcolo del quantum debeatur così come effettuato dal giudice di prime cure anche nella parte in cui ha ritenuto di non sottrarre dall'importo dovuto le ulteriori somme oggetto di accordo transattivo, i
7.000,00 e i 4.000,00 euro, trattandosi di rinunce a crediti preesistenti di natura strettamente personale, somme di cui gli altri due ex amministratori e
[...]
che nella prospettiva adottata dal Tribunale di Verona sono condebitori Parte_1 solidali, non hanno alcun titolo per beneficiare, in quanto del tutto estranee al rapporto controverso.
3. Sul secondo motivo di appello.
Questa Corte ritiene corretta la liquidazione delle spese di lite così come operata in primo grado, stante la soccombenza sostanziale integrale di Parte_1
Premesso che la decisione impugnata fa corretta applicazione del principio (Cass.
Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01) secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la mancata produzione in giudizio della transazione, oltre a non aver inciso sull'esito sostanziale della controversia per i motivi più sopra esposti, può giustificarsi alla luce della tesi difensiva dell'appellata, pag. 8/10 la quale ha contestato sin dal primo grado di giudizio la ricostruzione del rapporto tra e gli ex amministratori del in termini di Parte_1 Parte_3 solidarietà passiva.
Quanto al rifiuto della proposta conciliativa formulata da a Parte_1 prescindere da ogni considerazione circa la sua provenienza, esso va ritenuto espressione di un proprio diritto, esercitabile all'esito di una valutazione discrezionale della parte destinataria della proposta;
in ogni caso, non si ravvisano profili di temerarietà o di ingiustificatezza di detto rifiuto.
Da ultimo, il fatto che la domanda del sia stata accolta in misura Parte_3 inferiore non incide, come detto, sulla determinazione della soccombenza e delle spese di lite, dal momento che il giudice di prime cure ha riconosciuto come dovuto l'importo oggetto di ingiunzione (€ 132.854,75), per poi sottrarvi ulteriori importi, corrispondenti a pagamenti intervenuti successivamente alla notifica del d.i. e pertanto incidenti sulla determinazione del dovuto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di valore compreso nello scaglione tra €
52.001,00 e € 260.000,00, adottando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, escludendo invece la fase istruttoria, non tenutasi.
5. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Pt_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Verona n. 1518/2024 del 25.6.2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di Parte_1 parte appellata a socio unico in fallimento delle spese di lite di Parte_1
pag. 9/10 secondo grado, spese liquidate in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera istruttrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1419/2024 r.g. promossa da:
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Corradi del Parte_2
Foro di Verona
appellante
(C.F.: ), Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Freddo del Foro di Verona
appellata Oggetto: contratti e obbligazioni varie (contratti atipici) - appello avverso la sentenza n.
1518/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del
25.6.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1. NEL MERITO E IN RIFORMA DELLA SENTENZA:
- accertare che il Credito – per effetto della di cui ARE intendeva CP_1 profittare, e/o perché non provato nel suo esatto ammontare all'esito della CP_1
– non esiste;
- in ogni caso, accertare che il Credito si è ridotto anche per gli ulteriori importi corrispondenti al valore dei crediti rinunciati da con la CP_2 CP_1
2. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali,
CPA e IVA, aumentati del 30% ai sensi del DM n. 55/2014.
3. Si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di distrarre le spese di lite a favore del sottoscritto difensore.
4. IN VIA ISTRUTTORIA: si producono – oltre alla procura, il fascicolo di parte di primo grado e la Sentenza notificata – i seguenti ulteriori documenti: doc. 01A: comparsa di risposta del;
doc. 02A: verbale udienza Parte_3
15.1.2024; doc. 03A: Sentenza notificata.
Conclusioni di parte appellata:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: Respingersi, per i motivi esposti in narrativa, l'appello formulato da e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua Parte_1 parte la sentenza n. 1518/2024 emessa dal Tribunale di Verona.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario ex art.13 L.P. ed accessori di legge.
SI PRODUCONO:
1. Fascicolo di I grado.
FATTO
Il procedimento monitorio
a socio unico in fallimento ottiene dal Tribunale di Verona un decreto Parte_1 ingiuntivo contro per l'importo di € 132.854,75, oltre interessi Parte_1
pag. 2/10 come da domanda e spese del procedimento monitorio. Il Tribunale ritiene il credito certo, liquido ed esigibile sulla base dei documenti prodotti. Trattasi di credito derivante dall'esecuzione, a partire dall'anno 2012 e quantomeno fino all'anno 2020, di una serie di versamenti a titolo di finanziamenti infruttiferi da parte di in bonis in Parte_1 favore di al fine di far fronte al bisogno di liquidità di Parte_1 quest'ultima.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 lamentando:
1. la mancanza di prova in ordine al titolo dei versamenti effettuati e del fatto costitutivo del credito azionato dal Fallimento opposto (essendo i versamenti stati effettuati, ma ad altro titolo); Contr
2. in subordine, l'avvenuta estinzione del credito per compensazione: sarebbe a sua volta creditrice del in virtù di un credito alla stessa ceduto dalla Parte_3 società capogruppo e derivante dalla mancata restituzione da Controparte_4 parte del di versamenti ricevuti in conto di futuro aumento di capitale, Parte_3 mai deliberato.
Nel corso del processo deduce quanto segue: Parte_1
- vi era, a suo dire, un rapporto di solidarietà passiva tra essa stessa e gli amministratori di (soc. fallita) – e Pt_1 Parte_2 Persona_1
contro i quali il aveva promosso un'azione di CP_2 Parte_3 responsabilità per mala gestio, accusandoli di avere indebitamente versato nelle Contr casse di la somma di € 132.854,75 (stesso importo del d.i. opposto);
- dopo la notifica del d.i., ha versato al la somma Parte_1 Parte_3 di € 51.500,00, somma che il ha trattenuto a titolo di acconto sul Parte_3 maggiore importo ritenuto dovuto, riducendo così il credito a € 81.354,75;
- il ha stipulato una transazione con uno dei tre Parte_3 CP_2 amministratori, per un importo di € 25.000,00 (transazione che, oltre al versamento di tale importo, prevedeva la rinuncia di al suo credito privilegiato ammesso CP_2 al passivo per € 7.000,00 e al suo credito a titolo di spese legali nella misura di €
4.000,00 oltre accessori e interessi). pag. 3/10 La sentenza del Tribunale di Verona (n. 1518/2024), oggi impugnata, ritiene infondata l'opposizione a d.i. e, di conseguenza:
1. revoca il d.i. opposto;
2. dichiara tenuta e condanna, , in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta, a socio unico, in Parte_3 persona del curatore fallimentare pro tempore, della somma di € 56.354,75 oltre interessi legali dal 3.10.22 al saldo;
3. condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta e che si liquidano ex DM 55/14 in € 406,50 per esborsi ed in € 9.900 per compensi difensivi (di cui € 2500 per fase di studio € 1600 per fase introduttive, € 2800 per fase di trattazione ed € 3000 per fase conclusiva); oltre contributo spese generali al
15%, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute.
Il giudizio di secondo grado
1. propone appello avverso la sentenza n. 1518/2024, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Verona all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.6.2024, per i seguenti motivi.
1.1. Primo motivo di appello.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292, 1304 e 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi.
L'appellante deduce, preliminarmente, che la domanda del andava respinta, Parte_3 poiché il non ha prodotto in giudizio la transazione che ha interessato l'ex Parte_3 amministratore cosa che era suo onere fare, e pertanto ha lasciato incerto CP_2 il credito vantato nel suo preciso ammontare. Più precisamente, chiede di “Accertare che il Credito – per effetto della Transazione, di cui ARE intendeva profittare, e/o perché non provato nel suo esatto ammontare all'esito della Transazione – non esiste”.
In ogni caso, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riduce l'importo originariamente dovuto sottraendo – oltre al pagamento di € 51.500,00 da Contr parte di – il solo pagamento da parte del condebitore amm.re di € CP_2
25.000,00 a titolo transattivo.
Il giudice, secondo l'appellante, avrebbe dovuto considerare – e quindi sottrarre dal dovuto – tutto l'incremento patrimoniale conseguito dal Fallimento per effetto della pag. 4/10 transazione: oltre ai 25.000,00 €, anche i 7.000,00 € derivanti dalla rinuncia da parte di al suo credito privilegiato ammesso al passivo per tale importo e il credito di CP_2
4.000,00 € a titolo di spese legali cui egli ha parimenti rinunciato in sede di accordo.
1.2. Secondo motivo di appello.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c.; omesso esame del comportamento processuale del e dell'ingiustificato rifiuto della Parte_3
Contr proposta conciliativa di impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice ha Parte_1 liquidato le spese di lite, ponendole integralmente a suo carico, senza tenere conto:
a) del comportamento sleale del , che ha taciuto l'esistenza della Parte_3 transazione;
b) dell'ingiustificato rifiuto da parte del della proposta conciliativa Parte_3
Contr formulata da in corso di causa (il rifiuto era stato giustificato con l'interesse, correlato anche alla proposta azione di responsabilità contro gli amministratori, ad Contr un definitivo accertamento del credito azionato) e ciò nonostante avesse dato atto di aver già liquidato tutto il suo patrimonio e di non avere più un patrimonio aggredibile;
c) del fatto che la domanda del era stata accolta in misura inferiore (meno Parte_3 della metà) di quanto domandato.
2. Si è costituita in giudizio a socio unico in fallimento, contestando tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto al primo motivo di appello, l'appellata sottolinea, da un lato, che il giudice di primo grado ha avuto piena conoscenza dell'importo versato in sede di transazione e quindi aveva gli elementi per determinare l'ammontare residuo del credito, che non è affatto rimasto incerto nella sua quantificazione;
dall'altro, che il giudice di prime cure ha correttamente calcolato il dovuto, sottraendo soltanto i 25.000,00 € e non gli ulteriori importi, essendo attinenti ad un rapporto strettamente personale tra l'ex amministratore e CP_2 CP_5
[...
. Circa il secondo motivo, adduce che la doglianza relativa alla mancata produzione in giudizio dell'intervenuta transazione è di mero principio e non ha prodotto conseguenze, dal momento che l'esistenza e il contenuto della transazione erano ben pag. 5/10 noti alle parti in causa sin dalla sottoscrizione e il giudice ne ha tenuto conto nei calcoli del dovuto;
la mancata produzione della transazione non è strategia processuale, ma è coerente con la tesi sostenuta sin dal primo grado dall'odierna appellata secondo cui non Contr vi è solidarietà passiva tra gli ex amministratori e stante la diversa natura delle due obbligazioni. Quanto all'asserito difetto di interesse per il nell'ottenere Parte_3
Contr una sentenza di merito sull'entità del credito nei confronti di chiarisce che il mirava ad ottenere una pronuncia di merito al fine di opporre il giudicato Parte_3 sull'esistenza del credito nel giudizio contro gli amministratori, i quali avevano negato che un rapporto di debito-credito fosse mai esistito, cosa che l'accettazione della proposta transattiva non avrebbe consentito.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
2. Sul primo motivo di appello.
Premesso che parte appellata ha rinunciato a proporre appello incidentale in merito alla questione preliminare della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva tra i suoi ex amministratori e e che, pertanto, le conclusioni cui è Parte_1 giunto il giudice di prime cure sul punto non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, va chiarito quanto segue.
Il credito vantato da a socio unico in fallimento nei confronti di Parte_1 [...] non può ritenersi indeterminato nel suo ammontare e, pertanto, Parte_1 inesistente, come asserito da parte appellante.
Difatti, nonostante parte appellata abbia omesso di produrre in causa l'accordo transattivo stipulato con l'ex amministratore va tuttavia constatato CP_2 come il contenuto di tale accordo sia stato tempestivamente acquisito agli atti di causa, per il tramite della documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellante.
Il riferimento è, in particolare, al documento n.5 del fascicolo di primo grado
(allegato anche alla citazione in appello, cfr. doc. 5 pagina 39-40), dove le somme corrisposte da in sede di accordo transattivo vengono partitamente e CP_2 analiticamente indicate nella relazione periodica semestrale del curatore Avv. Marta
pag. 6/10 datata 20.12.2023, nella quale si legge: “Con il già amministratore è CP_6 CP_2 successivamente intervenuto un accordo transattivo autorizzato dal Giudice
Delegato, all'esito del quale il medesimo ha corrisposto alla procedura l'importo di euro 25.000,00 (in data 21.9.2023), ha rinunciato al credito ammesso al passivo in via privilegiata (ex art. 2751 bis n.2) di euro 7.000,00, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate a suo favore nel procedimento cautelare per euro 4.000,00 oltre accessori”.
È dunque documentalmente provato, sebbene per il tramite della parte non gravata dal relativo onere, di come l'intervenuta transazione abbia determinato una definizione del rapporto controverso solo in parte e non totalmente.
Come noto, il principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione processuale, secondo cui il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, perché le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del suo convincimento, stante l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. ex multis Cass. civ. ordin. n. 28660/2023; Cass. civ. n.
23490/2020; Cass. civ. n. 14284/2018).
La stessa giurisprudenza citata dall'odierna appellante (Trib. Milano, Sez. Imprese
B, 27 gennaio 2022) chiarisce, in un caso per alcuni aspetti sovrapponibile a quello odierno, che “senza la produzione della transazione o in altro modo offrire la prova del suo contenuto” – come è invece accaduto nel caso di specie, dove la prova del contenuto è stata offerta da parte appellata e non contestata da parte appellante –
“non è dato al giudice determinare il quantum dell'obbligazione residua cui i convenuti devono essere condannati”.
Tanto chiarito, qualora la transazione riguardi non l'intero debito solidale ma solo una parte di esso (c.d. transazione parziale, non disciplinata dall'art. 1304 c.c.), pur non potendo gli altri consorti avvalersi della transazione, a loro favore si verifica comunque la riduzione del debito per un importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale con il solo stipulante. pag. 7/10 Di tali elementi ha tenuto conto il giudice di prime cure (cfr. sentenza primo grado pag. 11) che, ai fini della quantificazione del credito dovuto, ha operato come segue: ha preso come base di partenza l'importo di € 132.854,75 (somma ingiunta con d.i.), ritenendo circostanza documentata e non contestata il versamento effettivo di tale somma da parte di ad nonché Parte_3 Parte_1 effettivamente provata la causale di tali versamenti a titolo di finanziamenti infruttiferi;
da tale importo ha correttamente sottratto la somma di € 51.500,00 versata da al Fallimento, in quanto circostanza documentata Parte_1
e non contestata;
infine, ha sottratto l'importo di € 25.000,00 versato a titolo transattivo dall'amministratore considerato condebitore solidale CP_2 rispetto all'obbligo di pagamento della somma dovuta. Tale ultimo importo, come chiarito dalla stessa parte appellata, è stato espressamente previsto a titolo di risarcimento del danno e deve quindi ritenersi inerente alla materia del contendere nel presente giudizio (cfr. comparsa costituzione in appello, pag. 5).
Questa Corte reputa lineare e corretto il calcolo del quantum debeatur così come effettuato dal giudice di prime cure anche nella parte in cui ha ritenuto di non sottrarre dall'importo dovuto le ulteriori somme oggetto di accordo transattivo, i
7.000,00 e i 4.000,00 euro, trattandosi di rinunce a crediti preesistenti di natura strettamente personale, somme di cui gli altri due ex amministratori e
[...]
che nella prospettiva adottata dal Tribunale di Verona sono condebitori Parte_1 solidali, non hanno alcun titolo per beneficiare, in quanto del tutto estranee al rapporto controverso.
3. Sul secondo motivo di appello.
Questa Corte ritiene corretta la liquidazione delle spese di lite così come operata in primo grado, stante la soccombenza sostanziale integrale di Parte_1
Premesso che la decisione impugnata fa corretta applicazione del principio (Cass.
Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01) secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la mancata produzione in giudizio della transazione, oltre a non aver inciso sull'esito sostanziale della controversia per i motivi più sopra esposti, può giustificarsi alla luce della tesi difensiva dell'appellata, pag. 8/10 la quale ha contestato sin dal primo grado di giudizio la ricostruzione del rapporto tra e gli ex amministratori del in termini di Parte_1 Parte_3 solidarietà passiva.
Quanto al rifiuto della proposta conciliativa formulata da a Parte_1 prescindere da ogni considerazione circa la sua provenienza, esso va ritenuto espressione di un proprio diritto, esercitabile all'esito di una valutazione discrezionale della parte destinataria della proposta;
in ogni caso, non si ravvisano profili di temerarietà o di ingiustificatezza di detto rifiuto.
Da ultimo, il fatto che la domanda del sia stata accolta in misura Parte_3 inferiore non incide, come detto, sulla determinazione della soccombenza e delle spese di lite, dal momento che il giudice di prime cure ha riconosciuto come dovuto l'importo oggetto di ingiunzione (€ 132.854,75), per poi sottrarvi ulteriori importi, corrispondenti a pagamenti intervenuti successivamente alla notifica del d.i. e pertanto incidenti sulla determinazione del dovuto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di valore compreso nello scaglione tra €
52.001,00 e € 260.000,00, adottando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, escludendo invece la fase istruttoria, non tenutasi.
5. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Pt_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Verona n. 1518/2024 del 25.6.2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di Parte_1 parte appellata a socio unico in fallimento delle spese di lite di Parte_1
pag. 9/10 secondo grado, spese liquidate in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 10/10