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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2948/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Calcagno Emanuele per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
in nome e per conto di (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caravello per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Viterbo n.1187/2022 pubblicata in data 1.12.2022
FATTO E DIRITTO All'udienza di prima comparizione, l'appello era rinviato per conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.2.2025. Con decreto del 14.1.2025 la causa era rinviata d'ufficio, per eccedenza di ruolo, al 18.9.2026. Con istanza congiunta del 9.7.2025 i difensori delle parti riferivano di aver transatto la lite e dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio con reciproca accettazione e chiedevano alla Corte di dichiarare estinto il processo e compensate le spese. Il presidente del collegio, data la necessità che l'estinzione fosse dichiarata con sentenza, anticipava al 19.9.2025 l'udienza già fissata per il 18.9.2026. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 26.9.2025 alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n.1187/2022 , pubblicata in data 01/12/2022 , così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2948/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Calcagno Emanuele per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
in nome e per conto di (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caravello per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Viterbo n.1187/2022 pubblicata in data 1.12.2022
FATTO E DIRITTO All'udienza di prima comparizione, l'appello era rinviato per conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.2.2025. Con decreto del 14.1.2025 la causa era rinviata d'ufficio, per eccedenza di ruolo, al 18.9.2026. Con istanza congiunta del 9.7.2025 i difensori delle parti riferivano di aver transatto la lite e dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio con reciproca accettazione e chiedevano alla Corte di dichiarare estinto il processo e compensate le spese. Il presidente del collegio, data la necessità che l'estinzione fosse dichiarata con sentenza, anticipava al 19.9.2025 l'udienza già fissata per il 18.9.2026. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 26.9.2025 alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n.1187/2022 , pubblicata in data 01/12/2022 , così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo