Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11985/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.11985 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Aldo e Anna Maria De Montis, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata (da ultimo) al ricorso per riassunzione depositato il
22.10.2021
ricorrente contro
(CF ) - quale erede universale degli originari resistenti Controparte_1 C.F._2
(CF ) e (CF ) -, Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Samuele Pau, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione depositata il 25.3.2022
resistente, convenuta in riassunzione
Oggetto: merito possessorio.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti pagina 1 di 16
Nell'interesse del ricorrente (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 18.3.2024) voglia il
Tribunale, contrariis rejectis: A) in via principale: 1) confermare nei confronti di (rectius: CP_4 [...]
, erede universale di (rectius: Di Palma) e , il CP_1 CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
provvedimento 7.10.2016 assunto a definizione della fase interdittale, con la precisazione che si tratta di reintegra nel possesso ovvero, in subordine, nella disponibilità dell'immobile in Quartu Sant'Elena,
loc. Is Mortorius, via dei Pioppi n.5, piano primo, e del cortile comune e non -in ogni caso -nella detenzione qualificata del medesimo;
2) accogliere l'azione di manutenzione formulata nel ricorso introduttivo 17.12.2015; 3) con vittoria di compensi professionali e spese, ivi comprese quelle forfettarie, oltre accessori di legge;
B) in via subordinata: 1) per l'eventualità che controparte reiteri ulteriori istanze istruttorie si ribadisce di opporsi alla loro ammissione;
(2) per la non creduta ipotesi di ammissione dell'eventuale prova per testi avversa, salvo gravame, si deduce prova contraria con gli stessi testi indicati per la prova già espletata;
(3) si confermano quindi le conclusioni di cui al punto A)
che precede.
Nell'interesse della resistente (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 18.3.2024) voglia il
Tribunale, contrariis reiectis: (1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande;
(2) per l'effetto, rigettare le avverse domande di reintegra e di manutenzione;
(3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt.1168 cc e 703 cpc depositato il 17.12.2015 ha chiesto al Tribunale Parte_1
di: 1) ordinare a e (a) di reintegrarlo nel possesso dell'immobile sito in CP_3 Controparte_2
Quartu S. Elena nella via Dei Pioppi n.5, Loc. Is Mortorius, piano primo, e nel compossesso del cortile comune circostante, mediante immediata consegna al ricorrente delle chiavi di accesso ai predetti immobili ovvero, in difetto, dando disposizione all'Ufficiale Giudiziario perché provveda, previa pagina 2 di 16 nomina di un fabbro, all'apertura forzata del portoncino di accesso all'appartamento, alla sostituzione delle relative serrature, alla consegna delle chiavi al ricorrente ed all'immissione dello stesso nel possesso, nonché (b) di manutenere il ricorrente nel possesso mediante eliminazione delle apparecchiature di videosorveglianza installate dai resistenti sulle parti comuni e sulla proprietà
esclusiva oggetto della domanda di reintegra, ordinando a costoro di provvedere alla loro eliminazione immediata nonché di astenersi per il futuro da ogni turbativa del possesso, disponendo in difetto ogni opportuna istruzione perché vi provveda l'Ufficiale Giudiziario con l'ausilio di artigiani terzi;
(2) con vittoria di compensi professionali e spese.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
l'esponente occupa, utilizzandolo in via esclusiva fin dalla metà degli anni '80, l'appartamento sopra indicato - unitamente al cortile in comune con i proprietari di altri immobili nella medesima area -, nel quale si reca a trascorrere il tempo libero, spesso la domenica, e di cui lui solo possiede le chiavi di accesso (o, meglio, quelle che fino all'ottobre 2015 erano le chiavi che consentivano di accedervi);
alla suindicata data di inizio del possesso - che da allora (e sino allo spoglio per cui è causa) è stato ininterrottamente esercitato dal ricorrente in modo pubblico, pacifico ed incontestato - il bene era intestato alla Parte_2
il 27.11.2014 i coniugi e lo hanno invitato al procedimento di CP_3 Controparte_2
mediazione presso la Camera di Conciliazione della Sardegna assumendo: che tale immobile fosse di loro proprietà, per averlo acquistato con atto pubblico 7.10.1994 rogito Loriga;
che lo Parte_1
avesse stipulato con gli stessi, nel 1986 - ovvero otto anni prima dell'asserito acquisto -, un contratto di locazione (mai neppure esibito) rispetto al quale si sarebbe reso moroso dal mese di aprile 2014;
fallito il tentativo di conciliazione - avendo lo contestato già in tale sede la sussistenza del Parte_1
rapporto di locazione e, “a fortiori, del debito -, il 2.4.2015 i coniugi hanno Controparte_5
presentato ricorso al Tribunale deducendo la sussistenza del predetto rapporto locatizio e la morosità
pagina 3 di 16 dello e richiedendo che l'asserito conduttore fosse condannato al rilascio dell'immobile in Parte_1
loro favore;
l'odierno ricorrente, costituitosi nel suddetto giudizio (n.2819/2015 RG) con comparsa depositata il
26.5.2015, ha riproposto le medesime contestazioni già sollevate nel procedimento di mediazione ed eccepito di possedere l'immobile in virtù di autonomo titolo;
neppure in quella sede i ricorrenti hanno prodotto il dedotto contratto di locazione, né hanno formulato istanze istruttorie dirette a provarne l'esistenza (nonostante le contestazioni ed eccezioni dello ), così che la causa sarà chiamata all'udienza del 25.1.2017 per la discussione e la Parte_1
lettura del dispositivo;
nel mese di ottobre 2015 l'esponente, recatosi durante il fine settimana presso il predetto immobile,
come d'abitudine, non ha potuto accedervi perché il cancello posto a chiusura dell'area cortilizia comune era chiuso, senza che nessuno lo avesse previamente informato di tale iniziativa e tantomeno gli avesse consegnato chiavi e telecomando;
con raccomandata del 14.10.2015 il legale dell'esponente ha contestato l'accaduto, e chiesto chi ne fosse il responsabile, ai resistenti e all'amministratore del Condominio, : quest'ultimo, dopo CP_6
avergli comunicato che il cancello era stato munito di impianto elettrico ad opera del , Parte_3
appurato che lo non ne aveva ricevuto le chiavi gliene ha consegnato una copia, visto che Parte_1
Con anche al egli risultava essere al possesso del bene;
solo il 4.11.2015, avendo avuto così modo di accedere al cortile comune, lo ha constatato Parte_1
che la serratura del portoncino di accesso all'abitazione dal medesimo posseduta era stata rimossa e sostituita con altra e che sopra il predetto portoncino (che sembrerebbe essere stato blindato) era presente una telecamera (come accertato il 6.11.2015 anche dai Carabinieri di Quartu S. Elena);
lo stesso giorno, con lettera del proprio legale, il ricorrente ha chiesto ai coniugi se Controparte_5
fossero i responsabili delle sopra indicate opere, preannunciando in caso positivo il ricorso all'autorità
pagina 4 di 16 giudiziaria per l'intervenuto spoglio dell'appartamento (che era completamente arredato e dotato di ogni suppellettile necessario per il suo utilizzo e fruizione);
con raccomandata del loro legale dell'11.11.2015 i resistenti hanno riscontrato la suddetta lettera invitando lo “ad omettere ulteriori tentativi di accesso non autorizzato” presso l'abitazione Parte_1
in questione ed assumendo che lo stesso avrebbe “inteso rilasciarla,” “a seguito dell'omesso pagamento del canone di locazione, fin dal mese di aprile 2014” (non considerando, quindi, che la questione della sussistenza dell'allegato rapporto locatizio e del diritto al rilascio dovesse ancora essere decisa dal Tribunale di Cagliari il 25.1.2017): con detta comunicazione, in ogni caso, e CP_1
hanno quantomeno implicitamente riconosciuto di essere gli autori degli atti di spoglio e CP_3
molestia del possesso di cui si controverte in questa sede:
è evidente che attraverso la sostituzione delle chiavi della porta d'accesso i resistenti hanno del tutto illegittimamente estromesso l'esponente dal possesso dell'immobile, contro la sua volontà ed approfittando della sua momentanea assenza, e che altrettanto arbitrariamente hanno apposto la telecamera di cui si è detto e gli hanno intimato di cessare di utilizzarlo, nonostante lo occupi da circa trent'anni;
va poi evidenziato come detta iniziativa sarebbe stata comunque illegittima pur nell'ipotesi in cui lo fosse stato detentore in forza del dedotto e contestato rapporto locatizio, essendo pacifico che Parte_1
l'esercizio delle azioni di reintegra e manutenzione del possesso competano al conduttore, contro il locatore proprietario dell'immobile, anche nell'ipotesi in cui lo spoglio si sia verificato successivamente alla cessazione del contratto di locazione (in tal senso, “ex plurimis”, Cassazione
Civile, sez. II, 01/09/2014, n.18486);
il 16.11.2015 l'esponente ha proposto contro i coniugi una denuncia-querela, Controparte_5
chiedendo che per detti fatti si proceda penalmente nei loro confronti e in quelli degli eventuali correi;
le stesse condotte, comunque, integrano per un verso gli estremi dello spoglio violento e clandestino e,
per altro verso, quelli della molestia del possesso, pacificamente riconosciuto dagli stessi resistenti nel pagina 5 di 16 citato ricorso del 2.4.2015 introduttivo del procedimento RG 2819/2015 (dove si lamenta proprio che lo Parte_1
occupasse stabilmente l'immobile, malgrado la dedotta morosità);
il ricorrente ha perciò il diritto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile de quo, da cui è stato spogliato dai resistenti con le esposte modalità, nonché di essere manutenuto nello stesso possesso contro le limitazioni imposte dal richiamato sistema di videosorveglianza, che dovrà essere rimosso e/o disinstallato in quanto incide sulle sue modalità di esercizio e lede il diritto del possessore al rispetto della riservatezza presso il medesimo immobile.
e - costituiti con comparsa depositata l'8.2.2016 per chiedere al Controparte_2 CP_3
Tribunale di dichiarare improponibile ed inammissibile, o comunque infondata nel merito, la domanda possessoria del ricorrente, condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite - hanno eccepito e dedotto che:
il ricorrente si autodefinisce “proprietario” dell'immobile descritto in ricorso e quindi, come tale,
avrebbe dovuto agire in rivendicazione e non domandare tutela possessoria avverso le pretese molestie perpetrate, a suo dire, dai IGi;
CP_1
il fantomatico diritto di proprietà allegato dal ricorrente è in ogni caso insussistente, essendo invece vero, senza ombra di smentita alcuna, che lo stesso era solo ed esclusivamente detentore dell'immobile per cui è lite;
sono stati infatti i resistenti, legittimi proprietari dell'immobile in forza di titolo trascritto, a concederglielo in locazione con contratto verbale, che all'epoca (non specificata nemmeno genericamente) era consentito;
il relativo canone di locazione, che veniva corrisposto dallo presso l'abitazione dei Parte_1
resistenti, è stato regolarmente pagato, pur con una certa elasticità, solo fino al mese di aprile 2014,
quando il conduttore - mutando l'atteggiamento garbato e rispettoso che aveva sempre tenuto verso gli anziani locatori - ha improvvisamente omesso di corrisponderlo;
pagina 6 di 16 in particolare il conduttore: nel periodo precedente all'aprile 2014, visti i rapporti cordiali (allora)
intercorrenti con i resistenti, pagava in contanti i canoni mensili di locazione, pari a € 300,00, senza mai pretendere ricevuta alcuna e, soprattutto, senza mai sottoscrivere alcunchè; decorso oltre un anno dall'ultimo canone corrisposto ha deliberatamente rilasciato l'immobile in oggetto, senza nemmeno chiudere la porta d'ingresso e le persiane e finestre;
i resistenti hanno accertato tale abbandono tramite la IGa dai medesimi incaricata CP_7
di rassettare e tenere in ordine l'appartamento, la quale ha trovato quest'ultimo sporco e con avanzi di cibo maleodoranti e in stato di avanzata putrefazione;
ciò premesso si osserva che lo si autodefinisce anche “occupante in possesso delle chiavi di Parte_1
accesso”, reperite chissà come;
tale messa in scena incredibile è però di facile soluzione, atteso che il ricorrente non ha titolo idoneo per il deposito del ricorso in discussione: si evidenzia, infatti - oltre alla omessa richiesta di tutela petitoria già rilevata in premessa -, la totale assenza dell'elemento oggettivo - perché alcun atto è stato posto in essere dai resistenti senza o contro la volontà del presunto detentore - e di quello soggettivo -
in quanto i resistenti non hanno privato del godimento della cosa colui che, come già detto, ha ritenuto di doverla rilasciare perché non in condizione di pagare il canone di locazione concordato -;
lo stesso immobile, inoltre, è stato concesso in locazione completamente arredato, compresi piatti,
bicchieri, pentole e posate, così che si contesta anche quanto ex adverso dedotto sul punto;
la sussistenza del dedotto contratto di locazione è ulteriormente confermata dal fatto che la porzione di villetta che il ricorrente dichiara di sua proprietà non è mai stata “abbandonata” dai suoi proprietari ed
è sita in un complesso di villette a schiera ovviamente frequentato dai condomini, i quali avrebbero certamente avvisato i resistenti e le forze dell'ordine se avessero notato la presenza di un soggetto estraneo, ciò che non hanno invece fatto perché gli stessi condomini conoscevano lo come Parte_1
inquilino dei IGi;
CP_1
va infine rilevato che se fosse vera la prospettazione del ricorrente non si comprenderebbe il motivo per pagina 7 di 16 cui i resistenti, fin dall'inizio della locazione, si siano ostinati a pagare tutti gli oneri condominiali,
nonché le tasse e le imposte sull'immobile, oltre ai costi dei consumi di energia elettrica e di acqua e le spese per le manutenzioni ad esso afferenti.
La fase sommaria - istruita con documenti, interrogatorio libero delle parti e audizione di sommari informatori - è stata definita in prime cure con ordinanza n.10972/2016 del 7.10.2016, che ha: (1)
ordinato a e l'immediata reintegrazione di nella CP_3 Controparte_2 Parte_1
detenzione qualificata dell'immobile sito in Quartu S. Elena, località Is Mortorius, nella via Dei Pioppi
n.5, al piano primo e del cortile comune circostante;
(2) rigettato la domanda di manutenzione;
(3)
compensato le spese di lite nella misura di un terzo e condannato e , in CP_3 Controparte_2
solido, alla rifusione in favore di dei restanti due terzi (liquidati in complessivi € Parte_1
2.287,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.097,00 per competenze professionali).
A sostegno della suddetta decisione il giudie, richiamate le difese e conclusioni sopra esposte, ha rilevato che:
è incontroverso che aveva la disponibilità materiale dell'immobile per cui è causa, Parte_1
mentre è controversa l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti;
tale esistenza non è tuttavia rilevante ai fini della decisione sull'azione di reintegrazione, visto che il detentore qualificato è legittimato a proporre l'azione ex art.1168 cc anche nei confronti del locatore,
financo dopo la scadenza del contratto di locazione (“ nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi collegati al contratto;
egli, pertanto, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità ed è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art.1168, secondo comma, cod. civ.
Con l'ulteriore conseguenza che l'intervento del locatore finalizzato ad interrompere il rapporto tra il conduttore e la res con azioni violente e clandestine integra attività di spoglio”: Cass. civ., sez. II, 1
settembre 2014, n.18486);
pagina 8 di 16 la prova dell'esistenza del contratto di locazione è invece rilevante ai fini della decisione sulla domanda di manutenzione, visto che legittimato a proporla è solo il possessore, e non anche il detentore qualificato (in tal senso, da ultimo, Cass., sent. n.14822 del 30 giugno 2014);
si tratta ora di stabilire come distinguere le due situazioni;
la legge ha posto la presunzione di possesso in colui che esercita sulla cosa un potere di fatto che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, secondo la definizione dell'art.1140 cc;
ex art.1141 cc, infatti: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”;
incombe allora sul convenuto che nega la natura possessoria del potere di fatto esercitato sulla res provare che esso non corrisponda al possesso, bensì alla mera detenzione (Cass. Civ. Sez. II, 966/83 e
1172/80): ciò premesso, attraverso la sommaria istruttoria svolta deve ritenersi dimostrata l'esistenza di un contratto di locazione;
nel Condominio di cui fa parte l'unità immobiliare contesa lo era sempre stato considerato Parte_1
un inquilino, essendosi espresso in tal senso l'amministratore del Condominio OI AN (“…da quando noi ci siamo so che una unità del IG è affittata al IG , e così CP_1 Parte_1
compare anche nei bilanci”, come aveva “…chiesto il IG , che pagava tutte le quote delle CP_1
sue unità e penso si rifacesse sull'inquilino chiedendo quelle di sua spettanza”; “…la chiave era stata data al IG che avrebbe dovuto darla all'inquilino”); CP_1
la circostanza che il pagava le quote condominiali è stata sostanzialmente ammessa dallo CP_1
stesso ricorrente, che in sede di interrogatorio libero ha dichiarato “…non versavo canoni condominiali, qualche volta mi hanno chiesto qualche quota per dei lavori che stavano facendo nel
Condominio e io le ho pagate, se ben ricordo le ho pagate proprio ai resistenti…”: non si vede infatti pagina 9 di 16 perché il avrebbe dovuto pagare le quote anche per l'unità immobiliare occupata dal CP_1
ricorrente, e perché quest'ultimo avrebbe dovuto consegnargli le quote di sua spettanza, se non fosse esistito un contratto di locazione;
a rafforzare tale prova vi sono poi le dichiarazioni rese dal teste - al quale la moglie Testimone_1
del ricorrente aveva detto “paghiamo una fesseria d'affitto, chi ce lo fa fare a comprare” - e le ricevute di pagamento degli oneri condominiali prodotte dai resistenti;
dimostrata l'esistenza di un contratto di locazione, deve accertarsi se sia stato commesso il lamentato spoglio;
i resistenti sostengono che il ricorrente aveva volontariamente abbandonato l'immobile nel mese di aprile 2015, e a supporto dei loro assunti portano le dichiarazioni rese dalla teste la CP_7
quale ha sostanzialmente dichiarato che verso fine agosto o inizio settembre del 2015 si era avveduta che l'appartamento oggetto dell'odierna vertenza era stato lasciato dai suoi occupanti in stato di abbandono, con i portelloni aperti;
tuttavia, a fronte di quella che potrebbe essere stata una semplice dimenticanza da parte del ricorrente, devono considerarsi in senso contrario le dichiarazioni rese dai tesi e, Controparte_8
soprattutto, (particolarmente attendibile perché non parente delle parti), i quali hanno Tes_2
sostanzialmente dichiarato che alla fine dell'estate del 2015 l'appartamento era ancora utilizzato dal ricorrente e dalla sua famiglia (l ha riferito, in particolare, di essersi recato sul luogo alla fine di Tes_2
settembre del 2015 insieme al figlio del ricorrente, , il quale aveva aperto e richiuso Testimone_3
con le proprie chiavi); la stessa teste , del resto, ha ricordato che nell'appartamento era CP_7
ancora presente il mobilio;
va poi considerato, sul punto, che con ricorso depositato il 2 aprile 2015 gli odierni resistenti avevano agito nei confronti dello per la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio Parte_1
dell'immobile e che è di tutta evidenza che non ci sarebbe stata la necessità di chiedere il rilascio se questo fosse già avvenuto spontaneamente;
pagina 10 di 16 deve quindi escludersi che il ricorrente avesse spontaneamente abbandonato l'immobile fin dal mese di aprile del 2015;
la prova dello spoglio è data dalle dichiarazioni rese dalla all'udienza del 10 marzo 2016 CP_1
(“abbiamo cambiato anche la serratura della porta dell'abitazione perché lui non pagava più”), dalle quali emergono con evidenza l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo dello spoglio, e cioè
l'estromissione del detentore qualificato dalla disponibilità materiale della res accompagnato dall'animus spoliandi;
detto spoglio deve ritenersi altresì violento e clandestino, perché perpetrato contro la volontà del ricorrente e in sua assenza (dovendosi rammentare in proposito che il ricorrente non abitava stabilmente nell'appartamento, ma lo utilizzava come casa per le vacanze: teste ); Controparte_8
tanto premesso, deve essere ordinata ai resistenti l'immediata reintegrazione di nella Parte_1
detenzione qualificata dell'immobile in questione e del cortile comune circostante;
non può invece essere accordata la tutela richiesta ex art.1170 cc, visto che come già detto l'azione di manutenzione, prevista a tutela del possesso, non è estensibile a situazioni di detenzione, ancorchè
qualificata;
in considerazione dell'esito della lite le relative spese devono essere compensate nella misura di un terzo ed essere poste a carico dei resistenti per i restanti due terzi.
***
Con istanza ex art.703, quarto comma, cpc depositata l'11.11.2016 e Controparte_2 CP_3
hanno chiesto al giudice la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio per accertare nel merito l'insussistenza dello spoglio, posto che parte resistente insiste nel ritenere che il sig. Parte_1
abbandonò spontaneamente l'immobile in oggetto.
, costituitosi in detta fase con comparsa depositata il 2.5.2017, ha concluso come Parte_1
indicato in epigrafe sub (A) dopo aver dedotto che:
la prospettazione secondo cui il ricorrente avrebbe “abbandonato” spontaneamente l'immobile di cui pagina 11 di 16 si controverte è del tutto infondata, visto che la sussistenza dello spoglio e delle modalità attraverso cui lo stesso è avvenuto ad opera dei resistenti è risultata pienamente provata nel corso della fase cautelare ed è stata oggetto di confessoria ammissione da parte dei resistenti;
questi ultimi, inoltre, non hanno dato spontanea esecuzione all'ordine di reintegra, ciò che imporrà di procedervi coattivamente;
avverso il predetto provvedimento di reintegra l'esponente ha interposto reclamo, tutt'oggi pendente,
contestandone la correttezza unicamente ove rigetta la domanda di manutenzione ed ove,
nell'accogliere la domanda di reintegrazione, lo ha fatto con riguardo alla “detenzione qualificata” e non al possesso dedotto, compensando parzialmente le spese;
si ribadisce infatti che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra le parti con riguardo al godimento dell'immobile del cui possesso si controverte e che tale circostanza è già stata oggetto di accertamento giudiziale intervenuto nella pendenza della controversia possessoria, che ha acquisito la definitività
del giudicato (sentenza n.267/2017: doc.4), ciò che preclude che possa anche solo ipotizzarsi in questa sede la sussistenza di un rapporto locatizio.
Dopo il deposito delle memorie ex art.183 cpc e la sua ulteriore istruzione con documenti,
interrogatorio formale di e prove per testi la causa, interrotta il 14.4.2021 e il Controparte_2
20.10.2021 per il decesso (rispettivamente) della e del (dichiarato in udienza dal loro CP_3 CP_1
procuratore), è stata riassunta dallo con ricorsi (rispettivamente) depositati il 3.5.2021 e il Parte_1
22.10.2021, regolarmente notificati nei termini assegnati nei decreti di fissazione delle udienze di prosecuzione.
- già costituitasi dopo la prima riassunzione unitamente al padre - Controparte_1 Controparte_2
si è costituita con comparsa depositata il 20.3.2022 anche dopo la seconda riassunzione, quale erede universale degli originari resistenti, per confermare le difese di questi ultimi e svolgere l'ulteriore attività difensiva che lo stato del procedimento conceda, a termini di rito.
Il procedimento è stato tenuto a decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse pagina 12 di 16 conclusionali e memorie di replica nei termini di cui all'art.190 cpc.
***
Occorre preliminarmente rilevare che per il principio posto dall'art.705 cpc nessuna decisiva rilevanza può essere attribuita in questa sede alle questioni relative alla (formale) proprietà dell'immobile di cui si discute (che gli eventuali soggetti legittimati potranno eventualmente far valere con autonoma causa petitoria), essendo al contrario decisiva esclusivamente la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.1168 cc, ovvero del possesso allegato dal ricorrente e dello spoglio e molestia descritti in ricorso.
Ciò premesso, la domanda originariamente proposta dal ricorrente è fondata per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra richiamate, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali e processuali relative al possesso e alla sua tutela giurisdizionale, oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificare la ritenuta sussistenza del possesso dell'appartamento per cui è lite (e, conseguentemente, il compossesso del cortile comune) e delle condotte di spoglio e turbativa commesse dagli originari resistenti. CP_9
Sinteticamente concordando con il ricorrente (e contestualmente confutando le contrarie tesi della resistente) può in particolare rilevarsi: a) che il risalente, ininterrotto, pacifico, pubblico ed esclusivo utilizzo da parte dello Strazzera dell'appartamento al primo piano risulta riconosciuto dagli stessi coniugi che addirittura lo datano a periodo precedente il loro formale acquisto Controparte_5
dell'immobile; b) che tale potere di fatto - che in assenza di elementi di segno contrario è esteriormente corrispondente al contenuto del diritto di proprietà - deve presumersi esercizio del “possesso”, ai sensi dell'art.1441 cc, a meno che non si provi che si sia “cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”; c) che incombe su chi neghi la natura possessoria di tale potere provare che esso sia pagina 13 di 16 iniziato come (e quindi corrisponda alla) mera detenzione (come da consolidata giurisprudenza di legittimità citata nell'ordinanza che ha disposto la reintegra); d) che tale prova, contrariamente a quanto ritenuto all'esito del procedimento sommario, non è stata affatto fornita dai resistenti, i quali nella presente fase a cognizione piena non hanno documentato, né altrimenti dimostrato, la stipula del preteso accordo di locazione, gli allegati pagamenti del canone o il riconoscimento da parte dello della loro pretesa qualità di locatari e che, anzi, si sono già visti respingere nel merito, Parte_1
definitivamente, la domanda di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto di locazione qui allegato (avendo il Tribunale accertato, con la sentenza n.262/2017 resa il 25.1.2017 tra le stesse parti originarie, che “nessuno degli elementi costitutivi della pretesa azionata è stato dimostrato…” dai coniugi;
e) che, analogamente, nessuna prova è stata fornita dalla parte resistente Controparte_5
circa l'allegato abbandono spontaneo dell'immobile (essendo tale circostanza smentita non solo dalle argomentazioni già esposte nell'ordinanza di reintegra, qui integralmente reiterabili, ma anche dalla testimonianza dei testi di parte attrice e da quella di teste di parte convenuta, la Testimone_4
quale ha sostanzialmente dichiarato che nell'agosto 2015 l'appartamento al primo piano era occupato da ”affittuari” della figlia dello ); f) che la sostituzione della serratura della porta d'ingresso e Parte_1
l'apposizione di una telecamera antistante la stessa sono state pacificamente ammesse dai coniugi
[...]
g) che non appare seriamente contestabile che tali condotte corrispondano, CP_5
oggettivamente e soggettivamente, allo spoglio e alla turbativa del descritto possesso, ai sensi degli artt.1168 e 1170 cc, in quanto: il cambio di serratura ha concretamente sovvertito la precedente situazione possessoria in danno dello , avendogli impedito di continuare ad esercitare il Parte_1
possesso dell'appartamento, e non può essere dubbio che esso sia stato effettuato allo scopo di escludere lo e con la precisa consapevolezza della sua opposizione;
analogamente, Parte_1
l'apposizione della telecamera che inquadra l'ingresso dell'appartamento in possesso del resistente incide negativamente ed in maniera rilevante sull'esercizio di tale possesso (ledendo in primis il diritto del possessore alla riservatezza ed al rispetto dei suoi spazi privati) e non può che essere stata pagina 14 di 16 accompagnata dalla consapevolezza da parte degli autori della contrarietà del ricorrente (ciò che è
ragionevolmente presumibile, ex art.2729 cc, in assenza di elementi di segno contrario qui nemmeno prospettati).
Alla luce di quanto sopra: la domanda di reintegra deve essere confermata con riferimento allo spoglio del possesso dello , e non di una detenzione qualificata dell'immobile che non ha avuto alcun Parte_1
serio e solido riscontro probatorio;
deve essere altresì accolta la domanda di manutenzione, dovendosi ordinare alla resistente di rimuovere la telecamera antistante l'ingresso dell'immobile al primo piano ed autorizzarsi fin d'ora il ricorrente - in difetto di spontaneo adempimento da parte della entro i CP_1
15 giorni successivi alla notifica della presente sentenza - a rimuoverla a sua cura.
vista la sua integrale soccombenza, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese della presente fase, che vengono liquidate come in dispositivo (ovvero, quanto agli
[...]
onorari, applicando le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità
bassa e calcolando per ciascuna fase processuale gli importi intorno ai medi).
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso proposto:
ordina a quale erede di e (a) l'immediata Controparte_1 CP_3 Controparte_2
reintegrazione di nel possesso dell'appartamento sito in Quartu Sant'Elena, località Is Parte_1
Mortorius, via Dei Pioppi n.5, piano primo e del cortile comune circostante, mediante consegna al medesimo delle chiavi della porta d'ingresso; (b) la manutenzione dello nel medesimo Parte_1
possesso, mediante immediata rimozione della telecamera che riprende la porta d'ingresso del suddetto appartamento (autorizzandosi , in difetto di spontaneo adempimento della controparte Parte_1
entro i 15 giorni successivi alla notifica della presente sentenza, a provvedere a sua cura alla rimozione della telecamera);
visto l'art.91 cpc condanna a rifondere a le spese della presente fase Controparte_1 Parte_1
di merito, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e pagina 15 di 16 accessori di legge, e in € 319.30 per esborsi documentati.
Cagliari, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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