Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Decreto cautelare 17 marzo 2026
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 01/04/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2025, integrato da un atto di motivi aggiunti, proposto dalla Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Sgurgola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’Infratel Italia s.p.a., Invitalia-Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota del Sindaco del Comune di Sgurgola del 22 settembre 2025 n. 4104 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 febbraio 2024, con cui è stato comunicato alla Regione Lazio che l'ente locale non ha autorizzato l'installazione della SRB per la telefonia mobile prevista nel PNRR “NIN2068” richiesta da Inwit ai sensi dell'art. 44 CCE;
- della successiva nota del Comune di Sgurgola del 2 ottobre 2025 n. 4260, con cui è stata ribadita all’Amministrazione regionale tale circostanza;
- ove occorre possa, delle note comunali del 24 luglio 2025 e del 23 ottobre 2025;
nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla ricorrente il 5 giugno 2025;
B) quanto ai motivi aggiunti:
- della nota del Sindaco del Comune di Sgurgola prot. n. 1276 del 9 marzo 2026, con cui l’ente locale, dopo aver ricevuto la CIL da parte della ricorrente per la ripresa dei lavori di installazione della SRB NIN20268 in forza dell’ordinanza del TAR Latina n. 320/25, ha inibito la ripresa delle attività di installazione;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e connesso, tra cui, ove occorrer possa, la comunicazione del Comune di Sgurgola dell’11 marzo 2026, recante la richiesta urgente di chiarimenti nonché la richiesta di integrazioni documentali del 6 marzo 2026 n. 1256.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Sgurgola nonché del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. MA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la INWIT s.p.a. - operatore di comunicazione elettronica attivo nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche per apparati di trasmissione radio per telecomunicazioni dei gestori telefonici – ha agito per la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla sua istanza ex art. 44 CCE presentata il 5 giugno 2025 per la realizzazione della SRB NIN2068, indicando come sito di installazione un’area privata risultata idonea ad assicurare la migliore copertura dei pixel necessari alla riuscita del Piano PNRR 5G.
Ciò sulla base del presupposto per cui la nota comunale del 22 settembre 2025, risulterebbe tardiva e quindi inidonea ad inibire la formazione del silenzio-assenso, anche perché priva dei requisiti previsti per gli atti di autotutela dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990: con detta nota il sindaco, essendo venuto a conoscenza del rilascio, da parte della Regione Lazio, del parere favorevole VI sulla SRB in discorso (la “NIN2068”), ha reso noto di non aver autorizzato l’installazione di impianti in aree limitrofe ai centri abitati e con densità di popolazione rilevante nonché di considerare utilizzabile solo una porzione di terreno in località “Le Coste”.
2 – In particolare, nel gravame la ricorrente ha, fra l’altro, rappresentato:
- di essersi aggiudicata, in raggruppamento temporaneo di imprese con TIM e Vodafone, il Lotto n. 1 (Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta) della procedura selettiva indetta da Infratel per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuove SRB, nell'ambito del Piano “Italia 5G” finanziato con fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in aree considerate a “fallimento di mercato”, tra le quali rientra quella prevista nel Comune di Sgurgola, con un termine di completamento fissato per il 30 giugno 2026;
- di aver quindi presentato al SUAP del Comune di Sgurgola un’istanza il 5 giugno 2025, completa di tutti gli allegati richiesti dalla normativa in materia e volta a chiedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 43 e ss. del d. lgs n. 259/2003 (di seguito anche “CCE”), a realizzare una nuova SRB nel territorio comunale in un’area privata risultata idonea ad assicurare la migliore copertura dei pixel necessari alla riuscita del Piano PNRR 5G, secondo gli obiettivi fissati dalla surrichiamata procedura;
- dopo aver caricato l’istanza sul portale SUAP, di aver notiziato tutte le Amministrazioni interessate della presentazione del dossier ;
- che, entro il termine di legge per la richiesta di eventuali integrazioni documentali, non è pervenuta alcuna richiesta da parte dell’ente locale;
- che solo il 24 luglio 2025 è pervenuta una comunicazione del Comune, il quale ha rappresentato di non esser riuscito a scaricare dal portale SUAP la documentazione presentata il 5 giugno 2025 e di dover riavviare il procedimento;
- di aver riscontrato tale nota il 7 agosto 2025, rappresentando: i) di aver caricato correttamente tutta la documentazione sul portale del SUAP e di aver ricevuto il messaggio di conferma; ii) di aver comunque nuovamente inviato tutta la documentazione per cortesia istituzionale, senza prestare acquiescenza e in ossequio al principio di lealtà e collaborazione; iii) che, non essendoci stato alcun problema tecnico a sé imputabile, i sessanta giorni ex art. 44, comma 10 del CCE per il silenzio assenso dovevano intendersi decorrenti ab origine dal 5 giugno 2025;
- che, nel frattempo, la Regione ha rilasciato la VI, che è stata richiesta perché l’intervento interessava la ZPS IT6030043 “Monti Lepini”;
- che soltanto il 22 settembre 2025, è stata comunicata dal Comune una nota con cui il Sindaco, essendo venuto a conoscenza del rilascio, da parte della Regione Lazio, del parere favorevole VI, ha reso noto di non aver autorizzato l’installazione di impianti in aree limitrofe ai centri abitati e con densità di popolazione rilevante nonché di considerare utilizzabile solo una porzione di terreno in località “Le Coste”;
- di essere conclusivamente insorta avverso la predetta determinazione.
3 – Nel gravame la ricorrente ha sostenuto:
i) l’avvenuta formazione del silenzio-assenso (di cui ha chiesto l’accertamento), con correlativa acquisizione del titolo autorizzativo, in quanto, ai sensi dell’art. 44, comma 10 del CCE, a fronte della sua istanza completa del 5 giugno 2025 non sarebbe seguito alcun provvedimento ostativo nei successivi 60 giorni;
ii) in subordine, l’illegittimità del tardivo diniego intervenuto.
4 - Si è anche costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, con memoria, ha sostenuto la fondatezza del gravame nonché l’esigenza di realizzare l’installazione in tempi celeri e stringenti in vista della tempestiva realizzazione del progetto pubblico di cui la ricorrente è soggetto attuatore.
5 – All’udienza camerale del 26 novembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare presentata a corredo del ricorso, quest’ultima è stata accolta con ordinanza n. 320/2025 a motivo della sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora . La discussione del merito è stata fissata per il 9 febbraio 2026.
6 – In vista dell’udienza, il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha dedotto l’infondatezza.
7 – In vista della trattazione dell’udienza di merito fissata per il 9 febbraio 2026, la ricorrente ha rappresentato di aver riscontrato, nel parere favorevole della VI regionale, un errore e di essersi spontaneamente attivata nei confronti della Regione per chiederne la correzione.
E’ poi emerso che la Regione, con nota del 2 dicembre 2025, ha “annullato” la precedente determinazione positiva di VI in vista dell’esame della documentazione trasmessa dalla ricorrente per emendare l’errore.
Alla luce di ciò, risultando pendente tale fase procedimentale, la Sezione ha disposto il rinvio dell’udienza pubblica per il giorno 28 aprile 2026.
8 – Nelle more, la Regione Lazio ha concluso favorevolmente anche il procedimento di rettifica, rilasciando la nuova VI (sono anche intervenuti i pareri positivi dell’ARPA e il nullaosta idrogeologico) e conseguentemente la ricorrente ha presentato al Comune la CIL per poter avviare le attività di installazione.
9 – Sennonché, è intervenuta la nota comunale n. 1276 del 9 marzo 2026, oggetto del presente gravame, con cui il Comune ha comunicato alla ricorrente di non poter eseguire i lavori, sostenendo che l’iter autorizzatorio non si era concluso, anche a causa di carenze documentali riguardanti la relazione per il nullaosta idrogeologico.
10 – Avverso tale atto sopravvenuto è insorta la ricorrente con motivi aggiunti, corredati da istanza cautelare, volti a lamentare che: i) la correzione della VI non ha messo in discussione il silenzio-assenso del cui formarsi già l’ordinanza cautelare della Sezione n. 320/2025 aveva dato atto; ii) la nota comunale del 9 marzo 2026 sarebbe tardiva, siccome preordinata a mettere in discussione un profilo (quello del nullaosta idrogeologico) non tempestivamente dedotto in sede di vaglio dell’originaria istanza autorizzativa.
11 – All’udienza camerale del 26 marzo 2026, fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta a corredo dei motivi aggiunti, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una decisione su questi ultimi nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod.proc.amm., la causa è stata assunta in decisione.
12 – Il Collegio rileva, introduttivamente, che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).
13 – Venendo al merito e procedendo alla trattazione congiunta del ricorso originario e dei motivi aggiunti, aventi struttura unitaria, essi vanno entrambi accolti, secondo quanto di seguito spiegato.
13.1 – In proposito, va innanzitutto richiamato il tenore dell’art. 44 del CCE in relazione ad alcune parti rilevanti ai fini di causa:
“ 6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati…il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ”.
La normativa riportata è chiara nel prevedere per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle SRB una procedura: i) celere; ii) scandita da termini stingenti per lo svolgimento del procedimento nonché per l’assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dei relativi incombenti (primi fra tutti la richiesta di integrazioni documentali e la convocazione della conferenza di servizi); iii) connotata dalla formazione del silenzio-assenso, nel caso di mancato intervento nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza del diniego espresso o di un parere negativo di Autorità tutorie di interessi sensibili.
13.2 – In relazione a surriportato quadro normativo, in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire condivisibilmente che:
- “ l’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2- bis del d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023 - NdR] dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “ il complesso sistema procedimentale delineato dall'articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall'art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al d. l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 - NdR] non esclude la possibilità per cui, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l'istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l'ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo) " (cfr. ex multis , si veda Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023), atteso che “ Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l'assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (...) possono essere tutt'al più contestati mediante l'esercizio del potere di annullamento in autotutela ” (così Cons. St., VI, n. 15/2024);
- “ le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per ‘silentium' qualora entro il termine di 90 giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2- bis del d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2023 - NdR] non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi …” sempre che sussistano e vengano compiutamente individuati i requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del suddetto potere, primo fra tutti l’effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 2450/2023; T.A.R. Puglia - Lecce, II, n. 9/2015; id., n. 1460/2023; id., III, nn. 636/2023 e 446/2023);
- “ allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza… ” (cfr. sempre, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “ ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione della istanza può chiedere integrazioni alla documentazione prodotta, e che solo in questa ipotesi, cioè solo quando sia stata fatta una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, il termine di formazione del silenzio-assenso di fatto si allunga, poiché solo in questo caso “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”; ne consegue che le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6 ” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 2955/2025).
13.3 – Calando le surrichiamate coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio osserva quanto segue.
13.3.1 - Innanzitutto, nessun profilo di lacunosità o incompletezza dell’istanza e della documentazione a corredo di quest’ultima è stato ritualmente dedotto dal Comune di Sgurgola in sede procedimentale, attraverso il tempestivo esercizio della richiesta di integrazione documentale.
Sul punto l’art. 44, comma 6, inciso iniziale del CCE è inequivoco del prevedere che “ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta .
In questa chiave, la nota comunale del 24 luglio 2025, volta a richiedere la nuova trasmissione di tutta la documentazione allegata all’istanza della ricorrente del 5 giugno 2025, in quanto in tesi non scaricabile per ragioni tecnico-informatiche:
- è intervenuta dopo il predetto termine e già solo per questo era inidonea ad incidere sulla decorrenza del termine per la maturazione del silenzio-assenso; né a tale conclusione osta il rilievo della condotta della ricorrente che, peraltro per mera cortesia e senza acquiescenza, ha nuovamente trasmesso la documentazione richiesta, atteso che la condotta delle parti procedimentali non può mai condurre a ritenere lecite deroghe e deviazioni rispetto ad una scansione procedimentale e temporale, quale quella prevista dall’art. 44 del CCE, che presidia interessi generali e indisponibili, quali la certezza dei tempi e la celerità nella realizzazione delle infrastrutture nel settore delle comunicazioni;
- non ha, in ogni caso, recato alcun idoneo elemento atto ad individuare la causa per cui la documentazione trasmessa dalla ricorrente è risultata non scaricabile, nonché a giustificare l’ascrivibilità di tale disguido all’operato di quest’ultima; entrambi i profili, in coerenza col principio di vicinanza dell’onere della prova, dovevano essere comprovati in modo adeguato dall’Amministrazione, che invece nulla ha finanche allegato (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, III- bis , n. 14755/2023; id. III-S, n. 16205/2022); nella specie, deve, quindi, trovare applicazione il principio generale ricavabile dall’art. 1335 del cod.civ., volto a sancire la presunzione di conoscenza (e quindi di corretta ricezione) di tutto ciò che – come nella specie- è correttamente trasmesso, anche informaticamente, all’indirizzo dell’Amministrazione destinataria.
A tale stregua, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10 del CCE ha cominciato a decorrere a far tempo dal 5 giugno 2025, data dell’originaria trasmissione, ad opera della ricorrente, dell’istanza tesa alla realizzazione della SRB “NIN2068”, corredata della relativa documentazione, e non già a far tempo dal 7 agosto 2025, data della ritrasmissione della medesima documentazione, effettuata per mera cortesia e in chiave collaborativa.
13.3.2 – Le note comunali negative del 22 settembre 2025 e del 9 marzo 2026, gravate col ricorso originario e con i motivi aggiunti, in disparte ogni rilievo afferente all’illegittimità del loro contenuto, sono intervenute a procedimento ormai irretrattabilmente esauritosi con l’assenso tacito, senza recare nessuno degli elementi che caratterizzano i provvedimenti di autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990.
Dette note vanno quindi dichiarate inefficaci ai sensi dell’art. 49- ter d.lgs n. 259/2003; tale norma, infatti, sancisce l’applicabilità agli atti tardivamente volti – proprio come quelli qui in rilievo - a rimettere comunque in discussione l’effetto assentivo prodottosi ai sensi dell’art. 44, comma 10 del CCE il regime dell’inefficacia previsto in linea generale dall’art. 2, comma 8- bis della l. n. 241/1990.
Non può, infatti, può ritenersi che la fase meramente incidentale relativa alla rettifica della VI abbia determinato la riapertura dell’intero procedimento autorizzativo e sia stata idonea a rimettere in discussione l’effetto assentivo tacito, ormai maturatosi il 5 agosto 2025.
In proposito giova soffermarsi sulla portata della nota regionale del 2 dicembre 2025, che ha “annullato” la precedente determinazione positiva di VI in vista dell’esame della documentazione trasmessa dalla ricorrente per emendare il refuso.
In particolare, il Tribunale deve sul punto fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui spetta al Giudice amministrativo il potere officioso di qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio, senza essere vincolato, al riguardo, né dell'intitolazione dell'atto, né tanto meno delle deduzioni delle parti in causa, bensì tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale ( ex multis cfr. Cons. St., V, n. 7320/2021; id., n. 6606/2021; id., n. 3387/2018; id. n. 5921/2019; id., IV, n. 4942/2012; T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5648/2022).
A tale stregua, il Collegio è dell’avviso che tale atto non abbia comportato l’annullamento in senso tecnico-giuridico della VI, essendo lo stesso stato preordinato al solo fine di dare l’abbrivio alla mera rettifica di quest’ultima, previa correzione di un suo errore materiale, inidoneo ad incidere sul suo contenuto finale, che positivo era e positivo è rimasto.
Così, l’intero subprocedimento, innescato con istanza spontanea della stessa ricorrente e sfociato nel provvedimento che ha confermato l’esistenza dei presupposti per il rilascio della VI, non ha riguardato un intervento di autotutela in senso proprio (tant’è che la citata nota del 2 dicembre 2025 non reca alcuno degli elementi previsti dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990) ma un procedimento di mera rettifica della VI stessa.
Inoltre, tale fase sub procedimentale non ha riguardato l’intero titolo autorizzativo ma soltanto la rettifica di un suo segmento ben delimitato (quello, appunto, della VI).
E ciò è tanto vero che il Comune, pur avendo avuto notizia di tale procedimento, non ha mai proceduto, con provvedimento espresso e corredato degli elementi previsti dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, a rimuovere in autotutela il titolo assentivo tacito maturato il 5 agosto 2025 ma ha erroneamente ritenuto che la nota regionale fosse idonea a riaprire l’intero procedimento anche per fasi, come quella della valutazione del profilo idrogeologico, ormai irretrattabilmente consolidatesi per effetto del decorso del termine di cui all’art. 44, comma 10 del CCE a far tempo dall’istanza della ricorrente.
Orbene, tale lettura contrasta:
- con il contenuto e la portata degli atti regionali, tutti riferiti soltanto alla limitata rettifica della VI;
- con il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui gli effetti della revisione o della caducazione di una fase sub-procedimentale, come quella in discorso (di competenza regionale e concernente la valutazione degli effetti della SRB sulla ZPS dei Monti Lepini), autonoma rispetto al procedimento principale, non investono né inficiano, in omaggio ai princìpi di efficacia, di economia dei mezzi dell’azione amministrativa e del principio generale utile per inutile non vitiatur , le fasi procedimentali concernenti, come quella di competenza comunale, aspetti diversi e non connessi per pregiudizialità alla prima; ne deriva che queste ultime non sono interessate dalla revisione o dalla caducazione e dai relativi effetti, essendo ad esse estranee le sottostanti ragioni (cfr. ex multis , Cons. St., IV, n. 748/2014; T.A.R. Veneto, I, n. 389/2019); alla luce di ciò risultano inconferenti le deduzioni della difesa comunale, tutte tese ad enfatizzare la valenza del procedimento di rettifica della VI e dei suoi effetti sul provvedimento autorizzatorio, in quanto: i) da un lato, la normativa nella specie rilevante connota in chiave di marcate diversità e distinzione le predette fasi procedimentali (quanto ad oggetto, a caratteristiche e a soggetti preposti alla loro conduzione); ii) dall’altro, a renderle fra loro pregiudiziali o interdipendenti non vale certamente il rilievo, di per sé neutro, per cui la loro trattazione avviene in via congiunta con il meccanismo procedimentale della conferenza di servizi;
- con la portata e la ratio dell’art. 44 del CCE letto in combinato disposto con l’art. 21- nonies della l. n. 241/1990: secondo l’operare congiunto di tali norme, l’effetto assentivo tacito maturato il 5 agosto 2025 poteva essere messo in discussione soltanto con un provvedimento di autotutela ad opera del Comune, volto a rimuovere il titolo autorizzativo già formatosi in favore della ricorrente; sennonché, nessun provvedimento di tal genere risulta nella specie essere stato adottato dall’ente locale; né quest’ultimo poteva ritenersi implicito nella nota regionale del 2 dicembre 2025, attesa la diversità della portata e degli effetti di tale nota nonché del soggetto deputato alla sua adozione;
- con i princìpi di correttezza e buona fede, ai quali deve improntato il rapporto amministrativo ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis della l. n. 241/1990: il modus procedendi del Comune induce a ritenere che quest’ultimo abbia considerato il procedimento di rettifica della VI quale occasione per rivalutare, a distanza di circa 7 mesi, rimettendolo in discussione, un aspetto (quello idrogeologico) per il quale la ricorrente aveva già versato, a corredo dell’istanza del 5 giugno 2025, documentazione così completa e conferente, che, da un lato, nessuna obiezione, riserva o rilievo sono stati dedotti dall’ente locale nel termine perentorio previsto dall’art. 44 del CCE e, dall’altro, l’autorità competente ha perfino rilasciato il parere positivo in corso di causa (per completezza, è anche intervenuto il parere positivo dell’ARPA).
Del resto, se le esigenze di rivalutazione di tale profilo erano così evidenti e urgenti, così come prospettato all’udienza dalla difesa comunale, difficilmente si spiegano la prolungata inerzia e l’inspiegabile silenzio dell’ente locale nel corso del non breve termine di cui all’art. 44, comma 10 del CCE, nella specie decorrente dalla presentazione dell’istanza del 5 giugno 2025.
Il Collegio ritiene, allora, che sull’aspetto rimesso in discussione nella nota del 9 marzo 2026, per effetto del concretizzarsi dell’effetto assentivo tacito il 5 agosto 2025, il Comune non poteva più pronunciarsi, se non annullando previamente in autotutela, sempreché ne sussistessero i presupposti di legge, l’autorizzazione già maturata in favore della ricorrente.
Ma ciò non risulta essere avvenuto, essendosi limitato il Comune nella nota gravata con motivi aggiunti alla riconvocazione della conferenza di servizi, pur conscio che questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 320/2025, aveva, seppur in sede di cognizione sommaria, già accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza della ricorrente del 5 giugno 2025.
Di qui, l’inefficacia ai sensi dell’art. 49- ter d.lgs n. 259/2003 anche della nota impugnata con motivi aggiunti, che va ritenuta inidonea ad incidere sull’effetto assentivo tacito, nella specie legittimamente formatosi il 5 agosto 2025.
14 – Per esigenze di completezza, il Collegio non può astenersi, allo scopo di conformare l’eventuale attività amministrativa che il Comune dovesse decidere di intraprendere, dal rilevare, con riferimento alla nota comunale del 22 settembre 2025:
- la sua illegittimità, atteso che la stessa è stata adottata senza le necessarie garanzie partecipative e si è limitata al richiamo decontestualizzato di un rigetto adottato in relazione a diverse istanze (dell’aprile 2024);
- l’illegittimità della sua motivazione, nella parte in cui essa ha giustificato il rigetto dell’istanza della ricorrente, spiegando che “ il Comune di Sgurgola non ha mai autorizzato impianti di telecomunicazioni nell'ambito di terreni limitrofi al centro abitato, o su aree extraurbane con densità di popolazione rilevante, sia di proprietà comunale che private ” e che “ sono stati autorizzati impianti di telecomunicazione con l'installazione di antenne, solo nell'ambito del sito di proprietà comunale ubicato in Località Le Coste ”; sul punto il Collegio intende puntualizzare, sulla base della corretta interpretazione degli artt. 8, 43 e 51 CCE nonché soprattutto dell’art. 8 comma 6 della l. n. 36/2001, che: i) la predetta motivazione evoca surrettiziamente un limite generale all’installazione sul territorio comunale delle SRB, limite generale che i Comuni non possono opporre né in via regolamentare né in via provvedimentale; ii) con regolamento comunale (e non già con provvedimento come nella specie), gli enti locali possono solo stabilire “in negativo”, a tutela di particolari zone e di beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, in modo specifico e tassativo determinati siti in cui è interdetta l’installazione delle SRB ma non possono in alcun modo prevedere anche in modo surrettizio divieti e limiti generalizzati, attraverso la previsione di siti idonei (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 1200/2024 e in senso analogo id. n. 4075/2025); iii) ogni esigenza radioprotezionistica, comunque connessa alla tutela della salute dei cittadini è dalla surrichiamata normativa deferita ad enti diversi dal Comune (primo fra tutti l’ARPA, che nella specie ha rilasciato parere positivo) e non è consentita alcuna sovrapposizione o intromissione di quest’ultimo nelle competenze ad essi deferite;
- il suo eccesso di potere, nella parte in cui – ad onta del richiamo al divieto (comunque illegittimo come già anticipato) di installare SRB in aree ad alta densità abitativa o nei centri abitati, comprese le zone limitrofe - è stato puntualmente allegato dalla ricorrente e non smentito dalla difesa comunale, che l’impianto verrebbe posizionato in un punto esterno e lontano da tali zone;
- l’illegittimità della stessa, lì dove il Comune non ha tenuto conto del fatto che:
i) l’art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003, stabilisce che “ le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ” sono opere di “ pubblica utilità ” e l’art. 86, comma 3, prevede che esse “ sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ”; su questa base, il consolidato orientamento giurisprudenziale si è espresso nel senso che “ il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 259/2003, ha infatti configurato le infrastrutture per le telecomunicazioni come opere per l'urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. In questo quadro, i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, profilo che l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato. In particolare, il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio ” (cfr. ex plurimis , Cons. St., VI, n. 4075/2025; id., VI, n. 5104/2024; id. n. 5629/2022; id., n. 8141/2021; id., n. 4794/2018; id., n. 5168/2018);
ii) la ricorrente ha richiesto di installare una SRB prevista nel PNRR, che deve coprire l’area a fallimento di mercato identificata a monte dalla INFRATEL s.p.a. con i pixel, peraltro in cooperazione con altri impianti del PNRR, a loro volta localizzati in aree stabilite dal bando relativo alla procedura di cui al par. 2 aggiudicata in favore della ricorrente: in relazione a tale procedura, direttamente connessa alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 24 del regolamento (UE) 2012/241 del Parlamento europeo, l’art. 4, comma 7- bis , del d. l. n. 60/2024 conv. in l. n. 95/2024 ha stabilito che “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”; sulla portata di tale norma, direttamente rilevante nella specie, in giurisprudenza si è condivisibilmente sottolineata la “ natura speciale della norma in esame nonché [le] preminenti finalità di interesse pubblico per consentire la realizzazione di nuove infrastrutture indicate», essendosi affermato che le previsioni della legge statale «prevalgono, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione soltanto in punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori» (cfr. in tal senso Cons. St., VI n. 3729/2025; id., n. 3727/2025).
15 – In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, in quanto sono fondati sulla base di quanto in precedenza illustrato. Per l’effetto, va accertata la formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla ricorrente il 5 giugno 2025 e va conseguentemente dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs n. 259/2003 degli atti qui impugnati.
Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 del cod.proc.civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16 – Le spese di lite seguono la soccombenza, sono da porre soltanto a carico del Comune di Sgurgola e sono liquidate nel dispositivo.
Le spese di lite vanno poi: i) integralmente compensate nei rapporti fra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , atteso il mero ruolo processuale di queste ultime Amministrazioni; ii) dichiarate non ripetibili con riguardo alle restanti parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla ricorrente il 5 giugno 2025 e conseguentemente dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs n. 259/2003, delle note comunali gravate col ricorso originario e con i motivi aggiunti, come in epigrafe identificate.
Condanna il Comune di Sgurgola al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 6.000 (seimila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy .
Dichiara non ripetibili le spese della ricorrente con riguardo alle restanti parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES MO OL NO, Presidente
MA SE, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SE | ES MO OL NO |
IL SEGRETARIO