Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2026, n. 2489
CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Error in iudicando e/o procedendo – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990

    Il Collegio condivide l'inquadramento del TAR, ritenendo l'atto vincolato e ininfluente l'omessa comunicazione preventiva. L'assegnazione della LCN 13 a Media soc. coop. è stata annullata d'ufficio, e la decadenza dell'autorizzazione FSMA di ME non ha la rilevanza ascritale dalla ricorrente, essendo intervenuto un nuovo titolo autorizzativo. L'omessa comunicazione è un vizio formale ininfluente.

  • Rigettato
    Error in procedendo e/o iudicando. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 8 novembre 2021, artt. 14 e 15, nonché del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale allegato A della delibera n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011- Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – Violazione della graduatoria pubblicata il 4.3.2022 – Violazione del principio di trasparenza

    Il motivo è inammissibile per genericità e infondato nel merito. La riassegnazione delle LCN 13, 14 e 17 è conforme alle sentenze del TAR e ai principi di evidenza pubblica. Le società controinteressate avevano diritto a richiedere nuove autorizzazioni FSMA, mantenendo la loro posizione in graduatoria. L'appellante si trova in posizione deteriore nella graduatoria per il criterio delle preferenze degli utenti.

  • Rigettato
    Error in procedendo e/o iudicando in relazione ai primi motivi aggiunti. Violazione e/o falsa applicazione della delibera n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 AGCOM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Violazione della graduatoria

    Il TAR ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Il motivo autonomo è stato esaminato e ritenuto infondato. Il criterio cronologico è applicabile solo residualmente. L'atto impugnato è stato superato da un provvedimento successivo, facendo decadere l'interesse alla censura. La richiesta di LCN deve essere contestuale alla domanda di autorizzazione FSMA.

  • Rigettato
    Error in procedendo e/o iudicando relativamente ai secondi motivi aggiunti. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 – illegittimità dei provvedimenti di assegnazione delle numerazioni LCN 13, 14 e 17 per violazione dell’art. 13 co. 1 e co. 18 allegato A della delibera AGCOM 116/21 Cons – Violazione della sentenza n. 20187/2024 – Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento fattuale. Illegittimità dei provvedimenti di diniego di attribuzione delle numerazioni LCN 13 o 14 alla ricorrente per violazione e/o falsa applicazione della sentenza n. 20187/2024. Violazione dei principi di trasparenza concorrenzialità e buona fede. Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dell’art. 29 D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché della delibera n. 116/Cons

    Il motivo è infondato. Il Ministero ha agito in conformità alle sentenze del TAR, assegnando i canali ai soggetti che già li avevano in uso. EW & CO si trova in posizione deteriore nella graduatoria per il criterio delle preferenze degli utenti. Le censure sono ripetitive e già trattate in precedenti giudizi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2026, n. 2489
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2489
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo