Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1982, n. 4058
CASS
Sentenza 8 luglio 1982

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Il licenziamento collettivo fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale integra una fattispecie di recesso del datore di lavoro disciplinato dagli specifici accordi interconfederali (nella specie: accordo del 5 maggio 1965, sostitutivo del precedente del 20 dicembre 1950, recepito dal d.P.R 14 luglio 1960 n. 1919, norme sui licenziamenti per riduzione del personale nel settore industriale), ed a cui non è applicabile ne' la legge 15 luglio 1966 n. 604, ne' l'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e per la quale il Sindacato del giudice è limitato all'accertamento dell'esistenza degli indicati presupposti e dell'osservanza, da parte del datore di lavoro, dei criteri fissati dai patti sindacali per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare. ( V 6066/80, mass n 409843; ( V 3252/80, mass n 407043; ( V 1270/79, mass n 397504).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1982, n. 4058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4058
    Data del deposito : 8 luglio 1982

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