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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3599 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1
D'Angelo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Gen.
A. Diaz, n. 28;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a comunicazione di debito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.6.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione di debito n. 720028487298K4202407
notificatagli in data 6.8.2024 con la quale l gli intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 25.346,17 a titolo di omesso versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale relativi all'anno 2019.
Segnatamente, il ricorrente rappresentava di essere socio-amministratore di due società, della NC LI & C. S.r.l. per la quale era iscritto alla gestione Separata e della svolgente attività di CP_1 Parte_2
locazione di porzioni di fabbricato di proprietà per la quale il medesimo non risultava iscritto alla gestione commercianti . Adduceva, inoltre, di aver CP_1
provveduto regolarmente a versare i minimali per i proventi derivanti dalla
NC LI & C. S.r.l. e che, pertanto, l avrebbe potuto chiedergli CP_1
contributi soltanto per i redditi dallo stesso percepiti con riguardo alla
[...]
Parte_2
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti relativamente CP_1
alla atteso che la predetta società di cui egli è socio di Parte_2 capitali avrebbe ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà ed egli si sarebbe occupato soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della comunicazione di debito n.
720028487298K4202407 notificatagli in data 6.8.2024 con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'LI è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui ad indicare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte dell'LI dei contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla “Gestione Commercianti” relativamente all'anno 2019 e alla società
Parte_2 L'LI contesta l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione
Commercianti atteso che la società “ di cui egli è CP_1 Parte_2
socio di capitali avrebbe ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà e egli si sarebbe occupato soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione.
Chiarito ciò, preliminarmente occorre rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo è utile richiamare la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "L'obbligo
di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi
alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata,
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l , ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo CP_1
di iscrizione e di contribuzione alla gestione commercianti in capo all'LI
avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma
203 l.662/1996 dell'odierna ricorrente. Sull'argomento "occorre considerare che è necessario l'accertamento della
partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di
abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi,
intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività
operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa" [così, ex plurimis, Cass. 9
febbraio 2016 n. 2568, secondo la quale "La verifica della sussistenza di
requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso,
indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie
regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi
dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6
novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto"].
Ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie, l non ha assolto a tale CP_1
onere.
Invero, l non ha provato lo svolgimento in concreto, da parte della società CP_1
“ , di attività di natura commerciale travalicanti la mera Parte_2
concessione in godimento dei propri beni e la riscossione dei relativi canoni.
E invero, sul punto, di recente si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 24153 del 27.9.2019, la quale ha chiarito che: “L'attività di riscossione di
canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi
né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice
gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione
commercianti. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione
commercianti è, infatti, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160,
art. 29, comma 1) lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non
rilevando, di per sé, il contenuto dell'oggetto sociale”.
Difetta, quindi, lo svolgimento di attività di natura commerciale da parte della società della quale l'opponente è socio.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che difetta, altresì, la prova dell'ulteriore requisito richiesto per l'iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti, cioè la partecipazione dell'LI all'attività aziendale in modo continuativo e prevalente. Per l'invero l' , su cui gravava l'onere della prova, non ha CP_1
neppure avanzato richiesta di escussione testi.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
25.346,17). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto dell'indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte con riguardo alle società ad oggetto locazione immobili impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 3599 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp. p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione di debito n. 720028487298K4202407;
2) condanna l al pagamento in favore dell'LI delle spese del CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3599 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1
D'Angelo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Gen.
A. Diaz, n. 28;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a comunicazione di debito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.6.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione di debito n. 720028487298K4202407
notificatagli in data 6.8.2024 con la quale l gli intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 25.346,17 a titolo di omesso versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale relativi all'anno 2019.
Segnatamente, il ricorrente rappresentava di essere socio-amministratore di due società, della NC LI & C. S.r.l. per la quale era iscritto alla gestione Separata e della svolgente attività di CP_1 Parte_2
locazione di porzioni di fabbricato di proprietà per la quale il medesimo non risultava iscritto alla gestione commercianti . Adduceva, inoltre, di aver CP_1
provveduto regolarmente a versare i minimali per i proventi derivanti dalla
NC LI & C. S.r.l. e che, pertanto, l avrebbe potuto chiedergli CP_1
contributi soltanto per i redditi dallo stesso percepiti con riguardo alla
[...]
Parte_2
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti relativamente CP_1
alla atteso che la predetta società di cui egli è socio di Parte_2 capitali avrebbe ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà ed egli si sarebbe occupato soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della comunicazione di debito n.
720028487298K4202407 notificatagli in data 6.8.2024 con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'LI è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui ad indicare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte dell'LI dei contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla “Gestione Commercianti” relativamente all'anno 2019 e alla società
Parte_2 L'LI contesta l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione
Commercianti atteso che la società “ di cui egli è CP_1 Parte_2
socio di capitali avrebbe ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà e egli si sarebbe occupato soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione.
Chiarito ciò, preliminarmente occorre rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo è utile richiamare la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "L'obbligo
di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi
alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata,
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l , ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo CP_1
di iscrizione e di contribuzione alla gestione commercianti in capo all'LI
avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma
203 l.662/1996 dell'odierna ricorrente. Sull'argomento "occorre considerare che è necessario l'accertamento della
partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di
abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi,
intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività
operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa" [così, ex plurimis, Cass. 9
febbraio 2016 n. 2568, secondo la quale "La verifica della sussistenza di
requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso,
indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie
regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi
dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6
novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto"].
Ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie, l non ha assolto a tale CP_1
onere.
Invero, l non ha provato lo svolgimento in concreto, da parte della società CP_1
“ , di attività di natura commerciale travalicanti la mera Parte_2
concessione in godimento dei propri beni e la riscossione dei relativi canoni.
E invero, sul punto, di recente si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 24153 del 27.9.2019, la quale ha chiarito che: “L'attività di riscossione di
canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi
né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice
gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione
commercianti. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione
commercianti è, infatti, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160,
art. 29, comma 1) lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non
rilevando, di per sé, il contenuto dell'oggetto sociale”.
Difetta, quindi, lo svolgimento di attività di natura commerciale da parte della società della quale l'opponente è socio.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che difetta, altresì, la prova dell'ulteriore requisito richiesto per l'iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti, cioè la partecipazione dell'LI all'attività aziendale in modo continuativo e prevalente. Per l'invero l' , su cui gravava l'onere della prova, non ha CP_1
neppure avanzato richiesta di escussione testi.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
25.346,17). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto dell'indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte con riguardo alle società ad oggetto locazione immobili impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 3599 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp. p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione di debito n. 720028487298K4202407;
2) condanna l al pagamento in favore dell'LI delle spese del CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro