Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2026, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02489/2026REG.PROV.COLL.
N. 05102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5102 del 2025, proposto da
EW & CO S.r.l., titolare del marchio L’Altro Corriere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ME Società Editoriale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Cristina Amidani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marzia Amiconi in Roma, viale G. Mazzini 88
nei confronti
RA TE IN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Amiconi e Mario Monaco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Monaco in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 88;
Media Soc. Coop, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 8466/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di ME Società Editoriale S.r.l., di Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale e di RA TE IN S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione della parte appellante, del Mimit e di ME Società Editoriale s.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la Cons. UN NI e uditi per l’appellata Gruppo Adn Italia gli avvocati Mauro Amiconi e Cristina Amidani, anche in sostituzione dell'avv. Marzia Amiconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso in appello si richiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione IV, n. 8466/2025 che ha respinto il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile il primo ricorso recante motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante, ai fini dell’annullamento dei seguenti atti del MIMIT, Divisione IX RAdiffusione televisiva e Sonora - Diritti d’uso della Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni:
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota Registro prot. 3270 del 24.04.2024 di rigetto dell’istanza di assegnazione delle numerazioni LCN 13 e 17 non utilizzate in luogo della numerazione LCN 75 assegnata;
- della determina contenente l'elenco numerazioni LCN, area tecnica 16 Calabria, aggiornato e pubblicato il 29.04.2024, nella parte in cui risultano al LCN n. 13 la Società Media Società Cooperativa (marchio TEmia) e al n. 17 la Società ME Società Editoriale S.r.l., (marchio LaC on Air);
II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale di ME Società Editoriale S.r.l.:
- della determina dirigenziale prot. AOO_DCT Registro Ufficiale U.0003150 del 23.04.2024, nella parte in cui viene attribuita alla ME Società Editoriale S.r.l. la numerazione LCN dei canali della televisione digitale terrestre in AT 16 Calabria, indicata nell’allegato A), e cioè la LCN 17, in luogo della n. 13;
- dell’elenco aggiornato delle numerazioni LCN - Area Tecnica 16 Calabria, il 29.04.2024, nella parte in cui risulta attribuito alla società Media Società Cooperativa - marchio TEmia- l’LCN n. 13, spettante alla società ME;
III. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti della società EW & CO S.r.l.:
- del provvedimento del 23.04.2024, registro ufficiale U.0003150 di rilascio autorizzazione attribuzione LCN 17 a ME Società Editoriale s.r.l., prodotta in giudizio da quest’ultima, il 21.06.2024 e del provvedimento del 1.08.2024;
IV. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti della Società EW & CO S.r.l.:
- la nota Registro prot. Ufficiale U.0025421 del 29.11.2024;
- la nota Registro prot. Ufficiale U.0026457 del 07.12.2024;
- il provvedimento ministeriale del 29.11.2024 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore del Gruppo ADN Italia RL Unipersonale, con marchio BR TV”, con contestuale attribuzione dell’LCN 13;
- provvedimento del 29.11.2024 di rilascio dell’autorizzazione per RA TE I nternational RL, con marchio “RTI”, con attribuzione dell’LCN 14;
- del provvedimento del 27.11.2024 di conferma del provvedimento del 23.04.2024 nota prot. 3150 di rilascio dell’autorizzazione alla ME Società Editoriale RL, con marchio “LaC On Air” e contestuale attribuzione dell’LCN 17.
2. - Le complesse vicende in punto di fatto possono essere come segue ricostruite.
Con bando di gara del 14 settembre 2021 il Ministero indiceva una procedura per la formazione della graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), in ambito locale a cui assegnare capacità trasmissiva reti 1° e 2° livello in AT16 – Calabria.
Nel 2022, con ulteriore bando di gara il Ministero assegnava la numerazione automatica dei canali (LCN) della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale in AT 16 – Calabria.
La graduatoria definitiva di assegnazione di LCN veniva pubblicata il 4 marzo 2022.
Nella graduatoria le emittenti, parti del giudizio odierno, avevano la seguente collocazione:
- posizione 4: Gruppo Adn Italia IN (BR TV”) con numerazione LCN 13;
- posizione 5: RA TE IN (“RTI”) - numerazione LCN 14;
- posizione 8: Gruppo Adn Italia IN (“Mi sposo TV”) – numerazione LCN 17 poi ceduta a ME Società Editoriale con marchio “LaC on Air”;
- posizione 11: EW & CO (“L’altro Corriere”) - numerazione LCN 75;
- posizione 12: Media Soc.coop (“TEmia”) - numerazione LCN 76.
2.1. - Le vicende riguardanti la EW & CO (ricorrente originaria e odierna appellante).
A tale operatore sulla base della graduatoria del 2022 veniva assegnato il canale LCN 75; chiedeva pertanto al Ministero il riesame dei punteggi alla stessa e ad altri assegnati e faceva istanza per l’assegnazione di numerazione LCN da 10 a 19, in particolare la LCN 13 o 17.
Il Ministero rispondeva con nota del 24 aprile 2024 che al momento non vi fossero numeri liberi.
Ha quindi proposto impugnativa al Tar Lazio, RG 5433/2024, con l’intervento ad opponendum del Gruppo ADN Italia, averso il diniego di assegnazione delle numerazioni richieste e la determina di aggiornamento della graduatoria del 29.4.2024, nella parte in cui risultavano alla LCN 13, già occupato nella graduatoria originaria dal Gruppo ADN Italia S.r.l. e divenuto successivamente vacante, la Media Soc. Coop. e alla LCN 17 la ME Editoriale con marchio “LaC on Air”.
Nel suddetto giudizio la ME ha proposto ricorso incidentale nella parte in cui le è stato assegnato la LCN 17 in luogo della LCN n. 13 e la EW & CO ha proposto motivi aggiunti avverso l’autorizzazione rilasciata a ME per la LCN 17 e con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche l’autorizzazione rilasciata, in seguito alle sentenze del Tar Lazio n. 20185, 20186 e 20187/2024, al Gruppo Adn Italia con attribuzione del canale LCN n. 13 e l’autorizzazione rilasciata a RA TE IN RL (RTI) per la LCN n. 14.
Il ricorso è stato definito con la qui appellata sentenza n. 8466/2025 che ha ritenuto infondati i motivi sul mancato preavviso di diniego, sul carattere prioritario della domanda della ricorrente, sul fatto che il Gruppo Adn e RA TE IN sarebbero prive di autorizzazione e ha declarato prive di interesse le censure sul mancato avviso al pubblico e la mancata predeterminazione di criteri; ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale.
2.2. – Le vicende relative a RA TE IN (ricorrente incidentale in primo grado).
Al suddetto operatore nella graduatoria del 2022 veniva assegnata la LCN 14.
Nel 2024 la società chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione FSMA del 2012 che con nota del Ministero veniva rigettata per intervenuta decadenza del termine di efficacia recante contestuale intimazione di divieto di uso della numerazione automatica.
La declaratoria di decadenza veniva impugnata da RA TE IN con ricorso al Tar Lazio, RG 570/2024, deciso con sentenza n. 20185/2024 di rigetto (poi appellata con ricorso RG 4162-2025 per il quale risulta fissata udienza pubblica del 28-4-2026).
2.3. - Vicende relative al Gruppo Adn Italia (originaria interveniente ad opponendum).
Al suddetto operatore sulla base della graduatoria veniva assegnato il canale LCN 13.
Tale assegnazione risultava confermata nell’aggiornamento del 2023.
In data 5 aprile 2024 chiedeva al Ministero il “rinnovo” dell’autorizzazione FSMA rilasciata nel 2012 (con durata di anni dodici) che veniva respinta con nota di pari data per intervenuta l’estinzione del titolo per decorso del termine di efficacia.
Di seguito, in data 23 aprile 2024, il Gruppo Adn Italia inoltrava, senza rinunciare alla prima domanda di rinnovo, una nuova istanza di autorizzazione per FSMA per il marchio BR TV” contenente contestuale richiesta di riassegnazione della numerazione LCN 13.
Il Ministero informava il Gruppo Adn Italia che per l’assegnazione del canale 13 risultavano ulteriori interessati e che sarebbe stato applicato, ai fini della scelta dell’operatore cui assegnare l’uso della numerazione 13, il “criterio cronologico” di presentazione della domanda.
In data 23 aprile 2024, la Divisione IX del DGTEL inviava al Gruppo ADN un nuovo titolo autorizzativo per FSMA con contestuale assegnazione, del canale LCN 76 in quanto “prima numerazione disponibile nell’AT16 CALABRIA non richiesta da altro fornitore con istanza cronologicamente antecedente”.
Nell’elenco aggiornato, pubblicato in data 29 aprile 2024, sul sito istituzionale del MIMIT, la numerazione LCN 13 risultava assegnata alla società Media Soc. Coop. con il marchio/palinsesto “TEmia” che aveva presentato domanda di assegnazione il 18 aprile 2024.
Il Gruppo ADN Italia ha quindi proposto ricorso al Tar Lazio, RG 6317/2024 (oggetto dell’appello parallelo RG n. 1118/2024), per l’impugnazione dei provvedimenti di dichiarazione di estinzione dell’autorizzazione FISMA e di assegnazione di LCN 13, sulla base del criterio cronologico, a Media soc. coop. per aver presentato istanza prima di ogni altro FSMA.
Nel giudizio è intervenuta ad opponendum la società EW & CO (con il marchio “L’altro Corriere” – assegnataria del LCN 75 in esito al bando) rilevando di aver presentato per la LCN 13 istanza prioritaria il 17 aprile 2024, prima ancora della nuova assegnataria Media Soc. Coop., che aveva presentato domanda solo in data 19 aprile 2024.
La causa è stata definita con sentenza n. 20187/2024 di accoglimento del secondo motivo proposto dal Gruppo Adn Italia con cui la medesima aveva censurato il criterio “cronologico” utilizzato per la scelta tra più operatori interessati; il Tar richiamandosi alla pregressa sentenza n. 20186/2024 ha stabilito che in assenza di previsione normativa di criterio per l’assegnazione a regime il Ministero si doveva conformare alla ratio dei criteri previsti dalla normativa la prima assegnazione e provvedere ad una comparazione tra le domande (utilizzando ad es. il criterio del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti) e operare nel rispetto dei principi di concorrenzialità, proporzionalità e trasparenza.
2.4. - Le vicende relative alla società Media Soc. Coop. (marchio “TEmia”).
A Media soc. coop., sempre sulla base della prima graduatoria veniva assegnato il canale LCN 76. Nell’aggiornamento del 2024 la medesima ha invece ottenuto in uso il canale LCN 13 (determinazione del 23 aprile 2024).
Quest’ultima assegnazione è stata di seguito annullata in via di autotutela dal Ministero, con atto del 28 maggio 2024, impugnato dalla Media Soc. coop. con ricorso autonomo avanti il Tar Lazio RG 5985/2024 (non oggetto di appello).
Il suddetto giudizio, sempre con l’intervento ad opponendum del richiedente Gruppo Adn Italia, si è concluso con la sentenza del Tar Lazio n. 20186/2024 di rigetto del ricorso di Media, in considerazione del fatto che alla luce della normativa di settore non possa aver rilievo il criterio cronologico preteso dalla ricorrente e perché l’istanza di Media Soc. Coop del 9 febbraio 2024 (valevole come mera prenotazione) non era da ritenersi valida ai sensi della delibera Agcom è l’istanza dalla medesima rinnovata il 19 aprile 2024 non è prioritaria rispetto alla domanda presentata dalla controinteressata EW & CO.
La sentenza n. 20186/2024 è passata in giudicato.
2.4. - Le vicende successive alle sentenze del Tar Lazio n. 20185, n. 20186 e n. 20187/2024.
Dando seguito al dictum espresso nelle connesse pronunce secondo cui “ gli atti impugnati si rivelano contrastanti con il principio di imparzialità e, comunque, viziati da irragionevolezza nella parte in cui non hanno effettuato alcuna comparazione tra l’istanza della ricorrente e quelle concorrenti volte all’assegnazione della medesima numerazione ”, il Ministero ha riesaminato le istanze presentate dalle società originariamente interessate all’assegnazione della numerazione LCN 13 (e delle altre disponibili da 10-19) facendo applicazione dei principi enunciati in sede giudiziaria.
Con provvedimento, assunto in data 29 novembre 2024, il Mimit ha quindi riassegnato la LCN 13 al Gruppo Adn Italia S.r.l., la LCN 14 a RA TE IN e ha confermato la LCN 17 alla ME Società Editoriale.
Queste nuove assegnazioni sono state impugnate con ricorso recante motivi aggiunti dalla EW & CO nel ricorso RG 5433/2024, sempre oggetto del presente appello.
3. - Tornando nuovamente al giudizio di cui si discute, si dà atto che l’odierna appellante EW & CO deduce avverso la sentenza del Tar Lazio n. 8466/2025 i seguenti motivi in diritto:
I. “ Error in iudicando e/o procedendo – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 ”;
II. “ Error in procedendo e/o iudicando. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 8 novembre 2021, artt. 14 e 15, nonché del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale allegato A della delibera n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011- Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – Violazione della graduatoria pubblicata il 4.3.2022 – Violazione del principio di trasparenza ”;
III. “ Error in procedendo e/o iudicando in relazione ai primi motivi aggiunti. Violazione e/o falsa applicazione della delibera n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 AGCOM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Violazione della graduatoria ”;
IV. “ Error in procedendo e/o iudicando relativamente ai secondi motivi aggiunti. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 – illegittimità dei provvedimenti di assegnazione delle numerazioni LCN 13, 14 e 17 per violazione dell’art. 13 co. 1 e co. 18 allegato A della delibera AGCOM 116/21 Cons – Violazione della sentenza n. 20187/2024 – Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento fattuale. Illegittimità dei provvedimenti di diniego di attribuzione delle numerazioni LCN 13 o 14 alla ricorrente per violazione e/o falsa applicazione della sentenza n. 20187/2024. Violazione dei principi di trasparenza concorrenzialità e buona fede. Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dell’art. 29 D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché della delibera n. 116/Cons ”.
3.1. - Nel giudizio si è costituito in resistenza il Mimit, con atto depositato il 11 luglio 2025 e in seguito ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a..
3.2. – La ME Società Editoriale si è costituita in data 23 luglio 2025 chiedendo il rigetto dell’appello e in data 9 febbraio 2026 ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a..
3.3. Il Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale si è costituito in resistenza in data 29 luglio 2025 e in data 6 febbraio 2026 ha depositato anch’essa memoria difensiva.
3.4. RA TE IN si è costituita in data 1 agosto 2025 e ha presentato una memoria difensiva in data 6 febbraio 2026.
3.3. - L’appellante ha depositato, in data 20 febbraio 2026, una memoria replica.
4. - Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Preliminarmente occorre dare atto della tardività della memoria di replica depositata dalla appellante in data 20 febbraio 2026, in violazione dei termini perentori per il deposito previsti dall’art. 73 c.p.a., come eccepito in udienza dalla difesa del Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale.
Non si terrà pertanto conto del contenuto di tale atto.
2. - Passando al merito, si rileva che con il primo motivo di gravame la società EW & CO ha censurato la sentenza per aver il Tar attribuito al provvedimento di rigetto del 24 aprile 2024 dell’istanza di assegnazione delle numerazioni LCN 13 o 17 “natura vincolata” considerandolo perciò non annullabile nonostante l’omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi e sottolineando la natura meramente “reiterativa” dell’istanza.
A riguardo la ricorrente specifica che nella fattispecie la partecipazione procedimentale sarebbe stata essenziale in quanto le avrebbe consentito di chiarire la differenza sostanziale tra la precedente richiesta e la richiesta del 17.4.2024. Avrebbe quindi potuto dimostrare all’amministrazione di aver titolo all’assegnazione delle numerazioni LCN richieste, per mancanza dei requisiti in capo alle società risultanti assegnatarie nell’aggiornamento della graduatoria di aprile 2024.
Evidenzia come la sua richiesta era infatti accoglibile, come dimostrerebbe l’elenco aggiornato che recava l’assegnazione dell’LCN 13 al marchio “TEmia” (Media soc. coop.) addirittura posto nella graduatoria originaria all’LCN n. 76, ovvero in posizione deteriore all’appellante, ed oggi assegnato a BR TV” (Gruppo Adn Italia IN).
Avrebbe dovuto essere preferita anche nell’attribuzione del LCN 17, rispetto al marchio “LaC On Air” (ME), precedentemente assegnatario, senza segnale e privo di decreto di rinnovo dell’autorizzazione (FSMA), ritenuta condizione imprescindibile per l’assegnazione di LCN.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide l’inquadramento – quale atto vincolato - operato dal Tar.
Non assume rilevanza il mancato invio di un preavviso di diniego in relazione all’istanza di assegnazione avanzata dalla società appellante, per il fatto che principi e criteri per l’attribuzione della numerazione LCN, anche nella fase a regime, risultavano disciplinati dalla normativa di settore per cui non residuava alcuna discrezionalità.
Nel caso in esame, inizialmente era stato individuato dal Ministero il criterio cronologico delle domande che è stato di seguito cassato dal Tar e per la fase di rinnovazione, in seguito alle pronunce di annullamento, erano vincolanti i criteri interpretativi sanciti dalle sentenze del Tar Lazio n. 20186 e n. 20187/2024.
In considerazione delle circostanze fattuali, come sopra nel dettaglio riportate, e alla luce degli argomenti - non convincenti - forniti nel ricorso in appello è chiaro che la società ricorrente non avrebbe potuto fornire all’amministrazione in sede procedimentale elementi idonei per l’adozione di una decisione alla stessa favorevole. Ciò, sia per il fatto che l’assegnazione della LCN 13 a Media soc. coop., collocata in posizione successiva in graduatoria, è stata in seguito annullata d’ufficio, sia per il fatto che la decadenza dell’autorizzazione originaria FSMA della ME non può avere la rilevanza ad essa ascritta dalla ricorrente essendo intervenuto un nuovo titolo autorizzativo (FSMA) che ha consolidato la posizione già acquisita nella graduatoria del 2022 e ha consolidato gli effetti della domanda di assegnazione di LCN presentata il 5 aprile 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio aderisce al proprio orientamento secondo il quale “dato il carattere vincolato del provvedimento, l’omessa comunicazione costituisce un vizio formale ininfluente rispetto al suo contenuto dispositivo … e, dunque, in applicazione dell’art. 21- 5 octies , comma 2, primo periodo, della legge 241/1990, non può determinare l’annullamento del provvedimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 653/2026).
3. Con il secondo motivo di gravame si deduce che la sentenza sarebbe erronea per aver considerato carente di interesse la richiesta della ricorrente ad ottenere l’assegnazione della LCN 13, posto che l’assegnataria Media soc. coop. è stata colpita dall’annullamento d’ufficio che è rimasto confermato in via definitiva in sede giudiziale.
A riguardo la parte appellante insiste nella permanenza del proprio interesse all’assegnazione della numerazione LCN 13 posto che il Ministero ha successivamente assegnato il suddetto canale ad altro operatore, senza tener conto dell’interesse precedentemente manifestato dalla società appellante.
L’appellante ritiene altresì errata la decisione laddove ha considerato infondata la censura riguardante la conferma dell’assegnazione della della LCN 17 a ME (marchio LaC On Air), in quanto anche rispetto alla stessa era intervenuta la decadenza dell’autorizzazione e l’oscuramento del canale.
Lamenta altresì che il Ministero nell’elenco aggiornato del 2024, in sconvolgimento della graduatoria originaria, ha attribuito l’LCN 13 sulla base di mera richiesta, peraltro postuma, di “TEmia”, posizionata al n. 76, sebbene avesse affermato nella nota di diniego del 24 aprile 2024 che gli LCN non fossero assegnabili sulla base di mere “prenotazioni” a domanda.
Illegittima sarebbe anche la successiva attribuzione, effettuata nel novembre 2024, della LCN n. 13 al Gruppo Adn Italia e della LCN 17 a ME, che erano privi di autorizzazione FSMA e con canale oscurato nel periodo in cui la ricorrente chiedeva l’assegnazione di LCN, dal n. 10 al n. 19, che si fossero resi nelle more vacanti.
Su tutti questi aspetti si lamenta l’omissione di pronuncia in sentenza.
3.1. Il motivo è prima di tutto inammissibile oltre che infondato.
COe hanno eccepito le controparti, il gravame è estremamente generico e privo di organicità e chiarezza. Infatti, non si evincono i vizi in cui sarebbe incorso il Tar.
Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia essendo anche i motivi originari generici.
Nel merito, pur volendo ritenere sussistere l’interesse al ricorso in seguito all’annullamento dell’assegnazione della numerazione LCN 13 in danno della Media soc. coop., collocata in posizione deteriore rispetto all’appellante, le argomentazioni fornite nel ricorso in appello, a giudizio del Collegio, non riescono a scalfire la correttezza della decisione di rigetto del Tar, nonché la legittimità della riassegnazione del LCN 13 in capo a Gruppo Adn Italia, del LCN 14 a RA TE IN e la conferma a ME Società Editoriale del LCN 17, in quanto risultano essere state effettuate in aderenza al dictum dalla sentenza del Tar Lazio n. 20186/2024 (mai impugnata dall’odierna appellante che era parte convenuta in quel giudizio) e della sentenza n. 20187/24 (confermata da questo Collegio con sentenza n. 2392/2026) cui l’amministrazione aveva l’obbligo di conformarsi.
In particolare, l’appellante deduce che il Ministero avrebbe dovuto seguire l’ordine di graduatoria e/o l’ordine cronologico delle domande presentate per l’assegnazione di canali resisi nelle more vacanti, ovvero indire nuova gara pubblica e lamenta, in modo generico che l’attività del Ministero “ non risulta conforme al dettato normativo ed alle basilari regole dell’evidenza pubblica ”.
La censura è infondata non potendosi ravvisare nei provvedimenti adottati in esecuzione dei sopra citati giudicati la dedotta non conformità alle norme di settore e alle regole dell’evidenza pubblica, come ampiamente illustrato nella precedente sentenza di questo Collegio n. 2392/2026 di conferma della sentenza del Tar Lazio n. 20187/2024, alla quale per motivi di economia di sinteticità si rinvia.
Privi di rilevanza sono anche i rilievi – anche questi estremamente generici - sulle vicende relative alle decadenze e i successivi rinnovi delle autorizzazioni FSMA agli operatori che hanno avuto in riassegnazione gli LCN 13 e 14 e per la conferma alla ME della LCN 17.
Risulta che tali società, classificate rispettivamente al quarto, quinto e ottavo posto nella graduatoria del 2022, avevano diritto a richiedere una autorizzazione FSMA (nuova) anche in data successiva alla scadenza intervenuta e che le stesse non hanno mai perso i requisiti originariamente accertati. Tutti e tre gli operatori hanno in precedenza utilizzato le numerazioni LCN in questione e hanno presentato domanda in data 5 aprile 2024 ottenuto il nuovo provvedimento di autorizzazione FSMA in data 23/24 aprile 2024 che ha effetti dalle domande formulate il 5 e 6 aprile 2024. Risulta inoltre che la società ME ha acquistato un ramo d’azienda e quindi è subentrata nella posizione originaria in graduatoria del Gruppo ADN Italia.
Per le ragioni esposte tali operatori non possono essere considerati fuoriusciti dalla graduatoria e hanno mantenuto, ai fini della nuova valutazione, la posizione acquisita nel 2022.
4. Con il terzo motivo si censura la declaratoria di improcedibilità sui primi motivi aggiunti.
A dire dell’appellante, senza peraltro fornire alcuna plausibile motivazione, il Tar non avrebbe debitamente considerato che i provvedimenti impugnati con ricorso recante motivi aggiunti risultano viziati per illegittimità derivata e avrebbe inoltre omesso di esaminare il motivo proprio denunciato.
Quanto al vizio proprio degli atti impugnati l’appellante sostiene che il Ministero, sempre in applicazione del criterio cronologico, avrebbe dovuto dare prevalenza all’istanza di assegnazione di EW & CO del 17 aprile 2024, posto che quella della ME, trasmessa il 5 aprile 2024, avrebbe acquisito efficacia solo il successivo giorno 23 aprile, data di rilascio della nuova autorizzazione.
4.1. Il motivo è palesemente infondato.
Il primo ricorso recante motivi aggiunti è stato correttamente dichiarato dal Tar inammissibile dopo il rigetto del ricorso introduttivo sui motivi di invalidità derivata.
In ordine al motivo autonomo risulta che il Tar lo abbia esaminato nel merito e considerato infondato.
Il suddetto motivo, riguardante la priorità della domanda, è stato correttamente ritenuto infondato. Anche a giudizio di questo Collegio, il criterio cronologico in caso di una pluralità di interessati può essere applicato soltanto in via assolutamente residuale.
Va inoltre considerato che l’atto impugnato, nella specie l’autorizzazione FSMA rilasciata a ME il 23 aprile 2024, è stato nelle more superato dal provvedimento n. 25074 del 27 novembre 2024, oggetto del motivo che segue, con cui il Ministero, in osservanza ai principi enucleati dal T.A.R. Lazio, ha confermato in sede di riesame l’assegnazione di LCN 17 alla ME. Tale provvedimento ha quindi sostituito gli atti impugnati con i motivi aggiunti, facendo decadere l’interesse all’esame della censura.
In data 9 giugno 2025 il Ministero ha poi aggiornato gli elenchi LCN di tutte le 18 aree tecniche, come da circolare n. 55 Aeranti del 10 giugno 2025, confermando, ancora una volta, il canale LCN 17 alla società ME.
Nel merito ritiene il Collegio che la prospettazione dell’appellante si basi su un presupposto erroneo che scinde il momento di presentazione dell’istanza di autorizzazione per FSMA da quello dell’attribuzione delle numerazioni. Sul punto l’art. 13, comma 1, Allegato A alla delibera 116/21, prevede che “gli interessati contestualmente alla domanda per la fornitura di servizi di media audiovisivi, sono tenuti a presentare apposita domanda per l’assegnazione di una numerazione esprimendo una preferenza tra le numerazioni disponibili”. La norma evidenzia l’unitarietà della fattispecie autorizzativa.
Anche secondo la delibera Agcom n. 116/21/Cons, la numerazione LCN deve essere richiesta unitamente e contestualmente alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, l’assegnazione della numerazione non può essere subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione.
Una volta intervenuta l’autorizzazione FSMA la procedura di assegnazione avviata con domanda del 5 aprile 2024 deve considerarsi favorevolmente conclusa rimanendo valida la posizione già acquisita nella graduatoria del 2022, anche perché non era intenzione dell’operatore di restituire la numerazione né sono intervenuti atti di annullamento o di revoca in danno dello stesso.
5. Con il quarto motivo di appello viene gravata la decisione di rigetto del secondo ricorso recante motivi aggiunti che aveva ad oggetto i provvedimenti di riassegnazione delle LCN 13 e 14 in seguito alle sentenze 201867202 e 20187/2024.
Con censure poco organiche e ripetitive, al limite dell’ammissibilità, l’appellante riassuntivamente si duole della illegittimità delle riassegnazioni disposte dal Ministero con i provvedimenti del 29 novembre 2024 al Gruppo Adn Italia e a RA IN, nonostante tali operatori momento delle domande del 5 aprile 2024 fossero prive di autorizzazione per la fornitura dei servizi media audiovisvi (FSMA) come risulta confermato anche dalle sentenze del Tar Lazio intervenute sui ricorsi dalle medesime presentati.
Ritiene l’appellante che almeno uno dei canali di cui alle numerazioni 13 e 14 andavano assegnati a EW & CO per il fatto che la stessa aveva presentato istanza di assegnazione dei LCN da 10 a 19 in data 17 aprile 2024, in un momento in cui le numerazioni erano entrambe libere, in quanto mancanti di segnale di trasmissione.
A tale riguardo lamenta la violazione dell’art. 13 co. 1 dell’Allegato A alla Delibera 116/21 Cons, secondo cui “ a regime, l’attribuzione delle numerazioni disponibili del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, è effettuata dal Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre” e del successivo comma 18 del medesimo articolo il quale dispone “l’attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente ”.
Viene inoltre dedotta la violazione dei principi di trasparenza e concorrenzialità imposti dalle sentenze del Tar Lazio che il Ministero ha dichiarato di voler eseguire.
Sotto il profilo procedurale si censura l’omessa pubblicazione di un vero bando pubblico contenente l’indicazione dei criteri di formazione della graduatoria, in luogo della disposta riassegnazione dei canali a soggetti che già li avevano in uso o comunque la mancata consultazione degli operatori posizionati ai numeri dal 20 in sù e quindi la società appellante posizionata al LCN 75.
L’appellante lamenta che la propria istanza sia stata nuovamente respinta cambiando semplicemente motivazione, laddove la prima era fondata sulla priorità delle domande di altri operatori e la seconda sul fatto che si sarebbe proceduto alla valutazione comparativa tra i fornitori che però, in realtà, non ha avuto luogo, in quanto si è proceduto alla riassegnazione agli operatori, privi di autorizzazione, che tali canali già utilizzavano.
Identico vizio si sarebbe verificato per la conferma a ME in quanto anche per la stessa si è fatta rivivere l’anzianità relativa al criterio delle abitudini e delle preferenze degli utenti.
Infine si censura il provvedimento (e la sentenza ivi richiamata) per aver erroneamente considerato applicabile il criterio delle abitudini e delle preferenze degli utenti. Tale criterio sarebbe applicabile soltanto in sede di prima applicazione in riferimento ai canali nazionali e non potrebbe essere analogicamente applicato alle assegnazioni a regime per le emittenti locali. Per queste esiste già una graduatoria formata in base ai criteri che comprende anche quello sulle abitudini e perciò ritiene l’appellante che nella vicenda per cui è causa andava applicato soltanto il criterio cronologico per i canali rimasti vacanti, con conseguente diritto della medesima ad ottenere l’assegnazione di uno dei canali LCN in discussione avendo presentato domanda prioritaria il 17 aprile 2024 ma anche sulla base della collocazione in graduatoria, essendo il Gruppo Adn Italia, RA TE IN nonché ME decaduti dalla precedente autorizzazione e la Media Soc. Coop collocata in posizione deteriore in graduatoria.
5.1. Anche questo motivo è infondato.
In ordine alla doglianza che precede, con la quale l’appellante riproduce le medesime censure sollevate in primo grado senza svolgere alcuna considerazione sui vizi in cui sarebbe incorso il Tar, il Collegio non può che confermare il pronunciamento con cui il Tar ha condivisibilmente sancito che la ricorrente non può dolersi dell’omessa pubblicazione di un bando di gara e della previa fissazione di criteri di assegnazione dei punteggi. Non si comprende quale sia l’interesse dell’appellante ad una estensione della procedura ad ulteriori operatori.
In ogni caso, il Ministero resistente ha dovuto attenersi alle statuizioni contenute nelle sentenze del Tar e ha attribuito rilievo preminente alle abitudini e alle preferenze degli utenti e, come giustamente rilevato anche dal Tar, ha ragionevolmente assegnato i canali 13, 14 e 17 ai soggetti che già li avevano avuti in uso fino alla scadenza della precedente autorizzazione FSMA.
A ciò si aggiunga che la EW & CO, per il marchio “L’Altro Corriere”, nella graduatoria del 2022 è situata in posizione deteriore rispetto alle tre società controinteressate ricevendo un punteggio pari a 0 per il dato auditel (relativo proprio alle preferenze degli utenti) mentre gli altri marchi/palinsesti hanno ottenuto un punteggio auditel pari a 72, 19 e 18,52.
Per il resto, essendo le censure ripetitive, si richiamano le argomentazioni riportate nei paragrafi che precedono e nella già citata sentenza emessa dal Collegio nel giudizio parallelo.
6. Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere respinto.
7. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Sussistono, in considerazione della complessità e particolarità della vertenza, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De LI, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
UN NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN NI | IO De LI |
IL SEGRETARIO