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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1625/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello iscritta al n. 1625/2022, avverso la sentenza, non notificata, n. 1214/2022 pronunziata dal Tribunale di Foggia in data 4/5/2022, depositata, pubblicata e comunicata in data 6/5/2022, nel giudizio civile n.r.g. 3804/2019 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 781/2019, n.r.g. 1053/2019, rep. 1663/2019 dell'1/5/2019, avente ad oggetto “Contratti e obbligazioni varie”, tra:
(Cod. Fisc.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Grafone e dall'avv. Gianmaria Scofone, ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLANTE e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Paradiso, dall'avv. Antonella Carlomagno e dall'avv. Renata Fiore, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 28 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
[...]
Tribunale Civile di Foggia n. 781/2019 dell'1.5.2019, rep. 1663/2019, emesso su ricorso del iscritto al n.r.g. 1053/2019. Controparte_1
Nello specifico, l'ente otteneva ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva a carico di per il Parte_2 pagamento della complessiva somma di euro 243.310,05, a titolo di escussione della “polizza fideiussoria per la cauzione definitiva” emessa dalla compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/06, a Parte_ garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall costituita da Controparte_2
in forza del contratto di appalto rep. N. 10514 del 4.7.2016, avente ad
[...] oggetto lavori di installazione e manutenzione di impianti semaforici nel territorio comunale. Il a seguito dell'adozione di una informativa interdittiva Controparte_1 antimafia da parte della nei confronti della società Controparte_3 appaltatrice, ha dapprima disposto, con determinazione dirigenziale n. 690/17, la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 94 co. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 159/2011 e ha poi ordinato, con determinazione dirigenziale n. 973/2017, l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla compagnia assicuratrice. La nell'opposizione avverso il monitorio, deduceva ed Parte_2 eccepiva: la riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di
“recesso” doveroso della P.A., ex artt. 109 d.lgs. 163/06 e 92, co. 4, d.lgs. 159/2011, per il caso di informativa interdittiva antimafia, per la quale, diversamente dall'ipotesi di “risoluzione” doverosa a seguito di provvedimento definitivo applicativo di una misura di prevenzione antimafia disciplinata dall'art. 108 d.lgs. 163/06, non erano previsti oneri a carico dell'appaltatore e non era ammessa l'escussione della cauzione definitiva;
che l'escussione della polizza fideiussoria era priva di giustificazione, per difetto del necessario presupposto dell'inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice;
la non automaticità, in ogni caso, del diritto all'incameramento della cauzione definitiva, necessitando esso la dimostrazione, da parte dell'amministrazione appaltante, del sostenimento pag. 2/10 di maggiori oneri e spese per il completamento dei lavori e/o per l'affidamento degli stessi ad altra impresa;
che detta prova non era stata fornita dal il quale aveva tra l'altro affidato il Controparte_1 completamento dei lavori, alle medesime condizioni, all'impresa seconda classificata;
che la garanzia fideiussoria prestata si era comunque progressivamente ed automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, come desumibile dalla comunicazione prot. n. 63728 del 28.6.2017, in cui lo stesso ente aveva attestato che “in riferimento all'appalto in oggetto, alla data del 31.5.2017, sono stati eseguiti lavori, forniture e servizi per un importo di € 310.767,52, senza dare adito a nessuna contestazione”, così riconoscendo l'avvenuta parziale esecuzione dei lavori per un valore pari al 22,08% dell'importo complessivo di € 1.407.143,13, col conseguente svincolo proporzionale della cauzione e la sua automatica riduzione ad € 188.808,00. Il nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado, preso atto della documentata riduzione dell'importo garantito in ragione della parziale esecuzione delle opere appaltate, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei limiti di € 54.502,05, confermandola per il restante importo di € 188.808,00. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha disatteso i primi due motivi di opposizione, sul presupposto che l'emissione di una interdittiva antimafia fosse equiparabile ad un vero e proprio inadempimento, e ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione in virtù degli altri motivi. Richiamato, in particolare, quanto disposto dall'art. 103 d.lgs. 103/2016 (con riferimento sia alla vincolatività del recesso da parte della P.A. nel caso di interdittiva antimafia, sia al necessario svincolo della cauzione all'avanzare dei lavori, fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione di fornire prova di eventuali danni subiti e maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento), ha affermato la legittimità del recesso, ha ridotto la cauzione in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, ed ha affermato che la residua parte della garanzia non fosse dovuta, non essendo stati provati da parte della P.A. né gli ulteriori danni subiti, né i maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento, a prescindere dalla qualificazione della garanzia come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia. Ciò premesso, il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite. Al contempo, ha rigettato la domanda di restituzione delle somme pag. 3/10 versate da in virtù del decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo, attesa l'illeggibilità del file in cui era riprodotta la distinta del pagamento dell'importo di € 193.433,55 in favore del Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 denominazione assunta da Parte_2
a seguito della fusione per incorporazione di
[...] Pt_1 in , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso ivi inclusa eventualmente la rimessione in termini dell'appallante per poter provvedere all'ulteriore esibizione del documento già ritualmente e tempestivamente prodotto agli atti del giudizio di primo grado (non contestato ed attestante una circostanza allegata e parimenti non contestata da Controparte) e ritenuto dal giudice di prime cure, solo in sentenza, inidoneo perché “non leggibile”; per i motivi tutti in atti voglia riformare la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1214/2022, resa nel giudizio civile n. R.G. 3804/2019, nella parte in cui ha respinto la domanda svolta da oggi Parte_2 Parte_1 di condanna del in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire ad oggi Parte_2
la somma di € 193.433,55 da questa versata in Parte_1 ragione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in primo grado di giudizio ed annullato, oltre interessi dal pagamento (27/6/2019) al saldo. In conseguenza, ed in accoglimento del presente gravame, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia dichiarare tenuto e condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire ad oggi Parte_2
la somma di € 193.433,55 oltre interessi dal Parte_1 pagamento (27/6/2019) al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”. Si è costituito in giudizio il che ha chiesto di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello: - Rigettare l'appello principale, proposto da , n persona del suo Parte_1
l.r.p.t., denominazione sociale assunta da Parte_2
e a seguito di fusione per
[...] Parte_2 incorporazione;
- Condannare la parte appellante in via principale al
pag. 4/10 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, nell'ammontare del 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale: - Accogliere l'appello incidentale condizionato, proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Foggia n. 1214/2022 e, per l'effetto, in riforma di tale pronuncia, ed in parziale accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare , in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 denominazione sociale assunta da Parte_2
, a seguito di fusione per incorporazione, al pagamento
[...] della somma di Euro 108.808,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore del;
- Condannare la al Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del
[...]
, oltre rimborso forfetario ed oneri riflessi, nell'ammontare del CP_1
23,80&, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia”. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), all'udienza del 28 marzo 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°°
Con un unico motivo di impugnazione, denuncia la Parte_1 violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento all'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice della somma di euro 193.433,55, poiché il documento che provava l'avvenuto pagamento non risultava leggibile. L'appellante sostiene di avere regolarmente depositato il documento in questione, che esso era leggibile e consultabile, che alcun alert era stato comunicato in merito al deposito, che il non ha mai Controparte_1 contestato il pagamento, che il primo Giudice non ha provocato il contraddittorio tra le parti per dirimere la questione dell'illeggibilità del pag. 5/10 documento, che ricorrevano gli estremi per la rimessione in termini onde consentire un nuovo deposito. Il motivo di appello è fondato per quanto di ragione. La consultazione dei registri telematici del primo grado di giudizio ha consentito a questa Corte di verificare che il documento denominato “doc. 1_pagamento.pdf”, depositato telematicamente da il Parte_2
13.2.2020, contenente la copia della distinta del bonifico dell'importo di € 193.433,55, eseguito in data 27.6.2019, recante come causale “escussione polizza n. 919567 – sinistro n. 2019.299 – Ati Segnaletica Meridionale /
”, differentemente da quanto rilevato dal primo giudice, Controparte_1 era ed è agevolmente accessibile e visionabile. Deve dunque ritenersi che, per mero disguido tecnico, al giudice di primo grado non sia stata possibile la sua apertura e la sua consultazione. Il documento, non tenuto in considerazione dal tribunale, dimostra, anche in mancanza di contestazione da parte del che la Controparte_1 [...]
in virtù della parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Parte_2
781/2019, ha corrisposto all'ente appaltante un importo pari ad euro 193.433,55. Il riconoscimento dell'avvenuto pagamento rende superfluo l'esame delle ulteriori censure contenute nel motivo di appello (mancata attivazione del contraddittorio, mancata rimessione in termini ai fini del deposito del documento asseritamente corrotto). In questi termini, deve ritenersi fondata la doglianza espressa dalla
[...]
con l'atto di gravame e, in riforma della decisione di primo Parte_1 grado, deve affermarsi che (poi ha Parte_2 Parte_1 corrisposto al una somma pari ad € 193.433,50 che, in Controparte_1 forza dell'ingiunzione di pagamento n. 781/2019, trovava giustificazione Parte_ nell'escussione parziale della polizza fideiussoria contratta dalla aggiudicataria in data 5.7.2016. L'accoglimento dell'appello proposto da impone l'esame Parte_1 dell'appello incidentale condizionato proposto dal Controparte_1
Difatti, l'ente appellato, nel costituirsi anche nel presente grado, oltre a contestare la fondatezza del gravame, ha proposto impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
. Parte_1
Con un unico motivo, il censura la sentenza di primo Controparte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto necessarie, ai fini dell'escussione della polizza fideiussoria, l'allegazione e la prova dei danni derivanti Parte_ dall'inadempimento contrattuale della e dei maggiori oneri e spese sostenuti.
pag. 6/10 L'ente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di garanzia e dell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006, lamentando che il primo giudice non avrebbe correttamente qualificato la polizza in questione quale contratto autonomo di garanzia, distinto e indipendente dal rapporto principale, in cui la prestazione è svincolata dalla previa dimostrazione di danni e spese ed in cui al garante non è consentito sollevare eccezioni sul rapporto garantito. In forza di tale errata qualificazione, il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente consentito al garante di sollevare eccezioni fondate sul rapporto garantito e avrebbe ritenuto necessaria la prova dei danni subiti e degli ulteriori oneri e spese, quale presupposto per l'attivazione della garanzia. A sostegno della propria tesi, oltre ad invocare l'applicazione dell'art. 113, co. 2, d.lgs. n. 163/2006 (a mente del quale la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, redatta secondo le modalità previste dall'art. 75, co. 3, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c. e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante), richiama le disposizioni pattizie e, in particolare, l'art. 4 della polizza fideiussoria, secondo cui il garante era tenuto al pagamento a prima richiesta, senza condizioni, senza necessità di preventiva adesione del beneficiario, e senza possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto obbligatorio principale, ivi compresa quella concernente la prova o la quantificazione del danno, col solo limite dell'exceptio doli generalis seu presentis, in ipotesi di contegno fraudolento da parte del beneficiario, nel caso di specie non configurabile. Secondo il quindi, le assicurazioni erano tenute Controparte_1 all'immediato ed incondizionato versamento della somma domandata, senza possibilità di sollevare eccezioni collegate al rapporto principale. L'appello è fondato. La polizza fideiussoria rilasciata da , su richiesta Parte_2 Parte_ dell aggiudicataria, in favore del deve essere Controparte_1 qualificata come contratto autonomo di garanzia e, conseguentemente, va affermato il diritto dell'ente di pretendere l'escussione della polizza in qualsiasi momento e senza eccezioni. Tale conclusione è confortata dall'applicazione dei principi espressi da Cass. civ., sez. un., 18.2.2010, n. 3947, che hanno trovato conferma anche più di recente (V. Cass. civ., sez. III, 29.4.2020, n. 8399) e che si attagliano perfettamente al caso di specie, secondo cui la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da un pag. 7/10 appaltatore assurge a contratto autonomo di garanzia e non a fideiussione, posto che la prestazione di garanzia è autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, ha funzione indennitaria dell'obbligo principale inadempiuto ed è ontologicamente diversa da quella cui aveva in origine diritto. Del resto, nel contratto di appalto, vertendosi in tema di prestazioni infungibili, sussiste non l'interesse a garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione (funzione cui sono preposte le fideiussioni nelle obbligazioni pecuniarie), ma l'interesse a tenere indenne il creditore della prestazione dalle conseguenze economiche derivanti dal mancato o inesatto adempimento. Secondo le Sezioni unite, la semplice inclusione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con le diciture “a semplice” o “a prima richiesta” (o “domanda”), “senza eccezioni”, o analoghe, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo ciò incompatibile con il carattere di accessorietà che connota la fideiussione. Ebbene, la polizza fideiussoria in questione è caratterizzata dall'inclusione di formulazioni che consentono di qualificarla come contratto autonomo di garanzia (si veda, all'art. 4, la previsione del pagamento entro 15 giorni e la rinunzia espressa alla preventiva escussione del debitore principale, del tutto incompatibile con lo schema proprio delle fideiussioni). La quindi, nelle vesti di garante autonomo, era tenuta Parte_1 all'immediato pagamento delle somme richieste dal Controparte_1 essendosi essa impegnata a pagare “qui e ora”, non avendo la possibilità di opporre al beneficiario eccezioni attinenti l'esistenza, la validità o l'esecuzione del rapporto principale, né potendo esigere dal richiedente la prova dei danni, spese ed oneri ulteriori. Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, a nulla rileva la circostanza del subentro nell'appalto del secondo classificato, della continuazione dei lavori e dell'asserita inconfigurabilità di un danno per la stazione appaltante, dal momento che, nei rapporti regolati da contratti autonomi di garanzia (strutturati come contratti a favore di terzo), le indebite percezioni sono regolate esclusivamente col sistema delle reciproche rivalse. L'accoglimento di entrambi gli appelli impone la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti (esigenza che si ricava anche implicitamente dalle domande di condanna reciprocamente formulate). Ciò posto, essendo dimostrato che, in forza del decreto ingiuntivo poi revocato, la (successivamente ha Parte_2 Parte_1 corrisposto al la somma di euro 193.433,55, essendo Controparte_1
pag. 8/10 anche stato affermato il diritto del ad escutere la polizza Controparte_1 fideiussoria nei limiti del 10% dell'importo contrattuale e con svincolo progressivo ed automatico in proporzione dell'andamento dei lavori, non essendo sorte contestazioni in ordine all'ammontare della somma vincolata (euro 188.808,00), residua un credito per la pari ad € Parte_1
4.625,55, al cui pagamento il deve essere condannato. Controparte_1
L'esito complessivo e sostanziale della controversia (il riconoscimento della pretesa creditoria del seppur in misura inferiore a Controparte_1 quanto azionato nel monitorio) impone di porre a carico dell'opponente / appellante principale il pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, tenendo presenti i parametri di cui alle tabelle ratione temporis vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi (minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in entrambi i gradi, non essendo stata svolta alcuna attività) Non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1625/2022 R.G., così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...]
, incorporante Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, in riforma della sentenza
[...] impugnata, accerta che Parte_2
ha corrisposto al la somma di
[...] CP_1 CP_1 euro 193.433,55 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 781/2019; 2) accoglie l'appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
[...]
3) condanna il alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 4.625,55, oltre interessi dalla Parte_1 domanda;
4) condanna al pagamento dei compensi di causa, Parte_1 liquidati, quanto al primo grado, in € 11.810,00, e, quanto al secondo grado, in € 12.154,00 in entrambi i casi oltre spese ed accessori di legge.
pag. 9/10 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1625/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello iscritta al n. 1625/2022, avverso la sentenza, non notificata, n. 1214/2022 pronunziata dal Tribunale di Foggia in data 4/5/2022, depositata, pubblicata e comunicata in data 6/5/2022, nel giudizio civile n.r.g. 3804/2019 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 781/2019, n.r.g. 1053/2019, rep. 1663/2019 dell'1/5/2019, avente ad oggetto “Contratti e obbligazioni varie”, tra:
(Cod. Fisc.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Grafone e dall'avv. Gianmaria Scofone, ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLANTE e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Paradiso, dall'avv. Antonella Carlomagno e dall'avv. Renata Fiore, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 28 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
[...]
Tribunale Civile di Foggia n. 781/2019 dell'1.5.2019, rep. 1663/2019, emesso su ricorso del iscritto al n.r.g. 1053/2019. Controparte_1
Nello specifico, l'ente otteneva ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva a carico di per il Parte_2 pagamento della complessiva somma di euro 243.310,05, a titolo di escussione della “polizza fideiussoria per la cauzione definitiva” emessa dalla compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/06, a Parte_ garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall costituita da Controparte_2
in forza del contratto di appalto rep. N. 10514 del 4.7.2016, avente ad
[...] oggetto lavori di installazione e manutenzione di impianti semaforici nel territorio comunale. Il a seguito dell'adozione di una informativa interdittiva Controparte_1 antimafia da parte della nei confronti della società Controparte_3 appaltatrice, ha dapprima disposto, con determinazione dirigenziale n. 690/17, la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 94 co. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 159/2011 e ha poi ordinato, con determinazione dirigenziale n. 973/2017, l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla compagnia assicuratrice. La nell'opposizione avverso il monitorio, deduceva ed Parte_2 eccepiva: la riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di
“recesso” doveroso della P.A., ex artt. 109 d.lgs. 163/06 e 92, co. 4, d.lgs. 159/2011, per il caso di informativa interdittiva antimafia, per la quale, diversamente dall'ipotesi di “risoluzione” doverosa a seguito di provvedimento definitivo applicativo di una misura di prevenzione antimafia disciplinata dall'art. 108 d.lgs. 163/06, non erano previsti oneri a carico dell'appaltatore e non era ammessa l'escussione della cauzione definitiva;
che l'escussione della polizza fideiussoria era priva di giustificazione, per difetto del necessario presupposto dell'inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice;
la non automaticità, in ogni caso, del diritto all'incameramento della cauzione definitiva, necessitando esso la dimostrazione, da parte dell'amministrazione appaltante, del sostenimento pag. 2/10 di maggiori oneri e spese per il completamento dei lavori e/o per l'affidamento degli stessi ad altra impresa;
che detta prova non era stata fornita dal il quale aveva tra l'altro affidato il Controparte_1 completamento dei lavori, alle medesime condizioni, all'impresa seconda classificata;
che la garanzia fideiussoria prestata si era comunque progressivamente ed automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, come desumibile dalla comunicazione prot. n. 63728 del 28.6.2017, in cui lo stesso ente aveva attestato che “in riferimento all'appalto in oggetto, alla data del 31.5.2017, sono stati eseguiti lavori, forniture e servizi per un importo di € 310.767,52, senza dare adito a nessuna contestazione”, così riconoscendo l'avvenuta parziale esecuzione dei lavori per un valore pari al 22,08% dell'importo complessivo di € 1.407.143,13, col conseguente svincolo proporzionale della cauzione e la sua automatica riduzione ad € 188.808,00. Il nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado, preso atto della documentata riduzione dell'importo garantito in ragione della parziale esecuzione delle opere appaltate, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei limiti di € 54.502,05, confermandola per il restante importo di € 188.808,00. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha disatteso i primi due motivi di opposizione, sul presupposto che l'emissione di una interdittiva antimafia fosse equiparabile ad un vero e proprio inadempimento, e ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione in virtù degli altri motivi. Richiamato, in particolare, quanto disposto dall'art. 103 d.lgs. 103/2016 (con riferimento sia alla vincolatività del recesso da parte della P.A. nel caso di interdittiva antimafia, sia al necessario svincolo della cauzione all'avanzare dei lavori, fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione di fornire prova di eventuali danni subiti e maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento), ha affermato la legittimità del recesso, ha ridotto la cauzione in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, ed ha affermato che la residua parte della garanzia non fosse dovuta, non essendo stati provati da parte della P.A. né gli ulteriori danni subiti, né i maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento, a prescindere dalla qualificazione della garanzia come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia. Ciò premesso, il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite. Al contempo, ha rigettato la domanda di restituzione delle somme pag. 3/10 versate da in virtù del decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo, attesa l'illeggibilità del file in cui era riprodotta la distinta del pagamento dell'importo di € 193.433,55 in favore del Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 denominazione assunta da Parte_2
a seguito della fusione per incorporazione di
[...] Pt_1 in , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso ivi inclusa eventualmente la rimessione in termini dell'appallante per poter provvedere all'ulteriore esibizione del documento già ritualmente e tempestivamente prodotto agli atti del giudizio di primo grado (non contestato ed attestante una circostanza allegata e parimenti non contestata da Controparte) e ritenuto dal giudice di prime cure, solo in sentenza, inidoneo perché “non leggibile”; per i motivi tutti in atti voglia riformare la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1214/2022, resa nel giudizio civile n. R.G. 3804/2019, nella parte in cui ha respinto la domanda svolta da oggi Parte_2 Parte_1 di condanna del in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire ad oggi Parte_2
la somma di € 193.433,55 da questa versata in Parte_1 ragione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in primo grado di giudizio ed annullato, oltre interessi dal pagamento (27/6/2019) al saldo. In conseguenza, ed in accoglimento del presente gravame, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia dichiarare tenuto e condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire ad oggi Parte_2
la somma di € 193.433,55 oltre interessi dal Parte_1 pagamento (27/6/2019) al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”. Si è costituito in giudizio il che ha chiesto di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello: - Rigettare l'appello principale, proposto da , n persona del suo Parte_1
l.r.p.t., denominazione sociale assunta da Parte_2
e a seguito di fusione per
[...] Parte_2 incorporazione;
- Condannare la parte appellante in via principale al
pag. 4/10 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, nell'ammontare del 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale: - Accogliere l'appello incidentale condizionato, proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Foggia n. 1214/2022 e, per l'effetto, in riforma di tale pronuncia, ed in parziale accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare , in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 denominazione sociale assunta da Parte_2
, a seguito di fusione per incorporazione, al pagamento
[...] della somma di Euro 108.808,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore del;
- Condannare la al Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del
[...]
, oltre rimborso forfetario ed oneri riflessi, nell'ammontare del CP_1
23,80&, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia”. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), all'udienza del 28 marzo 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
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Con un unico motivo di impugnazione, denuncia la Parte_1 violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento all'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice della somma di euro 193.433,55, poiché il documento che provava l'avvenuto pagamento non risultava leggibile. L'appellante sostiene di avere regolarmente depositato il documento in questione, che esso era leggibile e consultabile, che alcun alert era stato comunicato in merito al deposito, che il non ha mai Controparte_1 contestato il pagamento, che il primo Giudice non ha provocato il contraddittorio tra le parti per dirimere la questione dell'illeggibilità del pag. 5/10 documento, che ricorrevano gli estremi per la rimessione in termini onde consentire un nuovo deposito. Il motivo di appello è fondato per quanto di ragione. La consultazione dei registri telematici del primo grado di giudizio ha consentito a questa Corte di verificare che il documento denominato “doc. 1_pagamento.pdf”, depositato telematicamente da il Parte_2
13.2.2020, contenente la copia della distinta del bonifico dell'importo di € 193.433,55, eseguito in data 27.6.2019, recante come causale “escussione polizza n. 919567 – sinistro n. 2019.299 – Ati Segnaletica Meridionale /
”, differentemente da quanto rilevato dal primo giudice, Controparte_1 era ed è agevolmente accessibile e visionabile. Deve dunque ritenersi che, per mero disguido tecnico, al giudice di primo grado non sia stata possibile la sua apertura e la sua consultazione. Il documento, non tenuto in considerazione dal tribunale, dimostra, anche in mancanza di contestazione da parte del che la Controparte_1 [...]
in virtù della parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Parte_2
781/2019, ha corrisposto all'ente appaltante un importo pari ad euro 193.433,55. Il riconoscimento dell'avvenuto pagamento rende superfluo l'esame delle ulteriori censure contenute nel motivo di appello (mancata attivazione del contraddittorio, mancata rimessione in termini ai fini del deposito del documento asseritamente corrotto). In questi termini, deve ritenersi fondata la doglianza espressa dalla
[...]
con l'atto di gravame e, in riforma della decisione di primo Parte_1 grado, deve affermarsi che (poi ha Parte_2 Parte_1 corrisposto al una somma pari ad € 193.433,50 che, in Controparte_1 forza dell'ingiunzione di pagamento n. 781/2019, trovava giustificazione Parte_ nell'escussione parziale della polizza fideiussoria contratta dalla aggiudicataria in data 5.7.2016. L'accoglimento dell'appello proposto da impone l'esame Parte_1 dell'appello incidentale condizionato proposto dal Controparte_1
Difatti, l'ente appellato, nel costituirsi anche nel presente grado, oltre a contestare la fondatezza del gravame, ha proposto impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
. Parte_1
Con un unico motivo, il censura la sentenza di primo Controparte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto necessarie, ai fini dell'escussione della polizza fideiussoria, l'allegazione e la prova dei danni derivanti Parte_ dall'inadempimento contrattuale della e dei maggiori oneri e spese sostenuti.
pag. 6/10 L'ente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di garanzia e dell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006, lamentando che il primo giudice non avrebbe correttamente qualificato la polizza in questione quale contratto autonomo di garanzia, distinto e indipendente dal rapporto principale, in cui la prestazione è svincolata dalla previa dimostrazione di danni e spese ed in cui al garante non è consentito sollevare eccezioni sul rapporto garantito. In forza di tale errata qualificazione, il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente consentito al garante di sollevare eccezioni fondate sul rapporto garantito e avrebbe ritenuto necessaria la prova dei danni subiti e degli ulteriori oneri e spese, quale presupposto per l'attivazione della garanzia. A sostegno della propria tesi, oltre ad invocare l'applicazione dell'art. 113, co. 2, d.lgs. n. 163/2006 (a mente del quale la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, redatta secondo le modalità previste dall'art. 75, co. 3, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c. e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante), richiama le disposizioni pattizie e, in particolare, l'art. 4 della polizza fideiussoria, secondo cui il garante era tenuto al pagamento a prima richiesta, senza condizioni, senza necessità di preventiva adesione del beneficiario, e senza possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto obbligatorio principale, ivi compresa quella concernente la prova o la quantificazione del danno, col solo limite dell'exceptio doli generalis seu presentis, in ipotesi di contegno fraudolento da parte del beneficiario, nel caso di specie non configurabile. Secondo il quindi, le assicurazioni erano tenute Controparte_1 all'immediato ed incondizionato versamento della somma domandata, senza possibilità di sollevare eccezioni collegate al rapporto principale. L'appello è fondato. La polizza fideiussoria rilasciata da , su richiesta Parte_2 Parte_ dell aggiudicataria, in favore del deve essere Controparte_1 qualificata come contratto autonomo di garanzia e, conseguentemente, va affermato il diritto dell'ente di pretendere l'escussione della polizza in qualsiasi momento e senza eccezioni. Tale conclusione è confortata dall'applicazione dei principi espressi da Cass. civ., sez. un., 18.2.2010, n. 3947, che hanno trovato conferma anche più di recente (V. Cass. civ., sez. III, 29.4.2020, n. 8399) e che si attagliano perfettamente al caso di specie, secondo cui la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da un pag. 7/10 appaltatore assurge a contratto autonomo di garanzia e non a fideiussione, posto che la prestazione di garanzia è autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, ha funzione indennitaria dell'obbligo principale inadempiuto ed è ontologicamente diversa da quella cui aveva in origine diritto. Del resto, nel contratto di appalto, vertendosi in tema di prestazioni infungibili, sussiste non l'interesse a garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione (funzione cui sono preposte le fideiussioni nelle obbligazioni pecuniarie), ma l'interesse a tenere indenne il creditore della prestazione dalle conseguenze economiche derivanti dal mancato o inesatto adempimento. Secondo le Sezioni unite, la semplice inclusione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con le diciture “a semplice” o “a prima richiesta” (o “domanda”), “senza eccezioni”, o analoghe, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo ciò incompatibile con il carattere di accessorietà che connota la fideiussione. Ebbene, la polizza fideiussoria in questione è caratterizzata dall'inclusione di formulazioni che consentono di qualificarla come contratto autonomo di garanzia (si veda, all'art. 4, la previsione del pagamento entro 15 giorni e la rinunzia espressa alla preventiva escussione del debitore principale, del tutto incompatibile con lo schema proprio delle fideiussioni). La quindi, nelle vesti di garante autonomo, era tenuta Parte_1 all'immediato pagamento delle somme richieste dal Controparte_1 essendosi essa impegnata a pagare “qui e ora”, non avendo la possibilità di opporre al beneficiario eccezioni attinenti l'esistenza, la validità o l'esecuzione del rapporto principale, né potendo esigere dal richiedente la prova dei danni, spese ed oneri ulteriori. Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, a nulla rileva la circostanza del subentro nell'appalto del secondo classificato, della continuazione dei lavori e dell'asserita inconfigurabilità di un danno per la stazione appaltante, dal momento che, nei rapporti regolati da contratti autonomi di garanzia (strutturati come contratti a favore di terzo), le indebite percezioni sono regolate esclusivamente col sistema delle reciproche rivalse. L'accoglimento di entrambi gli appelli impone la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti (esigenza che si ricava anche implicitamente dalle domande di condanna reciprocamente formulate). Ciò posto, essendo dimostrato che, in forza del decreto ingiuntivo poi revocato, la (successivamente ha Parte_2 Parte_1 corrisposto al la somma di euro 193.433,55, essendo Controparte_1
pag. 8/10 anche stato affermato il diritto del ad escutere la polizza Controparte_1 fideiussoria nei limiti del 10% dell'importo contrattuale e con svincolo progressivo ed automatico in proporzione dell'andamento dei lavori, non essendo sorte contestazioni in ordine all'ammontare della somma vincolata (euro 188.808,00), residua un credito per la pari ad € Parte_1
4.625,55, al cui pagamento il deve essere condannato. Controparte_1
L'esito complessivo e sostanziale della controversia (il riconoscimento della pretesa creditoria del seppur in misura inferiore a Controparte_1 quanto azionato nel monitorio) impone di porre a carico dell'opponente / appellante principale il pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, tenendo presenti i parametri di cui alle tabelle ratione temporis vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi (minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in entrambi i gradi, non essendo stata svolta alcuna attività) Non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1625/2022 R.G., così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...]
, incorporante Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, in riforma della sentenza
[...] impugnata, accerta che Parte_2
ha corrisposto al la somma di
[...] CP_1 CP_1 euro 193.433,55 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 781/2019; 2) accoglie l'appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
[...]
3) condanna il alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 4.625,55, oltre interessi dalla Parte_1 domanda;
4) condanna al pagamento dei compensi di causa, Parte_1 liquidati, quanto al primo grado, in € 11.810,00, e, quanto al secondo grado, in € 12.154,00 in entrambi i casi oltre spese ed accessori di legge.
pag. 9/10 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10