Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 ;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 ;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Trento in data 25 febbraio 1972;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 ;
Udito il parere della 5ª sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione di esame dell'anno scolastico 1972-73 le scuole di composizione, flauto, clarinetto, contrabbasso, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato "Gianferrari" di Trento sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 ;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 ;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Trento in data 25 febbraio 1972;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 ;
Udito il parere della 5ª sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione di esame dell'anno scolastico 1972-73 le scuole di composizione, flauto, clarinetto, contrabbasso, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato "Gianferrari" di Trento sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.