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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13072 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26726 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
GI. GA. in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sig. Parte_1 _2
, rappresentati e difesi dall'Avv. MANNUCCI ANDREA
[...]
PARTE OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CAPOGRASSI SERGIO
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, la GI. GA. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e il Sig. citavano in giudizio la Parte_2 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito: -
[...] disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo stante l'inesistenza dello stesso. - dichiarare inesistente il credito vantato dalla Contr Con società ei confronti della società a. stante la nullità della surroga. Parte_1
- dichiarare la nullità della polizza fideiussoria fatta sottoscrivere al Sig. _2
in violazione della normativa vigente. - in ogni caso rigettare le richieste di
[...] parte opposta in quanto infondate in fatto e diritto con contestuale condanna di parte opposta al pagamento delle spese e compensi di lite. Con espressa riserva di integrare le difese ed articolare i mezzi istruttori a seguito delle difese di parte opposta e nei termini di legge”.
Si è costituita, decorsi i termini per articolare i mezzi istruttori ex art. 171 ter cod.proc.civ., la parte opposta la quale ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis revocare immediatamente la sospensione dell'esecuzione e nel merito rigettare l'opposizione al precetto notificato dalla quale creditore in CP_1 surroga in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 10/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione va accolta.
In primo luogo, va ricordato che l'interruzione del processo per morte della parte non opera in automatico, Invero, affinché il processo venga interrotto occorre che l'avvocato della parte dichiari espressamente che il proprio assistito sia deceduto. Solo lui ha questo potere e anche se la controparte deducesse la morte della controparte ciò non potrebbe comportare l'interruzione del processo in quanto solo il difensore di fiducia ha il potere di interrompere il processo dichiarando la morte del suo assistito.
Tanto premesso, va osservato che la parte opposta non si è costituita nei termini di Legge
(nonostante sia stata regolarmente citata) ed esattamente si è costituita successivamente alla dichiarazione di contumacia quando era già scaduto qualunque termine per deposito di documentazione.
Orbene, ferma la possibilità per il convenuto di costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in quanto, se è vero che l'art. 293, co.
2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. Più in particolare, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, “l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito – e non siano, al contrario, tardivi – alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).
Pag. 2 di 4 Ancor più recentemente è stato chiarito che “in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile” (Cassazione Civile, Ordinanza 3 gennaio 2024 n. 108).
In altri termini la comparsa giunge dopo il superamento dell'ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti, posta dalle memorie di cui all'art. 171 bis c.p.c.
Conseguentemente, la convenuta va ritenuta decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali, ed è inammissibile qualunque sanatoria e/o rimessione in termini, atteso, fra l'altro, che non risultano effettuate, dalla convenuta, richieste di tale tenore.
Orbene, poiché non può essere valutata ai fini della decisione la documentazione, deve affermarsi la fondatezza della opposizione in merito alla mancata notificato del decreto ingiuntivo. Invero, la Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 51 del
03/01/2023, ha statuito che in caso di opposizione al precetto ove l'opponente deduca l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione.
Va inoltre ricordato che la violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito per il giudizio di primo grado può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e in ogni caso:
- in merito alla notifica in favore della società risulta depositata la sola prova cartacea
(e non la busta in formato.eml.) della affermata notifica;
- in merito alla notifica in favore del Sig. va rilevato che la CAD Parte_2 prodotta non riporta il retro della stessa (e, pertanto, nulla può affermarsi in merito al suo esito); sotto tale profilo la Corte di Cassazione con la sentenza n° 11993/11 ha chiarito che la "raccomandata informativa" (di cui all'art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta "un momento strutturale del procedimento notificatorio", il cui vizio di notifica ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere "l'inesistenza della notificazione".
Pag. 3 di 4 In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Esistono giusti motivi, in considerazione della natura meramente processuale della presente decisone, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara l'illegittimità del precetto oggetto del presente giudizio;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 24/09/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26726 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
GI. GA. in persona del legale rappresentante pro tempore, e Sig. Parte_1 _2
, rappresentati e difesi dall'Avv. MANNUCCI ANDREA
[...]
PARTE OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CAPOGRASSI SERGIO
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, la GI. GA. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e il Sig. citavano in giudizio la Parte_2 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito: -
[...] disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo stante l'inesistenza dello stesso. - dichiarare inesistente il credito vantato dalla Contr Con società ei confronti della società a. stante la nullità della surroga. Parte_1
- dichiarare la nullità della polizza fideiussoria fatta sottoscrivere al Sig. _2
in violazione della normativa vigente. - in ogni caso rigettare le richieste di
[...] parte opposta in quanto infondate in fatto e diritto con contestuale condanna di parte opposta al pagamento delle spese e compensi di lite. Con espressa riserva di integrare le difese ed articolare i mezzi istruttori a seguito delle difese di parte opposta e nei termini di legge”.
Si è costituita, decorsi i termini per articolare i mezzi istruttori ex art. 171 ter cod.proc.civ., la parte opposta la quale ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis revocare immediatamente la sospensione dell'esecuzione e nel merito rigettare l'opposizione al precetto notificato dalla quale creditore in CP_1 surroga in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 10/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione va accolta.
In primo luogo, va ricordato che l'interruzione del processo per morte della parte non opera in automatico, Invero, affinché il processo venga interrotto occorre che l'avvocato della parte dichiari espressamente che il proprio assistito sia deceduto. Solo lui ha questo potere e anche se la controparte deducesse la morte della controparte ciò non potrebbe comportare l'interruzione del processo in quanto solo il difensore di fiducia ha il potere di interrompere il processo dichiarando la morte del suo assistito.
Tanto premesso, va osservato che la parte opposta non si è costituita nei termini di Legge
(nonostante sia stata regolarmente citata) ed esattamente si è costituita successivamente alla dichiarazione di contumacia quando era già scaduto qualunque termine per deposito di documentazione.
Orbene, ferma la possibilità per il convenuto di costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in quanto, se è vero che l'art. 293, co.
2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. Più in particolare, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, “l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito – e non siano, al contrario, tardivi – alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).
Pag. 2 di 4 Ancor più recentemente è stato chiarito che “in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile” (Cassazione Civile, Ordinanza 3 gennaio 2024 n. 108).
In altri termini la comparsa giunge dopo il superamento dell'ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti, posta dalle memorie di cui all'art. 171 bis c.p.c.
Conseguentemente, la convenuta va ritenuta decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali, ed è inammissibile qualunque sanatoria e/o rimessione in termini, atteso, fra l'altro, che non risultano effettuate, dalla convenuta, richieste di tale tenore.
Orbene, poiché non può essere valutata ai fini della decisione la documentazione, deve affermarsi la fondatezza della opposizione in merito alla mancata notificato del decreto ingiuntivo. Invero, la Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 51 del
03/01/2023, ha statuito che in caso di opposizione al precetto ove l'opponente deduca l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione.
Va inoltre ricordato che la violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito per il giudizio di primo grado può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e in ogni caso:
- in merito alla notifica in favore della società risulta depositata la sola prova cartacea
(e non la busta in formato.eml.) della affermata notifica;
- in merito alla notifica in favore del Sig. va rilevato che la CAD Parte_2 prodotta non riporta il retro della stessa (e, pertanto, nulla può affermarsi in merito al suo esito); sotto tale profilo la Corte di Cassazione con la sentenza n° 11993/11 ha chiarito che la "raccomandata informativa" (di cui all'art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta "un momento strutturale del procedimento notificatorio", il cui vizio di notifica ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere "l'inesistenza della notificazione".
Pag. 3 di 4 In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Esistono giusti motivi, in considerazione della natura meramente processuale della presente decisone, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara l'illegittimità del precetto oggetto del presente giudizio;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 24/09/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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