TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2057/2024 R.G. promossa da
, C.F. nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 20 luglio 1990; rappresenta e difesa dall'avv. Carmen Pisanello come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale Timavo n. 16
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Tunisia) il 21 febbraio 1965; rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bizzocchi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Dal Verme n. 8
- convenuto - con l'intervento di
1 di 6 , C.F. nato a [...] il 29 CP_2 C.F._3 maggio 2016; rappresentato dal curatore speciale avv. Elena Bedogni, nominato dal
Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento emesso a verbale d'udienza del 14 novembre 2024
- interventore -
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 10 aprile 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 Pt_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione con addebito al marito e lo scioglimento CP_1 del matrimonio.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
(il 29 maggio 2016), chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo CP_2 del minore o, in subordine, l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 5 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 6 3. Alla prima udienza del 14 novembre 2024 veniva assegnato a parte attrice un nuovo termine per rinnovare la notifica del ricorso, non ritualmente perfezionatasi, e veniva, altresì, nominato l'avv.
Elena Bedogni quale curatore speciale del minore , così CP_2 reiterando la nomina già effettuata dal Tribunale per i minorenni di
Bologna nel pendente procedimento ex art. 333 c.c.
Costituito con comparsa depositata in data 13 febbraio 2025,
si associava alle domande di separazione e di CP_1 assegnazione della casa coniugale a favore dell'attrice, e chiedeva di poter continuare a vedere il minore secondo il calendario stabilito dai
Servizi sociali, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio esclusivamente in forma diretta ed opponendosi alla domanda di addebito formulata dalla moglie.
Il curatore speciale del minore si costituiva con CP_2 memoria depositata in data 14 febbraio 2025, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione CP_2 prevalente presso la stessa e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo diretti accordi tra i genitori o, in mancanza, secondo un calendario redatto dai Servizi sociali.
Acquisita nelle more una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza in prosecuzione del 10 aprile 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 11 aprile 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento del figlio minore ai Servizi sociali CP_2 territorialmente competenti, con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla Pt_1 regolamentazione del diritto di visita paterno rimesso all'Ente affidatario ed obbligo a carico del padre di contribuire al
3 di 6 mantenimento del figlio in misura pari ad € 200,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, rimettendo la causa in decisione sul vincolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio Emilia in data 9 agosto 2014.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce
4 di 6 l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Giacché la parte attrice, con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, le parti dichiarino di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970, e precisino le conclusioni con riferimento alla domanda di divorzio ed a tutte le altre, connesse a quest'ultima ed a quella di separazione.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e Pt_2 Pt_1
, nata ad [...] il [...], unitisi in matrimonio a
[...]
Reggio Emilia in data 9 agosto 2014 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2014 parte 1 numero 173;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5 di 6 4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2057/2024 R.G. promossa da
, C.F. nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 20 luglio 1990; rappresenta e difesa dall'avv. Carmen Pisanello come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale Timavo n. 16
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Tunisia) il 21 febbraio 1965; rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bizzocchi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Dal Verme n. 8
- convenuto - con l'intervento di
1 di 6 , C.F. nato a [...] il 29 CP_2 C.F._3 maggio 2016; rappresentato dal curatore speciale avv. Elena Bedogni, nominato dal
Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento emesso a verbale d'udienza del 14 novembre 2024
- interventore -
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 10 aprile 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 Pt_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione con addebito al marito e lo scioglimento CP_1 del matrimonio.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
(il 29 maggio 2016), chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo CP_2 del minore o, in subordine, l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 5 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 6 3. Alla prima udienza del 14 novembre 2024 veniva assegnato a parte attrice un nuovo termine per rinnovare la notifica del ricorso, non ritualmente perfezionatasi, e veniva, altresì, nominato l'avv.
Elena Bedogni quale curatore speciale del minore , così CP_2 reiterando la nomina già effettuata dal Tribunale per i minorenni di
Bologna nel pendente procedimento ex art. 333 c.c.
Costituito con comparsa depositata in data 13 febbraio 2025,
si associava alle domande di separazione e di CP_1 assegnazione della casa coniugale a favore dell'attrice, e chiedeva di poter continuare a vedere il minore secondo il calendario stabilito dai
Servizi sociali, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio esclusivamente in forma diretta ed opponendosi alla domanda di addebito formulata dalla moglie.
Il curatore speciale del minore si costituiva con CP_2 memoria depositata in data 14 febbraio 2025, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione CP_2 prevalente presso la stessa e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo diretti accordi tra i genitori o, in mancanza, secondo un calendario redatto dai Servizi sociali.
Acquisita nelle more una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza in prosecuzione del 10 aprile 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 11 aprile 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento del figlio minore ai Servizi sociali CP_2 territorialmente competenti, con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla Pt_1 regolamentazione del diritto di visita paterno rimesso all'Ente affidatario ed obbligo a carico del padre di contribuire al
3 di 6 mantenimento del figlio in misura pari ad € 200,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, rimettendo la causa in decisione sul vincolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio Emilia in data 9 agosto 2014.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce
4 di 6 l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Giacché la parte attrice, con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, le parti dichiarino di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970, e precisino le conclusioni con riferimento alla domanda di divorzio ed a tutte le altre, connesse a quest'ultima ed a quella di separazione.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e Pt_2 Pt_1
, nata ad [...] il [...], unitisi in matrimonio a
[...]
Reggio Emilia in data 9 agosto 2014 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2014 parte 1 numero 173;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5 di 6 4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6